Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2012 –
LIS / Commissione
(causa T‑269/10)
«Dumping – Importazioni di lampade fluorescenti compatte con alimentatore elettronico integrato originarie della Cina – Domanda di rimborso dei dazi riscossi – Articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1225/2009] – Condizioni – Prova»
1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping –Domanda di rimborso di dazi antidumping fondata sull’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 384/96 – Finalità – Messa in discussione della validità del regolamento che istituisce i dazi definitivi o domanda di riesame dei dati generali constatati nel corso di inchieste precedenti – Irricevibilità (Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 11, § 8, e n. 1225/2009, art. 11, § 8) (v. punto 32)
2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Concessione dello status di impresa che opera in economia di mercato – Presupposti – Carattere cumulativo – Onere della prova a carico dei produttori – Valutazione degli elementi di prova da parte delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 2, § 7, a), b) e c), e n. 1225/2009, art. 2, § 7, a), b) e c)] (v. punti 37-40)
3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Trattamento individuale delle imprese esportatrici di un paese non retto da economia di mercato – Presupposti – Carattere cumulativo – Onere della prova a carico dell’impresa che chiede l’applicazione del predetto trattamento [Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 9, § 5, secondo comma, e n. 1225/2009, art. 9, § 5, secondo comma) (v. punti 41-44)
4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Rimborso di dazi antidumping alle imprese che importano da un paese non retto da un’economia di mercato – Onere della prova a carico dell’importatore – Necessità di fornire gli stessi elementi di prova, relativi al valore normale e ai prezzi all’esportazione, richiesti ad un esportatore per la concessione dello status di impresa che opera in economia di mercato o il trattamento individuale (Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 11, § 8, e n. 1225/2009, art. 11, § 8) (v. punti 45, 47, 49-50, 56-58)
5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Elemento da prendersi in considerazione in primo luogo – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Costi di produzione di per sé non determinanti per il calcolo del valore normale (Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 2, § 1, e n. 1225/2009, art. 2, § 1) (v. punto 54)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione C(2010) 2198 fin. della Commissione, del 12 aprile 2010, relativa a domande di rimborso di dazi antidumping versati sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte con alimentatore elettronico integrato originarie della Repubblica popolare cinese. |
Dispositivo
2) | | La LIS GmbH Licht Impex Service è condannata alle spese. |