Language of document : ECLI:EU:T:2015:698

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

25 settembre 2015 (*)

«REACH – Identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante – Sostanze intermedie – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta – Ricevibilità – Proporzionalità – Parità di trattamento»

Nella causa T‑268/10 RENV,

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), con sede in Bruxelles (Belgio),

SNF SAS, con sede in Andrézieux-Bouthéon (Francia),

rappresentati da R. Cana, D. Abrahams e E. Mullier, avvocati,

ricorrenti,

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, in qualità di agenti, assistiti da J. Stuyck e A.‑M. Vandromme, avvocati,

convenuta,

sostenuta da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da B. Koopman, in qualità di agente,

e da

Commissione europea, rappresentata da D. Kukovec, E. Manhaeve e K. Talabér‑Ritz, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione dell’ECHA con la quale l’acrilammide (CE n. 201‑173‑7) è stata identificata come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), conformemente all’articolo 59 di detto regolamento,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata),

composto da A. Dittrich (relatore), presidente, F. Dehousse, J. Schwarcz, V. Tomljenović e A. M. Collins, giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 aprile 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), primo ricorrente, è un gruppo europeo di interesse economico con sede in Belgio. Esso rappresenta gli interessi delle società produttrici e/o importatrici di polielettroliti, di poliacrilammide e/o di altri polimeri contenenti acrilammide. Le società membri del primo ricorrente sono anche utilizzatrici di acrilammide e fabbricanti o importatori di acrilammide o di poliacrilammide. Tutti i produttori di acrilammide dell’Unione europea sono membri del primo ricorrente.

2        La SNF SAS, seconda ricorrente, è una società membro del primo ricorrente. La sua attività principale è la fabbricazione di acrilammide e di poliacrilammide che vende direttamente ai suoi clienti. Essa dispone di siti di produzione in Francia, Stati Uniti, Cina e Corea del Sud.

3        I polielettroliti sono polimeri idrosolubili, sintetici e organici, che vengono prodotti partendo da diversi monomeri, uno dei quali è l’acrilammide. Essi vengono utilizzati, ad esempio, per purificare l’acqua potabile, trattare le acque reflue, produrre carta ed estrarre minerali preziosi.

4        Il poliacrilammide è un polimero formato per polimerizzazione del monomero acrilammide, che è in genere il più utilizzato nel trattamento delle acque, nell’industria della carta, nell’industria mineraria e petrolifera, nell’agricoltura, come additivo per tessuti e nei settori dei prodotti cosmetici e dell’igiene personale.

5        Il 25 agosto 2009 il Regno dei Paesi Bassi ha trasmesso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) un fascicolo da esso predisposto concernente l’identificazione dell’acrilammide come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1) successivamente modificato, in particolare, dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (GU L 353, pag. 1), facendo riferimento alla classificazione dell’acrilammide come sostanza cancerogena di categoria 2 e mutagena di categoria 2 nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008. Il 31 agosto 2009 l’ECHA ha pubblicato sul suo sito Internet un avviso, invitando le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul fascicolo predisposto sull’acrilammide. Lo stesso giorno l’ECHA ha invitato anche le autorità competenti degli altri Stati membri a presentare osservazioni al riguardo.

6        Dopo aver ricevuto osservazioni sul fascicolo de quo, segnatamente dal primo ricorrente, e le risposte del Regno dei Paesi Bassi a dette osservazioni, l’ECHA ha rimesso il fascicolo al suo comitato degli Stati membri, il quale, il 27 novembre 2009, conveniva unanimemente di identificare l’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante, considerato che detta sostanza rispondeva ai criteri di cui all’articolo 57, lettere a) e b), del regolamento n. 1907/2006.

7        Il 22 dicembre 2009, il direttore esecutivo dell’ECHA ha adottato la decisione ED/68/2009 di includere, dal 13 gennaio 2010, l’acrilammide nell’elenco delle sostanze identificate ai fini della loro successiva inclusione nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 (in prosieguo: l’«elenco delle sostanze candidate»).

8        In seguito ad una domanda di provvedimenti provvisori della seconda ricorrente nella causa T‑1/10 R, con ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 gennaio 2010, è stata sospesa l’esecuzione della decisione dell’ECHA che identifica l’acrilammide come una sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, conformemente all’articolo 59 di tale regolamento, fino all’adozione dell’ordinanza che avrebbe concluso tale procedimento sommario. In seguito a tale ordinanza, l’ECHA ha sospeso l’iscrizione dell’acrilammide nell’elenco delle sostanze candidate.

9        Con ordinanza del 26 marzo 2010, PPG e SNF/ECHA (T‑1/10 R, EU:T:2010:128), la domanda di provvedimenti provvisori della seconda ricorrente è stata respinta.

10      Il 30 marzo 2010, l’ECHA ha pubblicato l’elenco delle sostanze candidate, comprendente l’acrilammide.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte e conclusioni delle parti

11      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2010, i ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’ECHA che identifica l’acrilammide come sostanza che soddisfa i criteri di cui all’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, e include l’acrilammide nell’elenco delle sostanze candidate, in conformità con l’articolo 59 del citato regolamento (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

12      Con lettere registrate nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 19 e il 25 novembre 2010, il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dell’ECHA. Queste domande sono state accolte, sentite le parti principali, con ordinanza del 10 gennaio 2011.

13      Con ordinanza del 21 settembre 2011, PPG e SNF/ECHA (T‑268/10, Racc, EU:T:2011:508), il Tribunale (Settima Sezione ampliata) ha respinto il ricorso in quanto irricevibile.

14      Con richiesta depositata nella cancelleria della Corte il 30 novembre 2011, i ricorrenti hanno proposto un’impugnazione avverso l’ordinanza PPG e SNF/ECHA, punto 13 supra (EU:T:2011:508).

15      Con sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA (C‑625/11 P, Racc., EU:C:2013:594; in prosieguo: la «sentenza pronunciata su impugnazione»), la Corte ha annullato l’ordinanza PPG e SNF/ECHA, punto 13 supra (EU:T:2011:508). La Corte ha ritenuto che il Tribunale fosse incorso in un errore di diritto nel considerare che il ricorso era stato proposto tardivamente poiché la norma di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, in forza della quale il termine di ricorso deve essere calcolato dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della decisione controversa, era applicabile ai soli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non agli atti pubblicati su Internet (sentenza pronunciata su impugnazione, punto 37).

16      Poiché lo stato degli atti non consentiva di statuire definitivamente sulla controversia, la Corte l’ha rinviata dinanzi al Tribunale e ha riservato le spese.

17      La causa è stata attribuita alla Quinta Sezione ampliata del Tribunale, conformemente all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

18      Poiché la fase scritta non era ancora terminata al momento della pronuncia della sentenza pronunciata su impugnazione, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata), con decisione del 24 ottobre 2013, ha invitato l’ECHA a depositare un controricorso, conformemente all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

19      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2013, l’ECHA ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

20      Con ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 17 giugno 2014, l’eccezione di irricevibilità è stata unita al merito e le spese sono state riservate.

21      Il Regno dei Paesi Bassi ha depositato la sua memoria di intervento il 16 settembre 2014. Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 10 novembre 2014, l’ECHA e i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su detta memoria.

22      La Commissione ha depositato la sua memoria di intervento il 17 settembre 2014. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 novembre 2014, l’ECHA ha presentato le sue osservazioni in merito alla stessa. I ricorrenti non hanno presentato osservazioni su tale memoria.

23      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha deciso di avviare la trattazione orale.

24      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha invitato, da un lato, l’ECHA a produrre documenti, e dall’altro, tutte le parti a rispondere a taluni quesiti. Le parti hanno dato seguito a tali richieste nel termine impartito.

25      Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 15 aprile 2015.

26      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’ECHA alle spese.

27      L’ECHA, il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione concludono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

28      Prima di analizzare i motivi e gli argomenti dedotti dalle parti nel merito, occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’ECHA.

 Sulla ricevibilità

29      A sostegno della propria eccezione di irricevibilità, l’ECHA, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione, deduce un motivo di irricevibilità vertente sulla mancanza di incidenza diretta nei confronti dei ricorrenti.

30      Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma di suddetto articolo, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di esecuzione.

31      Nella specie è pacifico che la decisione impugnata non è rivolta ai ricorrenti, i quali non sono quindi destinatari di tale atto. In tale situazione, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, i ricorrenti possono proporre un ricorso di annullamento contro tale atto solo a condizione che questo li riguardi direttamente.

32      Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso del primo ricorrente, si deve ricordare che è già stato giudicato che un’associazione che ha lo scopo di difendere gli interessi collettivi dei suoi membri poteva, in linea di principio, proporre un ricorso di annullamento soltanto se le imprese che essa rappresentava o alcune di esse, erano legittimate ad agire individualmente o se essa poteva vantare un proprio interesse ad agire (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 e C‑217/03, Racc., EU:C:2006:416, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). Tale soluzione si impone altresì nel caso di un gruppo europeo di interesse economico il quale, come il primo ricorrente, è stato costituito al fine di rappresentare gli interessi di una categoria di imprese (v. ordinanza del 24 giugno 2014, PPG e SNF/ECHA, T‑1/10 RENV, EU:T:2014:616, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

33      Nel caso di specie, il primo ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che la decisione impugnata riguardasse direttamente i suoi interessi. Anche supponendo che esso sia tenuto a organizzare e coordinare un approccio armonizzato relativo agli obblighi risultanti dal regolamento n. 1907/2006 a livello del settore di cui trattasi nel suo complesso, esso non farebbe in tal modo valere i propri interessi ma quelli dei suoi membri. Di conseguenza, il primo ricorrente può proporre un ricorso di annullamento soltanto qualora la decisione impugnata riguardi direttamente i suoi membri o alcuni di essi, come la seconda ricorrente.

34      Per quanto attiene all’incidenza diretta, secondo giurisprudenza costante, tale condizione esige, in primo luogo, che il provvedimento contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, che non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, poiché essa ha carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa dell’Unione senza l’intervento di altre norme intermedie (sentenze del 5 maggio 1998, Dreyfus/Commissione, C‑386/96 P, Racc., EU:C:1998:193, punto 43; del 29 giugno 2004, Front national/Parlamento, C‑486/01 P, Racc., EU:C:2004:394, punto 34, e del 10 settembre 2009, Commissione/Ente per le Ville vesuviane e Ente per le Ville vesuviane/Commissione, C‑445/07 P e C‑455/07 P, Racc., EU:C:2009:529, punto 45).

35      I ricorrenti sostengono che la decisione impugnata li riguarda direttamente poiché la situazione giuridica dei membri del primo ricorrente e quella della seconda ricorrente sarebbero coinvolte in ragione, in particolare, degli obblighi di cui all’articolo 31, paragrafo 9, lettera a), del regolamento n. 1907/2006. In conseguenza dell’identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante, i membri del primo ricorrente e la seconda ricorrente sarebbero tenuti a aggiornare la scheda di dati di sicurezza per l’acrilammide, conformemente a tale disposizione.

36      Si deve rilevare che, secondo l’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1907/2006, i fornitori di una sostanza o di un preparato devono fornire al destinatario della stessa una scheda di dati di sicurezza qualora la sostanza risponda ai criteri di classificazione come sostanza pericolosa conformemente al regolamento n. 1272/2008. L’articolo 31, paragrafo 9, lettera a), del regolamento n. 1907/2006 dispone al riguardo che i fornitori aggiornano tempestivamente tale scheda di dati di sicurezza non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli.

37      Nel caso di specie, non è contestato che i membri del primo ricorrente e la seconda ricorrente dovessero trasmettere ai destinatari dell’acrilammide una scheda di dati di sicurezza poiché tale sostanza rispondeva ai criteri di classificazione come sostanza pericolosa conformemente al regolamento n. 1272/2008. Infatti, l’acrilammide è stata segnatamente classificata fra le sostanze cancerogene di categoria 2 e mutagene di categoria 2 (v. punto 5 supra).

38      Per contro, è controverso che l’identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante, risultante dalla procedura prevista dall’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006, in forza dell’articolo 57, lettere a) e b), di tale regolamento, costituisca, come sostengono i ricorrenti, una nuova informazione ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 9, lettera a), di detto regolamento che fa sorgere l’obbligo previsto da tale disposizione, vale a dire l’aggiornamento della scheda di dati di sicurezza, con la conseguenza che la decisione impugnata produrrebbe effetti diretti sulla situazione giuridica dei membri del primo ricorrente e su quella della seconda ricorrente.

39      Per quanto riguarda la scheda di dati di sicurezza, l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006 dispone che quest’ultima deve essere compilata a norma dell’allegato II del regolamento stesso. Tale allegato definisce le prescrizioni che il fornitore deve rispettare nel compilare la scheda di dati di sicurezza che viene fornita per una sostanza a norma dell’articolo 31 del regolamento n. 1907/2006. La scheda di dati di sicurezza deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro nonché alla tutela dell’ambiente.

40      Secondo i ricorrenti, l’identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante risultante dalla procedura prevista all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006 per il motivo che tale sostanza risponde ai criteri di cui all’articolo 57, lettere a) e b), dello stesso, costituisce una nuova informazione relativa, in particolare, all’articolo 31, paragrafo 6, punto 15, del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, che modifica il regolamento n. 1907/2006 (GU L 133, pag. 1), che riguarda le informazioni sulla regolamentazione.

41      Per quanto riguarda l’articolo 31, paragrafo 6, punto 15, del regolamento n. 1907/2006, secondo il punto 15 della parte A dell’allegato II dello stesso, come modificato dal regolamento n. 453/2010, tale sezione della scheda di dati di sicurezza riguarda le altre informazioni regolamentari relative alla sostanza che non sono ancora state fornite nella suddetta scheda. Ai sensi del punto 15.1 della parte A dell’allegato II di detto regolamento, da un lato, si devono indicare le informazioni riguardanti le prescrizioni dell’Unione pertinenti in materia di sicurezza, salute e ambiente, ad esempio la categoria Seveso e le sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13), o fornire informazioni nazionali sulla situazione normativa della sostanza o della miscela, incluse le sostanze presenti nella miscela, insieme ad indicazioni in merito alle iniziative che il destinatario dovrebbe intraprendere di conseguenza. Dall’altro lato, se la sostanza o la miscela di cui alla scheda di dati di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni riguardanti la tutela della salute umana o dell’ambiente a livello dell’Unione, ad esempio di autorizzazioni rilasciate ai sensi del titolo VII del regolamento n. 1907/2006 o di restrizioni applicate in forza del titolo VIII del medesimo regolamento, occorre menzionare tali disposizioni.

42      Si deve rilevare che la decisione dell’ECHA risultante dalla procedura di cui all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006 costituisce una disposizione dell’Unione in materia di sicurezza, salute e ambiente sullo status regolamentare di una sostanza. Infatti, con tale decisione, una sostanza è stata identificata come sostanza estremamente preoccupante che può essere inclusa nell’allegato XIV di tale regolamento, contenente l’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione. Di conseguenza, i fornitori di una sostanza del genere o di miscele contenenti tale sostanza devono menzionare tale identificazione nella scheda di dati di sicurezza e fornire indicazioni sugli obblighi incombenti ai destinatari a seguito di tale identificazione e, in particolare, sugli obblighi di informazione ai sensi degli articoli 7 e 33 del regolamento n. 1907/2006. Pertanto, l’identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante risultante dalla procedura prevista all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006, per il motivo che tale sostanza risponde ai criteri previsti dall’articolo 57, lettere a) e b), di tale regolamento, costituisce una nuova informazione idonea a far sorgere in capo ai fornitori di detta sostanza l’obbligo di aggiornare la relativa scheda di dati di sicurezza.

43      Ne consegue che la decisione dell’ECHA di identificare una sostanza come sostanza estremamente preoccupante risultante dalla procedura di cui all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006 può produrre effetti diretti sulla situazione giuridica dei fornitori di tale sostanza in ragione dell’obbligo previsto da tale disposizione.

44      Nella specie, tale conclusione non è rimessa in discussione né dal fatto che, al momento del deposito dell’atto introduttivo il 10 giugno 2010, momento i cui i presupposti di ricevibilità devono essere valutati (v. ordinanza del 7 settembre 2010, Etimine e Etiproducts/Commissione, T‑539/08, Racc., EU:T:2010:354, punto 76 e giurisprudenza ivi citata), il regolamento n. 453/2010 non era ancora entrato in vigore, né dal fatto che, secondo i ricorrenti, l’acrilammide era una sostanza registrata e utilizzata unicamente come sostanza intermedia.

45      In primo luogo, per quanto riguarda la circostanza che, al momento del deposito dell’atto introduttivo il 10 giugno 2010, il regolamento n. 453/2010 non era ancora entrato in vigore, vero è che, secondo il suo articolo 3, tale regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Poiché il regolamento suddetto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 31 maggio 2010, esso è quindi entrato in vigore il 20 giugno 2010. Tuttavia, la possibilità che il regolamento n. 453/2010 non entrasse in vigore dopo la sua adozione il 20 maggio 2010 e la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale era, al momento del deposito dell’atto introduttivo, puramente teorica (v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, 11/82, Racc., EU:C:1985:18, punto 9).

46      A tale proposito, si deve respingere l’argomento dell’ECHA, che si riferisce al punto 76 dell’ordinanza Etimine e Etiproducts/Commissione, punto 44 supra (EU:T:2010:354), secondo il quale la questione della ricevibilità di un ricorso deve essere risolta sulla base delle norme in vigore al momento in cui è stato proposto. Infatti, nel caso di specie, non si tratta della questione dell’applicabilità ratione temporis delle norme che stabiliscono i presupposti di ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da un singolo dinanzi al giudice dell’Unione. Il regolamento n. 453/2010 fa parte delle norme sostanziali.

47      Per quanto attiene al fatto che l’allegato II del regolamento n. 1907/2006 è stato modificato, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 453/2010, solo a far data dal 1° dicembre 2010, è sufficiente constatare che la circostanza che gli effetti di un atto si concretizzino solo in una data successiva determinata da questo stesso atto non osta a che un singolo possa essere direttamente interessato da quest’ultimo in ragione di un obbligo dallo stesso derivante (v., in tal senso, ordinanza dell’11 luglio 2005, Bonino e a./Parlamento e Consiglio, T‑40/04, Racc., EU:T:2005:279, punti 46 e 47).

48      In secondo luogo, per quanto attiene al fatto che, secondo i ricorrenti, l’acrilammide è una sostanza registrata e utilizzata esclusivamente come sostanza intermedia, si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1907/2006, esso non si applica alle sostanze intermedie non isolate e che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), di tale regolamento le sostanze intermedie isolate sono esentate dalle disposizioni del titolo VII del medesimo regolamento relative alla procedura di autorizzazione nella quale rientra la procedura di identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante.

49      Nel caso di specie, non è necessario pronunciarsi sulla questione se, alla luce di tali disposizioni, i ricorrenti siano esentati dagli obblighi di informazione di cui all’articolo 31, paragrafo 9, lettera a), del regolamento n. 1907/2006, poiché, in ogni caso, al momento del deposito dell’atto introduttivo, l’acrilammide fornita dai membri del primo ricorrente e dalla seconda ricorrente non era esclusivamente utilizzata come sostanza intermedia.

50      Secondo la definizione di cui all’articolo 3, numero 15, del regolamento n. 1907/2006, una sostanza intermedia è una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un’altra sostanza (in seguito denominata «sintesi»). Secondo l’articolo 3, punto 15, lettera a), del medesimo regolamento, una sostanza intermedia non isolata è una sostanza intermedia che durante la sintesi non è intenzionalmente rimossa (tranne che per il prelievo di campioni) dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo. L’articolo 3, punto 15, lettere b) e c), di tale regolamento contiene la definizione di sostanza intermedia isolata in sito e di sostanza intermedia isolata trasportata. La prima è una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e nel caso in cui la fabbricazione della sostanza intermedia e la sintesi di una o più altre sostanze derivate da essa avvengono nello stesso sito, gestito da una o più persone giuridiche. La seconda è una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e che è trasportata tra altri siti o fornita ad altri siti.

51      Vero è che risulta dal punto 1.1 del fascicolo sull’acrilammide elaborato dal Regno dei Paesi Bassi, riguardante le «informazioni sull’esposizione», che il 99,9% dell’acrilammide era utilizzata come sostanza intermedia. Tuttavia, a tal punto, è giustamente precisato che esistevano altri usi come agente nelle malte da iniezione e per la preparazione in sito di gel di elettroforesi a base di poliacrilammide.

52      In primo luogo, per quanto riguarda l’uso dell’acrilammide nelle malte da iniezione, esso consiste segnatamente in un uso al fine di sanare infiltrazioni d’acqua, effettuare riparazioni di opere in calcestruzzo e trattare l’umidità risalente (sentenza del 1° febbraio 2013, Polyelectrolyte Producers Group e a./Commissione, T‑368/11, EU:T:2013:53, punto 2). Dalla descrizione di tale uso, figurante al detto punto 1.1 del fascicolo sull’acrilammide elaborato dal Regno dei Paesi Bassi, che secondo i ricorrenti è corretta, risulta che, quando l’agente di consolidamento a base di acrilammide si polimerizza o gelifica, si solidifica in un gel rigido che è impermeabile all’acqua.

53      I ricorrenti sostengono che tale processo dimostra che l’acrilammide è utilizzata quale sostanza intermedia secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 15, del regolamento n. 1907/2006. L’acrilammide sarebbe prodotta o importata al fine di essere consumata o utilizzata per la sintesi di un’altra sostanza, ovvero un polimero impermeabile all’acqua. Un polimero sarebbe definito come una sostanza dall’articolo 3, punto 5, del medesimo regolamento.

54      Questo argomento non può essere accolto. Infatti, secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 15, del regolamento n. 1907/2006, una sostanza intermedia è una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un’altra sostanza (sintesi). Nella specie, è vero che l’agente di consolidamento del suolo a base di acrilammide è utilizzato nella produzione di un’altra sostanza o è esso stesso trasformato in tale altra sostanza, cioè un polimero. Tuttavia, come afferma l’ECHA, l’acrilammide non è utilizzata per subire essa stessa una sintesi, ai sensi della definizione di cui all’articolo 3, punto 15, del regolamento n. 1907/2006. Essa non è utilizzata allo scopo di fabbricare tale altra sostanza, essendo l’obiettivo principale del procedimento chimico quello di realizzare una funzione di consolidamento del suolo che si produce quando l’agente di consolidamento a base di acrilammide si polimerizza. Con la polimerizzazione, esso solidifica in un gel rigido che è impermeabile all’acqua quando è usato nelle applicazioni di consolidamento del suolo. L’uso dell’acrilammide come agente di consolidamento non è quindi un uso intermedio ma un uso finale della sostanza.

55      Tale conclusione è, peraltro, confermata dalla «definizione di sostanze intermedie convenuta dalla Commissione, dagli Stati membri e dall’ECHA il 4 maggio 2010». Secondo il punto 4 di tale definizione, che riguarda l’uso finale industriale di una sostanza diverso dalla fabbricazione di un’altra sostanza, qualora una sostanza A sia utilizzata dal fabbricante stesso o da un utilizzatore a valle e reagisce chimicamente in un processo diverso dalla fabbricazione di un’altra sostanza, la sostanza A non può essere una sostanza intermedia. Sempre secondo tale punto, qualora l’obiettivo principale del processo chimico non sia la fabbricazione di un’altra sostanza, ma piuttosto quello di ottenere un’altra funzione, una proprietà specifica o una reazione chimica come parte integrata della produzione di un articolo, le sostanze utilizzate per questa attività non possono essere considerate sostanze intermedie ai sensi del regolamento n. 1907/2006. Tali considerazioni si riflettono altresì al punto 2 di tale definizione, che contiene un’analisi della definizione di una sostanza intermedia ai sensi dell’articolo 3, punto 15, del regolamento n. 1907/2006.

56      In secondo luogo, per quanto riguarda l’uso dell’acrilammide per la preparazione in sito di gel di elettroforesi a base di poliacrilammide, dal punto 1.1 del fascicolo sull’acrilammide elaborato dal Regno dei Paesi Bassi, riguardante le «informazioni sull’esposizione», risulta che tali gel erano utilizzati negli istituti di ricerca, università e ospedali, come strumenti di ricerca per separare acidi nucleici.

57      I ricorrenti sostengono che l’uso dell’acrilammide nella produzione di gel di elettroforesi a base di poliacrilammide è un uso intermedio in quanto l’acrilammide sarebbe trasformata in un’altra sostanza, cioè il gel, che sarebbe un polimero.

58      Come afferma l’ECHA, senza precisare il contesto nel quale avviene la reazione chimica che produce gel di poliacrilammide, un argomento del genere non è sufficiente a constatare che, nella produzione di gel di elettroforesi, l’acrilammide era esclusivamente usata come sostanza intermedia. È già stato constatato (v. punti 54 e 55 supra) che l’acrilammide costituiva una sostanza intermedia quando tale sostanza era usata per essere oggetto di una sintesi. Come afferma l’ECHA, ciò non avviene, in particolare, per quanto riguarda l’uso dell’acrilammide nella preparazione manuale di stampi di gel di poliacrilammide. L’intenzione sottostante la preparazione di stampi, che è una delle fasi del protocollo di elettroforesi, non è fabbricare un poliacrilammide bensì separare le molecole in modo analitico per elettroforesi.

59      In terzo luogo, relativamente all’argomento dei ricorrenti secondo il quale i tre fascicoli di registrazione dell’acrilammide presenti nella banca dati delle sostanze registrate dall’ECHA identificavano tutti tale sostanza come intermedia, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1907/2006, l’ECHA procede a un controllo di completezza del fascicolo di registrazione, controllo che non comprende, tuttavia, una valutazione della qualità o dell’adeguatezza dei dati o dei documenti giustificativi trasmessi. Inoltre, risulta dall’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che, salvo altrimenti disposto da tale regolamento, qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno presenta una registrazione all’ECHA. Non è quindi escluso che taluni fabbricanti o importatori non registrino l’acrilammide poiché la usano in quantitativi inferiori. La circostanza che esistessero solo fascicoli di registrazione per l’acrilammide come sostanza intermedia non comporta quindi che tale sostanza fosse esclusivamente utilizzata come sostanza intermedia.

60      Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata riguarda direttamente i ricorrenti in ragione degli obblighi di informazione di cui all’articolo 31, paragrafo 9, lettera a), del regolamento n. 1907/2006. L’eccezione di irricevibilità deve pertanto essere respinta.

61      Essendo soddisfatti gli altri presupposti di ricevibilità, circostanza che non è peraltro contestata dalle parti, il ricorso è, di conseguenza, ricevibile.

 Nel merito

62      A sostegno del ricorso, i ricorrenti sollevano quattro motivi, vertenti, in primo luogo, su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), e dell’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006, in secondo luogo, su un errore manifesto di valutazione, in terzo luogo, su una violazione del principio di proporzionalità e, in quarto luogo, su una violazione del principio di parità di trattamento.

 Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), e dell’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006

63      I ricorrenti sostengono che, identificando l’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante, l’ECHA viola l’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), e l’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006 in quanto l’acrilammide sarebbe una sostanza esclusivamente registrata e usata come sostanza intermedia e sarebbe, quindi esentata dal titolo VII di tale regolamento. Secondo i ricorrenti, durante la procedura di cui all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006, sarebbero state fornite solo prove a dimostrazione del fatto che l’acrilammide era una sostanza intermedia. Così avverrebbe, segnatamente, negli usi di tale sostanza nei prodotti di consolidamento e nella fabbricazione di gel di elettroforesi, che sarebbero i soli menzionati dal Regno dei Paesi Bassi nel suo fascicolo elaborato sull’acrilammide come esempi di uso di tale sostanza in quanto tale e non in quanto sostanza intermedia.

64      Si deve rilevare che, con la decisione impugnata, l’acrilammide è stata identificata come sostanza estremamente preoccupante conformemente alla procedura di cui all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006. Tale procedura rientra nella procedura di autorizzazione di cui al titolo VII di tale regolamento. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), di detto regolamento, le sostanze intermedie isolate in sito e le sostanze intermedie isolate trasportate sono esentate da tale titolo. Si deve quindi esaminare se, in ragione di tale esenzione, la decisione impugnata è illegittima nella parte in cui ha identificato l’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante.

65      In primo luogo, si deve rilevare che la procedura di cui all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006 riguarda l’identificazione di sostanze. Si deve altresì constatare che, secondo l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, esso stabilisce disposizioni riguardanti le sostanze e i preparati, ai sensi dell’articolo 3, applicabili alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di tali sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e a all’immissione sul mercato di preparati. Secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 1, di detto regolamento, per sostanza si intende un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione. Una sostanza è quindi definita dalle sue proprietà intrinseche. Alla luce di tali disposizioni e poiché è pacifico che l’acrilammide è una sostanza ai sensi di tale definizione, essa poteva giustamente essere oggetto della procedura di identificazione di cui all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006.

66      In secondo luogo, occorre constatare che la circostanza che una sostanza possa avere lo status di sostanza intermedia non comporta che essa sia esentata dall’identificazione come sostanza estremamente preoccupante risultante dalla procedura di cui all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006. Vero è che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), di tale regolamento, le sostanze intermedie isolate in sito e le sostanze intermedie isolate trasportate sono esentate dal titolo VII di detto regolamento relativo alla procedura di autorizzazione in cui rientra la procedura di identificazione, Tuttavia, risulta dalla definizione di sostanza intermedia, di cui all’articolo 3, punto 15, del regolamento n. 1907/2006, che la qualificazione di una sostanza come intermedia dipende dall’obiettivo perseguito dalla sua fabbricazione e dal suo uso. Com’è già stato ricordato (v. punto 50 supra), secondo tale definizione, una sostanza intermedia è una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un’altra sostanza (sintesi). Poiché ogni sostanza può. in linea di principio, essere fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un’altra sostanza, e avere in tal modo lo status di sostanza intermedia, la circostanza che una sostanza possieda, in un caso specifico, lo status di sostanza intermedia non può esentarla dalla procedura di identificazione di cui all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006.

67      Tali considerazioni sono confermate dal fatto che i criteri previsti dall’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006 per identificare una sostanza come estremamente preoccupante risultante dalla procedura di cui all’articolo 59 di tale regolamento riguardano le proprietà intrinseche di tale sostanza. Infatti, ai sensi dell’articolo 57, lettere da a) a e), di detto regolamento, una sostanza può essere identificata qualora essa risponda ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena di cellule germinali e tossica per la riproduzione nonché qualora sia persistente, bioaccumulabile e tossica o molto persistente e molto bioaccumulabile. L’articolo 57, lettera f), del regolamento n. 1907/2006 consente di identificare una sostanza avente effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dall’uso di altre sostanze di cui all’articolo 57, lettere da a) a e). Mentre una sostanza ai sensi del regolamento n. 1907/2006 è definita dalle sue proprietà intrinseche (v. punto 65 supra), il concetto di sostanza intermedia previsto da tale regolamento non riguarda le proprietà di una sostanza e non modifica affatto tali proprietà, ma definisce una sostanza intermedia in funzione dell’obiettivo perseguito dalla fabbricazione e dall’uso di una sostanza.

68      Per quanto riguarda, a tale proposito, l’argomento dei ricorrenti secondo il quale l’esenzione delle sostanze intermedie di cui all’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento n. 1907/2006 non si fonda espressamente sugli usi di una sostanza, occorre rilevare che, secondo la definizione di sostanza intermedia di cui all’articolo 3, punto 15, di tale regolamento, è necessario prendere in considerazione l’obiettivo perseguito dalla fabbricazione e dall’uso di tale sostanza al fine di determinare se essa abbia lo status di sostanza intermedia.

69      Anche nella misura in cui i ricorrenti sostengono che, ai sensi dell’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006, l’identificazione dell’acrilammide avrebbe dovuto fondarsi su tutte le informazioni contenute nel fascicolo elaborato dal Regno dei Paesi Bassi conformemente all’allegato XV di tale regolamento, secondo il quale tale sostanza sarebbe utilizzata unicamente come sostanza intermedia, il loro argomento deve essere respinto. Infatti, anche volendo supporre che tale fascicolo menzioni unicamente esempi di usi di tale sostanza come sostanza intermedia ciò non sarebbe pertinente ai fini dell’identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, poiché tali informazioni non riguardano le proprietà intrinseche dell’acrilammide. Come afferma l’ECHA, tali informazioni potrebbero diventare rilevanti nelle fasi ulteriori della procedura di autorizzazione di cui al titolo VII del regolamento n. 1907/2006, vale a dire durante la procedura di autorizzazione di una sostanza e durante la procedura di rilascio di autorizzazioni per usi specifici. In ogni caso, è già stato constatato che non si può concludere che tutti gli usi dell’acrilammide menzionati dal Regno dei Paesi Bassi nel suo fascicolo avessero un carattere intermedio (v. punti da 49 a 59 supra).

70      Inoltre, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo il quale l’ECHA ha violato il principio di buona amministrazione in quanto non avrebbe giustificato l’identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante, alla luce del suo preteso uso esclusivamente come sostanza intermedia, si deve constatare, da un lato, che l’uso di tale sostanza come sostanza intermedia non ostava alla sua identificazione come sostanza estremamente preoccupante e, dall’altro, che il fascicolo elaborato dal Regno dei Paesi Bassi, che costituiva la base della procedura di identificazione, indicava due usi dell’acrilammide che erano, secondo tale fascicolo, diversi dagli usi come sostanza intermedia. Tale argomento va quindi disatteso.

71      Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione

72      I ricorrenti sostengono che l’ECHA ha commesso un errore manifesto di valutazione in quanto essa si sarebbe basata, ai fini dell’identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante, sulla proposta del Regno dei Paesi Bassi che non conterrebbe alcuna informazione che attesti che lo 0,1% dell’acrilammide non sarebbe usato come sostanza intermedia. Secondo i ricorrenti gli usi di tale sostanza nei prodotti di consolidamento del suolo e nella fabbricazione di gel di elettroforesi, che sarebbero gli unici menzionati dal Regno dei Paesi Bassi nel suo fascicolo elaborato sull’acrilammide come esempi di un uso di tale sostanza in quanto tale e non come sostanza intermedia, non sono determinanti. Si tratterebbe di usi dell’acrilammide come sostanza intermedia. In assenza di informazioni su un uso dell’acrilammide diverso da un uso come sostanza intermedia, la decisione impugnata sarebbe arbitraria.

73      In via preliminare, si deve sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, allorché le autorità dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale, segnatamente riguardo alla valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi per determinare la natura e l’ampiezza delle misure che esse adottano, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio di tale potere non sia viziato da errore manifesto di valutazione o da uno sviamento di potere o ancora se tali autorità non abbiano manifestamente oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale. In tale contesto, il giudice dell’Unione non può, infatti, sostituire la propria valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico a quella delle autorità dell’Unione, uniche depositarie di tale compito secondo quanto previsto dal Trattato FUE (sentenze del 21 luglio 2011, Etimine, C‑15/10, Racc., EU:C:2011:504, punto 60, e del 7 marzo 2013, Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA, T‑93/10, Racc., EU:T:2013:106, punto 76).

74      Tuttavia, occorre precisare che l’ampio potere discrezionale delle autorità dell’Unione, che implica un sindacato giurisdizionale limitato del suo esercizio, non riguarda esclusivamente la natura e la portata delle disposizioni da adottare, ma anche, in una certa misura, l’accertamento dei dati di base. Tuttavia, un siffatto controllo giurisdizionale, anche se ha portata limitata, richiede che le autorità dell’Unione da cui promana l’atto di cui trattasi siano in grado di dimostrare dinanzi al giudice dell’Unione che l’atto è stato adottato attraverso un effettivo esercizio del loro potere discrezionale, che presuppone la valutazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze rilevanti della situazione che tale atto era inteso a disciplinare (sentenze dell’8 luglio 2010, Afton Chemical, C‑343/09, Racc., EU:C:2010:419, punti 33 e 34, e Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA, punto 73 supra, EU:T:2013:106, punto 77).

75      Alla luce di tale giurisprudenza, l’argomento dei ricorrenti deve essere respinto.

76      Si deve constatare, infatti, che è pur vero che il fascicolo elaborato dal Regno dei Paesi Bassi conformemente all’allegato XV del regolamento n. 1907/2006 indica che fino al 99% dell’acrilammide usata nell’Unione era usato come sostanza intermedia nella produzione di poliacrilammide per varie applicazioni e che esistevano altri usi in qualità di agente nei prodotti di consolidamento del suolo e per la preparazione in sito di gel di poliacrilammide. Inoltre, si deve rilevare che il documento giustificativo del comitato degli Stati membri, sul quale era fondata l’identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante, non contiene alcuna informazione sull’uso di tale sostanza.

77      Tuttavia, come risulta dall’analisi del primo motivo del presente ricorso, al fine di identificare una sostanza come estremamente preoccupante risultante dalla procedura di cui all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006, si devono prendere in conto le proprietà intrinseche di tale sostanza. Inoltre, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 59, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, un fascicolo elaborato al fine di identificare una sostanza come estremamente preoccupante può limitarsi, se del caso, a un riferimento a una voce dell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008 contenente l’elenco delle classificazioni e etichettature armonizzate delle sostanze pericolose e può, pertanto, non contenere alcuna informazione sull’uso della sostanza di cui trattasi.

78      In ogni caso, è già stato constatato che non si può concludere che tutti gli usi dell’acrilammide menzionati dal Regno dei Paesi Bassi nel suo fascicolo avevano il carattere di usi intermedi (v. punti da 49 a 59 supra).

79      Il secondo motivo deve essere quindi respinto.

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità

80      I ricorrenti sostengono che il trattamento dell’acrilammide è sproporzionato, poiché l’ECHA avrebbe avuto a disposizione una scelta di misure e poiché la scelta dell’identificazione della sostanza di cui trattasi come estremamente preoccupante arrecherebbe inconvenienti eccessivi rispetto allo scopo perseguito. A loro avviso, la procedura di identificazione è concepita al fine di garantire che sia data un’attenzione particolare alle sostanze più pericolose. Taluni tipi di sostanze come le sostanze intermedie sarebbero esentate dal titolo VII del regolamento n. 1907/2006 poiché essi non presenterebbero lo stesso livello di rischio di altre sostanze. Nonostante tale intenzione del legislatore, l’ECHA avrebbe usato tale procedura per identificare una sostanza che sarebbe usata solo come sostanza intermedia, il che sarebbe sproporzionato. Inoltre, il rischio corso dai lavoratori in ragione dell’esposizione all’acrilammide sarebbe eliminato o ridotto grazie alle normative specifiche dell’Unione sulla protezione dei lavoratori. Le autorità avrebbero avuto la possibilità di scegliere una misura diversa, cioè non agire, che sarebbe stata più adeguata e più proporzionata. In ogni caso, l’ECHA avrebbe potuto prevedere che l’acrilammide fosse identificata come sostanza estremamente preoccupante solo qualora non venisse usata come sostanza intermedia o avrebbe potuto decidere che l’utilizzo dell’acrilammide fosse soggetto alle restrizioni di cui al titolo VIII del regolamento n. 1907/2006.

81      Secondo costante giurisprudenza, il principio di proporzionalità, che rientra tra i principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli atti dell’Unione non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere e quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza Etimine, punto 73 supra, EU:C:2011:504, punto 124 e giurisprudenza ivi citata).

82      Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni menzionate al punto precedente, va riconosciuto all’ECHA un ampio potere discrezionale, in un settore che richiede da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale e nel cui ambito essa è chiamata a effettuare valutazioni complesse. Solo la manifesta inidoneità di una misura adottata in tale ambito rispetto allo scopo che il legislatore intende perseguire può inficiare la legittimità di tale misura (v., in tal senso, sentenza Etimine, punto 73 supra, EU:C:2011:504, punto 125 e giurisprudenza ivi citata).

83      Nel caso di specie, dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006 risulta che tale regolamento ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. Alla luce del considerando 16 di tale regolamento, occorre constatare che il legislatore ha indicato come obiettivo principale il primo dei tre obiettivi suddetti, vale a dire quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Per quanto riguarda più specificamente lo scopo della procedura di autorizzazione, nella quale rientra la procedura di identificazione prevista all’articolo 59 del detto regolamento, l’articolo 55 del regolamento n. 1907/2006 prevede che essa mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide (sentenza Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA, punto 73 supra, EU:T:2013:106, punto 116).

84      In primo luogo, relativamente all’argomento dei ricorrenti secondo cui la decisione impugnata non è appropriata alla realizzazione degli scopi perseguiti dal regolamento n. 1907/2006, occorre rammentare che la decisione impugnata consiste nell’identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante risultante dalla procedura prevista dall’articolo 59 del citato regolamento. Quando una sostanza è identificata come estremamente preoccupante, gli operatori economici di cui trattasi sono soggetti a taluni obblighi di informazione (sentenza Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA, punto 73 supra, EU:T:2013:106, punto 117).

85      Per quanto riguarda l’obiettivo di protezione della salute umana e dell’ambiente, va constatato anzitutto che l’identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante persegue lo scopo di migliorare l’informazione del pubblico e dei professionisti sui rischi e i pericoli che essa comporta e che, di conseguenza, tale identificazione deve essere considerata uno strumento per il rafforzamento di una siffatta protezione (v. sentenza Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA, punto 73 supra, EU:T:2013:106, punto 118 e giurisprudenza ivi citata).

86      Per quanto riguarda, più specificamente, l’argomento dei ricorrenti secondo cui la decisione impugnata è inadeguata a tale proposito in quanto l’acrilammide sarebbe usata soltanto come sostanza intermedia e sarebbe pertanto esentata dal titolo VII del regolamento n. 1907/2006 ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 8, lettera b), si deve rilevare che è già stato constatato che non si può trarre la conclusione che l’acrilammide era unicamente usata come sostanza intermedia (v. punti da 49 a 59 supra). In ogni caso, nulla consente di giungere alla conclusione che usi dell’acrilammide diversi da usi in quanto sostanza intermedia siano esclusi. L’identificazione di tale sostanza non risulta quindi manifestamente inadeguata rispetto agli scopi perseguiti.

87      Di conseguenza, l’argomento dei ricorrenti relativo all’asserita inadeguatezza della decisione impugnata deve essere respinto.

88      In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata eccede i limiti di quanto necessario al conseguimento degli scopi perseguiti poiché la possibilità di non agire, l’adozione di restrizioni previste al titolo VIII del regolamento n. 1907/2006 o l’identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante unicamente qualora non sia usata come sostanza intermedia, costituirebbero misure meno restrittive. Peraltro, secondo i ricorrenti, il rischio corso dai lavoratori è eliminato o ridotto in ragione delle norme relative alla tutela dei lavoratori.

89      Sotto un primo profilo, per quanto riguarda la possibilità di non agire, i ricorrenti affermano che essa sarebbe più proporzionata e meno restrittiva, in quanto l’identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante non sarebbe concepita per le sostanze intermedie ma per altri tipi di sostanze che solleverebbero preoccupazioni maggiori. Tale argomento deve essere respinto. Infatti, poiché non si può trarre la conclusione che l’acrilammide sia usata solo come sostanza intermedia e poiché, in ogni caso, nulla consente di concludere che usi dell’acrilammide diversi da usi in quanto sostanza intermedia siano esclusi (v. punto 86 supra), la scelta di non agire non costituisce una misura altrettanto adeguata dell’identificazione di tale sostanza come estremamente preoccupante.

90      Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda le misure di restrizione riguardanti l’uso dell’acrilammide, da un lato, occorre rilevare che il semplice fatto che una sostanza compaia nell’elenco delle sostanze candidate non impedisce di assoggettare tale sostanza a restrizioni anziché a un’autorizzazione. Infatti, come emerge dall’articolo 58, paragrafo 5, e dall’articolo 69 del regolamento n. 1907/2006, la Commissione o uno Stato membro può sempre proporre che la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza sia controllato da restrizioni piuttosto che da un’autorizzazione (sentenza Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA, punto 73 supra, EU:T:2013:106, punto 128). Nel caso di specie, dalla sentenza Polyelectrolyte Producers Group e a./Commissione, punto 52 supra (EU:T:2013:53), risulta in particolare che l’acrilammide era oggetto di restrizioni per le applicazioni di consolidamento del suolo a far data dal 5 novembre 2012.

91      Inoltre, come emerge dall’allegato XVII del regolamento n. 1907/2006, le restrizioni, adottate conformemente alla procedura di cui al titolo VIII del citato regolamento, applicabili alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze pericolose e di taluni preparati e articoli pericolosi, possono andare da condizioni particolari imposte alla fabbricazione o all’immissione sul mercato di una sostanza fino a un divieto totale dell’uso di una sostanza. Anche a voler supporre che le misure di restrizione siano parimenti appropriate alla realizzazione degli scopi perseguiti da tale regolamento, queste ultime non costituiscono quindi, in quanto tali, misure meno restrittive rispetto all’identificazione di una sostanza, la quale implica unicamente taluni obblighi di informazione (sentenza Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA, punto 73 supra, EU:T:2013:106, punto 129).

92      Sotto un terzo profilo, nella misura in cui i ricorrenti ritengono che la legislazione esistente in materia di protezione dei lavoratori consente di eliminare o ridurre i rischi da essi incorsi, è sufficiente rilevare che essa, che prevede misure di gestione dei rischi per i lavoratori, non può costituire una misura meno restrittiva e adeguata alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1907/2006 relativi al trattamento delle sostanze estremamente preoccupanti e, in particolare, all’obiettivo di sostituire progressivamente le sostanze estremamente preoccupanti con idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide (v. punto 83 supra).

93      Sotto un quarto profilo, i ricorrenti sostengono che l’ECHA avrebbe potuto prevedere che l’acrilammide fosse identificata come sostanza estremamente preoccupante solo qualora non venisse utilizzata come sostanza intermedia. A tale proposito. è sufficiente rilevare che il legislatore ha istituito norme specifiche relative alle sostanze intermedie all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 8, lettera b), del regolamento n. 1907/2006 (v. punto 48 supra).

94      Alla luce di quanto precede, non si può concludere che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità.

95      Il terzo motivo deve quindi essere respinto.

 Sul quarto motivo, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento

96      I ricorrenti fanno valere che l’identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante viola il principio di parità di trattamento in quanto altre sostanze che si trovano in una situazione identica non sarebbero state oggetto di siffatta identificazione. A loro avviso, l’acrilammide è stata classificata fra le sostanze cancerogene e mutagene di categoria 2 e fra le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 3 insieme ad un numero cospicuo di altre sostanze che avrebbero le stesse proprietà o proprietà superiori. Non sarebbe stata fornita motivazione alcuna relativa alle ragioni per le quali è stata scelta l’acrilammide e non altre sostanze aventi identiche proprietà, sebbene sia pacifico che almeno il 99% del suo utilizzo sarebbe esente dalla procedura di identificazione.

97      Occorre rilevare che, con il regolamento n. 1907/2006, il legislatore ha introdotto un regime concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche volto, in particolare, a norma del considerando 1 di detto regolamento, ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. In particolare, il regolamento n. 1907/2006 prevede, al suo titolo VII, una procedura di autorizzazione. Lo scopo di tale procedura, ai sensi dell’articolo 55 del citato regolamento, è quello di garantire il buon funzionamento del mercato interno assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide (sentenza Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA, punto 73 supra, EU:T:2013:106, punto 69).

98      La procedura di autorizzazione si applica a tutte le sostanze che soddisfano i criteri previsti nell’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006. La prima fase della procedura di autorizzazione consiste nell’identificazione delle sostanze indicate nel citato articolo per la quale è prevista nell’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006 una procedura in diverse fasi. Secondo il considerando 77 del citato regolamento, per ragioni di praticabilità e di praticità, sia per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche che devono predisporre i fascicoli per le loro domande e adottare le idonee misure di gestione dei rischi, sia per quanto riguarda le autorità che devono esaminare le domande di autorizzazione, dovrebbe essere sottoposto simultaneamente alla procedura di autorizzazione soltanto un numero limitato di sostanze. Per quanto riguarda la scelta di tali sostanze, l’articolo 59, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1907/2006, prevede che spetta alla Commissione o allo Stato membro interessato valutare che esse soddisfino i criteri stabiliti nell’articolo 57 del citato regolamento. Il legislatore ha dunque lasciato alla Commissione e agli Stati membri un ampio potere discrezionale che consente un’attuazione progressiva delle norme relative alle sostanze estremamente preoccupanti di cui al titolo VII del regolamento n. 1907/2006 (sentenza Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA, punto 73 supra, EU:T:2013:106, punto 70).

99      Alla luce di quanto precede, la procedura di identificazione non conferisce dunque all’ECHA alcun potere relativo alla scelta della sostanza da identificare, spettando tale prerogativa alla Commissione e agli Stati membri in applicazione dell’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006 (ordinanza del 22 maggio 2014, Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA, C‑287/13 P, EU:C:2014:599, punto 51, e sentenza Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA, punto 73 supra, EU:T:2013:106, punto 71).

100    Nella specie, la procedura di identificazione prevista dall’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006 è stata rispettata per quanto riguarda la scelta della sostanza da identificare. Infatti, emerge dal fascicolo che l’acrilammide è stata scelta dal Regno dei Paesi Bassi poiché quest’ultimo ha considerato che tale sostanza soddisfaceva i criteri di cui all’articolo 57 di detto regolamento. Inoltre, in assenza di un fascicolo predisposto da uno Stato membro relativo ad una sostanza avente parimenti proprietà cancerogene, mutagene e tossiche o di una richiesta di predisporre di un siffatto fascicolo rivolta dalla Commissione all’ECHA, quest’ultima non poteva procedere all’identificazione di tale altra sostanza, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006, senza eccedere i suoi poteri. Ne consegue che, identificando l’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante, e non sostanze asseritamente simili, l’ECHA non ha violato il principio di parità di trattamento (v., in tal senso, sentenza Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA, punto 73 supra, EU:T:2013:106, punto 72).

101    Infine, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale non sarebbe stata fornita alcuna motivazione relativamente alle ragioni per le quali è stata scelta l’acrilammide e non altre sostanze aventi proprietà identiche, sebbene sia pacifico che almeno il 99% del suo uso sarebbe esente dalla procedura di identificazione, occorre constatare che dalla decisione impugnata risulta che il Regno dei Paesi Bassi ha presentato la sua proposta di identificare l’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante in ragione delle sue proprietà cancerogene e mutagene. Poiché in forza dell’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006, ogni Stato membro può costituire un fascicolo conformemente all’allegato XV di tale regolamento per le sostanze che ritiene soddisfino i criteri enunciati all’articolo 57 di detto regolamento, non era necessaria nessun’altra motivazione.

102    Alla luce di quanto suesposto, dato che la legittimità della procedura prevista dall’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006 non è stata contestata dai ricorrenti e che l’ECHA ha rispettato tale procedura, il quarto motivo deve essere respinto.

103    Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

 Sulle spese

104    Nella sentenza pronunciata su impugnazione la Corte ha riservato le spese. Spetta pertanto al Tribunale statuire, nella presente sentenza, sull’insieme delle spese afferenti ai diversi procedimenti, conformemente all’articolo 219 del regolamento di procedura del Tribunale.

105    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, gli Stati membri e le istituzioni che sono intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

106    Poiché i ricorrenti, sono risultati soccombenti, sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’ECHA, conformemente alla domanda di quest’ultima. Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e la SNF SAS sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per i prodotti chimici (ECHA).

3)      Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

Dittrich

Dehousse

Schwarcz

Tomljenović

 

       Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 settembre 2015.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.