Language of document :

Ricorso proposto il 10 giugno 2010 - PPG e SNF / ECHA

(Causa T-268/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgio) e SNF SAS (Andrezieux Boutheon, Francia) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem, R. Cana, lawyers,e P. Sellar, Solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

Annullare l'atto contestato;

Condannare l'ECHA alle spese;

Adottare qualunque altro provvedimento che il Tribunale ritenga equo.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono il parziale annullamento della decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("ECHA") che identifica l'acrillamide (CE n. 201-173-7) (n. CAS 79-06-1) come una sostanza che soddisfa i criteri di cui all'art. 57 del regolamento (CE) n. 1907/20061 ("REACH"), conformemente all'art. 59 del REACH.

Le ricorrenti ritengono che l'atto contestato sia illegittimo poiché è basato su una valutazione dell'acrillamide che risulta scientificamente e giuridicamente errata in quanto è fondata su prove non sufficientemente affidabili e convincenti. A parere delle ricorrenti, la ECHA ha commesso un errore manifesto di valutazione adottando l'atto contestato, in violazione degli artt. 2, n. 8, e 59 del REACH e in violazione del suo obbligo di esaminare le prove attentamente e con imparzialità.

Inoltre, le ricorrenti sostengono che l'atto contestato viola una serie di principi generali del diritto dell'UE, come il principio di proporzionalità e di non discriminazione, dato che esso discrimina l'acrillamide rispetto ad altre sostanze equiparabili senza alcuna giustificazione oggettiva.

____________

1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).