Language of document : ECLI:EU:T:2013:625

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

4 dicembre 2013

Causa T‑108/11 P

Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)

contro

Gustave Michel

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Decisione di risoluzione – Competenza del Tribunale della funzione pubblica – Articoli 2 e 47 del RAA – Dovere di sollecitudine – Nozione di interesse del servizio – Divieto di statuire ultra petita – Diritti della difesa»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2010, Vandeuren/ETF (F‑88/08).

Decisione:      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2010, Vandeuren/ETF (F‑88/08), è annullata nella parte in cui tale giudice ha annullato la decisione della Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) del 23 ottobre 2007 recante risoluzione del contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato della sig.ra Monique Vandeuren e ha respinto, di conseguenza, la sua domanda di risarcimento del danno materiale subito in quanto prematura. L’impugnazione è respinta per il resto. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Portata – Divieto di statuire ultra petita – Obbligo di attenersi all’ambito della controversia delimitato dalle parti – Obbligo di statuire in base ai soli argomenti dedotti dalle parti – Insussistenza

2.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Riduzione dell’ambito di attività di un’agenzia dell’Unione – Obbligo formulato dal Tribunale della funzione pubblica di esaminare la possibilità di riassegnare l’agente interessato – Obbligo non previsto dal Regime applicabile agli altri agenti

[Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, a), e 47, c), i)]

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Considerazione degli interessi dell’agente interessato e del servizio

[Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2 e 47, c), i)]

1.      Poiché il giudice dell’Unione adito con un ricorso d’annullamento non può statuire ultra petita, egli non ha il potere di ridefinire l’oggetto principale del ricorso, né di rilevare d’ufficio un motivo di impugnazione, salvo in casi eccezionali in cui il pubblico interesse esige il suo intervento. Nell’ambito della controversia delimitato dalle parti, il giudice dell’Unione, pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti, non può essere vincolato ai soli argomenti invocati da queste ultime a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee.

(v. punti 42 e 51)

Riferimento:

Tribunale: 5 ottobre 2009, Commissione/Roodhuijzen, T‑58/08 P, Racc. pag. II‑3797, punti 34 e 35, e la giurisprudenza citata

2.      Indicando che l’autorità competente doveva esaminare, in conformità all’articolo 47, lettera c), sub i), del Regime applicabile agli altri agenti, prima del licenziamento di un agente assunto con contratto a tempo indeterminato, se tale agente potesse essere riassegnato su un altro posto esistente o di prossima creazione, il Tribunale della funzione pubblica ha stabilito un obbligo incombente a tale autorità non previsto da detto Regime.

Sicuramente, la stabilità dell’impiego connessa ai contratti a tempo indeterminato costituisce un elemento fondamentale della tutela dei lavoratori interessati, pur non essendo, di per sé, un principio generale di diritto.

Tuttavia, l’articolo 2, lettera a), del regime citato prevede che sia considerato agente temporaneo l’agente assunto per occupare un impiego cui è stato conferito un carattere temporaneo, mentre lo Statuto attribuisce ai funzionari una maggiore stabilità d’impiego, dato che le ipotesi di cessazione definitiva dal servizio contro la volontà dell’interessato sono rigorosamente disciplinate.

Anche se i contratti di lavoro a tempo indeterminato si distinguono, sotto il profilo della sicurezza dell’impiego, dai contratti di lavoro a tempo determinato, è innegabile che gli agenti del servizio pubblico dell’Unione assunti con contratto a tempo indeterminato non possono ignorare il carattere temporaneo del loro rapporto di lavoro e il fatto che questo non attribuisce loro una garanzia d’impiego.

Attraverso l’obbligo di previo esame della possibilità di riassegnazione, come configurato dal Tribunale della funzione pubblica. Quest’ultimo ha modificato la natura dell’impiego di agente temporaneo quale definita dal Regime applicabile agli altri agenti.

(v. punti 82‑85 e 89)

Riferimento:

Corte: 22 novembre 2005, Mangold, C‑144/04, Racc. pag. I‑9981, punto 64

3.      Anche se l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dispone di un ampio potere discrezionale nell’applicazione dell’articolo 47, lettera c), sub i), del Regime applicabile agli altri agenti al fine di determinare se una circostanza o un fatto particolare giustifichi il licenziamento di un agente con contratto a tempo indeterminato, l’autorità competente deve tener conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche, per adempiere al dovere di sollecitudine, dell’interesse dell’agente interessato. Al riguardo, sebbene l’autorità competente abbia un ampio potere discrezionale nella valutazione dell’interesse del servizio e, pertanto, il giudice comunitario deve limitarsi a verificare se l’autorità di cui trattasi si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in modo manifestamente errato, quando essa statuisce sulla situazione di un agente il dovere di sollecitudine, che riflette l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci tra l’autorità pubblica e i suoi agenti, impone di prendere in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione, e in particolare l’interesse dell’agente interessato.

Tuttavia, nell’ambito di un ricorso di annullamento di una decisione di risoluzione di un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato, avendo proceduto al bilanciamento dell’interesse del servizio con quello dell’agente interessato soltanto dopo aver stabilito l’obbligo per l’autorità competente di previo esame della possibilità di riassegnazione di quest’ultimo, e avendo indicato che nell’ambito di tale esame occorreva bilanciare l’interesse del servizio, che imponeva di assumere la persona più idonea per il posto esistente o di prossima creazione, con quello dell’agente, il Tribunale della funzione pubblica non ha tenuto conto dell’interesse del servizio nel formulare il principio secondo cui la riduzione dell’ambito delle attività di un’agenzia costituiva un valido motivo di licenziamento solo se detta agenzia non disponeva di un posto cui l’agente interessato avrebbe potuto essere riassegnato.

Ciononostante, l’esistenza di procedure interne di selezione specifiche dell’agenzia interessata, che si applicano in caso di posti vacanti o di trasferimenti interni, può costituire un elemento di politica di gestione del personale particolarmente adeguato alla natura specialistica dei compiti assegnati all’agenzia, che conduce quest’ultima, nell’interesse del servizio, a orientare l’agente colpito da una riduzione di attività verso la partecipazione a detti procedimenti al fine di trovare un nuovo impiego al suo interno. Peraltro, l’orientamento di detto agente per aiutarlo a trovare un nuovo impiego nell’ambito dell’agenzia, seguendo dette procedure standard di selezione, può rientrare nel contesto della considerazione dell’interesse dell’agente interessato e, quindi, del rispetto del dovere di sollecitudine.

Può altresì costituire elemento pertinente nell’ambito del bilanciamento dell’interesse dell’agente con quello del servizio, l’avvenuto esame, da parte dell’autorità competente, delle possibilità di un trasferimento dell’agente minacciato di licenziamento in seno a un’altra agenzia o istituzione, o il contesto particolare in cui operano in generale le agenzie dell’Unione.

(v. punti 92, 94, 95, 97 e 98)

Riferimento:

Tribunale: 8 settembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Racc. pag. II‑2841, punti 215 e 216