Language of document : ECLI:EU:F:2008:23

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

21 febbraio 2008(*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Procedura di valutazione – Procedura di attestazione – Valutazione del potenziale – Violazione dell’ambito di applicazione della legge – Rilievo d’ufficio»

Nella causa F‑31/07,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Françoise Putterie‑De-Beukelaer, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dall’avv. É. Boigelot,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sigg.re C. Berardis‑Kayser e K. Herrmann, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai sigg. H. Kreppel, presidente, H. Tagaras e S. Gervasoni (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra C. Schilhan, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 aprile 2007, la sig.ra Putterie‑De-Beukelaer chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera relativo al 2005, in quanto nella sezione 6.5 «Potenziale», compilata in vista della procedura di attestazione, tale rapporto non riconosce il suo potenziale per svolgere funzioni rientranti nella categoria B*.

 Contesto normativo

2        Ai termini dell’art. 43 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»):

«La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario sono oggetto di un rapporto informativo periodico compilato almeno ogni due anni, alle condizioni stabilite da ciascuna istituzione, in conformità delle disposizioni dell’articolo 110. Ogni istituzione prevede opportune disposizioni che conferiscano il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione, diritto che deve essere esercitato precedentemente alla presentazione di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2.

A partire dal grado 4, per quanto concerne i funzionari del gruppo di funzioni AST, il rapporto può inoltre contenere un parere indicante, sulla base delle prestazioni fornite, se l’interessato dispone del potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore.

Il rapporto viene comunicato al funzionario. Questi ha facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili».

3        La decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto è stata adottata il 23 dicembre 2004 (in prosieguo: le «DGE 43») ed era applicabile all’esercizio di valutazione 2006 (riguardante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005). Le DGE 43 definiscono la procedura di elaborazione di un rapporto informativo annuale, denominato rapporto di evoluzione della carriera (in prosieguo: il «REC»). Conformemente all’art. 43, primo comma, dello Statuto, l’art. 8, n. 11, delle DGE 43 prevede che il titolare del posto può proporre contro il proprio REC un ricorso motivato sul quale il valutatore d’appello statuisce tenuto conto del parere reso dal comitato paritetico di valutazione (in prosieguo: il «CPV»).

4        Nelle Informazioni amministrative n. 1‑2006 del 12 gennaio 2006, relative all’esercizio di valutazione 2006, che riguarda il periodo di valutazione compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005, con riferimento alla sezione relativa alla valutazione del potenziale si precisa quanto segue:

«Questa sezione dev’essere compilata nell’ambito delle procedure di attestazione e di certificazione. Essa viene compilata dal valutatore solo qualora il titolare del posto ne faccia espressa domanda nella propria autovalutazione (casella da selezionare).

La sezione “Potenziale” è stata modificata. Il valutatore dispone attualmente di un elenco di funzioni tipo di categoria A* o di categoria B*. Egli selezionerà il o i compiti propri della categoria superiore e valuterà la parte dell’attività del titolare del posto dedicata a tali compiti, nonché la qualità delle sue prestazioni nello svolgimento degli stessi.

(…)».

5        Ai termini dell’art. 10 dell’allegato XIII dello Statuto:

«1. I funzionari in servizio nelle categorie C o D anteriormente al 1° maggio 2004 sono assegnati, a decorrere dal 1° maggio 2006, ad una carriera che consentirà loro di essere promossi:

a) nell’ex categoria C, fino al grado AST 7;

b) nell’ex categoria D, fino al grado AST 5;

(…)

3. I funzionari cui si applica il paragrafo 1 possono passare a far parte del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni, dopo aver superato un concorso generale o previa procedura di attestazione. La procedura di attestazione è basata sull’anzianità, l’esperienza, il merito ed il livello di perfezionamento professionale dei funzionari e sulla disponibilità di impieghi nel gruppo di funzioni AST. Un comitato paritetico esamina le candidature dei funzionari all’attestazione. Le istituzioni adottano le modalità di applicazione di detta procedura anteriormente al 1° maggio 2004. Se del caso, le istituzioni adottano disposizioni specifiche per tener conto dei passaggi che alterano i tassi di promozione applicabili».

6        Ai sensi dell’art. 1 della decisione della Commissione 7 aprile 2004, relativa alle modalità di applicazione della procedura di attestazione (in prosieguo: la «decisione 7 aprile 2004»), pubblicata sulle Informazioni amministrative n. 70‑2004 del 22 giugno 2004:

«1. La procedura di attestazione ha per oggetto la selezione dei funzionari in servizio nelle categorie C o D, anteriormente al 1° maggio 2004, che possono passare a far parte del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni.

(…)».

7        Ai termini dell’art. 4 della decisione 7 aprile 2004:

«Anteriormente al 30 settembre di ciascun anno l’[autorità che ha il potere di nomina] stabilisce il numero di impieghi relativi al gruppo di funzioni degli assistenti che potranno essere assegnati l’anno seguente a funzionari attestati ai sensi dell’art. 8.

A seguito di tale decisione, l’[autorità che il potere di nomina] pubblica un invito a presentare candidature».

8        Ai sensi dell’art. 5 della decisione 7 aprile 2004:

«1. I funzionari di cui all’art. 1 che hanno presentato la loro candidatura sono sottoposti alla procedura di attestazione qualora soddisfino entrambi i criteri seguenti:

–        un livello di formazione quanto meno pari a quello richiesto dall’art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto, per essere assegnato a un posto di funzionario nel gruppo di funzioni degli assistenti;

–        un’anzianità nella carriera C o D di almeno cinque anni. (…)

2. In ciascun esercizio di attestazione, l’[autorità che ha il potere di nomina] redige e pubblica l’elenco dei funzionari che hanno presentato la loro candidatura ammessi alla procedura di attestazione.

(…)».

9        L’art. 6 della decisione 7 aprile 2004 prevede quanto segue:

«1. In ciascun esercizio di attestazione, l’[autorità che ha il potere di nomina] redige un elenco di funzionari ammessi, secondo un ordine di priorità, in base ai seguenti criteri: il livello di formazione, l’anzianità nella carriera C o D; l’esperienza e il merito valutato in base ai [REC] disponibili.

2. Il valore dei criteri e la loro ponderazione vengono stabiliti dall’[autorità che ha il potere di nomina], anteriormente al 31 dicembre 2004, previo parere del comitato di cui all’art. 9. Essi possono essere adeguati ogni anno con decisione dell’[autorità che ha il potere di nomina], su raccomandazione del comitato di cui all’art. 9.

(…)

4. Entro dieci giorni lavorativi da tale informativa, i funzionari ammessi, qualora contestino il punteggio ottenuto, possono adire il comitato di cui all’art. 9. Essi devono motivare il loro reclamo e fornire al comitato di cui all’art. 9 tutti i documenti ufficiali utili.

Il comitato di cui all’art. 9 emette un parere entro dieci giorni lavorativi e lo comunica all’[autorità che ha il potere di nomina], la quale decide sul seguito da dare allo stesso».

10      Ai sensi dell’art. 7 della decisione 7 aprile 2004:

«1. I primi funzionari dell’elenco di cui all’art. 6, fino a un numero pari al doppio del numero di impieghi stabilito conformemente all’art. 4, possono chiedere, fino al 31 dicembre dell’anno seguente, di essere assegnati a posti vacanti nel gruppo di funzioni degli assistenti.

2. L’elenco dei funzionari di cui al n. 1 viene pubblicato dall’[autorità che ha il potere di nomina].

3. I posti vacanti che possono essere assegnati ai funzionari di cui al n. 1 vengono segnalati al momento della pubblicazione dell’avviso di posto vacante».

11      Ai sensi dell’art. 8 della decisione 7 aprile 2004:

«1. I funzionari di cui all’art. 7, n. 1, assegnati ai posti vacanti di cui all’art. 7, n. 3, si considerano attestati. Essi passano a far parte del gruppo di funzioni degli assistenti senza limiti di carriera.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno l’[autorità che ha il potere di nomina] pubblica l’elenco dei funzionari attestati nel corso dell’ultimo esercizio di attestazione».

12      L’art. 9 della decisione 7 aprile 2004 istituisce un comitato paritetico per l’esercizio di attestazione e ne stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento.

13      La decisione 7 aprile 2004 è stata abrogata e sostituita dalla decisione della Commissione 29 novembre 2006, relativa alle modalità di applicazione della procedura di attestazione (in prosieguo: la «decisione 29 novembre 2006»).

14      L’art. 5, n. 1, della decisione 29 novembre 2006 dispone:

«I funzionari di cui all’art. 1 che hanno presentato la loro candidatura sono ammessi alla procedura di attestazione, previo parere del comitato di cui all’art. 7, se soddisfano i quattro criteri seguenti:

–        dispongano di un livello di formazione almeno pari a quello richiesto dall’art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto, per essere assegnati a un posto di funzionario nel gruppo di funzioni degli assistenti;

–        abbiano maturato un’anzianità di almeno cinque anni nella carriera C o D. (…);

–        sia stato loro riconosciuto il potenziale per assumere funzioni del livello di “Assistente amministrativo”;

–        non si trovino in situazione di inadeguatezza o insufficienza professionale».

15      Il punto 3, intitolato «Potenziale», della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») relativa all’applicazione dei criteri di ammissione per la procedura di attestazione dell’esercizio 2006, pubblicata sulle Informazioni amministrative n. 59‑2006 del 21 dicembre 2006, dispone:

«Il potenziale per assumere le funzioni del livello di “Assistente amministrativo” dev’essere stato valutato positivamente nell’ambito dell’esercizio di valutazione relativo al 2005.

(…)».

 Fatti all’origine della controversia

16      La ricorrente lavora come funzionario presso il segretariato generale della Commissione dal 1985. Segretaria di direzione fino al novembre 1996, successivamente la ricorrente cambiava orientamento professionale e diveniva formatrice in informatica. Essa veniva riconosciuta ufficialmente responsabile della formazione informatica nel 2000.

17      Di grado C 2 prima del 1° maggio 2004, la ricorrente acquisiva il grado C*5 a partire da tale data, ai sensi dell’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto, e successivamente il grado AST 5 a partire dal 1° maggio 2006, in forza dell’art. 8, n. 1, dello Statuto.

18      Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, oggetto di un REC (in prosieguo: il «REC 2005»), la ricorrente esercitava le stesse funzioni svolte in precedenza. In occasione della redazione del suo REC 2005, come di quella del REC precedente, essa chiedeva che il valutatore compilasse la sezione 6.5 «Potenziale», come prevedevano le Informazioni amministrative n. 1‑2006 del 12 gennaio 2006, al fine di poter partecipare alla procedura di attestazione 2006.

19      Nella detta sezione 6.5 del REC 2005, il cui sottotitolo ricorda che essa dev’essere presa in considerazione nel contesto della procedura di attestazione, il valutatore sosteneva che i compiti assolti dalla ricorrente durante il periodo di riferimento non corrispondevano, neppure parzialmente, ai compiti propri di un funzionario di categoria B*. Di conseguenza, il valutatore riteneva, come nel REC precedente, che l’interessata non avesse dimostrato il suo potenziale per assumere funzioni rientranti in tale categoria. Poiché il vidimatore decideva in tal senso, il 6 giugno 2006 la ricorrente proponeva il ricorso motivato di cui all’art. 8, n. 11, delle DGE 43 e adiva quindi il CPV.

20      Nel suo parere, il CPV non rilevava alcuna incoerenza tra le osservazioni e le note attribuite alla ricorrente né un errore manifesto di valutazione nel mancato riconoscimento del potenziale della stessa per assumere le funzioni della categoria B*.

21      Con decisione 26 giugno 2006 il valutatore d’appello confermava il REC 2005.

22      Il 26 settembre 2006 la ricorrente proponeva un «reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto» contro «la decisione del [suo] superiore gerarchico relativa al REC 2005 di non consentir[le] di accedere all’attestazione in ragione del mancato riconoscimento del [suo] lavoro (…) e di un errore nella denominazione del posto» (in prosieguo: «la decisione controversa»).

23      Con decisione 21 dicembre 2006 l’APN respingeva il reclamo della ricorrente ritenendo che il vidimatore, al quale, «[s]ulla base delle informazioni fornite dal valutatore, spetta (…) decidere se il funzionario valutato abbia effettivamente dimostrato il suo potenziale per assumere funzioni della categoria superiore», non avesse commesso «alcun errore manifesto di valutazione». La procedura di attestazione dell’esercizio 2006 iniziava lo stesso giorno con la pubblicazione dell’invito a presentare candidature nelle Informazioni amministrative n. 60‑2006.

24      Secondo l’estratto del fascicolo elettronico Sysper 2 della ricorrente, depositato dalla stessa in udienza, la sua candidatura, presentata il 25 gennaio 2007, era stata respinta il 1° febbraio seguente in quanto non era stato riconosciuto il suo potenziale. L’appello interposto dalla ricorrente contro tale decisione il 24 aprile 2007 veniva respinto il 25 maggio 2007 dall’APN, previo esame del comitato paritetico per l’esercizio di attestazione. Nel suo parere, fatto proprio dall’APN, tale comitato riteneva che la ricorrente non potesse beneficiare dell’attestazione in quanto nel suo REC 2005 il vidimatore aveva negato il suo potenziale per svolgere funzioni della categoria B*.

 Procedimento e conclusioni delle parti

25      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, applicabile mutatis mutandis al Tribunale in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), fino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di rispondere a un quesito scritto e di trasmettergli alcuni documenti.

26      Con lettera in data 17 settembre 2007 il Tribunale ha inoltre informato le parti che prevedeva di sollevare d’ufficio il motivo di ordine pubblico relativo alla violazione da parte dell’atto impugnato dei rispettivi ambiti di applicazione dell’art. 43 dello Statuto e dell’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

27      Il 15 ottobre 2007 le parti hanno depositato le loro osservazioni scritte sul motivo di ordine pubblico rilevato d’ufficio e comunicato dal Tribunale.

28      All’udienza del 13 novembre 2007 le parti hanno svolto le difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale.

29      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare il suo REC 2005, in quanto non riconosce il suo potenziale per svolgere funzioni rientranti nella categoria B*;

–        condannare la Commissione alle spese.

30      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondato;

–        statuire sulle spese secondo legge.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

31      La Commissione ritiene, in primo luogo, che la lettera della ricorrente in data 26 settembre 2006, intitolata «Reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto», non sia un reclamo ai sensi delle disposizioni degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 2, dello Statuto, bensì una domanda, con la quale la ricorrente inviterebbe solo l’amministrazione a compiere determinati atti, e in particolare a concederle il beneficio dell’attestazione nell’esercizio 2006. In mancanza di reclamo, il ricorso in esame sarebbe quindi irricevibile.

32      In secondo luogo, nel caso in cui il Tribunale considerasse la lettera 26 settembre 2006 come un reclamo, sussisterebbe una manifesta incoerenza tra l’oggetto del reclamo e quello del ricorso in esame. Infatti, mentre la ricorrente mira ad ottenere l’annullamento del REC 2005, detto REC non sarebbe stato menzionato nel testo della lettera 26 settembre 2006. Pertanto, anche in questo caso il ricorso sarebbe irricevibile.

 Giudizio del Tribunale

33      La Commissione fa valere, in primo luogo, che il ricorso è stato preceduto da una domanda e non da un reclamo.

34      Secondo una giurisprudenza costante, l’esatta qualificazione giuridica di una lettera o di una nota è rimessa al solo apprezzamento del Tribunale e non alla volontà delle parti (v., ad esempio, sentenza del Tribunale di primo grado 15 luglio 1993, causa T‑115/92, Hogan/Parlamento, Racc. pag. II‑895, punto 36).

35      Nella specie, la lettera 26 settembre 2006 dev’essere considerata un reclamo ai sensi delle disposizioni degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 2, dello Statuto.

36      In primo luogo, infatti, occorre rilevare che l’interessata ha utilizzato per la detta lettera un formulario di reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto e ha compilato la sezione «Decisione contestata» menzionando «la decisione del [suo] superiore gerarchico relativa al REC 2005 di non consentir[le] l’accesso all’attestazione in ragione del mancato riconoscimento del [suo] lavoro come [responsabile della formazione informatica] e di un errore nella denominazione del corrispondente posto generico».

37      In secondo luogo, la lettera 26 settembre 2006 riprende e sviluppa un argomento già presentato dalla ricorrente, nell’ambito della procedura di appello prevista dalle DGE 43, contro la decisione controversa. L’APN ha inoltre ritenuto che tale lettera facesse seguito alla contestazione del proprio REC 2005 da parte della ricorrente dinanzi al CPV, dato che essa l’ha esplicitamente respinta in quanto reclamo diretto contro il medesimo REC.

38      In terzo luogo, ammettendo che la lettera 26 settembre 2006 possa essere interpretata come una domanda e non come un reclamo diretto contro la decisione controversa e che pertanto la ricorrente dovesse far precedere il ricorso da un reclamo contro il rigetto della sua domanda, l’irregolarità da cui sarebbe viziata la procedura precontenziosa trarrebbe comunque origine da un errore scusabile.

39      Ciò si verifica infatti, secondo la giurisprudenza, quando l’istituzione considerata abbia adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da generare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto. In tal caso l’amministrazione non può infatti avvalersi della propria violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento la quale ha causato l’errore commesso dal singolo (sentenza del Tribunale di primo grado 29 maggio 1991, causa T‑12/90, Bayer/Commissione, Racc. pag. II‑219, punto 29).

40      Orbene, come si è rilevato al punto 37 della presente sentenza, nella risposta del 21 dicembre 2006 alla lettera 26 settembre 2006 l’APN ha esplicitamente interpretato detta lettera come un reclamo diretto contro il REC 2005, nella parte in cui quest’ultimo non riconosce alla ricorrente un potenziale sufficiente per accedere alla procedura di attestazione. Vista tale risposta, la ricorrente poteva legittimamente ritenere di avere soddisfatto i requisiti della procedura precontenziosa di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto e di poter proporre direttamente ricorso dinanzi al Tribunale. In ogni caso, la Commissione non potrebbe fondatamente eccepire un’irricevibilità determinata dal proprio comportamento.

41      Risulta da quanto precede che la Commissione non può fondatamente sostenere né che la lettera 26 settembre 2006 dev’essere considerata una domanda né che il ricorso, non essendo stato preceduto da un reclamo, va dichiarato irricevibile.

42      In secondo luogo, la Commissione nega che il ricorso sia stato preceduto, in ogni caso, da un reclamo avente lo stesso oggetto.

43      Secondo una giurisprudenza costante, le conclusioni dei ricorsi dei funzionari devono avere lo stesso oggetto di quelle formulate nel previo reclamo amministrativo e contenere censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo (sentenza del Tribunale di primo grado 16 settembre 1998, causa T‑193/96, Rasmussen/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑495 e II‑1495, punto 47).

44      Orbene, mentre il ricorso mirerebbe all’annullamento del REC 2005, quest’ultimo, secondo la Commissione, non sarebbe stato nemmeno menzionato nel testo della lettera 26 settembre 2006, la quale non potrebbe quindi essere considerata un reclamo contro il medesimo REC.

45      In limine, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il ricorso non è diretto a ottenere l’annullamento del REC 2005 della ricorrente, bensì l’annullamento della decisione controversa inclusa in detto REC e la cui motivazione risulta dalla sezione 6.5 di quest’ultimo, la quale non riconosce alla ricorrente il potenziale necessario per accedere al gruppo di funzioni degli assistenti e le nega quindi l’accesso alla procedura di attestazione di cui all’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

46      Orbene, dalla lettera 26 settembre 2006 si evince che essa era già diretta contro la decisione controversa.

47      Anzitutto, nel reclamo 26 settembre 2006, come si è rilevato al punto 36 della presente sentenza, la ricorrente ha precisato che contestava «la decisione del [suo] superiore gerarchico relativa al REC 2005 di non consentir[le] l’accesso all’attestazione». Essa ha poi concluso il reclamo chiedendo alla Commissione di concederle il beneficio dell’attestazione, vale a dire di rivedere il rifiuto che le era stato opposto a tale riguardo nel suo REC 2005. Infine, essa ha esplicitamente cercato di dimostrare in detto reclamo che «i motivi addotti per non conceder[le] l’attestazione non sono fondati».

48      Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità basata sull’incoerenza tra l’oggetto del reclamo e quello del ricorso è infondata in fatto e va quindi respinta.

49      Risulta da tutto quanto precede che le due eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione devono essere respinte.

 Nel merito

50      Come ha dichiarato il Tribunale di primo grado nella sentenza 15 luglio 1994, cause riunite da T‑576/93 a T‑582/93, Browet e a./Commissione (Racc. pag. II‑677, punto 35), un motivo relativo alla sfera di applicazione della legge è un motivo di ordine pubblico e spetta al Tribunale esaminarlo d’ufficio.

51      Infatti, il Tribunale verrebbe meno alla sua funzione di giudice di legittimità qualora si astenesse dal rilevare, anche in mancanza di contestazione delle parti su questo punto, che la decisione impugnata dinanzi ad esso è stata adottata sulla base di una norma che non può trovare applicazione nel caso di specie e successivamente statuisse sulla controversia di cui è investito applicando a sua volta la norma in questione.

52      Nel caso di specie occorre sollevare d’ufficio il motivo di ordine pubblico relativo alla violazione da parte della decisione controversa dei rispettivi ambiti di applicazione dell’art. 43 dello Statuto e dell’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

53      Con lettera 17 settembre 2007 le parti sono state informate che il Tribunale intendeva sollevare d’ufficio tale motivo e sono state invitate a presentare le loro osservazioni.

54      La ricorrente ha affermato nella sua risposta che il motivo sollevato d’ufficio le sembrava fondato.

55      Per contro, nelle osservazioni scritte sul motivo comunicato dal Tribunale, la Commissione ha negato che quest’ultimo possa rilevare d’ufficio motivi di legittimità interna. Anzitutto, tali motivi potrebbero essere esaminati dal giudice comunitario solo qualora siano stati dedotti dai ricorrenti o siano quanto meno direttamente rapportabili all’argomentazione delle parti stesse. Inoltre, la possibilità per il giudice di esaminare d’ufficio questioni relative alla legittimità interna di un atto impugnato priverebbe di qualsiasi effetto utile sia l’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, che vieta alle parti di sollevare motivi nuovi in corso di causa, sia la regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo. Infine, il rilievo d’ufficio di un motivo di legittimità interna, modificando l’ambito del contraddittorio, rischierebbe di determinare una violazione dei diritti della difesa.

56      Occorre rispondere anzitutto a tali obiezioni di principio.

57      In primo luogo, è già stato dichiarato che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il giudice comunitario ha facoltà, e, se del caso, l’obbligo, di rilevare d’ufficio taluni motivi di legittimità interna. Ciò vale, come si è osservato al punto 50, per la violazione dell’ambito di applicazione della legge. Del pari, l’autorità assoluta della cosa giudicata è un motivo di legittimità interna di ordine pubblico che il giudice deve rilevare d’ufficio [sentenza della Corte 1° giugno 2006, cause riunite C‑442/03 P e C‑471/03 P, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, Racc. pag. I‑4845, punto 45]. Infine, in alcuni casi la giurisprudenza comunitaria impone al giudice nazionale, incaricato di applicare, nell’ambito della sua competenza, le disposizioni del diritto comunitario, di rilevare d’ufficio motivi di legittimità interna, in particolare quelli fondati sulla natura abusiva di una clausola nei contratti stipulati dai consumatori con i professionisti (sentenze della Corte 21 novembre 2002, causa C‑473/00, Cofidis, Racc. pag. I‑10875, punti 36 e 38, e 26 ottobre 2006, causa C‑168/05, Mostaza Claro, Racc. pag. I‑10421, punto 39).

58      Quanto all’argomento della Commissione secondo cui il giudice potrebbe sollevare d’ufficio un motivo di legittimità interna solo qualora tale motivo sia stato sollevato dalle parti o si colleghi direttamente alla loro argomentazione, esso è contrario all’oggetto stesso del rilievo d’ufficio ed equivarrebbe a negare al Tribunale qualsiasi possibilità di sollevare d’ufficio un motivo di legittimità interna, come prevede invece la giurisprudenza.

59      In secondo luogo, contrariamente all’argomento dedotto dalla Commissione, il divieto, imposto ai ricorrenti in materia di funzione pubblica, di sollevare nel ricorso motivi privi di nesso con l’argomentazione sviluppata nel previo reclamo e il divieto, enunciato dall’art. 43, n. 1, del regolamento di procedura, di presentare motivi nuovi dopo il primo scambio di memorie si applicano alle parti e non al Tribunale.

60      In terzo luogo, non può accogliersi l’argomento della Commissione secondo cui il rilievo d’ufficio di un motivo di legittimità interna rischierebbe di compromettere il carattere contraddittorio del dibattito processuale e ledere il principio del rispetto dei diritti della difesa. Infatti, l’art. 77 del regolamento di procedura prevede che il Tribunale possa rilevare d’ufficio un motivo di irricevibilità di ordine pubblico, purché abbia previamente sentito le parti. Orbene, non vi è motivo di ritenere che, se tale condizione rappresenta una garanzia sufficiente dei principi del contraddittorio e del rispetto dei diritti della difesa in caso di rilievo d’ufficio di un motivo di irricevibilità di ordine pubblico, lo stesso non valga in caso di rilievo d’ufficio di un motivo di ordine pubblico a prescindere dalla circostanza che sia di legittimità interna o di legittimità esterna. Si deve quindi ritenere che, comunicando alle parti il motivo di ordine pubblico che intendeva sollevare, raccogliendo le osservazioni scritte delle parti sulla sua intenzione e mettendo queste ultime in condizione di discuterne dinanzi ad esso in udienza, il Tribunale ha rispettato le esigenze dei principi invocati dalla Commissione.

61      Risulta da quanto precede che gli argomenti dedotti dalla Commissione contro il rilievo d’ufficio di un motivo di legittimità interna devono essere respinti.

62      Nella specie il Tribunale ha rilevato d’ufficio la violazione da parte della decisione controversa dei rispettivi ambiti di applicazione dell’art. 43 dello Statuto e dell’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

63      In limine, si deve ricordare il rispettivo oggetto di tali disposizioni statutarie.

64      L’art. 43, primo comma, dello Statuto prevede che per ogni funzionario venga compilato, alle condizioni stabilite da ciascuna istituzione, un rapporto informativo periodico relativo alla sua competenza, al suo rendimento e al suo comportamento in servizio. A partire dal grado 4, per quanto riguarda i funzionari del gruppo AST, il rapporto può inoltre contenere, ai sensi dell’art. 43, n. 2, dello Statuto, un parere indicante, sulla base delle prestazioni fornite, se l’interessato dispone del potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore.

65      L’art. 10 dell’allegato XIII dello Statuto costituisce invece una disposizione transitoria. Essa prevede lo sviluppo di carriera dei funzionari delle ex categorie C e D nel gruppo di funzioni degli assistenti cui essi vengono assegnati a partire dal 1° maggio 2006. Il primo paragrafo di tale articolo assegna tali funzionari a carriere che consentono di raggiungere al massimo, rispettivamente, i gradi AST 7 e AST 5. Ai sensi dell’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, i funzionari delle ex categorie C e D possono tuttavia passare a far parte del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni, dopo aver superato un concorso generale o previa procedura di attestazione. L’attestazione viene accordata in funzione dell’anzianità, dell’esperienza, del merito e del livello di perfezionamento professionale dei funzionari, secondo una procedura le cui modalità, stabilite dalle istituzioni, comportano in particolare un esame delle candidature da parte di un comitato paritetico. A norma dell’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, la Commissione ha definito con decisione 7 aprile 2004 le modalità di applicazione della procedura di attestazione per il proprio personale.

66      Le procedure di valutazione e di attestazione, definite rispettivamente dalle DGE 43 e dalla decisione 7 aprile 2004, sono distinte e si fondano su modalità del tutto diverse.

67      La procedura di valutazione, che si svolge ogni anno da gennaio ad aprile, affida a un valutatore e a un vidimatore la compilazione del REC del funzionario, prevede a favore di quest’ultimo un mezzo di ricorso interno dinanzi al CPV e conferisce a un valutatore d’appello la competenza a stabilire il seguito da dare al parere espresso da tale comitato.

68      Quanto alla procedura di attestazione prevista dalla decisione 7 aprile 2004, essa implica quattro fasi.

69      In primo luogo, l’APN stabilisce, anteriormente al 30 settembre di ciascun anno, il numero di posti rientranti nel gruppo di funzioni degli assistenti che potranno essere assegnati l’anno successivo a funzionari attestati. In seguito a tale decisione viene pubblicato un invito a presentare candidature.

70      In secondo luogo, l’APN redige e pubblica, ai sensi dell’art. 5, n. 2, della decisione 7 aprile 2004, un elenco dei candidati ammessi alla procedura di attestazione. Per figurare in tale elenco di ammissibilità, detti candidati devono soddisfare solo due requisiti: da un lato, possedere un livello di formazione quanto meno pari a quello richiesto dall’art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto per l’assegnazione a un posto di funzionario nel gruppo di funzioni degli assistenti e, dall’altro, avere un’anzianità nella carriera C o D di almeno cinque anni. Tale elenco può essere contestato dinanzi al comitato paritetico per l’esercizio di attestazione, la cui composizione è diversa da quella del comitato paritetico di valutazione.

71      In terzo luogo, ai sensi dell’art. 6 della decisione 7 aprile 2004, i funzionari ammessi alla procedura di attestazione vengono classificati in base ai seguenti criteri: il livello di formazione, l’anzianità nella carriera C o D, l’esperienza e il merito valutato sulla base dei REC disponibili. Il valore dei criteri e la loro ponderazione vengono stabiliti dall’APN, anteriormente al 31 dicembre 2004. La classificazione può essere contestata dinanzi al comitato paritetico per l’esercizio di attestazione.

72      In quarto luogo, i primi funzionari dell’elenco, fino a un numero pari al doppio dei posti da assegnare a funzionari attestati, possono candidarsi, fino al 31 dicembre dell’anno seguente, a posti vacanti da assegnare nel gruppo di funzioni degli assistenti. I funzionari assegnati a tali posti si considerano attestati.

73      Nella specie la decisione controversa, ancorché contenuta nel REC 2005 della ricorrente, non riguarda il rapporto informativo relativo a quest’ultima, bensì, come indica la sezione 6.5 di detto REC, le condizioni di ammissione della ricorrente alla procedura di attestazione. Tale decisione ha infatti per oggetto il mancato riconoscimento alla ricorrente del potenziale necessario per accedere senza restrizioni al gruppo di funzioni degli assistenti e ha avuto l’effetto, come indica la posizione assunta dal comitato paritetico per l’esercizio di attestazione e dall’APN nel corso della procedura di attestazione 2006 (v. punto 24 della presente sentenza), di privarla di qualsiasi possibilità di essere ammessa a detta procedura.

74      Orbene, risulta dagli atti che la decisione controversa è stata adottata conformemente alle norme di competenza, procedurali e sostanziali della procedura di valutazione e non secondo quelle della procedura di attestazione, che erano le sole applicabili.

75      In primo luogo, risulta dal punto 7.2 del REC 2005 che la decisione controversa è stata adottata dal vidimatore della ricorrente, dato che l’intero REC 2005 è stato confermato senza osservazioni dal valutatore d’appello previo parere del CPV. La Commissione ha inoltre sostenuto nella risposta al reclamo che «spetta[va] successivamente al vidimatore decidere, sulla base alle informazioni fornite dal valutatore, se il funzionario valutato [avesse] effettivamente dimostrato il proprio potenziale per assumere funzioni della categoria superiore».

76      Tuttavia, se il vidimatore è competente, in forza dell’art. 2, n. 3, delle DGE 43, ad adottare il REC, sempreché il rapporto non venga modificato dal valutatore di appello, risulta dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della decisione 7 aprile 2004, adottata a norma dell’art. 10, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto, che spetta all’APN pronunciarsi, in ciascuna fase della procedura di attestazione, sulle candidature all’attestazione dei funzionari delle ex categorie C e D. Spetta in particolare all’APN, e quindi a un’autorità diversa dal vidimatore della procedura di valutazione, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione 7 aprile 2004, valutare, sulla base dei REC disponibili, l’esperienza e il merito dei candidati all’attestazione. Peraltro solo l’APN è in grado di armonizzare le condizioni di valutazione di tali criteri da parte dei diversi servizi della Commissione, dato che il vidimatore o il valutatore d’appello hanno una visione spesso circoscritta ai servizi posti sotto la loro responsabilità. Pertanto, la decisione controversa non è stata adottata dall’autorità competente.

77      In secondo luogo, il ricorso previo proposto dalla ricorrente nell’ambito della compilazione del REC 2005 contro la decisione controversa è stato esaminato dal CPV. Quest’ultimo ha ritenuto che il vidimatore non avesse commesso alcun errore manifesto nella valutazione del potenziale della ricorrente per assumere funzioni della categoria B*. Il CPV si è quindi pronunciato direttamente sulla candidatura della ricorrente alla procedura di attestazione. Per contro, il comitato paritetico per l’esercizio di attestazione, dinanzi al quale la ricorrente ha parimenti fatto appello, il 24 aprile 2007, contro il rigetto della sua candidatura alla procedura di attestazione, ha declinato la propria competenza affermando quanto segue: «In caso di disaccordo con una qualsiasi parte del suo REC (compresa la sezione “potenziale”), la procedura di valutazione prevedeva una possibilità di appello [; t]uttavia, il comitato paritetico per [l’esercizio] di attestazione non è competente a rimettere in discussione un REC definitivo».

78      Tuttavia, mentre il CPV, istituito dall’art. 9 delle DGE 43, si pronuncia con un parere sul previo ricorso proposto da un funzionario contro il proprio REC, redatto a norma dell’art. 43, primo comma, dello Statuto, viene invece consultato il comitato paritetico per l’esercizio di attestazione, previsto all’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto e la cui composizione, definita all’art. 9 della decisione 7 aprile 2004, differisce da quella del CPV, quando un funzionario contesti la decisione con cui l’APN ha escluso la sua candidatura ai fini dell’attestazione, come risulta dagli artt. 5 e 6 della decisione 7 aprile 2004.

79      Di conseguenza, la ricorrente non ha potuto proporre utilmente il ricorso interno previsto in materia di attestazione per contestare il rigetto della sua domanda di ammissione alla procedura di attestazione.

80      In terzo luogo, risulta dalla motivazione della decisione controversa, figurante al punto 6.5 del REC 2005, che l’amministrazione ha negato alla ricorrente l’ammissione all’attestazione in quanto essa non aveva dimostrato, a titolo dell’esercizio di valutazione 2006, di disporre del «potenziale» necessario per ottenere l’attestazione.

81      Infatti, al punto 6.5 «Potenziale» del REC 2005, il valutatore ha ritenuto che i compiti svolti dalla ricorrente non potessero dare luogo all’«attestazione del potenziale». Tenuto conto di tale valutazione, il vidimatore ha dichiarato che la ricorrente non aveva dimostrato di possedere il potenziale necessario per poter passare al gruppo di funzioni AST senza restrizioni. Nel parere reso a seguito dell’appello proposto dalla ricorrente contro il suo REC 2005, il CPV ha affermato a tale riguardo di non avere individuato elementi «che possano indurre a rivedere il giudizio espresso (…) dal vidimatore per quanto riguarda il riconoscimento del potenziale dell’interessata nell’ambito dell’esercizio di attestazione».

82      Orbene, né l’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto né la decisione 7 aprile 2004 prevedono che il beneficio dell’attestazione, che consente di accedere senza restrizioni al gruppo di funzioni degli assistenti, venga accordata in base a criteri diversi dall’anzianità, dall’esperienza, dal merito e dal livello di formazione. L’ammissibilità di un funzionario all’attestazione, seconda fase della procedura descritta al punto 70 della presente sentenza, è subordinata, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della decisione 7 aprile 2004, adottata in applicazione dell’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII, solo a due condizioni, ossia il livello di formazione e l’anzianità, e non a una condizione relativa al potenziale.

83      La nozione di potenziale figura all’art. 43, secondo comma, dello Statuto solo in rapporto all’idoneità di un funzionario del gruppo di funzioni AST ad assumere funzioni di amministratore. Tale disposizione non prevede assolutamente, né lo prevedono del resto le DGE 43, che l’autore del REC si pronunci sul potenziale di un funzionario delle ex categorie C e D in vista della sua attestazione, vale a dire di un accesso senza restrizioni al gruppo di funzioni AST.

84      Risulta da quanto precede che l’amministrazione, nella fattispecie, ha applicato per analogia l’art. 43, secondo comma, dello Statuto e non l’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

85      È vero che gli autori del REC 2005 potevano ritenersi legittimati, viste le Informazioni amministrative n. 1‑2006 del 12 gennaio 2006, relative all’esercizio di valutazione 2006, a valutare se la ricorrente disponesse del potenziale necessario per essere ammessa alla procedura di attestazione. Infatti, dette Informazioni amministrative prevedevano che la sezione «Potenziale» del REC 2005 dovesse essere redatta dal valutatore nell’ambito della procedura di attestazione, qualora il titolare del posto ne avesse fatto richiesta nella propria autovalutazione.

86      Tuttavia, le Informazioni amministrative n. 1‑2006 del 12 gennaio 2006 non potevano legittimamente aggiungere un criterio ai criteri per ottenere l’attestazione né una condizione alle condizioni di ammissione alla procedura di attestazione, dato che tali criteri e condizioni erano previsti dalle disposizioni della decisione 7 aprile 2004, adottata dalla Commissione per dare attuazione all’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto. Peraltro la Commissione non ha assolutamente sostenuto che la decisione contenuta nelle Informazioni amministrative n. 1‑2006 del 12 gennaio 2006 potesse avere una tale portata normativa.

87      Risulta da quanto precede che la decisione controversa, la quale ha impedito alla ricorrente di essere ammessa all’attestazione, non è stata adottata, come invece avrebbe dovuto, tenuto conto del suo oggetto, sul fondamento delle disposizioni dell’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto e della decisione 7 aprile 2004, applicabili alla procedura di attestazione, bensì sulla base delle disposizioni dell’art. 43 dello Statuto e delle DGE 43, applicabili alla procedura di valutazione.

88      Ne consegue che la decisione controversa, adottata erroneamente sul fondamento dell’art. 43 dello Statuto, ha violato l’ambito di applicazione di detto art. 43, che è diverso da quello dell’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, e l’autonomia delle procedure di valutazione e di attestazione, definite rispettivamente, ai fini dell’attuazione delle citate disposizioni statutarie, dalle DGE 43 e dalla decisione 7 aprile 2004.

89      È vero che la Commissione ha fatto valere in udienza che la sua decisione 29 novembre 2006, che ha abrogato e sostituito la decisione 7 aprile 2004, aveva stabilito un collegamento tra la procedura di attestazione e la procedura di valutazione. L’art. 5, n. 1, della decisione 29 novembre 2006 prevede infatti che un candidato possa essere ammesso alla procedura di attestazione solo a condizione che gli venga riconosciuto il potenziale per assumere funzioni di livello «assistente amministrativo».

90      Tuttavia, la decisione 29 novembre 2006 è entrata in vigore, ai sensi dell’art. 9 della stessa, solo il giorno successivo alla sua adozione. La decisione 7 aprile 2004 era quindi ancora applicabile il 26 giugno 2006, data in cui il REC 2005 comprensivo della decisione controversa è stato confermato dal valutatore d’appello e reso definitivo. Di conseguenza, se la Commissione ha adottato la decisione controversa, come ha sostenuto in udienza, sul fondamento della successiva decisione 29 novembre 2006, e ammettendo che tale possibilità possa concepirsi, essa ha violato, oltre all’ambito di applicazione dell’art. 43 dello Statuto e dell’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto e delle loro norme di attuazione, gli ambiti di applicazione ratione temporis delle sue decisioni 7 aprile 2004 e 29 novembre 2006.

91      Pertanto, la ricorrente può fondatamente chiedere l’annullamento della decisione controversa, vale a dire del suo REC 2005, in quanto non le ha riconosciuto il potenziale necessario per svolgere funzioni di assistente e le ha quindi negato l’ammissione alla procedura di attestazione.

 Sulle spese

92      Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo secondo di detto regolamento, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale a decorrere dalla data dell’entrata in vigore di tale regolamento di procedura, ossia il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

93      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, dev’essere quindi condannata a sopportare tutte le spese, conformemente alle conclusioni della ricorrente in tal senso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il rapporto di evoluzione della carriera della sig.ra Putterie‑De‑Beukelaer relativo al periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 è annullato in quanto non riconosce il potenziale della ricorrente per svolgere funzioni rientranti nella categoria B*.

2)      La Commissione delle Comunità europee sopporterà la totalità delle spese.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 febbraio 2008.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici comunitari ivi citate e non ancora pubblicate nella Raccolta sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia, www.curia.europa.eu


* Lingua processuale: il francese.