Language of document : ECLI:EU:T:2014:1077

Causa T‑487/11

(pubblicazione per estratto)

Banco Privado Português, SA

e

Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Settore finanziario – Garanzia di Stato che accompagna un mutuo bancario – Aiuto destinato a porre rimedio ad una perturbazione grave dell’economia di uno Stato membro – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà – Conformità alle comunicazioni della Commissione concernenti gli aiuti al settore finanziario nel contesto della crisi finanziaria – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2014

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere giuridico – Interpretazione sulla base di elementi obiettivi – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Art. 107, § 1, TFUE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione imputabile allo Stato di un vantaggio mediante risorse statali – Vantaggi che implicano una riduzione del bilancio statale o un rischio di una siffatta riduzione – Garanzia concessa dallo Stato – Inclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione

(Art. 107, § 1, TFUE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

[Art. 107, § 3, b), TFUE]

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno e ne dispone il recupero – Determinazione degli obblighi dello Stato membro – Obbligo di recupero – Portata – Garanzia concessa dallo Stato – Restituzione del vantaggio economico

(Art. 108, § 2, comma 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 1)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Calcolo dell’importo da recuperare – Aiuto concesso in forma di garanzia individuale – Determinazione dell’elemento di aiuto in assenza di prezzo di mercato della garanzia – Obbligo di calcolare l’elemento di aiuto allo stesso modo dell’equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati

(Art. 108, § 2, comma 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 1; comunicazione della Commissione 2008/C 155/02)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Eventuale legittimo affidamento del beneficiario – Tutela – Presupposti e limiti

(Art. 108, § 2, comma 1, TFUE)

8.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Differenza di trattamento obiettivamente giustificata – Criteri di valutazione

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 46)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 50‑52)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 60‑62)

4.      La deroga prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e, dunque, la nozione di «perturbazione grave dell’economia di uno Stato membro» devono essere interpretate restrittivamente. La Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in sede di applicazione di tale disposizione, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario. Il giudice dell’Unione, nell’effettuare il sindacato di legittimità sull’esercizio di tale libertà, non può sostituire la propria valutazione in materia a quella dell’autorità competente, ma deve limitarsi a esaminare se quest’ultima non sia viziata da errore manifesto o da sviamento di potere.

Orbene, non si può addebitare alla Commissione di essere incorsa in un manifesto errore di valutazione o di avere violato i limiti del suo ampio potere discrezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, come definito dalla comunicazione intitolata «L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie», ovvero di essersi discostata illegittimamente dalle norme che essa stessa si era imposta, qualora abbia fedelmente seguito le norme di detta comunicazione per dichiarare l’incompatibilità con il mercato interno dell’aiuto in questione.

(v. punti 83, 91)

5.      Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, inteso ad attuare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario, a meno che tale recupero non sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione. La soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità. Pertanto, lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare aiuti illegittimi è tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione di tale decisione. A tal riguardo, lo Stato interessato deve giungere ad un’effettiva ripetizione delle somme dovute.

Tale obbligo di recupero mira a ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della concessione dell’aiuto. Più precisamente, il recupero di aiuti incompatibili con il mercato interno è diretto a eliminare la distorsione di concorrenza provocata dal vantaggio concorrenziale di cui il beneficiario di tale aiuto ha goduto sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, ripristinando così la situazione anteriore al versamento di detto aiuto.

Il paragrafo 15 e il paragrafo 25, lettere a) e c), degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, i cui principi generali sono applicabili in forza del paragrafo 10 della comunicazione relativa alle istituzioni finanziarie, non si pronunciano né sull’oggetto né sulla portata sostanziale o temporale né sulle modalità di un ordine di recupero.

Cionondimeno, limitando la possibilità di autorizzare aiuti per il salvataggio «in forma di garanzie sui prestiti o di prestiti» a quelli che presentano una natura «temporanea e reversibile», i paragrafi 15 e 25 degli orientamenti di salvataggio e ristrutturazione poggiano sulla premessa generale secondo la quale ogni vantaggio concesso provvisoriamente a titolo di un aiuto per il salvataggio, a prescindere dalla forma, deve essere restituito se le condizioni di autorizzazione alle quali la sua concessione provvisoria è subordinata non ricorrono o non ricorrono più. Tale interpretazione è conforme al carattere reversibile e alla ratio dell’aiuto per il salvataggio, il quale mira unicamente a consentire all’impresa in difficoltà di attraversare un breve periodo di crisi, al termine del quale essa o riesce essa stessa a riprendersi, il che comporta il suo obbligo di rimborsare l’aiuto, oppure presenta un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Nel caso di una garanzia di Stato, tale principio esige necessariamente la restituzione del vantaggio economico che detta garanzia comportava per il beneficiario per la durata della sua concessione, mentre la sua semplice abrogazione con effetto ex nunc non è sufficiente a tal fine ed è, inoltre, contraria alla nozione di recupero.

(v. punti 97, 98, 101, 102)

6.      In materia di aiuti di Stato, risulta dal punto 4.2 della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie che, se la Commissione conclude per l’assenza di prezzo di mercato della garanzia in questione, essa è obbligata a calcolare l’elemento di aiuto «allo stesso modo dell’equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati», non potendo, per il fatto di essersi autolimitata nell’esercizio del suo potere discrezionale, discostarsi da tale obbligo o metodo di calcolo.

(v. punto 109)

7.      In materia di recupero degli aiuti di Stato, tenuto conto del carattere imperativo del controllo sugli aiuti di Stato svolto dalla Commissione, le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 108 TFUE, considerato che un operatore economico diligente deve di norma essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata. In particolare, quando un aiuto è stato versato senza previa notifica alla Commissione, ed è pertanto illegale in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il beneficiario dell’aiuto non può riporre, a quel punto, nessun legittimo affidamento sulla regolarità della concessione dello stesso.

In tale ambito, il mero fatto che la decisione, che autorizza una misura di salvataggio di emergenza destinata a mantenere in attività un’istituzione finanziaria insolvente, non abbia espressamente menzionato la possibilità di una successiva dichiarazione di incompatibilità che possa dar luogo ad un recupero ex tunc del vantaggio concesso non è sufficiente a fondare siffatte legittime aspettative, qualora l’approccio successivo della Commissione abbia rispettato le norme pertinenti sul carattere temporaneo e reversibile degli aiuti per il salvataggio e la decisione di apertura del procedimento di indagine formale indichi in maniera univoca che, in assenza di un piano di ristrutturazione di un’istituzione finanziaria insolvente, l’autorizzazione provvisoria dell’aiuto in questione, come rilasciata nella decisione che autorizza una misura di salvataggio di emergenza destinata a mantenere in attività l’istituzione finanziaria insolvente, non poteva essere confermata o perpetuata dalla decisione che doveva essere adottata al termine del procedimento amministrativo.

Peraltro, non può essere accolto neppure l’argomento del beneficiario dell’aiuto secondo il quale la mancata presentazione di un piano di ristrutturazione è interamente imputabile allo Stato membro. Infatti, anche ammesso che sia questo il caso e a prescindere dalle ragioni per le quali un tale piano non è stato notificato alla Commissione, essa non può essere considerata responsabile di tale omissione o di aver ingenerato una qualsivoglia legittima aspettativa del beneficiario in tale contesto, in particolare quando ha adottato tutte le misure adeguate per indurre lo Stato membro a sottoporle quanto prima un piano di ristrutturazione.

È altresì inconferente e, in ogni caso, privo di ogni fondamento giuridico l’argomento della ricorrente secondo il quale l’ordine di recupero sarebbe una «sanzione» nei confronti del beneficiario dell’aiuto e nuocerebbe seriamente agli interessi dei suoi investitori e creditori. Infatti, un ordine di recupero di un aiuto illegittimo non costituisce una sanzione in senso stretto, ma mira unicamente a ripristinare la situazione anteriore alla concessione dell’aiuto.

Inoltre, un beneficiario di un aiuto non può, in linea di principio, riporre un legittimo affidamento sulla regolarità di un aiuto, quando esso è stato versato in violazione dell’obbligo di previa notifica alla Commissione nonché del divieto di esecuzione di detto aiuto ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE ed è, pertanto, illegittimo.

Infine, l’obbligo degli Stati membri di recuperare gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno non è limitato o rimesso in discussione dal fatto che il beneficiario è insolvente.

(v. punti 125, 129, 130, 132‑134)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 139)