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Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 – Orange Polska / Commissione

(Causa T-486/11) 1

(«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato polacco delle telecomunicazioni – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 102 TFUE – Condizioni imposte dall’operatore storico per autorizzare l’accesso retribuito dei nuovi operatori alla rete e ai servizi all’ingrosso di accesso alla banda larga – Interesse legittimo ad accertare un’infrazione – Ammende – Obbligo di motivazione – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Proporzionalità – Giurisdizione di merito – Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Orange Polska S.A., già Telekomunikacja Polska S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: inizialmente M. Modzelewska de Raad, P. Paśnik, S. Hautbourg, avvocati, A. Howard, barrister, e C. Vajda, QC, successivamente M. Modzelewska de Raad, P. Paśnik, S. Hautbourg, A. Howard e D. Beard, QC)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli, K. Mojzesowicz e G. Koleva, successivamente K. Mojzesowicz, G. Koleva e M. Malferrari e infine G. Koleva, M. Malferrari, É. Gippini Fournier e J. Szczodrowski, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente : Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: P. Rosiak e K. Karasiewicz, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: European Competitive Telecommunications Association (rappresentanti: inizialmente P. Alexiadis e J. MacKenzie, successivamente J. MacKenzie, solicitors)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento integrale o parziale della decisione C (2011) 4378 definitivo della Commissione, del 22 giugno 2011, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE (caso COMP/39.525 – Telecomunicazioni polacche), e, dall’altro, domanda volta a ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda irrogata dalla Commissione all’articolo 2 di tale decisione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Orange Polska S.A sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

La Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji e la European Competitive Telecommunications Association sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 340 del 19.11.2011.