Language of document : ECLI:EU:T:1998:69

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

31 marzo 1998 (1)

«Aiuti concessi da uno Stato al settore siderurgico — Notificazione di un progetto di aiuti — Scadenza del periodo di vigenza delle pertinenti disposizioni del codice degli aiuti CECA — Esecuzione del progetto di aiuti — Decisione con cui viene constatata l'incompatibilità dell'aiuto e ne viene ordinata la restituzione — Legittimo affidamento»

Nella causa T-129/96,

Preussag Stahl AG, con sede a Salzgitter (Repubblica federale di Germania), con l'avv. Joachim Sedemund del foro di Berlino, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31 Grand Rue, Lussemburgo

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, Bernd Kloke, Oberregierungstrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Holger Wissel e Oliver Axster, del foro di Dusseldorf,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Dimitris Triantafyllou e Paul Nemitz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 29 maggio 1996, 96/544/CECA, relativa ad un aiuto di Stato a favore della Walzwerk Ilsenburg GmbH (GU L 233, pag. 24),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C.P. Briët, K. Lenaerts, A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 gennaio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo della controversia

1.
    L'art. 4, lett. c), del Trattato CECA (in prosieguo: il «Trattato») vieta tutti gli aiuti concessi dagli Stati membri alla siderurgia, in qualunque forma.

2.
    In base all'art. 95, primo e secondo comma del Trattato, la Commissione, dopo aver acquisito il parere del comitato consultivo e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità, ha adottato la decisione 27 novembre 1991, 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, pag. 57), detta «quinto codice degli aiuti alla siderurgia» (in prosieguo: il «codice»).

3.
    Ai sensi dell'art. 1, n. 1 del codice, tutti gli aiuti alla siderurgia finanziati da uno Stato membro, nonché da enti territoriali, possono essere considerati compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune solo se conformi alle disposizioni degli artt. da 2 a 5.

4.
    Ai sensi dell'art. 1, n. 3, del codice:

«Gli aiuti previsti dalla presente decisione possono essere concessi soltanto in conformità delle procedure dell'articolo 6 e non possono dar luogo a pagamenti posteriori al 31 dicembre 1996.

Il termine di scadenza per il pagamento degli aiuti di cui all'art. 5 è il 31 dicembre 1994, eccettuati gli sgravi fiscali speciali (Investitionszulage) nei cinque nuovi Laender previsti nella legge di modifica delle imposte 1991 in Germania, che possono dar luogo a pagamenti sino al 31 dicembre 1995».

5.
    Ai sensi dell'art. 5 del codice:

«Possono essere considerati compatibili con il mercato comune fino al 31 dicembre 1994 gli aiuti regionali agli investimenti previsti da regimi generali a condizione:

—    (...)

—    (...)

—    che l'impresa beneficiaria sia stabilita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che l'aiuto sia accompagnato da una riduzione della capacità produttiva globale di tale territorio».

6.
    Inoltre l'art. 6 del codice prevede:

«1. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile affinché possa pronunciarsi al riguardo, i progetti intesi ad istituire o a modificare gli aiuti previsti dagli articoli da 2 a 5. Essa è informata nello stesso modo dei progetti intesi ad applicare al settore siderurgico regimi di aiuti sui quali si è già pronunciata sulla base delle disposizioni del trattato CEE. Le notificazioni alla Commissione dei progetti di aiuti di cui al presente articolo devono avvenire entro il 30 giugno 1994 per quanto riguarda gli aiuti previsti dall'articolo 5 ed entro il 30 giugno 1996 per quanto riguarda tutti gli altri aiuti.

(...)

3. La Commissione richiede il parere degli Stati membri sui progetti (...) di aiuti regionali agli investimenti se l'ammontare dell'investimento in causa o della totalità

degli investimenti sovvenzionati nel corso di dodici mesi consecutivi supera 10 milioni di ecu, nonché sugli altri progetti importanti di aiuti notificati, prima di pronunciarsi nei loro confronti. Essa informa tutti gli Stati membri della posizione adottata su ciascun progetto di aiuto, precisandone la natura ed il volume.

4. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto non è compatibile con le disposizioni della presente decisione, informa lo Stato membro interessato della propria decisione. La Commissione decide al più tardi entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie per potersi pronunciare sull'aiuto in questione. Qualora uno Stato membro non si conformi a tale decisione, si applicano le disposizioni dell'articolo 88 del trattato. Lo Stato membro interessato può dare esecuzione alle misure progettate di cui ai paragrafi 1 e 2 solo previa approvazione della Commissione e conformandosi alle condizioni da essa stabilite.

5. Se entro due mesi dalla data di ricezione della notificazione del progetto la Commissione non ha avviato il procedimento di cui al paragrafo 4 o non ha reso nota la propria posizione in altro modo, le misure progettate possono essere eseguite a condizione che lo Stato membro abbia preventivamente informato la Commissione della propria intenzione di procedere in tal senso. Il termine è di tre mesi nel caso di consultazione degli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.

6. Tutte le fattispecie concrete di applicazione degli aiuti di cui agli articoli 4 e 5 sono notificate alla Commissione secondo i criteri previsti dal paragrafo 1 (...)».

7.
    A norma del suo art. 9, il codice è entrato in vigore il 1° gennaio 1992 e si applicava fino al 31 dicembre 1996.

Fatti all'origine della controversia

8.
    L'impresa Walzwerk Ilsenburg (in prosieguo: il «laminatoio d'Ilsenburg»), con sede nel Land Sassonia-Anhalt, fa parte delle imprese di Stato dell'ex Repubblica democratica tedesca (in prosieguo: la «RDT»). Essa veniva rilevata dalla Preussag Stahl AG (in prosieguo: la «Preussag») nel 1992, sotto forma di società controllata giuridicamente autonoma. Nel 1995 il laminatoio d'Ilsenburg si fondeva con la Preussag, attualmente succeduta nei diritti del laminatoio d'Ilsenburg.

9.
    Al fine di assicurare la sopravvivenza dell'impresa alle nuove condizioni di mercato, la Preussag doveva adottare importanti misure di razionalizzazione, tra cui il trasferimento al laminatoio d'Ilsenburg della produzione di lamiere pesanti della sua fabbrica di Salzgitter, situata nel territorio dell'ex Germania occidentale.

10.
    Per sostenere gli investimenti necessari a questo trasferimento, che ammontavano a 29,5 milioni di DM, era previsto che il Land Sassonia-Anhalt concedesse un aiuto che comportava, da un lato, un contributo all'investimento di 5,850 milioni di DM e, dall'altro, un'agevolazione fiscale speciale di 0,9505 milioni di DM. Questi aiuti

rientravano in due regimi generali di aiuti regionali autorizzati dalla Commissione in conformità alle vigenti disposizioni dei Trattati CE e CECA, ossia, rispettivamente, il progetto quadro dell'azione comunitaria «miglioramento delle strutture economiche regionali», da un lato, e la legge sui premi all'investimento, dall'altro.

11.
    Il governo tedesco notificava questo progetto di aiuti alla Commissione, con telecopia 24 novembre 1994, registrata il giorno seguente dalla Commissione con il n. 777/94. Questa comunicazione faceva espresso riferimento alla notifica, intervenuta il 10 maggio 1994, di un altro progetto di aiuti all'investimento di 11,8 milioni di DM, anch'esso destinato al laminatoio d'Ilsenburg e assegnato alla riconversione delle fonti energetiche e al miglioramento della protezione dell'ambiente (in prosieguo: il «progetto n. 308/94»).

12.
    Con lettera 1° dicembre 1994, la Commissione invitava il governo tedesco a ritirare la notifica del progetto di aiuti n. 777/94 (in prosieguo: il «progetto n. 777/94»), al fine di evitare l'apertura di un procedimento motivata unicamente dal mancato rispetto del termine di notifica, che era scaduto dalla fine di giugno del 1994. La Commissione faceva rilevare che il superamento di questo termine non precludeva un esame dei progetti di aiuto, purché l'istituzione fosse ancora in grado di adottare una decisione prima della fine del 1994. Tuttavia, poiché il progetto n. 777/94 veniva notificato solo il 25 novembre 1994, cioè solo 17 giorni lavorativi prima dell'ultima riunione della Commissione del 1994, quest'ultima riteneva di non essere in grado, anche accelerando la procedura nella massima misura possibile, di statuire entro la fine dell'anno, in quanto era necessaria la consultazione degli Stati membri dato l'importo degli investimenti previsti.

13.
    Con lettera 13 dicembre 1994, il governo federale rispondeva alla Commissione che non avrebbe in nessun caso ritirato la notifica del progetto n. 777/94. Il governo federale informava la Preussag di questa presa di posizione.

14.
    Nel frattempo la Preussag, in data 7 dicembre 1994, aveva inviato una lettera ai membri della Commissione signori Van Miert e Bangemann, esponendo loro che la tardività della notifica era dovuta alle lunghe ed ampie discussioni suscitate dall'impatto del progetto n. 777/94 sulla situazione dell'occupazione nella regione interessata. Per tale motivo la Preussag chiedeva ai due membri della Commissione di fare in modo che gli uffici della Commissione procedessero ancora all'esame di questo progetto facendo applicazione delle disposizioni del codice.

15.
    Con telecopia 21 dicembre 1994, confermata da una lettera avente la stessa data, la Preussag riceveva la seguente comunicazione:

«Martin Bangemann

Membro della Commissione europea

La ringrazio per la Sua lettera del 7 dicembre 1994.

Il mio collega Karel van Miert ed io, condividiamo la vostra tesi secondo cui è urgente adottare una decisione relativa agli aiuti alle imprese situate nei nuovi Länder tedeschi, per non bloccarne lo sviluppo economico con procedure amministrative eccessivamente lunghe.

Per tale motivo, mi pregio poterLa informare che la Commissione europea ha approvato oggi l'aiuto al laminatoio d'Ilsenburg, accogliendo la vostra domanda. Auguro piena riuscita alla vostra impresa.

Distinti saluti.

Firmato: Martin Bangemann».

16.
    Con telex SG(94)D/37659 del 21 dicembre 1994, la Commissione comunicava alle autorità tedesche i progetti di aiuti nei confronti dei quali essa non sollevava obiezioni e tra i quali figurava il progetto n. 308/94.

17.
    L'importo del contributo all'investimento che, con decisione 20 ottobre 1994, il Landesförderinstitut Sachsen-Anhalt aveva concesso alla Preussag, sottoposto alla condizione risolutiva della sua notifica alla Commissione, veniva accreditato sul conto della ricorrente il 23 dicembre 1994.

18.
    Con lettera SG(95)D/1056 del 1° febbraio 1995, indirizzata al governo federale, la Commissione confermava la compatibilità con l'art. 5 del codice di taluni progetti di aiuti regionali, tra cui il progetto n. 308/94.

19.
    Il 15 febbraio 1995 la Commissione decideva di avviare, nei confronti del progetto n. 777/94, la procedura di esame prevista dall'art. 6, n. 4 del codice. Questa decisione veniva stata comunicata alle autorità tedesche con lettera 10 marzo 1995, successivamente riprodotta in una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1995 C 289, pag. 11). La Commissione osservava in essa che la notifica estremamente tardiva di questo progetto le aveva reso impossibile pronunciarsi sulla sua compatibilità prima del 31 dicembre 1994 e che dopo tale data essa non era più competente a statuire, in base alla formulazione stessa dell'art. 5 del codice. Inoltre, la Commissione invitava gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni sul progetto n. 777/94 entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della comunicazione.

20.
    Con lettera 23 febbraio 1995, il signor Bangemann comunicava alla Preussag che l'autorizzazione di cui alla sua lettera del 21 dicembre 1994 riguardava il progetto n. 308/94 e non il progetto n. 777/94.

21.
    L'importo dell'agevolazione fiscale speciale a titolo del progetto n. 777/94 veniva concesso con due decisioni del Finanzamt Wolfenbüttel del 26 ottobre 1995 e del

9 gennaio 1996, per un rispettivo ammontare di 428 975,70 DM e di 190 052 DM, e accreditato alla ricorrente in queste stesse date.

22.
    Con la decisione 29 maggio 1996, 96/544/CECA, relativa ad un aiuto di Stato a favore della Walzwerk Ilsenburg GmbH (GU L 233, pag. 24; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione da un lato, constatava che i contributi all'investimento e l'agevolazione fiscale speciale costituivano aiuti statali incompatibili con il mercato comune e vietati in forza delle disposizioni del Trattato e del codice e, dall'altro, ne ordinava la restituzione. Questa decisione veniva notificata al governo federale il 26 giugno 1996 e trasmessa da quest'ultimo alla Preussag il 9 luglio seguente.

La fase contenziosa del procedimento

23.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale 15 agosto 1996, la Preussag ha proposto il presente ricorso di annullamento contro la decisione impugnata.

24.
    Con ordinanza 11 dicembre 1996, il Tribunale ha accolto la domanda presentata il 31 ottobre 1996 dalla Repubblica federale di Germania al fine di esser ammessa ad intervenire nella lite a sostegno delle conclusioni della Preussag.

Conclusioni delle parti

25.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    ordinare alla Commissione, a norma dell'art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte, di produrre dinanzi al Tribunale tutti i documenti (progetti, verbali ecc.) che possono chiarire le circostanze che hanno portato all'adozione della decisione impugnata;

—    consentire alla ricorrente l'accesso ai documenti che saranno presentati;

—    annullare la decisione impugnata;

—    condannare la Commissione alle spese.

26.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    dichiarare il ricorso irricevibile e infondato;

—    condannare la ricorrente alle spese di causa.

27.
    La Repubblica federale di Germania conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare la decisione impugnata.

28.
    Nelle sue osservazioni sulla memoria d'intervento della Repubblica federale di Germania, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere gli argomenti dell'interveniente;

—    condannare l'interveniente ad una parte delle spese.

Sulle conclusioni tendenti all'annullamento

Sulla ricevibilità

29.
    La Commissione eccepisce la tardività e il carattere abusivo della presente azione, in quanto, omettendo di presentare un ricorso contro la decisione 15 febbraio 1995, con cui si avviava la procedura di esame dell'aiuto controverso, la Preussag avrebbe permesso il consolidamento effettivo di una situazione contraria alla procedura e al Trattato.

30.
    La Preussag, sostenuta dall'interveniente, obietta che, anche se la decisione di avviare la procedura di esame dell'aiuto controverso poteva essa stessa costituire oggetto di un ricorso d'annullamento, dall'art. 33 del Trattato non deriva affatto che la decisione formale di chiusura diverrebbe perciò non impugnabile.

31.
    E' sufficiente per il Tribunale constatare che la decisione impugnata produce effetti giuridici autonomi, tra cui l'obbligo di restituire l'aiuto versato, e che la Preussag deve quindi disporre di un rimedio giurisdizionale nei confronti di una tale decisione (sentenze della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 5, e 9 marzo 1994, causa C-188/92, Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I-833, punto 14), indipendentemente dal fatto che essa abbia o no impugnato la decisione di avviare la procedura di esame dell'aiuto controverso.

32.
    Ne deriva che l'eccezione di irricevibilità della Commissione non può essere accolta.

Nel merito

33.
    A sostegno della sua domanda di annullamento la Preussag deduce in sostanza sette motivi.

Sul primo motivo, relativo alla competenza ratione temporis della Commissione

— Argomenti delle parti

34.
    La Preussag sostiene in sostanza che nessuna disposizione del codice vietava alla Commissione di constatare, successivamente al 31 dicembre 1994, la compatibilità degli aiuti regionali all'investimento di cui all'art. 5 del codice, laddove le condizioni materiali della loro autorizzazione fossero state, come nella fattispecie, soddisfatte prima di tale data. La scadenza del 31 dicembre 1994 fissata dall'art. 1, n. 3, secondo comma, del codice mirerebbe a limitare nel tempo il solo termine del pagamento di questi aiuti. Inoltre, la Commissione non sarebbe liberata dal suo obbligo di statuire sulla compatibilità materiale di un aiuto versato senza essere stato regolarmente notificato o prima di essere stato autorizzato dalla Commissione (sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307). Infine la Commissione stessa non avrebbe ritenuto impossibile statuire, successivamente al 31 dicembre 1994, sulla compatibilità del progetto n. 777/94, poiché dopo tale data essa ha avviato la procedura di esame ed ha richiesto il parere degli Stati membri e degli altri interessati.

35.
    L'interveniente aggiunge che, nella sentenza 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione (Racc. pag. II-1399, punti 92 e seguenti), il Tribunale ha dichiarato che la Commissione era competente ad autorizzare un aiuto al funzionamento dopo la data limite fissata dall'art. 10 bis, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27; in prosieguo: la «direttiva 90/684»). In ogni caso, poiché l'agevolazione speciale all'investimento avrebbe potuto essere versata fino al 31 dicembre 1995, la Commissione sarebbe stata, stando alla sua stessa valutazione giuridica, in grado di adottare la sua decisione in tempo per consentire un pagamento prima di tale data.

36.
    La Commissione obietta in sostanza che la data del 31 dicembre 1994 costituisce al tempo stesso lo scadere del termine di versamento e quello del termine per statuire, e che il versamento dell'aiuto doveva seguire la decisione di autorizzazione e non precederla, in quanto gli Stati membri non possono, ai sensi dell'art. 6, n. 4, del codice, dare attuazione ai provvedimenti di aiuto senza l'approvazione della Commissione. A decorrere dal 1° gennaio 1995, il divieto assoluto degli aiuti, stabilito dall'art. 4, lett. c), del Trattato, sarebbe stato ripristinato e una decisione adottata a decorrere da tale data non avrebbe potuto legittimare un aiuto già versato. L'irregolarità procedurale relativa al superamento del termine di notifica si sarebbe quindi trasformata in un'incompatibilità materiale dell'aiuto con il Trattato e in un'incompetenza ratione temporis della Commissione ad autorizzare tale aiuto. La Commissione sarebbe stata tuttavia obbligata ad avviare la procedura di esame in forza delle disposizioni dell'art. 6, nn. 3 e 4, del codice, che dovevano essere applicate anche quando gli aiuti non erano compatibili con il codice.

37.
    Inoltre, la presente controversia e la causa che ha dato luogo alla sentenza Skibsværftsforeningen e a./Commissione, sopra menzionata, presenterebbero differenze considerevoli. Infine, il rinvio all'art. 5 del codice effettuato dall'art. 1,

n. 3, secondo comma, confermerebbe che il termine per statuire scadeva il 31 dicembre 1994, anche relativamente alle agevolazioni fiscali speciali.

— Giudizio del Tribunale

38.
    Il Tribunale constata che, in base alla lettera dell'art. 1, n. 1 del codice, gli aiuti alla siderurgia, cui si riferisce il codice, potevano essere considerati compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune soltanto se conformi alle disposizioni degli artt. da 2 a 5.

39.
    In quanto aiuti regionali all'investimento, gli aiuti controversi potevano, ai sensi dell'art. 5 del codice, essere considerati compatibili con il mercato comune fino al 31 dicembre 1994 e la scadenza per il loro pagamento era fissata, in via di principio, a questa stessa data dall'art. 1, n. 3, secondo comma.

40.
    Per il resto, l'art. 1, n. 3, primo comma, del codice precisava che agli aiuti cui il codice si riferiva poteva essere data esecuzione solo in conformità alle procedure di cui all'art. 6. Ora, quest'ultimo prevedeva, al n. 1, che la Commissione venisse informata dei progetti intesi ad istituire aiuti e, al n. 4, ultima frase, che lo Stato membro interessato potesse dare attuazione ai provvedimenti progettati solo con l'approvazione della Commissione, conformandosi alle condizioni da essa stabilite.

41.
    Ne deriva necessariamente che agli aiuti cui si riferiva il codice poteva essere data attuazione solo dopo che essi erano stati previamente autorizzati dalla Commissione. In tale misura, come risulta dal rinvio all'art. 5 del codice operato dall'art. 1, n. 3, secondo comma, la scadenza del 31 dicembre 1994, fissata per il pagamento degli aiuti regionali all'investimento, costituiva necessariamente la data limite imposta dall'art. 5 alla Commissione per statuire sulla compatibilità di questa categoria di aiuti.

42.
    Lo stesso vale, contrariamente a quanto sostiene l'interveniente, per le agevolazioni fiscali speciali, benché queste abbiano potuto ricevere esecuzione fino al 31 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 1, n. 3, secondo comma, del codice. Infatti, questa proroga della scadenza del pagamento derivava unicamente dalla condizione della previa realizzazione degli investimenti sovvenzionati, alla quale era sottoposto il diritto alle agevolazioni fiscali speciali, e non poteva comportare una proroga del termine imposto alla Commissione per statuire sulla compatibilità di questo tipo di aiuti.

43.
    La ricorrente non può inoltre far valere l'obbligo incombente alla Commissione di statuire sulla compatibilità con il Trattato CE di un aiuto versato senza essere stato regolarmente notificato o prima di essere stato autorizzato dalla Commissione. Contrariamente alle disposizioni del Trattato CE relative agli aiuti statali, che autorizzano permanentemente la Commissione a statuire sulla loro compatibilità, la deroga prevista dal codice al principio del divieto assoluto degli aiuti sancito dall'art. 4, lett. c), del Trattato era limitata nel tempo. Nella fattispecie, questa

deroga dev'essere interpretata in maniera ancora più restrittiva in quanto, in base all'undicesimo 'considerando‘ del codice, «dato il carattere di deroga degli aiuti regionali a favore degli investimenti, sarebbe ingiustificato mantenerli oltre il periodo utile per consentire l'ammodernamento degli impianti in oggetto, valutato in tre anni».

44.
    Come ha giustamente rilevato la Commissione, la presente controversia si distingue notevolmente dalla causa che ha dato luogo alla sentenza Skibsværftsforeningen, nella quale la Commissione ha effettivamente autorizzato nel maggio 1994 un aiuto al funzionamento, mentre l'art. 10 bis della direttiva 90/684/CEE, sopra menzionata, stabiliva che fino al 31 dicembre 1993 questi aiuti potevano essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione, in particolare, che nessun'altro aiuto alla produzione fosse concesso per contratti conclusi tra il 1° luglio 1990 e il 31 dicembre 1993.

45.
    Infatti, da questa disposizione si evince che la Commissione doveva statuire sulla necessità e sulla compatibilità non di aiuti all'investimento, come nella presente controversia, ma di aiuti al funzionamento, in connessione con contratti specifici che potevano essere ancora conclusi entro il termine ultime del periodo di riferimento. Pertanto il Tribunale ne ha dedotto che la Commissione aveva la facoltà ed il dovere di considerare la necessità, e quindi, la compatibilità degli aiuti al funzionamento erogati a favore dei contratti stipulati fino a questo termine, il che comportava la competenza della Commissione a pronunciarsi su di essi dopo il 31 dicembre 1993 (punti 95 e 96). Inoltre il Tribunale ha rilevato che, trattandosi di aiuti al funzionamento, vale a dire in particolare di aiuti alla produzione connessi a contratti specifici, il Tribunale considera che soltanto il momento della firma dei detti contratti ha rilevanza per quel che riguarda gli effetti degli aiuti sul piano della concorrenza (punto 96). Infine il Tribunale ha esplicitamente sottolineato che, a differenza del codice, l'art. 10 bis della direttiva 90/684 sopra menzionata non imponeva alcun termine di notifica (punto 99).

46.
    Occorre ancora rilevare che la decisione di avviare la procedura di esame del progetto n. 777/94 è stata adottata nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui all'art. 6 del codice, che si applicavano fino al 31 dicembre 1996, e non può quindi implicare che la Commissione si ritenesse ancora competente a statuire sulla compatibilità materiale dell'aiuto con le disposizioni del codice.

47.
    In considerazione di tutti questi elementi, il motivo va respinto.

Sul secondo motivo, relativo all'adeguamento del termine di esame del progetto n. 777/94

— Argomenti delle parti

48.
    Secondo la Preussag, sostenuta in sostanza dalla Repubblica federale di Germania, la semplice inosservanza del termine di notifica non avrebbe dovuto costituire un ostacolo all'esame del progetto n. 777/94, poiché la Commissione disponeva, ancora fino al 31 dicembre 1994, di un termine di circa sei settimane per pronunciarsi. La consultazione degli altri Stati membri prevista dall'art. 6, n. 3, del codice avrebbe richiesto solo una breve comunicazione nella quale si sottolineasse la conformità di questo progetto alle condizioni materiali dell'autorizzazione.

49.
    Per valutare la compatibilità del progetto n. 777/94, la Commissione avrebbe potuto limitarsi a constatare che, come risultava dalla notifica del progetto n. 308/94, il beneficiario dell'aiuto era ubicato nel territorio dell'ex RDT e che l'aiuto era accompagnato da una riduzione della capacità produttiva complessiva di questo territorio.

50.
    La Commissione obietta che, anche se il termine di notifica degli aiuti del 30 giugno 1994 non era un termine di decadenza, il suo eccessivo superamento da parte del governo tedesco non le avrebbe consentito più di pronunciarsi entro il 31 dicembre 1994, in considerazione del suo obbligo di consultare gli Stati membri.

51.
    L'art. 5 del codice avrebbe lasciato alla Commissione un potere di valutazione che escludeva qualsiasi automatismo, poiché essa doveva controllare il luogo di stabilimento dell'impresa, la destinazione dell'aiuto a un investimento che perseguisse un obiettivo di modernizzazione, nonché la connessione dell'aiuto con l'obiettivo dei regimi nazionali interessati e la riduzione della capacità produttiva complessiva del territorio di cui trattasi.

— Giudizio del Tribunale

52.
    L'art. 6, n. 1, del codice stabiliva espressamente che alla Commissione fossero comunicati in tempo utile, affinché potesse pronunciarsi al riguardo, i progetti di aiuti considerati dal codice.

53.
    A tale riguardo il Tribunale constata che, come risulta dalla struttura delle disposizioni procedurali del codice, quest'ultimo aveva inteso concedere alla Commissione un termine di almeno sei mesi per pronunciarsi sulla compatibilità dei progetti di aiuti notificati.

54.
    Infatti, gli aiuti regionali all'investimento ai sensi dell'art. 5 del codice, nei confronti dei quali l'art. 1, n. 3, secondo comma, fissava al 31 dicembre 1994 la data limite di pagamento, con riserva del regime di deroga delle agevolazioni fiscali speciali sopra richiamato, dovevano essere tutti notificati entro il 30 giugno 1994, ai sensi dell'art. 6, n. 1, ultima frase. Per contro, gli aiuti che rientravano nelle altre categorie considerate dal codice, il cui pagamento poteva avvenire fino al 31 dicembre 1996 in forza dell'art. 1, n. 3, primo comma, del codice, potevano essere validamente notificati fino al 30 giugno 1996, in base alle disposizioni dell'art. 6, n. 1, ultima frase.

55.
    Inoltre, quando, come nella fattispecie, la Commissione doveva, in forza dell'art. 6, n. 3 del codice, chiedere il parere degli Stati membri sul progetto di aiuto notificato, prima di prendere posizione al riguardo, da un lato, lo Stato membro non poteva, a norma dell'art. 6, n. 5, seconda frase, del codice, dare esecuzione ai provvedimenti progettati prima della scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica del progetto e, dall'altro, l'art. 6, n. 4, seconda frase, concedeva alla Commissione un termine di tre mesi dopo il ricevimento delle informazioni necessarie per consentirle di esaminare l'aiuto di cui trattasi.

56.
    Ne deriva che la Commissione doveva, nella fattispecie, disporre di un termine di almeno sei mesi prima della data limite del 31 dicembre 1994 per procedere all'apertura e alla chiusura del procedimento prima di questa data limite (sentenza Skibsværftsforeningen e a./Commissione, sopra menzionata al punto 44, punto 99).

57.
    Di conseguenza, poiché il progetto n. 777/94 è stato notificato successivamente al 30 giugno 1994, la Commissione non era tenuta ad adottare, entro il 31 dicembre 1994, una decisione con cui si pronunciava sulla sua compatibilità.

58.
    Anche supponendo che, come sostiene la Preussag, non vi fossero dubbi sulla compatibilità dell'aiuto controverso e che la consultazione degli Stati membri avesse reso necessaria solo una breve comunicazione, la Commissione non era in nessun caso obbligata ad informare il governo tedesco di un'eventuale decisione di non sollevare obiezioni nei confronti di questo progetto, prima della scadenza del termine di tre mesi fissato dall'art. 6, n. 5, seconda frase, del codice, a decorrere dalla notifica del progetto n. 777/94, né, a maggior ragione, entro il 31 dicembre 1994.

59.
    Pertanto, mantenendo, contrariamente al parere della Commissione (v. supra, punto 12), la notifica del progetto n. 777/94 ad una data che lasciava all'istituzione un termine notevolmente inferiore a quello di sei mesi fissato dal codice, le autorità tedesche si sono assunte il rischio di mettere la Commissione nell'impossibilità di esaminare il progetto prima della scadenza della sua competenza. In mancanza della prova di una manifesta negligenza da parte della Commissione, a quest'ultima non si potrebbe addebitare l'avveramento di questo rischio.

60.
    Alla luce di queste considerazioni, il motivo dev'essere respinto.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 6, n. 4, prima e seconda frase, del codice

61.
    Secondo la Preussag, la decisione impugnata è illegittima in quanto la Commissione si è basata su una semplice disposizione procedurale per dichiarare l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ordinarne la restituzione, mentre la sua regolarità sostanziale era acquisita fin dall'inizio e l'art. 6, n. 4, prima e seconda

frase, del codice autorizza la Commissione ad adottare una decisione negativa solo in caso di incompatibilità materiale dell'aiuto.

62.
    La Commissione replica che la presente controversia non si riferisce alla semplice violazione di un termine interno, ma alla sua incompetenza materiale a decorrere dal 1° gennaio 1995.

63.
    Occorre ricordare che il termine imposto alla Commissione per pronunciarsi sulla compatibilità dell'aiuto controverso scadeva il 31 dicembre 1994. Ciò premesso, l'aiuto in questione non poteva più, essere considerato compatibile con il mercato comune, in base all'art. 1, n. 1, del codice, ed era quindi vietato ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato.

64.
    Ne deriva che il motivo dev'essere respinto.

Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio di non discriminazione

65.
    La Preussag si ritiene vittima di una discriminazione ingiustificata, in quanto la Commissione avrebbe autorizzato tutta una serie di aiuti che sono stati notificati molto dopo la scadenza del termine di notifica.

66.
    La Commissione ribatte che il principio di non discriminazione non vieta di trattare diversamente questioni che non presentano analogie. Inoltre, una comunicazione agli Stati membri non sarebbe stata necessaria nelle pratiche richiamate dalla Preussag.

67.
    E' sufficiente constatare che, come risulta dal fascicolo, i progetti di aiuti, ai quali la Preussag ha fatto riferimento, erano stati notificati anteriormente al progetto n. 777/94 o non richiedevano la consultazione degli Stati membri.

68.
    Occorre quindi respingere il motivo.

Sul quinto motivo, relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

— Argomenti delle parti

69.
    La Preussag, sostenuta in sostanza dalla Repubblica federale di Germania, sostiene che il versamento dell'aiuto comunitario controverso è imputabile esclusivamente all'errore amministrativo della Commissione, di cui sarebbe conseguenza la lettera 21 dicembre 1994 (v. supra, punto 15). La Preussag avrebbe visto, nella telecopia dello stesso giorno che riportava questa lettera, solo la comunicazione scritta dell'autorizzazione del progetto n. 777/94, che la Commissione avrebbe deciso lo stesso giorno, e avrebbe quindi proceduto all'aggiudicazione, fin dal 28 dicembre 1994, degli appalti necessari all'esecuzione del suo progetto d'investimento.

70.
    La giurisprudenza secondo cui un'impresa dovrebbe correttamente assicurarsi del rispetto della procedura di notifica degli aiuti non si applicherebbe al caso di specie. La Commissione sarebbe stata informata del progetto n. 777/94 e la comunicazione sottoscritta da un membro della Commissione relativa alla chiusura di un procedimento amministrativo sarebbe per sua natura costitutiva di una situazione di legittimo affidamento.

71.
    La Commissione non avrebbe potuto legittimamente adottare la decisione impugnata senza tener conto del fatto che, facendo assegnamento sul suo comportamento, la Preussag avrebbe interrotto in maniera irreversibile una produzione annuale di 480 000 t nella sua fabbrica di Salzgitter e avrebbe effettuato investimenti nel laminatoio d'Ilsenburg che non avrebbero più potuto essere recuperati.

72.
    I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento avrebbero un'importanza equivalente a quella del principio di legittimità, quando costituiscano oggetto di ponderazione (sentenza della Corte 21 settembre 1983, cause riunite 205/82 a 215/82, Deutsche Milchkontor e a., Racc. pag. 2633, punto 30). Nella fattispecie, la decisione impugnata sarebbe basata solo su un argomento relativo ad una questione di termini e non terrebbe alcun conto della conformità sostanziale dell'aiuto con il mercato comune. Non esisterebbe alcun interesse pubblico alla correzione delle conseguenze economiche causate dalla situazione di legittimo affidamento.

73.
    La Repubblica federale di Germania aggiunge che il termine di notifica del codice, avendo solo carattere amministrativo, non ha potuto in alcun caso incidere sull'affidamento della Preussag.

74.
    La Commissione fa rilevare come le imprese beneficiarie di un aiuto possano in via di principio nutrire un legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto solo se quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura, di cui un operatore economico diligente deve essere in grado di accertarsi. Ora, il notevole superamento, con cognizione di causa, del termine di notifica avrebbe dovuto di per sé impedire il sorgere di un legittimo affidamento nella Preussag.

75.
    Se la Preussag e il Land Sassonia-Anhalt avessero fatto il necessario, avrebbero avuto conoscenza dell'invio del telex SG(94)D/37659 della Commissione del 21 dicembre 1994, con cui si notificava l'assenza di obiezioni delle istituzioni a un certo numero di progetti di aiuti, tra i quali figurava il progetto n. 308/94 e da cui risultava che la procedura di esame relativa al progetto n. 777/94 non era ancora terminata. Del resto, la lettera 21 dicembre 1994 sottoscritta dal signor Bangemann non avrebbe corrisposto ad alcuna fase della procedura di esame degli aiuti.

76.
    L'esecuzione degli investimenti previsti, in relazione ai quali la Commissione contesta che essa abbia effettivamente avuto luogo fin dal 28 dicembre 1994, non

potrebbe in ogni caso modificare la situazione giuridica, poiché la Preussag non avrebbe dovuto agire in tal modo se fosse stata in buona fede.

— Giudizio del Tribunale

77.
    Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le imprese beneficiarie di un aiuto statale possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura, di cui un operatore economico diligente deve essere in grado di accertarsi (sentenza della Corte 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 14).

78.
    Inoltre, un singolo può avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento solo qualora l'amministrazione comunitaria, fornendogli assicurazioni precise, abbia fatto sorgere in lui fondate aspettative (sentenza del Tribunale 15 dicembre 1994, causa T-489/93, Unifruit Hellas/Commissione, Racc. pag. II-1201, punto 51).

79.
    Ora, con lettera 1° dicembre 1994, la Commissione aveva invitato il governo tedesco a ritirare la notifica del progetto n. 777/94, la cui eccezionale tardività si opponeva all'adozione di una decisione sulla sua compatibilità prima della scadenza del 31 dicembre 1994 fissata dall'art. 5 del codice, obbligatoria in tutti i suoi elementi, in forza dell'art. 14, secondo comma, del Trattato. E' del resto pacifico che le decisioni della Commissione con cui si autorizzano gli aiuti statali sono notificate dagli uffici della Commissione allo Stato membro interessato. E' così che, con telex SG(94)D/37659 del 21 dicembre 1994, prima menzionato, la Commissione ha ufficialmente comunicato alle autorità tedesche che aveva deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di 26 progetti elencati e chiaramente identificati con il loro numero, tra i quali non figurava il progetto n. 777/94. Infine, dai fatti di causa risulta che la Commissione alla data del 21 dicembre 1994, non aveva ancora, richiesto il parere degli Stati membri su tale progetto, ai sensi dell'art. 6, n. 3, del codice.

80.
    Ne deriva che le autorità tedesche, unico interlocutore istituzionale della Commissione, dovevano necessariamente avere conoscenza del fatto che quest'ultima non aveva approvato il progetto n. 777/94. Lo stesso vale per la Preussag, che avrebbe dovuto tanto più accertarsi, presso queste autorità, dell'autorizzazione di questo progetto avendo conoscenza della posizione negativa della Commissione al riguardo.

81.
    Alla luce di queste considerazioni, la risposta fornita, fin dal 21 dicembre 1994, con lettera sottoscritta dal signor Bangemann, alla domanda di intervento presentata dalla Preussag il 7 dicembre precedente, non era tale da fornire alla ricorrentel'assicurazione che la Commissione avesse riesaminato sulla sua posizione.

82.
    Inoltre, questa lettera rispondeva ad una domanda di intervento ufficiosa, presentata dalla Preussag a margine della procedura di esame degli aiuti disciplinata dal codice.

83.
    Ne consegue che la Preussag non può fondatamente pretendere che questa lettera abbia creato, nei suoi confronti, un legittimo affidamento sulla concessione dell'autorizzazione dell'aiuto controverso.

84.
    Ne deriva che la Preussag non può fondamentalmente addebitare alla Commissione di non aver ponderato gli imperativi dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, da un lato, e del principio di legittimità, dall'altro.

85.
    Dalle considerazioni che precedono emerge che il motivo dev'essere respinto.

Sul sesto motivo, relativo alla violazione dell'art. 6, n. 5, che equipara il silenzio della Commissione ad un'autorizzazione

— Argomenti delle parti

86.
    La Preussag osserva che il progetto n. 777/94 ha potuto legittimamente ricevere esecuzione, in quanto più di tre mesi erano trascorsi tra la sua notifica e il 10 marzo 1995, data in cui la Commissione ha informato il governo federale dell'apertura della procedura di esame, ai sensi dell'art. 6, n. 4, del codice. Il governo tedesco non sarebbe tenuto ad informare previamente la Commissione della sua intenzione di dare esecuzione a questo progetto, poiché la stessa Commissione aveva dato notizia alla Preussag dell'autorizzazione dell'aiuto, con la lettera del 21 dicembre 1994.

87.
    La Commissione replica che essa non è stata informata dell'esecuzione dell'aiuto e che quest'ultimo è stato concesso già nel mese successivo a quello della sua notifica.

— Giudizio del Tribunale

88.
    E' pacifico che l'aiuto controverso ha ricevuto esecuzione già prima della scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla notifica del progetto, come stabilito dall'art. 6, n. 5, seconda frase, del codice.

89.
    Inoltre il governo tedesco ha omesso di informare previamente la Commissione della sua intenzione di dare esecuzione al progetto n. 777/94, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 6, n. 5, prima frase, del codice, mentre, come risulta dall'esame del motivo precedente, non poteva considerarsi esonerato da una tale formalità.

90.
    Ciò posto, il motivo può solo essere respinto.

Sul settimo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione

91.
    Secondo la Preussag, la decisione impugnata non espone i motivi che hanno indotto la Commissione a basarsi unicamente su un asserito superamento del termine di notifica per ordinare la domanda di restituzione, a ritenersi incompetente a constatare la compatibilità dell'aiuto dopo il 31 dicembre 1994 e a non tener conto del legittimo affidamento della Preussag sull'autorizzazione dell'aiuto controverso.

92.
    La Commissione replica che la decisione impugnata è stata debitamente motivata dalla durata di vigenza limitata del codice e che come ugualmente esplicita sarebbe stata trattata l'insussistenza di un legittimo affidamento.

93.
    Il Tribunale constata che, come risulta dall'esame dei motivi precedenti, la motivazione della decisione impugnata fa apparire, conformemente ai requisiti dell'art. 15, primo comma, del Trattato, in maniera chiara e non equivoca l'iter logico seguito dalla Commissione, onde consentire, da un lato, alla ricorrente di conoscere le ragioni del provvedimento adottato, al fine di tutelare i propri diritti e di verificare la fondatezza della decisione impugnata, e dall'altro, al Tribunale di esercitare il proprio controllo al riguardo (sentenza della 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/Commissione, Racc. pag. I-2507, punto 17, e sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-385/94, Air France/Commissione, Racc. pag. II-2109, punto 161).

94.
    Il motivo va quindi respinto.

95.
    Ne deriva che la domanda di annullamento deve essere respinta nel suo complesso.

Sulla domanda di produzione di documenti

96.
    Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, risulta che il Tribunale ha potuto utilmente statuire sul ricorso in base alle conclusioni, ai motivi e agli argomenti presentati nel corso sia della fase scritta sia della fase orale del procedimento e tenendo conto dei documenti depositati dalle parti nel corso della causa.

97.
    Occorre quindi respingere la domanda della ricorrente intesa da un lato, a ordinare alla Commissione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte, di presentare tutti i documenti relativi alla causa atti a chiarire le circostanze che hanno portato all'adozione della decisione impugnata e, dall'altro, a consentire alla ricorrente l'accesso a questi documenti.

Sulle spese

98.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è risultata

soccombente nei suoi motivi e la Commissione ha concluso per la sua condanna alle spese, occorre condannare la ricorrente a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione. Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la Repubblica federale di Germania, interveniente nella causa, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione.

3)    La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

Tiili
Briët
Lenaerts

Potocki

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 marzo 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

V. Tiili


1: Lingua processuale: il tedesco.