SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
30 aprile 1998 (1)
«Ricorso di annullamento Trasporto aereo Aiuto di Stato Prestito senza
interessi Importo dell'aiuto Principio dell'investitore in un'economia di
mercato Principio di proporzionalità Errore di valutazione manifesto
Motivazione Necessità di contraddittorio tra la Commissione e l'autore della
denuncia»
Nella causa T-16/96,
Cityflyer Express Ltd, società di diritto inglese, con sede in Gatwick Airport
(Regno Unito), con l'avv. Charles Price, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto
in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Peter Oliver e
Anders Jessen, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio
eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del
servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione
26 luglio 1995, 95/466/CEE, concernente l'aiuto accordato dalla Regione fiamminga
alla compagnia aerea belga Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (GU L 267,
pag. 49),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Quinta Sezione ampliata),
composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, dalla signora V. Tiili e dai
signori J. Azizi, R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25
settembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Sfondo normativo
L'art. 92, n. 1 del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il
«Trattato») recita:
«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il
mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.»
- 2.
- L'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, consente alla Commissione, in deroga, di
dichiarare compatibili con il mercato comune:
«c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni
economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse».
- 3.
- La Commissione ha stabilito norme che condizionano la concessione di aiuti di
Stato ad imprese del settore dell'aviazione nella sua comunicazione 94/C 350/07
intitolata «Applicazione dagli articoli 92 e 93 del Trattato CE e dell'articolo 61
dell'accordo (sullo Spazio economico europeo) agli aiuti di Stato nel settore
dell'aviazione» (GU 1994, C 350, pag. 5, in prosieguo: le «linee guida»).
- 4.
- La sezione IV di tali linee guida, dedicata alla distinzione tra il ruolo dello Stato
in quanto proprietario di un'impresa e in quanto erogatore di aiuti di Stato a tale
impresa, precisa a proposito del finanziamento dei prestiti:
«La Commissione applicherà il principio dell'investitore che opera in un'economia
di mercato per valutare se il prestito risponde a normali condizioni commerciali e
se sarebbe stato ottenibile da un'istituzione finanziaria. Per quanto riguarda le
condizioni di concessione di tali prestiti, la Commissione terrà conto, in particolare,
del tasso d'interesse e della garanzia prestata a copertura del prestito. Essa
esaminerà se la garanzia prestata sia sufficiente per rimborsare l'intero prestito in
caso di insolvenza e valuterà la situazione finanziaria della compagnia all'epoca
della concessione del prestito.
L'elemento di aiuto corrisponderà alla differenza fra il tasso di interesse che
l'impresa dovrebbe pagare alle normali condizioni di mercato e il tasso
effettivamente pagato. Nel caso estremo in cui venga erogato un prestito senza
garanzie ad una società che in circostanze normali non sarebbe stata in grado di
ottenere alcun credito, il prestito equivarrà di fatto ad una sovvenzione e la
Commissione lo valuterà come tale.» (Punto 32 delle linee guida.)
Fatti all'origine del ricorso
- 5.
- La Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (in prosieguo: la «VLM») è una
compagnia aerea privata con sede in Anversa (Belgio). Essa è stata costituita il 21
febbraio 1992 con un capitale iniziale di 10 milioni di BFR. Il capitale è stato poi
aumentato a varie riprese, raggiungendo 75 milioni di BFR alla fine del 1993 per
essere portato a 100 milioni di BFR nel corso dell'anno 1994. Dal 1993 la VLM
propone voli regolari, in particolare, tra Anversa e Londra (London City Airport)
e tra Rotterdam e Londra (London City Airport).
- 6.
- Il collegamento Anversa-Londra (con partenza e arrivo all'aeroporto di Gatwick)
è assicurato anche dalla Cityflier Express Ltd (in prosieguo: la «Cityflier» o la
«ricorrente») e dalla Sabena (con partenza e arrivo all'aeroporto di Heathrow).
- 7.
- Alla fine del 1993 la capacità mensile totale su tale collegamento era di circa
22 000 - 24 000 passeggeri, a fronte di un numero totale di passeggeri trasportati
al mese che si situava tra i 9 000 e i 10 000.
- 8.
- Il 17 dicembre 1993, la Regione fiamminga ha accordato alla VLM, senza previa
notifica alla Commissione, un prestito senza interessi di 20 milioni di BFR,
rimborsabile in rate annuali di 4 milioni di BFR a partire dal secondo anno.
- 9.
- Il contratto che accorda il prestito stabilisce:
«Artikel 1 : Voorwerp
De begunstigde verbindt zich tot de verdere uitbouw en exploitatie van meerdere
Europese vliegroutes.
Ter ondersteuning van deze activiteit verleent het Gewest de begunstigde een
terugbetaalbaar renteloos voorschot.
(...)
Artikel 3 : Voorwaarden
Voor de duur van het contract is voor de vervreemding of hypothekering van
onroerend en roerend patrimonium en het handelsfonds van de zaak alsook voor
de vervreemding van bepaalde activa van de begunstigde vooraf instemming nodig
van het Gewest.
Bij wijzing van de aandeelhoudersstructuur is vooraf de instemming van het Gewest
vereist.
Het kapitaal van de onderneming mag tijdens de duur van het contract niet worden
verlaagd zonder voorafgaande toestemming van het Gewest.
Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, is de overeenkomst onmiddellijk
opzegbaar en wordt het voorschot onmiddellijk opeisbaar.
(...)»
[Articolo 1: oggetto
Il beneficiario si impegna a perseguire lo sviluppo e la esercizio di più linee aeree
europee.
La Regione fiamminga accorda al beneficiario un prestito rimborsabile senza
interessi al fine di sostenere detta attività.
(...)
Articolo 3: condizioni
Nel corso della durata del contratto, è necessario il previo consenso della Regione
fiamminga per la cessione di beni mobili e immobili e dell'azienda o l'iscrizione di
ipoteca sugli stessi nonché per la cessione di taluni elementi patrimoniali della
Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV.
Ogni modifica della struttura dell'azionariato o di riduzione del capitale sociale è
soggetta a previa autorizzazione della Regione.
Nel corso della durata del contratto, il capitale sociale dell'impresa non può essere
ridotto senza previa autorizzazione della Regione.
In caso di inosservanza di queste condizioni, il contratto può essere
immediatamente risolto e il prestito è immediatamente esigibile.
(...)]
- 10.
- A seguito di una denuncia della Cityflier, il 16 novembre 1994, la Commissione ha
avviato il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato (GU 1994, C 359, pag.
2).
- 11.
- La ricorrente e al compagnia aerea British Airways hanno presentato osservazioni.
Esse hanno chiesto alla Commissione di constatare che il prestito senza interessi
costituiva un aiuto incompatibile con il mercato comune.
- 12.
- Il 23 gennaio 1995 anche il governo belga ha presentato le proprie osservazioni.
- 13.
- Al termine del procedimento, la Commissione ha emanato, il 26 luglio 1995, la
decisione 95/466/CE, concernente l'aiuto accordato dalla Regione fiamminga alla
compagnia belga Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (in prosieguo: la
«decisione impugnata»). Tale decisione è stata comunicata al governo belga il 25
settembre 1995 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 9 novembre 1995 (GU L
267, pag. 49).
- 14.
- In tale decisione la Commissione ha concluso che il prestito accordato dalla
Regione fiamminga alla VLM conteneva elementi di aiuto di Stato illegittimi
perché concessi all'impresa in violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato. Essa ha
anche ritenuto, nell'art. 1, che tali elementi di aiuto fossero incompatibili con il
mercato comune ai sensi dell'art. 92 del Trattato e dell'art. 61 dell'accordo sullo
Spazio economico europeo (in prosieguo: «accordo SEE»). Di conseguenza, essa
ha ingiunto al Belgio di disporre l'applicazione a tale prestito di un tasso di
interesse del 9,3 % (art. 2) e la restituzione dell'aiuto corrispondente
all'applicazione del medesimo tasso sulla somma prestata a partire dalla data di
concessione del prestito (art. 3). Tale tasso del 9,3 % risulta dalla somma di un
tasso di base del 7,3 % applicabile ai titoli di Stato in Belgio nel 1994 e di un
premio di rischio del 2 % (ultimo capoverso del capo V della decisione impugnata).
- 15.
- Al quinto capoverso del capo V della decisione impugnata, la convenuta ha asserito
che «(...) l'esistenza dell'aiuto non può essere messa in dubbio in quanto nessun
investitore o banca privata concederebbe in condizioni normali di mercato un
prestito senza interessi ad una società nella quale non possiede alcuna
partecipazione e che a meno di due anni dalla sua costituzione si trova già in
difficoltà finanziarie. I bilanci e i conti profitti e perdite della VLM rivelano infatti
che la compagnia ha registrato una perdita d'esercizio di 13 milioni di BFR nel
1993, primo vero anno operativo. La perdita netta è stata di 11,2 milioni di BFR
nel corso dello stesso anno, pari al 15 % del capitale sociale.»
- 16.
- Il sesto capoverso del capo V della decisione impugnata recita: «Per quanto
riguarda l'ammontare dell'aiuto, la Commissione ritiene che, in applicazione degli
articoli. 92 e 93 del Trattato CE e dell'art. 61 dell'accordo agli aiuti di Stato nel
settore dell'aviazione, l'elemento di aiuto sia equivalente alla differenza tra il tasso
d'interesse che l'impresa dovrebbe pagare alle normali condizioni di mercato e il
tasso effettivamente pagato. Nel caso estremo in cui venga erogato un prestito
senza garanzie ad una società che in circostanze normali non sarebbe in grado di
ottenere alcun credito, il prestito equivarrà di fatto ad una sovvenzione e la
Commissione lo valuterà come tale. Nel presente caso il fatto che VLM abbia
realizzato perdite, tutto sommato moderate, durante il primo anno di esercizio
(1993) non è un caso sporadico nel settore del trasporto aereo date le sue
particolarità. Tali perdite non costituivano perciò, agli inizi del 1994, un ostacolo
all'accesso al mercato finanziario, tanto più che il 1993 si è rivelato un anno
particolarmente difficile, mentre il 1994 faceva presagire un miglioramento generale
della congiuntura. Di fatto, le perdite di VLM sono scese nel 1994 ad 8,6 milioni
di BFR, mentre l'attività della compagnia continuava ad espandersi. D'altra parte
il prestatore dispone di una certa garanzia di recuperare il credito in quanto, come
contropartita della concessione del prestito, la regione fiamminga può intromettersi
nella esercizio dell'impresa esigendo il proprio accordo preventivo prima che si
proceda all'alienazione di certi beni o all'iscrizione di ipoteca sugli stessi, o prima
che si riduca il capitale sociale o si modifichi la struttura dell'azionariato. Va
rilevato che alla fine del 1993 la VLM disponeva di immobilizzazioni materiali per
un valore di 7,3 milioni di BFR e di attività finanziarie per 16 milioni di BFR.
Inoltre nel 1994 si è proceduto ad un ulteriore aumento del capitale per 25 milioni
di BFR, che porta a 100 milioni di BFR il capitale sociale attuale dell'impresa.
Negli artt. 6 e 7 del contratto di prestito emerge inoltre, da un lato, che
l'operazione può essere immediatamente annullata qualora VLM non rispetti le
condizioni e modalità stabilite nel contratto e, dall'altro, che VLM è sottoposta, per
l'intera durata del contratto al controllo dei servizi di ispezione del ministero degli
Affari economici della regione fiamminga nonché al controllo della commissione
fiamminga incaricata della vigilanza sulla esercizio delle imprese. La Commissione
ritiene pertanto che l'ammontare dell'aiuto sia equivalente agli interessi che la
compagnia avrebbe pagato in condizioni normali di mercato.»
- 17.
- Nel capoverso seguente la convenuta ha concluso che, tenuto conto di tali clausole
contrattuali, la VLM avrebbe potuto prendere in prestito, in condizioni normali di
mercato, la somma messa a sua disposizione al tasso del 9,3 %.
Procedimento e conclusioni
- 18.
- La ricorrente ha depositato il suo ricorso nella cancelleria del Tribunale il 1.
febbraio 1996.
- 19.
- Il 15 luglio 1996 la VLM ha depositato un'istanza d'intervento, da essa ritirata il 29
ottobre 1996.
- 20.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (quinta sezione ampliata) ha aperto
la fase orale del procedimento. Le difese orali delle parti e le risposte di
quest'ultime ai quesiti del Tribunale sono state sentite all'udienza del 25 settembre
1997.
- 21.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
condannare la convenuta alle spese.
- 22.
- Nel sua replica e all'udienza, la ricorrente ha inoltre chiesto che il Tribunale voglia
ordinare la presentazione di taluni documenti (v. infra, punti 98-100).
- 23.
- La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile;
in subordine, respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
- 24.
- Nella sua controreplica la convenuta conclude anche per l'irricevibilità di taluni
elementi addotti dalla ricorrente nella replica (v. infra, punti 36-38).
Sulla ricevibilità
Sulla ricevibilità del ricorso
Argomenti delle parti
- 25.
- La convenuta muove, nel controricorso, un'eccezione di irricevibilità, fondata sulla
mancanza di interesse della ricorrente ad ottenere l'annullamento della decisione
impugnata.
- 26.
- Infatti l'annullamento è chiesto in quanto è stata definita aiuto incompatibile con
il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, la somma corrispondente
agli interessi che la VLM avrebbe dovuto pagare in condizioni normali di mercato,
mentre, secondo la ricorrente, è la somma prestata (in prosieguo: «capitale») che
costituiva un simile aiuto. Ora, secondo la convenuta, tale annullamento, seguito
da una nuova decisione recante un'ingiunzione alla VLM di rimborsare l'intera
somma prestata, avrebbe come effetto quello di migliorare la situazione finanziaria
di quest'ultima. Infatti, per quanto riguarda il periodo antecedente alla
comunicazione della decisione impugnata, la VLM avrebbe dovuto pagare il tasso
di riferimento applicabile al Belgio (comunicazione della Commissione sui regimi
di aiuti con finalità regionale, GU 1979, C 31, pag. 9, punto 14); ebbene, tale tasso
(8,34 %) sarebbe meno elevato di quello preso in considerazione nella decisione
(9,3 %). Inoltre, a seguito della riduzione dei tassi di interesse avvenuta in seguito,
la VLM potrebbe ricevere prestiti ad un tasso più favorevole di quello imposto
dalla decisione impugnata. Il momento da prendere in considerazione per
determinare tale tasso sarebbe quello in cui è stata adottata la decisione
impugnata. Se, tuttavia, ci si riferisse al momento in cui la Commissione prenda
una nuova decisione a seguito di annullamento, la mancanza di interesse ad agire
della ricorrente sarebbe ancora più palese in seguito ad una nuova riduzione dei
tassi.
- 27.
- Ora, qualora un annullamento abbia l'effetto di migliorare la posizione del
beneficiario di un aiuto, i suoi concorrenti non avrebbero interesse ad agire, anche
se fossero direttamente e individualmente interessati, cosicché il ricorso dovrebbe
essere dichiarato irricevibile (sentenze della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite
5/62-11/62, 13/62, 14/62 e 15/62, San Michele e a./Alta Autorità, Racc. pag. 837, 6
dicembre 1963, causa 14/63, Forges de Clabecq/Alta Autorità, Racc. pag.703, 1.
luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Commissione, Racc. pag. 1139, punto 5, sentenza del
Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-58/92, Moat/Commissione, Racc. pag. II-1443,
punto 32)
- 28.
- La ricorrente obietta che il suo interesse è comprovato dal fatto che la decisione
impugnata la riguarda direttamente ed individualmente. Nella fattispecie, essa si
troverebbe esattamente nella stessa situazione dei ricorrenti nella causa Cofaz e
a./Commissione (sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, Racc. pag.
391, punto 25; v. anche sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-398/94,
Kahan Scheepvaart/Commissione, Racc. pag. II-477, punti 37 e 42).
- 29.
- L'argomento della convenuta partirebbe dal presupposto che la VLM potrebbe
ottenere un finanziamento e ignorerebbe la tesi della ricorrente secondo la quale
la VLM non sarebbe stata in grado, all'epoca in cui il prestito controverso è stato
accordato, di ottenere un simile finanziamento senza garanzia.
Valutazione del Tribunale
- 30.
- La ricevibilità di un ricorso di annullamento deve essere valutata alla luce
dell'interesse ad agire del ricorrente al momento della presentazione del ricorso (v.,
in questo senso, le sentenze Forges de Clabecq/Alta Autorità, citata supra al punto
27, Racc. pag 732, e Moat/Commissione, citata supra al punto 27, punto 32). Tale
interesse non può essere valutato in relazione ad un avvenimento futuro e ipotetico
( v., in questo senso, la sentenza della Corte 21 gennaio 1987, causa 204/85,
Stroghili/Corte dei conti, Racc. pag. 389, punto 11).
- 31.
- La tesi della convenuta parte dalla duplice ipotesi che la decisione impugnata sia
annullata per le ragioni esposte dalla ricorrente e che la VLM ottenga un nuovo
finanziamento presso un istituto di credito. Essa ritiene che, in tale ipotesi, la
ricorrente non abbia interesse ad agire poiché la situazione della VLM sarebbe
migliore grazie alla riduzione dei tassi di interesse intervenuta dopo l'adozione della
decisione impugnata.
- 32.
- Nella fattispecie, la ricorrente ha un interesse legittimo, esistente ed attuale ad
ottenere l'annullamento della decisione impugnata per le ragioni da essa fatte
valere. Infatti, anche supponendo che la convenuta sia tenuta ad adottare una
decisione dal contenuto desiderato dalla ricorrente, la possibilità per la VLM di
ottenere un finanziamento a condizioni migliori di quelle imposte dalla decisione
impugnata è meramente ipotetica e non può, quindi, fungere da criterio per
valutare la ricevibilità del ricorso.
- 33.
- Inoltre, anche supponendo che la VLM, a seguito della riduzione dei tassi, possa
ottenere un prestito ad un tasso inferiore al tasso del 9,3 % stabilito nella decisione
impugnata, tale possibilità esiste indipendentemente da un eventuale annullamento
della detta decisione. Infatti, è altamente improbabile che la Regione fiamminga
possa rifiutare alla VLM la possibilità di rimborsare anticipatamente il prestito
quando tale facoltà permetterebbe alla VLM di ottenere un prestito a condizioni
migliori presso un istituto di credito.
- 34.
- Poiché la decisione impugnata può incidere negativamente sulla posizione
concorrenziale della ricorrente, quest'ultima ha un interesse ad agire.
- 35.
- Ne consegue che si deve respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata avverso il
ricorso.
Sulla ricevibilità di elementi addotti in sede di replica
Argomenti delle parti
- 36.
- La convenuta eccepisce altresì l'irricevibilità di elementi addotti dalla ricorrente
nella replica. In primo luogo, essi non sarebbero stati presentati nel corso del
procedimento amministrativo (v. sentenza 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a 280/94, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 31). In secondo
luogo, essi sarebbero vuoi tardivi, vuoi estranei alla questione della legittimità della
decisione impugnata.
- 37.
- L'eccezione di irricevibilità comprende le considerazioni mosse dalla ricorrente per
quanto concerne, da un lato, il tempo impiegato dalle autorità belghe per produrre
una copia del contratto di mutuo controverso su richiesta della Commissione e,
dall'altro, la qualifica di investimento attribuita dalle autorità belghe a detto mutuo.
La prima questione sarebbe estranea ai motivi sollevati nell'ambito del presente
ricorso. La seconda non sarebbe incompatibile con la valutazione da parte della
Commissione dell'elemento di aiuto derivante dall'operazione.
- 38.
- L'eccezione di irricevibilità si riferisce anche ad una domanda diretta ad ottenere
conferma del fatto che la prima rata del prestito sia stata rimborsata secondo
quanto previsto dal contratto. Tale domanda solleverebbe questioni relative a
vicende successive alla decisione impugnata e sarebbe estranea alla valutazione
della validità di quest'ultima.
Valutazione del Tribunale
- 39.
- Per quanto riguarda innanzi tutto l'argomento secondo il quale gli elementi di cui
trattasi sarebbero irricevibili per il fatto di non essere stati presentati nel corso del
procedimento amministrativo, va ricordato che, in materia di aiuti di Stato, nessuna
disposizione subordina il diritto di una persona direttamente e individualmente
riguardata ad impugnare un atto indirizzato ad un terzo alla condizione di aver
sollevato, nel corso del procedimento amministrativo, tutte le censure formulate nel
ricorso. In mancanza di siffatta disposizione, il diritto di agire di siffatta persona
non può essere ristretto solo perché, mentre avrebbe potuto, nel corso del
procedimento amministrativo, presentare osservazioni su una valutazione
comunicata all'atto dell'apertura del procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del
Trattato e riprodotta nella decisione impugnata, essa ha omesso di farlo (sentenza
del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione,
Racc. pag. II-2169, punto 64).
- 40.
- Gli altri argomenti elaborati dalla convenuta sono privi di pertinenza. Per spingere,
infatti, il Tribunale ad approfondire l'istruzione della causa, la ricorrente ha
presentato gli elementi controversi nell'ambito di un'esposizione del contesto di
fatto della controversia, senza modificare le proprie conclusioni né sollevare nuovi
motivi.
- 41.
- Per tutto quanto precede, occorre respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata
nei confronti degli elementi presentati dalla ricorrente nella replica, menzionati ai
precedenti punti 37 e 38.
Nel merito
- 42.
- La ricorrente fa valere a sostegno del suo ricorso tre motivi fondati:
su una violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato;
su una violazione dell'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 190 del
Trattato;
su errori manifesti di valutazione.
Sul primo motivo, fondato su una violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato
Argomenti delle parti
- 43.
- Secondo la ricorrente, la convenuta ha violato l'art. 92 del Trattato nel qualificare
come aiuto incompatibile con il mercato comune solo la somma corrispondente agli
interessi che la VLM avrebbe pagato in condizioni normali di mercato e non la
somma prestata.
- 44.
- La Corte avrebbe riconosciuto la pertinenza del principio secondo il quale ci si
deve riferire al comportamento normale di un investitore privato di fronte alla
medesima operazione (sentenze della Corte 10 luglio 1986, causa C-234/84,
Belgio/Commissione, Racc. pag. 2263, punto 14, e causa 40/85, Racc. pag. 2321,
punto 13, 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959,
punto 26, e 3 ottobre 1991, causa C-261/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4437,
punto 8).
- 45.
- Tale principio si applicherebbe allo stesso modo sia nel caso di una partecipazione
al capitale sia nel caso di un prestito (sentenze della Corte 14 novembre 1984,
causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 31, e 10 luglio 1986,
causa 40/85, Belgio/Commissione, citata al punto precedente). La soluzione
contraria porterebbe gli Stati membri a finanziare illegalmente imprese attraverso
prestiti anziché attraverso apporti di capitale.
- 46.
- Applicato alla concessione di un prestito, tale principio richiederebbe che ci si
ponesse la questione se un investitore privato avrebbe concesso il prestito al
beneficiario alle condizioni alle quali esso è stato effettivamente accordato. In caso
negativo, il capitale dovrebbe essere qualificato come aiuto.
- 47.
- La convenuta avrebbe applicato male il criterio del comportamento normale di un
investitore privato di fronte alla medesima operazione per valutare se il prestito
controverso costituisse un aiuto di Stato. Infatti invece di porsi la questione se tale
investitore avrebbe accordato il prestito alle condizioni alle quali è stato
effettivamente concesso, essa ha esaminato se esso l'avrebbe concesso nel caso in
cui fruttasse un interesse del 9,3 %. Avendo concluso che un investitore avrebbe
concesso il prestito controverso a quest'ultimo tasso, essa ne avrebbe erroneamente
dedotto che l'aiuto si limitava agli interessi non pagati.
- 48.
- L'interpretazione della convenuta comporterebbe un'applicazione divergente, e
quindi illegittima, dell'art. 92, n. 1, del Trattato, a seconda che l'aiuto sia stato
concesso in forma di prestito o in forma di partecipazione al capitale (v. decisione
della Commissione 27 luglio 1994, 94/662/CE, relativa alla sottoscrizione da parte
della CDC-Participations delle emissioni obbligazionarie di Air France, GU L 258,
pag. 26)
- 49.
- La convenuta conclude per il rigetto del motivo. Essa respinge il criterio proposto
dalla ricorrente in quanto esso trascura l'importanza delle distorsioni provocate dal
provvedimento di aiuto.
Valutazione del Tribunale
- 50.
- L'art. 92 del Trattato ha l'obiettivo di garantire che la concorrenza non sia falsata
nel mercato interno [art. 3, lett. g) del Trattato]. Il divieto di cui all'art. 92, n. 1, del
Trattato, riguarda gli aiuti di Stato che falsino o minaccino di falsare la
concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri.
- 51.
- Al fine di stabilire se un provvedimento statale costituisca un aiuto che falsi o
minacci di falsare la concorrenza e incida sugli scambi tra Stati membri ai sensi di
detta disposizione, è ragionevole applicare il criterio, indicato nella decisione
impugnata, che si basa sulle possibilità per l'impresa beneficiaria di ottenere le
somme di cui trattasi sul mercato dei capitali (sentenza della Corte 21 marzo 1990,
Belgio/Commissione, citata al precedente punto 44, punto 26). In particolare, è
ragionevole chiedersi se un investitore privato avrebbe realizzato l'operazione
controversa alle medesime condizioni e, in caso di risposta negativa, esaminare a
quali condizioni egli avrebbe potuto realizzarla.
- 52.
- Nella fattispecie, la convenuta ha concluso che la VLM avrebbe potuto, al
momento della concessione del prestito controverso, ottenere un prestito di 20
milioni di BFR sul mercato dei capitali al tasso del 9,3 % (ultimo capoverso del
capo V della decisione impugnata). Tale conclusione equivale a considerare che il
prestito controverso cessa di falsare o minacciare di falsare la concorrenza o di
incidere sugli scambi tra Stati membri non appena frutti un interesse a tale tasso.
- 53.
- Supponendo fondata tale valutazione, il che sarà esaminato in prosieguo ai punti
85 e 88-91 nel contesto del terzo motivo, il prestito controverso esula quindi
dall'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato, ove frutti un interesse a
tale tasso. Di conseguenza, giustamente la convenuta ha ritenuto che solo la
differenza tra gli interessi che sarebbero stati pagati se tale tasso fosse stato
applicato e quelli che sono stati effettivamente versati dovesse essere qualificata
come aiuto ai sensi di detta disposizione.
- 54.
- L'applicazione del criterio dell'investitore privato quale sopra definito permette
anche alla Commissione di determinare le misure da adottare ai sensi dell'art. 93,
n. 2, del Trattato per eliminare le distorsioni della concorrenza accertate e
ripristinare la situazione antecedente al versamento dell'aiuto illegittimo (v., in
questo senso, sentenza del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-459/93,
Siemens/Commissione, Racc. pag. II-1675, punti 96-102), nel rispetto del principio
di proporzionalità. Se non si può operare una distinzione di principio a seconda che
un aiuto venga concesso sotto forma di prestito o sotto forma di partecipazione al
capitale (sentenza Intermills/Commissione, citata al precedente punto 45, punto
31), l'applicazione uniforme del criterio dell'investitore privato nell'uno e nell'altro
caso può tuttavia, tenuto conto del principio di proporzionalità, esigere l'adozione
di misure diverse per eliminare le distorsioni della concorrenza accertate e
ripristinare la situazione antecedente al versamento dell'aiuto illegittimo.
- 55.
- Il principio di proporzionalità richiede l'adozione delle misure necessarie a
garantire un regime di sana concorrenza nel mercato interno che pregiudichino il
meno possibile la promozione di uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle
attività economiche nell'insieme della Comunità (art. 2 del Trattato). Ora, la tesi
della ricorrente porterebbe a violare tale principio.
- 56.
- Dato che una somma conferita quale apporto di capitale è stabilmente trasferita,
mentre, essendo rimborsabile, essa è solo messa a disposizione nel caso di un
prestito, il principio di proporzionalità richiede in linea di massima l'adozione di
misure diverse in un caso e nell'altro. Relativamente ad una partecipazione al
capitale, la Commissione può considerare che l'eliminazione del vantaggio concesso
implica la restituzione dell'apporto di capitale. Relativamente ad un prestito, al
contrario, se il vantaggio concorrenziale risiede nel tasso preferenziale accordato
e non nel valore stesso dei capitali messi a disposizione, la Commissione, invece di
imporre una restituzione pura e semplice della quota capitale, può legittimamente
imporre l'applicazione del tasso che sarebbe stato accordato in condizioni normali
di mercato e la restituzione della differenza tra gli interessi che sarebbero stati
pagati in tali condizioni e quelli effettivamente versati in base al tasso preferenziale
accordato.
- 57.
- Per di più, l'analisi della ricorrente giunge a privare di qualsiasi utilità la distinzione
operata nelle linee guida tra i casi normali, in cui l'aiuto va considerato equivalente
a detta differenza d'interessi, e i casi eccezionali in cui l'aiuto corrisponde alla
quota capitale. Ne consegue che tale analisi giunge in realtà a rimettere in
discussione la legittimità delle linee guida. A tal riguardo va ricordato che la
Commissione può imporsi orientamenti per l'esercizio dei suoi poteri di valutazione
con atti quali le linee guida di cui trattasi, nei limiti in cui essi contengano regole
indicative sull'orientamento da seguire da parte di tale istituzione e non si
discostino dalle norme del Trattato (sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punti 34 e 36; sentenza
AIUFFASS e AKT/Commissione, citata al precedente punto 39, punto 57; v.
peraltro sentenza del Tribunale 5 novembre 1997, causa T-149/95,
Ducros/Commissione, Racc. pag. II-0000, punto 61). Ebbene, la ricorrente non ha
dimostrato che le linee guida si discostino dal Trattato.
- 58.
- Ne consegue che il motivo dev'essere respinto.
Sul secondo motivo, fondato su una violazione dell'obbligo di motivazione prescritto
dall'art. 190 del Trattato
Argomenti delle parti
- 59.
- Secondo la ricorrente, la motivazione della decisione impugnata è confusa, astrusa
e ambigua, riposa su errori e non risponde a sufficienza agli argomenti che essa ha
elaborato nel corso del procedimento amministrativo.
- 60.
- Inoltre, la convenuta avrebbe a torto omesso di offrirle la possibilità di presentare
il proprio punto di vista sulle spiegazioni fornite dalle autorità belghe per confutare
i suoi argomenti. La convenuta avrebbe violato l'obbligo di aprire un
contraddittorio con l'autore della denuncia, cosicché la motivazione non
soddisferebbe ai criteri enunciati .dal Tribunale nella sentenza 28 settembre 1995,
Sytraval e Brink's France/Commissione (causa T-95/94, Racc; pag. II-2651).
- 61.
- Le esigenze di motivazione sarebbero accresciute qualora, come nel caso di specie,
l'autore della denuncia non sia il destinatario delle decisioni adottate nell'ambito
di procedimenti in materia di aiuti di Stato.
- 62.
- Infine, il giudice comunitario potrebbe esercitare il suo controllo non solo
nell'interesse della parte ricorrente, ma anche in quello della Comunità. Ora,
quest'ultima avrebbe interesse a che la Commissione non fondi le sue decisioni in
materia di aiuti di Stato su dati non corretti e non commetta errori di valutazione.
L'obbligo di concertarsi con l'autore della denuncia in talune circostanze servirebbe
appunto a ridurre tale rischio.
- 63.
- La convenuta conclude per il rigetto del motivo. Essa ritiene che la decisione
impugnata non risponda ai requisiti prescritti dall'art. 190 del Trattato e sottolinea
che il procedimento di cui all'art. 92, n. 2, del Trattato non impone affatto alla
Commissione di aprire un dibattito con i terzi interessati riguardo alle informazioni
fornite dalle autorità nazionali né di fornire loro copie dei documenti raccolti nel
corso dell'indagine.
Valutazione del Tribunale
- 64.
- Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall'art. 190 del
Trattato deve far apparire, in forma chiara e non equivoca, l'argomentazione
dell'autorità comunitaria da cui emana l'atto considerato in modo da consentire agli
interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per
tutelare i loro diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo
(sentenze del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-471/93, Tiercé
Ladbroke/Commissione, Racc. pag. II-2537, punto 29, e la giurisprudenza ivi citata,
e 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 e T-234/94,
Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, Racc. pag. II-247, punto 140 e la
giurisprudenza ivi citata).
- 65.
- Non è tuttavia richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di
diritto rilevanti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi
le condizioni prescritte dall'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del
suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme
giuridiche che disciplinano la materia (sentenze della Corte 29 febbraio 1996, causa
C-56/93, Belgio Commissione, Racc. pag. I-723, punto 86, e 15 maggio 1997, causa
C-278/95 P, Siemens/Commissione, Racc. pag. I-2507, punto 17; sentenza del
Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsværftsforeningen e
a./Commissione, Racc. pag. II-1399, punto 230). La Commissione, nel motivare le
decisioni che è portata ad adottare per garantire l'applicazione delle regole di
concorrenza, non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli
interessati fanno valere dinanzi ad essa. Le è sufficiente esporre i fatti e le
considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell'adozione della decisione
(sentenze del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La Cinq/Commissione,
Racc. pag. II-1, punto 41, e la giurisprudenza ivi citata, e Siemens/Commissione,
citata al precedente punto 54, punto 31).
- 66.
- Applicato alla qualificazione di un provvedimento di aiuto, tale principio impone
che siano indicate le ragioni per le quali la Commissione considera che il
provvedimento di aiuto in esame rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n.
1, del Trattato.
- 67.
- Nella fattispecie, si deve accertare se la motivazione della decisione impugnata
faccia apparire in modo sufficientemente chiaro il ragionamento della convenuta
per cui solo la differenza tra gli interessi che la VLM avrebbe pagato in condizioni
normali di mercato e quelli che essa ha effettivamente pagato costituisce un aiuto
ai termini dell'art. 92, n. 1, del Trattato.
- 68.
- Al riguardo, la motivazione contenuta ai capoversi cinque, sei e sette del capo V
della decisione impugnata (v. supra, punti 15, 16 e 17) risponde ai requisiti
prescritti dall'art. 190 del Trattato in quanto permette alla ricorrente di
comprendere il ragionamento della convenuta e al giudice di esercitare il proprio
controllo. In particolare essa espone chiaramente le ragioni per le quali la
convenuta ha ritenuto che la situazione finanziaria della VLM e le clausole
contrattuali, che riservano taluni diritti alla Regione fiamminga sugli elementi
patrimoniali della VLM, avrebbero permesso a quest'ultima di ottenere, in
condizioni normali di mercato, un prestito di 20 milioni di BFR al tasso di mercato
(nel caso specifico il 9,3 %). Il legame tra tale constatazione e la conclusione
secondo la quale solo gli interessi non pagati debbono essere considerati alla
stregua di aiuto ai termini dell'art. 92, n. 1, del Trattato, risulta parimenti in
maniera inequivocabile.
- 69.
- Va infine respinta la censura della ricorrente secondo la quale la convenuta
avrebbe violato il proprio obbligo di aprire, in determinate circostanze, un
contraddittorio con l'autore della denuncia, come essa sostiene facendo valere la
sentenza Sytraval e Brink's France/Commissione (citata al precedente punto 60,
punto 78). Infatti, nella fattispecie, la convenuta era in grado, dopo aver raccolto
le osservazioni degli interessati, tra cui quelle della ricorrente, di dimostrare
sufficientemente la sua valutazione circa la natura del provvedimento qualificato
dalla denunciante come aiuto di Stato.
- 70.
- Le opinioni della ricorrente e dello Stato belga divergevano essenzialmente
sull'applicazione del criterio dell'investitore in un'economia di mercato e sulla
valutazione del comportamento di tale investitore riguardo all'operazione in esame,
ma non su questioni di fatto (v. capi II e III della decisione impugnata). Pertanto,
supponendo che l'obbligo di aprire un contraddittorio con l'autore della denuncia
implichi in determinate circostanze quello di comunicargli le osservazioni dello
Stato membro destinatario della decisione, punto sul quale non è necessario
pronunciarsi, la convenuta era in grado di motivare la sua qualificazione della
misura riguardo all'art. 92, n. 1, del Trattato senza procedere ad una siffatta
comunicazione.
- 71.
- Da quanto precede risulta che il secondo motivo deve essere respinto.
Sul terzo motivo, fondato su errori manifesti di valutazione
- 72.
- La ricorrente contesta alla convenuta il fatto di aver commesso errori manifesti di
valutazione nel non qualificare il capitale come aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del
Trattato. Tali errori verterebbero su quattro elementi: la situazione finanziaria della
VLM, la valutazione delle garanzie, la gratuità del prestito e il carattere inusitato
del prestito. Tenuto conto dell'esistenza di un serio rischio di mancato rimborso,
dell'assenza di garanzia e del suo carattere inusitato e gratuito, il prestito
controverso avrebbe dovuto essere qualificato come una sovvenzione pura e
semplice.
Situazione finanziaria della VLM
Argomenti delle parti
- 73.
- La ricorrente ritiene che la convenuta non abbia dimostrato la sua affermazione
secondo la quale le perdite della VLM erano tutto sommato modeste e non
costituivano un ostacolo all'accesso ai mercati finanziari. La convenuta avrebbepotuto rendersi conto, al momento dell'adozione della decisione impugnata, del
fatto che le perdite della VLM non erano scese a 8,6 milioni di BFR nel 1994
(sesto capoverso del capo V della decisione impugnata), ma erano circa tre volte
superiori. Infatti risulterebbe dai conti annuali della VLM che quest'ultima ha
conseguito un piccolo utile di 340 541 BFR nel 1992, primo anno di esercizio,
seguito da una perdita di 11 523 927 BFR nel 1993 e da un'altra perdita di 27 538
000 BFR nel 1994, che portava il totale delle perdite a 39 021 000 BFR, ovvero
circa il 40 % del capitale. Alla fine del 1993 le perdite avrebbero raggiunto 11 483
000 BFR, pari a circa il 15 % del capitale. Alla fine del 1994, il rapporto tra i
debiti e i fondi propri della VLM sarebbe giunto al 144 % circa. Infine, l'assenza
di indebitamento a lungo termine della VLM rifletterebbe l'impossibilità per
quest'ultima di ottenere un finanziamento dal settore privato.
- 74.
- La ricorrente lamenta altresì che la convenuta non ha tenuto conto della situazione
commerciale della VLM quale si presentava nel momento in cui essa ha adottato
la decisione impugnata. Tale situazione si sarebbe deteriorata, dato che il 31
dicembre 1995 il totale delle perdite sarebbe ammontato a 86 192 000 BFR, ovvero
il 57 % del capitale, e la cifra d'affari sarebbe diminuita.
- 75.
- La convenuta conclude per il rigetto di tale censura, poiché le perdite della VLM
e le prospettive generali del settore per il 1994 sarebbero state tali che la VLM, al
momento della concessione del prestito controverso, avrebbe potuto ottenere un
prestito analogo sui mercati finanziari.
Valutazione del Tribunale
- 76.
- Nei limiti in cui la ricorrente fa valere che le perdite della VLM nel 1994 sono
state tre volte superiori agli 8,6 milioni di BFR, cifra indicata al sesto capoverso del
capo V della decisione impugnata, va sottolineato il fatto che la legittimità della
decisione impugnata deve essere valutata in considerazione dell'atteggiamento che
avrebbe tenuto, all'atto della concessione del prestito controverso, un investitore
privato in normali condizioni di mercato, alla luce delle informazioni disponibili e
degli sviluppi prevedibili a quel momento. Pertanto, il fatto che le perdite subite
dalla VLM nel 1994 siano state circa tre volte superiori alla stima che compare
nella decisione impugnata può avere un'incidenza sulla legittimità di quest'ultima
solo se è palese che un investitore privato avrebbe previsto che le perdite della
VLM sarebbero state superiori a tale stima.
- 77.
- Risulta dalla decisione impugnata (fine della quarta frase del sesto capoverso del
capo V della decisione impugnata) che la convenuta si è posta nella prospettiva di
un investitore privato che, al momento della concessione del prestito, avesse
valutato il probabile andamento della situazione nel 1994 (v. supra, punto 16).
- 78.
- La ricorrente non ha provato che la convenuta abbia commesso un errore
manifesto in tale valutazione.
- 79.
- La ricorrente non ha neppure dimostrato che la circostanza che la perdite della
VLM rappresentavano, alla fine del 1993, circa il 15 % del suo capitale sociale
avrebbe impedito a quest'ultima di ottenere, in condizioni normali di mercato, il
prestito controverso al tasso del 9,3 %.
- 80.
- Infine, la ricorrente non ha comprovato che il fatto che la VLM non avesse debiti
a lungo termine derivasse dall'impossibilità da parte sua di ottenere un
finanziamento sul mercato.
Assenza di garanzia
Argomenti delle parti
- 81.
- Secondo la ricorrente, la convenuta commette un errore manifesto di valutazione
nel qualificare come garanzia il diritto della Regione fiamminga di rifiutare che la
VLM modifichi la struttura del suo azionariato o che la VLM alieni o ipotechi
determinati beni mobili o immobili, la sua azienda o taluni elementi patrimoniali
(primo capoverso del capo IV della decisione impugnata). Infatti, tale diritto non
darebbe alla Regione fiamminga la possibilità di realizzare gli elementi patrimoniali
della VLM in caso di insolvenza o di liquidazione di quest'ultima; inoltre, esso non
sarebbe opponibile agli altri creditori. In quanto tale, esso non sarebbe in alcun
modo equivalente ad un'ipoteca o ad una garanzia reale sull'azienda che qualsiasi
istituto di credito avrebbe preteso in mancanza di una garanzia personale
sufficiente. Del resto, tale diritto deriverebbe dalla normativa belga
indipendentemente dalle clausole del prestito controverso. Infine, sarebbe erroneo
considerare che esso consente alla Regione fiamminga di intromettersi nella
gestione della VLM.
- 82.
- La convenuta sottolinea di aver concluso nel senso che il mutuante disponeva di
una «certa garanzia di recuperare il credito» (sesto capoverso del capo V della
decisione impugnata) a seguito delle obbligazioni contrattuali di non fare imposte
al mutuatario.
Valutazione del Tribunale
- 83.
- Anche ammettendo che, come sostiene la ricorrente, la convenuta abbia
considerato a torto che la Regione fiamminga disponesse di una «certa garanzia
di recuperare il credito», tale circostanza non sarebbe tale da invalidare la
decisione.
- 84.
- Infatti, poiché la convenuta ha ritenuto che, tenuto conto delle clausole del
contratto controverso che riservano alla Regione fiamminga il diritto di rifiutare il
consenso ad alienare o ipotecare gli elementi patrimoniali della VLM, quest'ultima,
in circostanze normali, sarebbe stata in grado di ottenere un prestito al tasso di
mercato (nel caso specifico del 9,3 %), le linee guida (punto 32) non imponevano
di considerare come sovvenzione il capitale del prestito controverso.
- 85.
- Gli elementi invocati dalla ricorrente per contestare la valutazione della convenuta
non sono tali da far dubitare della possibilità per la VLM di ottenere in prestito 20
milioni di BFR al tasso del 9,3 % al momento in cui il prestito controverso è stato
accordato. Infatti, è plausibile che la VLM avrebbe potuto ottenere un prestito del
genere, nonostante l'assenza di garanzie che dessero al mutuante la possibilità di
realizzare gli elementi patrimoniali della VLM e nonostante il totale delle perdite
che era pari a circa il 15 % del capitale sociale, tenuto conto, soprattutto, del fatto
che è usuale che una compagnia aerea subisca perdite nei primi anni di esercizio
e delle prospettive di miglioramento congiunturale del settore all'epoca.
Gratuità del prestito
Argomenti delle parti
- 86.
- Secondo la ricorrente il prestito costituirebbe una sovvenzione in quanto esso era
gratuito. La decisione impugnata contrasterebbe con la decisione 27 luglio 1994,
94/662, già citata al punto 48, nella quale la Commissione aveva considerato taluni
titoli subordinati come un apporto di fondi propri e preteso il rimborso dell'intera
somma versata.
- 87.
- La convenuta respinge tale argomento.
Valutazione del Tribunale
- 88.
- Secondo le linee guida, solo se la VLM non avesse potuto ottenere alcun
finanziamento sul mercato privato, a qualunque tasso, si dovrebbe qualificare il
capitale del prestito come aiuto di Stato ai termini dell'art. 92, n. 1, del Trattato (v.
supra, punto 4).
- 89.
- Poiché il contratto controverso prevedeva il rimborso del capitale e la convenuta
aveva concluso che la VLM avrebbe potuto, in normali condizioni di mercato,
ottenere il prestito controverso al tasso di mercato (nel caso specifico il 9,3 %), tale
prestito può essere considerato come una sovvenzione solo se si sia dimostrato che
quest'ultima conclusione è erronea.
- 90.
- Ora, gli elementi addotti dalla ricorrente non sono tali da privare di plausibilità la
conclusione della convenuta secondo la quale, nel caso di specie, la VLM avrebbe
potuto ottenere un prestito di 20 milioni di BFR al tasso di 9,3 % (v. supra, punto
85).
- 91.
- Il riferimento alla decisione 27 luglio 1994, 94/662, già citata al punto 48, è,
peraltro, priva di pertinenza. Tale questione, infatti, non riguardava un prestito, ma
la sottoscrizione da parte di un'impresa statale (la CDC-Partecipations) di titoli
emessi da un'altra impresa statale (la Air France). I titoli di cui trattasi erano
obbligazioni convertibili in azioni e l'operazione andava considerata sul piano
economico quale un conferimento differito di capitale. Nella fattispecie, al
contrario, la messa a disposizione della somma prestata non era in alcun modo
destinata a far parte stabilmente del capitale dell'impresa beneficiaria.
Carattere inusitato del prestito
Argomenti delle parti
- 92.
- Secondo la ricorrente, la circostanza che il prestito sia stato concesso su base
individuale e non nell'ambito di un regime di aiuti approvato denoterebbe il
carattere eccezionale del prestito controverso. Essa contesta alla convenuta il fatto
di non averne tenuto conto e di non aver cercato di verificare quale fosse il
fondamento giuridico di diritto interno della decisione di concedere il prestito. Si
porrebbe persino la questione se, nella fattispecie, la normativa relativa agli aiuti
nella Regione fiamminga sia stata rispettata.
- 93.
- La convenuta respinge tale argomento. In primo luogo, se la concessione del
prestito controverso su base individuale costituisce un indizio dell'esistenza di un
aiuto, ciò non consentirebbe tuttavia di determinarne l'entità. In secondo luogo, non
spetterebbe alla Commissione prendere in considerazione la disposizione di diritto
nazionale in base alla quale l'aiuto in esame è stato accordato per esercitare i
poteri ad essa conferiti dal Trattato in materia di aiuti di Stato.
Valutazione del Tribunale
- 94.
- L'argomento della ricorrente secondo il quale la convenuta non avrebbe tenuto
conto del fatto che l'aiuto non rientra nell'ambito di un regime di aiuti approvato
deve essere respinto. Infatti la convenuta ha preso in considerazione tale
circostanza nella sua valutazione, al capo VI della decisione impugnata, nei
seguenti termini: «L'aiuto, che non rientra nel campo di applicazione dei regimi già
approvati, avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione conformemente
all'art. 93, paragrafo 3, del trattato» Pertanto la censura è infondata in fatto. In
ogni caso, tale elemento non è pertinente ai fini della qualificazione del
provvedimento statale controverso alla luce dell'art. 92, n. 1, del Trattato.
- 95.
- La censura secondo la quale la convenuta non avrebbe identificato la disposizione
di diritto interno in base alla quale l'aiuto è stato concesso né avrebbe esaminato
la legittimità dell'aiuto controverso alla luce di tale diritto dev'essere anch'essa
respinta. Infatti, la Commissione è tenuta a valutare la legittimità di un aiuto non
alla luce del diritto nazionale, ma alla luce del diritto comunitario.
- 96.
- Ne consegue che il motivo va respinto.
- 97.
- Risulta da quanto precede che il ricorso deve essere integralmente respinto.
Sulla richiesta di documenti
Argomenti delle parti
- 98.
- Nella replica, la ricorrente ha chiesto alla convenuta di presentare una serie di
documenti citati nel controricorso ma non prodotti agli atti del presente
procedimento. Essa invita il Tribunale a chiedere alla convenuta, in forza degli art.
64 e 65 del regolamento di procedura, di produrre tali documenti nell'ipotesi in cui
essa si rifiuti di trasmetterli spontaneamente.
- 99.
- I documenti di cui trattasi, un gran numero dei quali è citato anche nella decisione
impugnata, sono le lettere della Commissione alle autorità belghe in data 25
maggio, 14 luglio, 15 novembre, 6 dicembre 1994, 1. febbraio, 2 maggio e 13 giugno
1995, le lettere delle autorità belghe alla Commissione in data 3 agosto 1994, 23
gennaio 1995, 15 giugno, 14 luglio e 24 luglio 1995 nonché le «informazioni
richieste» che accompagnavano le dette ultime tre lettere, il contratto stipulato il
17 dicembre 1993 tra la Regione fiamminga e la VLM e il ricorso proposto dalla
VLM dinanzi al Tribunale il 27 novembre 1995.
- 100.
- La produzione dei detti documenti sarebbe necessaria ad assicurare il carattere
equo del procedimento.
- 101.
- La convenuta obietta che si può aderire alla richiesta di un terzo interessato di
ottenere informazioni solo ove tale comunicazione sia indispensabile per il
sindacato di legittimità della decisione controversa (sentenza Skibsværftsforeningen
e a./Commissione, citata al precedente punto 65, punto 199). Ciò non si
verificherebbe nella fattispecie, poiché le parti non sarebbero in contrasto quanto
ai fatti, ma quanto alla valutazione giuridica di questi ultimi.
Valutazione del Tribunale
- 102.
- La questione sottoposta alla valutazione del Tribunale verte sulla qualificazione del
provvedimento statale di cui trattasi alla luce dell'art. 92, n. 1, del Trattato.
- 103.
- La ricorrente non fornisce alcun indizio che lasci presumere che i documenti di cui
è richiesta la comunicazione possano essere utili per risolvere tale questione.
- 104.
- Inoltre le circostanze di fatto da prendere in considerazione ai fini di tale
qualificazione non sono oggetto di alcuna contestazione.
- 105.
- Infine la ricorrente, tanto nel corso del procedimento amministrativo quanto nel
presente procedimento, ha esposto in maniera circostanziata la propria tesi secondo
la quale il capitale, e non gli interessi, avrebbe dovuto essere qualificato come aiuto
ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Essa non ha però indicato in che modo i
documenti richiesti avrebbero potuto permetterle di presentare un'argomentazione
più convincente a sostegno del suo punto di vista.
- 106.
- Ritenendosi sufficientemente edotto grazie ai documenti agli atti e ritenendo che
la produzione dei documenti indicati al precedente punto 99 non servirebbe ai
diritti della difesa della ricorrente, il Tribunale ritiene che non occorra ordinare la
misura di organizzazione del procedimento proposta da quest'ultima.
Sulle spese
- 107.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è risultata
soccombente e la convenuta ha chiesto la sua condanna alle spese, la ricorrente va
condannata a sopportare, oltre le proprie spese, quelle sostenute dalla convenuta.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
García-Valdecasas Tiili
Azizi
Moura Ramos Jaeger
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 1998.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. Azizi
Indice
Sfondo normativo
II - 2
Fatti all'origine del ricorso
II - 3
Procedimento e conclusioni
II - 6
Sulla ricevibilità
II - 7
Sulla ricevibilità del ricorso
II - 7
Argomenti delle parti
II - 7
Valutazione del Tribunale
II - 8
Sulla ricevibilità di elementi addotti in sede di replica
II - 9
Argomenti delle parti
II - 9
Valutazione del Tribunale
II - 10
Nel merito
II - 10
Sul primo motivo, fondato su una violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato
II - 11
Argomenti delle parti
II - 11
Valutazione del Tribunale
II - 12
Sul secondo motivo, fondato su una violazione dell'obbligo di motivazione prescritto
dall'art. 190 del Trattato
II - 14
Argomenti delle parti
II - 14
Valutazione del Tribunale
II - 14
Sul terzo motivo, fondato su errori manifesti di valutazione
II - 16
Situazione finanziaria della VLM
II - 16
Argomenti delle parti
II - 16
Valutazione del Tribunale
II - 17
Assenza di garanzia
II - 18
Argomenti delle parti
II - 18
Valutazione del Tribunale
II - 18
Gratuità del prestito
II - 19
Argomenti delle parti
II - 19
Valutazione del Tribunale
II - 19
Carattere inusitato del prestito
II - 20
Argomenti delle parti
II - 20
Valutazione del Tribunale
II - 20
Sulla richiesta di documenti
II - 20
Argomenti delle parti
II - 20
Valutazione del Tribunale
II - 21
Sulle spese
II - 22