Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 settembre 2017 – Lussemburgo / Commissione
(causa T‑109/10)
«Ricorso di annullamento – FEDER – Riduzione di un contributo finanziario – Programma Interreg II/C “Inondazione Reno-Mosa” – Inosservanza del termine di adozione di una decisione – Violazione delle forme sostanziali – Ricorso manifestamente fondato»
1. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Inosservanza di un termine impartito dal legislatore dell’Unione – Esame d’ufficio da parte del giudice
(Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5)
(v. punti 65, 67)
2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Principio del contraddittorio – Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale – Portata
(v. punto 66)
3. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Entrata in vigore immediata
(Regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5)
(v. punto 73)
Oggetto
| Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione C(2009) 10712 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativa alla riduzione del contributo finanziario a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C «Inondazione Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, ai sensi della decisione C(97) 3742 della Commissione, del 18 dicembre 1997 (FEDER n. 970010008), nella misura in cui si applica al Granducato di Lussemburgo. |
Dispositivo
1) | | La decisione C(2009) 10712 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativa alla riduzione del contributo finanziario a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C «Inondazione Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, ai sensi della decisione C(97) 3742 della Commissione, del 18 dicembre 1997 (FEDER n. 970010008), è annullata nella misura in cui si applica al Granducato di Lussemburgo. |
2) | | La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Granducato di Lussemburgo. |
3) | | Il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese. |