Language of document : ECLI:EU:T:2019:894

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

19 dicembre 2019 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo Vita – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001] – Autorità di cosa giudicata»

Nella causa T‑690/18,

Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da S. Malynicz, QC,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO

Vieta Audio, SA, con sede in Barcellona (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 settembre 2018 (procedimento R 695/2018-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Vieta Audio e la Sony Interactive Entertainment Europe,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins (relatore), presidente, M. Kancheva e G. De Baere, giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 novembre 2018,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2019,

in seguito all’udienza del 10 ottobre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 6 luglio 2001 la Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG presentava una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Il marchio del quale era stata chiesta la registrazione è il segno denominativo Vita.

3        I prodotti per i quali era stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nella classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Supporti di dati contenenti programmi registrati, software; supporti audio e/o di immagini (non in carta), in particolare nastri e cassette magnetici, nastri audio, compact disc audio, cassette DAT (nastri audio digitali), videodischi, nastri video, pellicole impressionate, litografie».

4        La domanda di marchio veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 56/2002, del 15 luglio 2002.

5        Il marchio richiesto veniva registrato il 27 settembre 2005 con il numero 2290385.

6        Con fax del 28 marzo 2011, la Forrester Ketley Ltd informava l’EUIPO che, il 16 marzo 2011, la Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn le aveva trasferito i suoi diritti sul marchio dell’Unione europea denominativo Vita nei limiti in cui esso designava i prodotti indicati al punto 3 della presente sentenza. La Forrester Ketley è una società di servizi che rappresentava, in particolare, la Sony Computer Entertainment Europe Ltd, dante causa della Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, ricorrente, relativamente alle questioni di diritto dei marchi dinanzi all’EUIPO.

7        Il marchio dell’Unione europea denominativo Vita, come oggetto di detto trasferimento parziale, veniva registrato con il numero 9993361.

8        Con fax del 28 settembre 2011, la Forrester Ketley informava l’EUIPO di aver trasferito il marchio contestato, in data 15 settembre 2011, alla Sony Computer Entertainment Europe.

9        Il 14 ottobre 2011 la controinteressata nel procedimento dinanzi all’EUIPO, Vieta Audio, SA, presentava, in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], una domanda di decadenza del marchio contestato per tutti i prodotti da esso designati, nell’ambito della quale sosteneva che il marchio controverso non era stato oggetto di un uso effettivo nell’Unione europea durante il periodo di riferimento di cinque anni, compreso tra il 14 ottobre 2006 e il 13 ottobre 2011, e che non esistevano validi motivi per il mancato uso.

10      Il 4 maggio 2012, in risposta alla domanda di decadenza del marchio controverso, la Sony Computer Entertainment Europe affermava che il marchio contestato era stato oggetto di un uso effettivo nell’Unione durante il periodo di riferimento per i prodotti in questione. Essa sosteneva di aver utilizzato tale marchio per la sua console per videogiochi portatile, denominata PlayStation Vita, nonché per i giochi e gli accessori ad essa correlati. La Sony Computer Entertainment Europe precisava che il nome di questa nuova console era stato annunciato ufficialmente nel giugno del 2011 e che, successivamente, era stato oggetto di un’ampia campagna promozionale fino al mese di ottobre del 2011. Essa avrebbe proceduto al lancio europeo ufficiale della console PlayStation Vita durante la conferenza Gamescom, tenutasi a Colonia (Germania) nell’agosto del 2011, e tale console sarebbe stata immessa sul mercato dell’Unione il 22 febbraio 2012.

11      A sostegno delle sue affermazioni, la Sony Computer Entertainment Europe presentava una dichiarazione scritta, datata 4 maggio 2012, emessa da uno dei suoi direttori, alla quale erano allegati i seguenti elementi:

–        un comunicato stampa del 7 giugno 2011, che annunciava il nome della sua nuova console per videogiochi portatile, vale a dire la PlayStation Vita;

–        una schermata del 7 giugno 2011 del sito Internet «www.pcmag.com», indicante tale annuncio;

–        una copia di un opuscolo promozionale, che sarebbe stata distribuita ai visitatori e ai giornalisti durante la conferenza Gamescom, contenente, in particolare, informazioni sulla console PlayStation Vita nonché sui videogiochi destinati ad essere utilizzati su quest’ultima;

–        una copia della copertina di tale opuscolo su cui figurava la console PlayStation Vita;

–        un dischetto contenente video promozionali per la console PlayStation Vita, che sarebbero stati distribuiti nel corso della conferenza Gamescom;

–        vari articoli di stampa relativi alla console PlayStation Vita nonché ai giochi da utilizzare su quest’ultima, pubblicati sul sito Internet ufficiale PlayStation nel Regno Unito e risalenti al periodo compreso tra il 7 giugno e il 22 settembre 2011;

–        una schermata di un video caricato online sul sito di video hosting YouTube;

–        un comunicato stampa del 28 febbraio 2012 relativo alle vendite mondiali della console PlayStation Vita;

–        schermate del 2012 del sito Internet ufficiale PlayStation nel Regno Unito, relative agli accessori – tra cui schede di memoria – e alle periferiche per la console PlayStation Vita.

12      Il 2 gennaio 2013 la Sony Computer Entertainment Europe rispondeva alle osservazioni presentate il 31 luglio 2012 dalla controinteressata nel procedimento dinanzi all’EUIPO e, al fine di dimostrare l’uso effettivo del marchio controverso per l’insieme dei prodotti in questione, forniva i seguenti elementi di prova supplementari:

–        schermate del 12 dicembre 2012 del sito Internet ufficiale PlayStation nel Regno Unito, che esponevano in dettaglio le caratteristiche tecniche e le specifiche della console PlayStation Vita;

–        schermate del 12 dicembre 2012 del sito Internet ufficiale PlayStation nel Regno Unito, contenenti informazioni relative ad un aggiornamento del software di sistema della console PlayStation Vita;

–        schermate del 2 gennaio 2013 del sito Internet Wikipedia, relative alla sua società controllante e alla Naughty Dog, Inc., una società statunitense di sviluppo di videogiochi interamente controllata da tale società controllante;

–        schermate del 12 dicembre 2012 del sito Internet ufficiale PlayStation nel Regno Unito, che fornivano esempi di offerte pacchetto comprendenti console PlayStation Vita, giochi, accessori e altri prodotti.

13      Nelle osservazioni complementari del 24 aprile 2013, la Sony Computer Entertainment Europe aggiungeva che, in data 25 ottobre 2007, aveva lanciato sul mercato dell’Unione, con il nome di Aqua Vita, un videogioco interattivo consistente in un acquario virtuale. Essa precisava che tale videogioco era in vendita a partire da quest’ultima data nei suoi negozi online sul mercato dell’Unione e indicava il fatturato realizzato in tale mercato con le vendite di detto gioco per ciascun anno dal suo lancio fino al 2013. Alle sue osservazioni allegava, da un lato, schermate del 24 aprile 2013 del sito Internet ufficiale PlayStation in Spagna, in Germania e nel Regno Unito, indicanti che tale gioco era disponibile nei suoi negozi online e, dall’altro, copie di vari articoli riguardanti il medesimo gioco.

14      Con decisione del 30 giugno 2014, la divisione di annullamento dichiarava la decadenza del marchio contestato per tutti i prodotti per i quali era stato registrato, con effetto a decorrere dalla data della domanda di decadenza.

15      Il 28 agosto 2014 la Sony Computer Entertainment Europe presentava all’EUIPO un ricorso contro la decisione della divisione di annullamento, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

16      Il 29 ottobre 2014 la Sony Computer Entertainment Europe depositava la memoria contenente i motivi del ricorso, allegandovi elementi di prova supplementari, tra cui fotografie di scatole di videogiochi su cui figurava, oltre al nome del videogioco in questione, il segno PSVita (che è una versione abbreviata per PlayStation Vita).

17      Con decisione del 12 novembre 2015 (procedimento R 2232/2014-5) (in prosieguo: la «decisione anteriore»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO confermava la decisione della divisione di opposizione e respingeva il ricorso.

18      In primo luogo, la quinta commissione di ricorso, dopo aver ricordato i principi applicabili (punti da 19 a 24 della decisione anteriore), esaminava la questione relativa al periodo dell’uso effettivo del marchio contestato (punti da 25 a 38 della decisione anteriore). Anzitutto, essa affermava che il periodo di riferimento era compreso tra il 14 ottobre 2006 e il 13 ottobre 2011. Essa considerava, poi, che il primo uso concreto del marchio contestato nell’Unione era avvenuto durante la conferenza Gamescom, tenutasi a Colonia tra il 17 e il 21 agosto 2011, nel corso della quale sarebbe stato distribuito materiale promozionale (sotto forma, in particolare, di opuscoli e di CD-ROM), ma che solo il 22 febbraio 2012, ovvero al di fuori del periodo di riferimento, la console PlayStation Vita era stata commercializzata, segnatamente, sul mercato dell’Unione. Essa riteneva che un uso di quattro mesi nel periodo di riferimento (ossia dal 7 giugno al 13 ottobre 2011) potesse costituire un uso in termini di durata, a condizione che fossero soddisfatte tutte le altre condizioni. Infine, essa rilevava, tuttavia, che nessun elemento di prova concreto attestava la distribuzione di materiale promozionale ai partecipanti nel corso della conferenza Gamescom.

19      In secondo luogo, la quinta commissione di ricorso esaminava la questione relativa al luogo dell’uso (punti da 39 a 42 della decisione anteriore). In particolare, essa considerava che, se fosse stato accertato che era stato distribuito materiale pubblicitario nel corso della conferenza Gamescom a Colonia, un uso del termine «vita» avrebbe chiaramente avuto luogo nell’Unione. Essa ne concludeva che un uso del termine «vita» aveva avuto luogo nell’Unione durante il periodo di riferimento.

20      In terzo luogo, la quinta commissione di ricorso esaminava la questione relativa alla natura e all’intensità dell’uso (punti da 43 a 52 della decisione anteriore). Dopo aver osservato che la maggior parte degli elementi di prova presentati dalla Sony Computer Entertainment Europe e risalenti al periodo di riferimento consisteva in materiale promozionale e pubblicitario, essa valutava in che misura l’uso di un marchio in pubblicità potesse costituire un uso effettivo. Al riguardo, essa precisava, in particolare, che la pubblicità realizzata prima della commercializzazione effettiva di prodotti e di servizi si considerava, in genere, come uso effettivo se era intesa a procurare un mercato di sbocco per questi ultimi. Essa constatava che, nel caso di specie, «le aspettative suscitate nel mondo intero per il lancio della nuova console PlayStation [avevano] generato una vera potenza commerciale al momento dell’annuncio del nome di [questa] nuova console di viedogiochi» (punto 49 della decisione anteriore), prima di concludere che «il fatto che gli elementi di prova dell’uso prodotti dalla [Sony Computer Entertainment Europe attestassero] pubblicità e preparativi in vista dell’immissione sul mercato della nuova console [soddisfaceva] le condizioni dell’uso effettivo» (punto 50 della decisione anteriore). Infine, essa rilevava, al punto 52 della decisione anteriore, che dagli elementi di prova presentati dalla Sony Computer Entertainment Europe risultava che il lancio della console PlayStation Vita era stato ben preparato e attentamente pianificato e che quest’ultima era stata annunciata come nuova console di giochi portatile per la quale erano stati elaborati nuovi giochi specifici.

21      In quarto luogo, la quinta commissione di ricorso esaminava se il marchio contestato fosse stato oggetto di un uso effettivo per i prodotti di cui trattasi (punti da 53 a 69 della decisione anteriore).

22      In proposito, anzitutto, la quinta commissione di ricorso affermava che, al momento del deposito del marchio originale, nel 2001, era in vigore la settima edizione della classificazione di Nizza e che, pertanto, era quest’ultima che occorreva prendere in considerazione. Orbene, a suo parere, all’epoca, le «console per videogiochi» erano già classificate nella categoria dei «giochi automatici, diversi da quelli a prepagamento e da quelli destinati ad essere utilizzati solamente con un ricevitore televisivo», o nella categoria dei «giochi», appartenenti, entrambe, alla classe 28, e non erano quindi classificate come «supporti di dati» della classe 9 o come «software» (punto 53 della decisione anteriore). Essa aggiungeva che, se era vero che i «dispositivi per l’intrattenimento destinati ad essere utilizzati solamente con un ricevitore televisivo» rientravano nella classe 9, tali prodotti, tuttavia, erano diversi da quelli per i quali il marchio contestato era stato registrato (punto 54 della decisione anteriore).

23      La quinta commissione di ricorso constatava, poi, che la Sony Computer Entertainment Europe aveva fornito elementi di prova che dimostravano che le campagne pubblicitarie effettuate prima del lancio della console PlayStation Vita avevano lo scopo di promuovere tale console nonché i nuovi giochi destinati ad essere utilizzati su quest’ultima, ma che non vi era alcun riferimento a «supporti di dati» o a «software» (punti 55 e 56 della decisione anteriore). Essa riteneva necessario determinare se «i prodotti utilizzati [dovessero] essere intesi nel significato letterale dei prodotti indicati nell’elenco (in particolare, i supporti di dati e i software)» (punto 58 della decisione anteriore), per poi rilevare che i «supporti di dati contenenti programmi registrati» erano dispositivi la cui funzione era la memorizzazione di dati, quali «schede di memoria, chiavi USB, CD-ROM, dischi rigidi ecc.», e che, anche se le console per videogiochi erano in grado di memorizzare dati, questa non era la loro funzione principale (punto 59 della decisione anteriore).

24      La quinta commissione di ricorso deduceva da quanto precede che la divisione di annullamento aveva giustamente concluso che tutti gli elementi di prova prodotti dalla Sony Computer Entertainment Europe nonché la dichiarazione di uno dei suoi direttori del 4 maggio 2012 attestavano un uso per i prodotti appartenenti alla classe 28, e non per i prodotti designati dal marchio contestato (punto 60 della decisione anteriore).

25      Per quanto concerne il videogioco Aqua Vita, la quinta commissione di ricorso rilevava, in particolare, che i fatturati delle vendite forniti dalla Sony Computer Entertainment Europe non erano suffragati da alcuna fattura o da altri elementi, che, inoltre, tali fatturati non attestavano un uso significativo di questo gioco, tenuto conto del mercato rilevante, vale a dire l’insieme dell’Unione, e che il fatto che detto gioco fosse disponibile online sul mercato dell’Unione non era sufficiente per dimostrare l’uso del marchio contestato (punti 66 e 68 della decisione anteriore).

26      Il 21 gennaio 2016 la Sony Computer Entertainment Europe proponeva ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione anteriore, registrato con il numero di ruolo T‑35/16, invocando un motivo unico, relativo ad una violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

27      Con sentenza del 12 dicembre 2017, Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita) (T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886), il Tribunale annullava integralmente la decisione anteriore fondandosi su di un motivo di ordine pubblico, sollevato d’ufficio, vale a dire l’insufficienza di motivazione. In particolare, al punto 43 di tale sentenza, il Tribunale dichiarava che la decisione anteriore non consentiva di determinare con sufficiente chiarezza i motivi per i quali la quinta commissione di ricorso aveva ritenuto che la Sony Computer Entertainment Europe non avesse dimostrato l’uso effettivo del marchio contestato per alcune categorie dei prodotti di cui trattasi.

28      A seguito della sentenza del 12 dicembre 2017, Vita (T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886), il presidium delle commissioni di ricorso rinviava il ricorso dinanzi alla quarta commissione di ricorso, assegnandogli il numero R 695/2018-4.

29      Con decisione del 10 settembre 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso respingeva il ricorso. Essa esaminava e rivalutava se gli elementi di prova forniti dalla Sony Computer Entertainment Europe consentissero di attestare l’uso effettivo del marchio controverso. Tuttavia, essa osservava ripetutamente che, nella sentenza del 12 dicembre 2017, Vita (T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886), il Tribunale aveva accolto determinate conclusioni della quinta commissione di ricorso.

30      In primo luogo, la quarta commissione di ricorso considerava, al punto 25 della decisione impugnata, che il Tribunale, nella sentenza del 12 dicembre 2017, Vita (T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886), aveva confermato la decisione anteriore per quanto riguarda le conclusioni della quinta commissione di ricorso relative alla durata, al luogo e alla natura dell’uso.

31      In secondo luogo, per quanto concerne i «supporti di dati con tenenti programmi registrati», la quarta commissione di ricorso rilevava, al punto 41 della decisione impugnata, che, con la sentenza del 12 dicembre 2017, Vita (T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886), il Tribunale aveva confermato e reso definitive le conclusioni della quinta commissione di ricorso, ai punti 59 e 60 della decisione anteriore, in merito alle ragioni per le quali gli elementi di prova riguardanti la console PlayStation Vita non dimostravano un uso effettivo del marchio controverso per detti prodotti.

32      In terzo luogo, per quanto concerne i «supporti audio e/o video (non in carta)», la quarta commissione di ricorso considerava, ai punti 55 e 56 della decisione impugnata, che anche le schede di memoria rientravano in tale definizione, ma che nemmeno per tali prodotti gli elementi di prova forniti avevano consentito di dimostrare l’uso effettivo. Al punto 57 della decisione impugnata, essa aggiungeva, a fini di completezza, che, laddove la ricorrente aveva sostenuto che anche la console PlayStation Vita apparteneva a tale categoria di prodotti, il ragionamento esposto al punto 59 della decisione anteriore sui «supporti di dati contenenti programmi registrati» poteva essere applicato per analogia, tenendo presente che la funzione principale di dette console non è quella di memorizzare file audio e video. Secondo la quarta commissione di ricorso, tale ragionamento era stato confermato dal Tribunale al punto 50 della sentenza del 12 dicembre 2017, Vita (T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886).

33      In quarto luogo, per quanto concerne gli elementi di prova relativi al videogioco Aqua Vita, la quarta commissione di ricorso considerava, al punto 59 della decisione impugnata, che, al punto 54 della sentenza del 12 dicembre 2017, Vita (T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886), il Tribunale aveva concluso che la quinta commissione di ricorso aveva esposto in maniera giuridicamente soddisfacente, ai punti da 61 a 69 della decisione anteriore, le ragioni per le quali aveva ritenuto che gli elementi di prova inerenti al videogioco Aqua Vita non consentissero di dimostrare un uso effettivo del marchio contestato.

 Conclusioni delle parti

34      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

35      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

36      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva due motivi, relativi, il primo, ad una violazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001) e dell’obbligo di motivazione e, il secondo, ad una violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

37      Secondo la ricorrente, la quarta commissione di ricorso ha violato l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 12 dicembre 2017, Vita (T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886). Così facendo, essa sarebbe venuta meno al suo obbligo di motivazione.

38      La ricorrente afferma che la quarta commissione di ricorso ha erroneamente considerato, ai punti 41, 57 e 59 della decisione impugnata, che il Tribunale avesse accolto alcune delle conclusioni della quinta commissione di ricorso. Essa fa valere che, nella sentenza del 12 dicembre 2017, Vita (T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886), il Tribunale ha unicamente concluso che la decisione anteriore era viziata da un difetto di motivazione e che, pertanto, doveva essere annullata nella sua totalità. Per contro, il Tribunale non avrebbe esaminato i motivi dedotti dinanzi ad esso dalla Sony Computer Entertainment Europe e non avrebbe, di conseguenza, confermato la fondatezza della motivazione di alcun argomento delle parti.

39      Pertanto, la quarta commissione di ricorso avrebbe erroneamente omesso di esaminare gli argomenti formulati dalla ricorrente riguardo alla questione se gli elementi di prova relativi alla console PlayStation Vita che essa aveva presentato fossero idonei a dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato per la categoria dei «supporti di dati contenenti programmi registrati» e per quella dei «supporti audio e/o video (non in carta)».

40      Per quanto concerne la categoria dei «supporti audio e/o video (non in carta)», la ricorrente sostiene che la quarta commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il Tribunale avesse accolto la conclusione secondo cui la console PlayStation Vita apparteneva a detta categoria di prodotti solo se la sua funzione principale era la memorizzazione di file audio e video. A parere della ricorrente, il Tribunale si è limitato ad affermare che, al riguardo, la decisione anteriore aveva esposto in maniera giuridicamente soddisfacente le ragioni che consentivano di comprenderla.

41      Riguardo ai «software», la ricorrente osserva che la quarta commissione di ricorso ha errato nel ritenere che il Tribunale avesse confermato la decisione anteriore per quanto concerne la valutazione degli elementi di prova relativi al videogioco Aqua Vita. Secondo la ricorrente, il Tribunale ha unicamente ricordato che il ragionamento della quinta commissione di ricorso a questo proposito era sufficientemente chiaro.

42      L’EUIPO afferma che il Tribunale ha annullato la decisione anteriore per il motivo che la quinta commissione di ricorso aveva violato il suo obbligo di motivazione riguardo ad elementi del ragionamento che erano essenziali per sostenere la conclusione finale contenuta nella decisione anteriore. Gli elementi del ragionamento che, a parere del Tribunale, erano viziati da un difetto di motivazione non includevano quelli relativi all’uso della PlayStation Vita come «supporto di dati contenenti programmi registrati» e come «supporto audio e/video». Al pari di quanto rilevato dalla quarta commissione di ricorso ai punti 41 e 59 della decisione impugnata (v. punto 31 supra), le conclusioni della quinta commissione di ricorso sarebbero quindi diventate definitive al riguardo. Per quanto concerne la constatazione di cui al punto 57 della decisione impugnata (v. punto 32 supra), l’EUIPO aggiunge che si tratta di un ragionamento «a fini di completezza», che esso condivide.

43      In subordine, l’EUIPO fa valere che, nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che le conclusioni della quinta commissione di ricorso non fossero diventate definitive, la decisione impugnata non sarebbe comunque viziata da un difetto di motivazione, in quanto è evidente che la posizione della quarta commissione di ricorso sui punti di cui trattasi è identica a quella della quinta commissione di ricorso sui medesimi punti nella decisione anteriore.

44      Va ricordato anzitutto che, poiché la sentenza del 12 dicembre 2017, Vita (T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886), non è stata oggetto di impugnazione, essa è diventata definitiva.

45      Occorre rammentare, poi, che, secondo la giurisprudenza, una sentenza di annullamento opera ex tunc e ha pertanto l’effetto di eliminare retroattivamente l’atto annullato dall’ordinamento giuridico [v. sentenza del 25 marzo 2009, Kaul/UAMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, punto 21 e giurisprudenza ivi citata]. Da questa stessa giurisprudenza discende che, per conformarsi alla sentenza d’annullamento e dare ad essa piena esecuzione, l’istituzione da cui promana l’atto annullato è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il significato esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. Infatti, è questa motivazione che, da un lato, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, dall’altro, evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato [sentenze del 25 marzo 2009, ARCOL, T‑402/07, EU:T:2009:85, punto 22, e del 13 aprile 2011, Safariland/UAMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑262/09, EU:T:2011:171, punto 41].

46      Occorre altresì rilevare che, con la sentenza del 12 dicembre 2017, Vita (T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886, punti da 43 a 59 e giurisprudenza ivi citata), il Tribunale ha annullato la decisione anteriore sul fondamento di un motivo di ordine pubblico, sollevato d’ufficio, vale a dire l’insufficienza di motivazione.

47      In proposito va rammentato, da un lato, che, ai sensi dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001), le decisioni dell’EUIPO devono essere motivate. L’obbligo di motivazione così sancito ha la stessa portata di quello dettato dall’articolo 296 TFUE. Secondo la giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ed al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2004, KWS Saat/UAMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, punti da 63 a 65).

48      Occorre ricordare, dall’altro lato, che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legalità sostanziale dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora dette ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v. sentenza del 22 settembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:720, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

49      Il difetto di motivazione constatato dal Tribunale nella sentenza del 12 dicembre 2017, Vita (T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886), riguardava tre aspetti della decisione anteriore. In primo luogo, la quinta commissione di ricorso non aveva spiegato le ragioni per le quali le riproduzioni di schede di memoria recanti il segno PSVita non erano atte a dimostrare un uso effettivo del marchio contestato per i «supporti di dati contenenti programmi registrati» (sentenza del 12 dicembre 2017, Vita, T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886, punto 51). In secondo luogo, essa non aveva precisato, in modo sufficientemente chiaro e non equivoco, le ragioni per le quali riteneva che non fosse stato dimostrato un uso effettivo del marchio controverso per i «supporti audio e/o video (non in carta), in particolare nastri e cassette magnetici, nastri audio, compact disc audio, cassette DAT (nastri audio digitali), videodischi, nastri video, pellicole impressionate, litografie» (sentenza del 12 dicembre 2017, Vita, T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886, punto 53). In terzo luogo, essa non aveva spiegato le ragioni per le quali non aveva preso in considerazione gli elementi di prova che dimostravano la presenza del segno PSVita sui videogiochi destinati ad essere utilizzati sulla console PlayStation Vita (sentenza del 12 dicembre 2017, Vita, T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886, punto 55).

50      Nell’ambito dell’esame di detto motivo di ordine pubblico, il Tribunale ha altresì osservato che la quinta commissione di ricorso aveva esposto in maniera giuridicamente soddisfacente le ragioni per le quali riteneva che gli elementi di prova relativi alla console PlayStation Vita non fossero idonei a dimostrare un uso effettivo del marchio controverso per i «supporti di dati contenenti programmi registrati» (sentenza del 12 dicembre 2017, Vita, T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886, punto 50). Lo stesso valeva riguardo alle ragioni per le quali la quinta commissione di ricorso aveva ritenuto che gli elementi di prova concernenti il videogioco Aqua Vita non consentissero di dimostrare un uso effettivo del marchio contestato per i «software» (sentenza del 12 dicembre 2017, Vita, T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886, punto 54).

51      Va rilevato che, ai punti 50 e 54 della sentenza del 12 dicembre 2017, Vita (T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886), il Tribunale ha unicamente constatato che la quinta commissione di ricorso aveva espresso in maniera giuridicamente soddisfacente le ragioni su cui si basava la decisione anteriore. Per contro, da questa sentenza si evince chiaramente che il Tribunale non ha esaminato gli argomenti della Sony Computer Entertainment Europe dedotti nell’ambito del suo motivo unico, relativo alla violazione da parte della quinta commissione di ricorso dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, e che, pertanto, il Tribunale non si è pronunciato sulla legittimità nel merito della decisione anteriore. Ne consegue che l’autorità di cosa giudicata concerne unicamente la motivazione, in quanto formalità sostanziale, della decisione anteriore, e non la sua legittimità nel merito.

52      Va rilevato, inoltre, che l’autorità di cosa giudicata si estende solamente alla motivazione di una sentenza che costituisce il necessario fondamento del suo dispositivo e ne è di conseguenza inscindibile (v. sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P, EU:C:2018:596, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, non si può ritenere che gli elementi della decisione anteriore che il Tribunale aveva considerato correttamente motivati abbiano acquisito l’autorità di cosa giudicata (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P, EU:C:2018:596, punto 53). Nel caso di specie, la quarta commissione di ricorso non poteva quindi essere vincolata da tali elementi della decisione anteriore e non poteva confermarli nella decisione impugnata.

53      Pertanto, la quarta commissione di ricorso ha errato nel considerare, ai punti 41 e 59 della decisione impugnata, che le conclusioni della quinta commissione di ricorso riguardanti la console PlayStation Vita e il videogioco Aqua Vita erano diventate definitive in conseguenza della sentenza del 12 dicembre 2017, Vita (T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886), e, al punto 57 della decisione impugnata, che il Tribunale aveva avallato la constatazione della quinta commissione di ricorso secondo cui la console PlayStation Vita non rientrava nella categoria dei «supporti audio e/o video (non in carta)» poiché la sua funzione principale non era la memorizzazione di file audio e video.

54      A seguito dell’annullamento della decisione anteriore per difetto di motivazione e al fine di conformarsi al suo obbligo, derivante dall’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, di adottare le misure che l’esecuzione della sentenza del 12 dicembre 2017, Vita (T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886), comporta, la quarta commissione di ricorso era quindi tenuta a pronunciarsi nuovamente su tutte le questioni rilevanti per l’applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

55      Infine, da quanto precede risulta che non può essere accolto nemmeno l’argomento sollevato dall’EUIPO in subordine – secondo cui la decisione impugnata non sarebbe viziata da un difetto di motivazione poiché sarebbe evidente che la posizione della quarta commissione di ricorso sui punti in questione è identica a quella della quinta commissione di ricorso sui medesimi punti nella decisione anteriore. Infatti, dalla decisione impugnata (v. punti da 29 a 33 supra) non emerge che la posizione della quarta commissione di ricorso sui punti di cui trattasi è identica a quella della quinta commissione di ricorso sugli stessi punti nella decisione anteriore. Nella decisione impugnata, la quarta commissione di ricorso ha erroneamente constatato che il Tribunale aveva accolto talune conclusioni della quinta commissione di ricorso. Essa si riteneva pertanto vincolata da tali conclusioni, senza avere tuttavia esaminato né preso posizione sugli argomenti rilevanti delle parti. Inoltre, come già osservato al punto 52 della presente sentenza, la quarta commissione di ricorso non poteva essere vincolata dalle conclusioni della quinta commissione di ricorso e non poteva confermarle nella decisione impugnata.

56      Poiché la quarta commissione di ricorso è venuta meno all’obbligo di pronunciarsi nuovamente su tutte le questioni rilevanti, si deve accogliere il primo motivo al riguardo e annullare la decisione impugnata nel suo insieme senza che sia necessario statuire sugli altri addebiti e sugli altri motivi.

 Sulle spese

57      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’EUIPO è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 settembre 2018 (procedimento R 695/2018-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Vieta Audio, SA e la Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, è annullata.

2)      L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Sony Interactive Entertainment Europe.

Collins

Kancheva

De Baere

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 dicembre 2019.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.