Language of document : ECLI:EU:C:2016:971

Causa C524/14 P

Commissione europea

contro

Hansestadt Lübeck

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Diritti aeroportuali – Articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Decisione di avviare il procedimento di indagine formale – Ricevibilità di un ricorso per annullamento – Persona individualmente interessata – Interesse ad agire – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Condizione relativa alla selettività»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016

1.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

2.        Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso di un ente statale in precedenza proprietario di un aeroporto contro una decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale – Privatizzazione dell’aeroporto che ha posto fine al regime di aiuti – Conservazione dell’interesse ad agire – Rischio di recupero

(Artt. 108, § 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE)

3.        Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Regolamento in materia di diritti aeroportuali di un determinato aeroporto – Regolamento applicabile alle sole compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto – Criterio insufficiente per concludere per la selettività di detto regolamento

(Art. 107, § 1, TFUE)

4.        Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Regolamento in materia di diritti aeroportuali di un determinato aeroporto – Criteri di valutazione – Carattere discriminatorio della misura

(Art. 107, § 1, TFUE)

5.        Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione

(Artt. 107 TFUE e 108, § 2, TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 20, 21)

2.      Qualora, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Commissione abbia avviato un procedimento di indagine formale nei confronti di una misura di aiuto non notificata in corso di esecuzione, il giudice nazionale, investito di una domanda volta a ottenere la cessazione dell’esecuzione di tale misura e il recupero delle somme già versate, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di trarre le conseguenze di un’eventuale violazione dell’obbligo di sospensione dell’esecuzione della suddetta misura. A tal fine il giudice nazionale può decidere di sospendere l’esecuzione della misura di cui trattasi e di ingiungere il recupero delle somme già versate e, eventualmente, decidere di ordinare misure provvisorie per salvaguardare, da un lato, gli interessi delle parti coinvolte e, dall’altro, l’effetto utile della decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale. Pertanto, l’obbligo di sospendere l’esecuzione della misura di cui trattasi non è l’unico effetto giuridico di una siffatta decisione. Di conseguenza, un ente statale che in precedenza deteneva diritti nell’impresa proprietaria di un aeroporto resta esposto, in seguito alla privatizzazione di tale aeroporto, al rischio che un giudice nazionale ordini il recupero degli eventuali aiuti accordati durante il periodo in cui tale ente statale deteneva i diritti dell’impresa proprietaria dell’aeroporto oggetto della misura controversa. Pertanto, in mancanza di una decisione definitiva della Commissione che conclude il procedimento di indagine formale, gli effetti di una decisione di avvio di un procedimento di indagine formale perdurano, sicché l’ente statale mantiene un interesse ad agire per sollecitarne l’annullamento.

(v. punti 29‑31)

3.      La mera circostanza che il regolamento in materia di diritti aeroportuali di un determinato aeroporto è applicabile unicamente alle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto non è rilevante per concludere per la sua selettività.

Dalla giurisprudenza della Corte non si evince affatto che una misura con la quale un’impresa pubblica stabilisce le condizioni di utilizzo dei propri beni o servizi sia sempre, e quindi per natura, una misura selettiva ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Tale disposizione, invece, non distingue gli interventi statali secondo le cause o gli obiettivi, bensì li definisce in funzione dei loro effetti e, quindi, indipendentemente dalle tecniche impiegate

Pertanto, se è vero che non può escludersi che una misura con la quale un’impresa pubblica stabilisce le condizioni di utilizzo dei propri beni o servizi, seppur di applicazione generale a tutte le imprese che utilizzano tali beni o servizi, presenti carattere selettivo, per verificare se tale ultima circostanza sussista occorre, tuttavia, basarsi non sulla natura di tale misura, bensì sui suoi effetti, accertando se del vantaggio che essa dovrebbe procurare non beneficino in realtà solo alcune di tali imprese rispetto alle altre, quand’anche, in considerazione dell’obiettivo perseguito dal regime in questione, tutte le suddette imprese si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga.

Una misura statale di cui benefici solo un settore di attività o una parte delle imprese di tale settore non è dunque necessariamente selettiva. Lo è solo se, nell’ambito di un dato regime giuridico, essa ha l’effetto di favorire talune imprese rispetto ad altre che appartengano ad altri settori o al medesimo settore e si trovino, in considerazione dell’obiettivo perseguito da tale regime, in una situazione fattuale e giuridica analoga.

Pertanto, il fatto che un determinato aeroporto operi in concorrenza diretta con altri aeroporti nazionali e che solo le compagnie aeree che utilizzano il primo aeroporto fruiscano dei vantaggi eventualmente conferiti dal regolamento in materia di diritti aeroportuali succitato non basta a dimostrare il carattere selettivo di tale regolamento. Per affermare l’esistenza di un tale carattere, si dovrebbe dimostrare che, nell’ambito del regime giuridico cui appartengono tutti questi aeroporti, detto regolamento favorisca le compagnie aeree che utilizzano un determinato aeroporto a danno delle compagnie che utilizzano gli altri aeroporti le quali si trovino, in considerazione dell’obiettivo perseguito da tale regime, in una situazione fattuale e giuridica analoga.

(v. punti 46‑49, 58, 59)

4.      L’esame della questione se una misura statale, seppur di applicazione generale a tutti gli operatori economici, presenti carattere selettivo coincide con quello se tale misura si applichi a tutti gli operatori economici in maniera non discriminatoria. Il concetto di selettività è legato a quello di discriminazione. Inoltre, tale esame della selettività dev’essere effettuato nell’ambito di un dato regime giuridico, il che impone, in linea di principio, di definire in via preliminare l’ambito di riferimento nel quale si inserisce la misura in questione. Tale metodo non è riservato all’esame delle misure fiscali, avendo la Corte semplicemente osservato che la determinazione del contesto di riferimento assume un’importanza maggiore nel caso delle misure fiscali, giacché l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto a un livello di tassazione definito «normale».

(v. punti 52‑55)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 78‑80)