Language of document : ECLI:EU:C:2005:251

Causa C-376/02

Stichting «Goed Wonen»

contro

Staatssecretaris van Financiën

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Art. 17 della sesta direttiva 77/388/CEE — Deduzione dall’imposta pagata a monte –– Modifica della normativa nazionale — Effetto retroattivo — Principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto»

Massime della sentenza

1.        Diritto comunitario — Principi — Irretroattività — Eccezioni — Presupposti — Retroattività resa necessaria da un fine di interesse generale — Rispetto del legittimo affidamento degli interessati

2.        Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Modifica legislativa volta a contrastare frodi finanziarie che reintroduce l’esenzione di un’operazione economica su un immobile in precedenza assoggettata ad imposta e ha l’effetto di annullare la regolarizzazione dell’imposta — Effetto retroattivo — Ammissibilità alla luce dei principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto — Presupposti

1.        Benché, in linea di massima, il principio della certezza del diritto osti a che l’efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato.

Lo stesso principio dev’essere rispettato dal legislatore nazionale quando adotta una normativa appartenente al diritto comunitario.

(v. punti 33-34)

2.        I principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto non ostano a che uno Stato membro, eccezionalmente, e allo scopo di evitare che siano utilizzate su larga scala, durante il procedimento legislativo, costruzioni finanziarie destinate a ridurre l’onere dell’imposta sul valore aggiunto contro le quali una legge di modifica intende appunto lottare, dia a questa legge un effetto retroattivo, nei limiti in cui, in particolare, gli operatori economici che effettuano operazioni economiche come quelle considerate dalla legge siano stati avvertiti della futura adozione della detta legge e dell’effetto retroattivo previsto in modo tale che essi siano in grado di comprendere le conseguenze della modifica legislativa prevista per le operazioni da loro effettuate.

Quando tale legge esenta un’operazione economica su un bene immobile precedentemente soggetto all’imposta sul valore aggiunto, essa può avere l’effetto di annullare la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto avvenuta a causa dell’esercizio, al momento della destinazione di un immobile all’operazione considerata nel detto momento come imponibile, di un diritto alla detrazione dall’imposta sul valore aggiunto assolta sulla cessione di tale bene immobile.

(v. punto 45 e dispositivo)