Language of document : ECLI:EU:F:2012:105

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE
DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

12 luglio 2012 (*)

«Sospensione del procedimento – Articolo 71, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura – Interesse alla buona amministrazione della giustizia»

Nella causa F‑132/11,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE
DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Ai sensi dell’articolo 71, paragrafi 1, lettera d), e 2, del regolamento di procedura del Tribunale, nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, il presidente, sentite le parti, può, con ordinanza motivata, sospendere il procedimento.

2        In occasione di una riunione informale organizzata il 22 maggio 2012 nell’ambito della causa F‑41/06 RENV, Marcuccio/Commissione, le parti hanno espresso il loro accordo a che la totalità delle cause instaurate dal ricorrente sia sospesa in attesa della pronuncia che conclude il procedimento nella citata causa F‑41/06 RENV.

3        Di conseguenza, conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, lettera d), del summenzionato regolamento di procedura, nell’interesse della buona amministrazione della giustizia si deve sospendere il procedimento nella presente causa in attesa della pronuncia che conclude il procedimento nella causa F‑41/06 RENV, Marcuccio/Commissione.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE
DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

così provvede:

1)      Il procedimento nella causa F‑132/11, Marcuccio/Commissione, è sospeso in attesa della pronuncia che conclude il procedimento nella causa F‑41/06 RENV, Marcuccio/Commissione.

2)      La decisione sulle spese è riservata.

Lussemburgo, 12 luglio 2012

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.