Ricorso proposto il 15 dicembre 2011 – ZZ e ZZ / Commissione
(Causa F-134/11)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.–N. Louis, D. Abreu Caldas)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza dei ricorrenti ai sensi dell’art. 24 dello Statuto a seguito del ritiro di una proposta di trasferimento dei diritti pensionistici accettata dai ricorrenti e del trascorrere di un termine ragionevole affinché questi ultimi beneficiassero della facoltà di trasferire i loro diritti pensionistici.
Conclusioni dei ricorrenti
Annullare la decisione del 9 maggio 2011, recante rigetto della domanda di assistenza dei ricorrenti con cui essi chiedevano di poter disporre di tutti gli elementi utili a decidere, eventualmente, di trasferire i loro diritti pensionistici;
condannare la Commissione a versare 500 per ciascun mese di ritardo trascorso per la trasmissione, nella debita forma, di un offerta di trasferimento dei diritti pensionistici dei ricorrenti, a partire dal giorno in cui il PMO ha deciso di ritirare l’offerta accettata dai ricorrenti e dagli enti previdenziali, ossia il 25 gennaio per il primo ricorrente e il 5 febbraio per il secondo ricorrente, o perlomeno a partire dal rigetto, in data 9 marzo 2011, della loro domanda di assistenza;
condannare la Commissione europea alle spese.