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Ricorso proposto il 13 dicembre 2011 – ZZ / Commissione

(Causa F-133/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. P. Goergen)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione di inquadrare la ricorrente, che figurava nell’elenco di riserva del concorso EPSO/A/17/04, pubblicato prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto dei funzionari, nel grado AD 6, scatto 2, con l’applicazione di disposizioni meno favorevoli.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione di inquadrare la ricorrente nel grado AD 6, scatto 2, al momento della sua nomina come funzionario in prova con efficacia al 1° aprile 2011;

Dichiarare che la ricorrente, alla luce di un’oggettiva considerazione della sua esperienza lavorativa e in applicazione dei principi su cui sono stati basati altri bandi di concorso, nonché in osservanza del principio della retribuzione commisurata alla prestazione fornita, ha diritto all’inquadramento nel grado AD 11, scatto 2, o comunque perlomeno ad un diverso e adeguato inquadramento;

Riconoscere il diritto della ricorrente, fino al giorno in cui sarà pronunciata la decisione corretta in ordine al suo inquadramento in conformità alla sua esperienza lavorativa e alla sua anzianità, a che le sia versata una somma a titolo di risarcimento dei danni materiali da lei subiti, corrispondente alla differenza complessiva – pari ad un importo di EUR 3 051,43 mensili, o all’importo che sarà stabilito da esperti – tra l’importo corrispondente all’inquadramento indicato nella decisione di assunzione e quello corrispondente all’inquadramento cui avrebbe avuto diritto, unitamente agli interessi, calcolati fino al giorno in cui sarà pronunciata la decisione corretta in ordine al suo inquadramento, sulla base del tasso stabilito dalla Banca centrale europea;

Riconoscere il diritto della ricorrente ad essere posta in una situazione in cui i diritti a pensione egli altri diritti risultanti dal suo rapporto di lavoro con la convenuta vengano calcolati o nuovamente calcolati come avrebbero dovuto esserlo se la ricorrente fosse stata correttamente inquadrata, conformemente alle presenti conclusioni. Riconoscere il diritto della ricorrente al versamento di una somma, a titolo di risarcimento dei danni morali, pari a EUR 10 000, maggiorata degli interessi da calcolare in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea, a partire dalla data di assunzione della ricorrente da parte della convenuta o, in subordine, dalla data del presente ricorso, sino all’effettivo soddisfo;

condannare la Commissione europea alle spese.