Language of document : ECLI:EU:F:2016:194

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

2 agosto 2016

Causa F‑134/11

Giorgio Cocchi

e

Nicola Falcione

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Obbligo di assistenza – Articolo 24 dello Statuto – Rigetto della domanda di assistenza – Pensioni – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Domanda di trasferimento dei diritti a pensione – Rinuncia alla domanda di trasferimento dei diritti a pensione in corso di causa – Non luogo a statuire sul rigetto della domanda di assistenza»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui il sig. Giorgio Cocchi e il sig. Nicola Falcione chiedono, da una parte, l’annullamento delle decisioni del 9 marzo 2011 con le quali la Commissione europea ha respinto le loro domande di assistenza, formulate nell’ambito delle loro domande di trasferimento dei diritti a pensione maturati presso il regime pensionistico italiano al régime pensionistico dell’Unione europea e, dall’altra, la condanna della Commissione a risarcire loro i danni subiti.

Decisione:      Non vi è luogo a statuire nella causa F‑134/11, Cocchi e Falcione/Commissione. Il sig. Giorgio Cocchi, il sig. Nicola Falcione e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Massime

Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

Perché un procedimento di ricorso diretto all’annullamento di una decisione, possa proseguire, occorre che il funzionario conservi un interesse personale all’annullamento della decisione impugnata anche dopo la proposizione del detto ricorso, e tale interesse presuppone che il ricorso, con il suo risultato, possa procurargli un beneficio.

Qualora un funzionario abbia ritirato la sua domanda di trasferimento di diritti a pensione maturati prima della sua entrata in servizio presso l’Unione d’accordo con l’istituzione interessata, un’eventuale sentenza che annulli la decisione di rigetto della sua domanda di assistenza formulata nell’ambito della sua domanda di trasferimento di diritti a pensione non può procurargli alcun beneficio amministrativo, e ciò indipendentemente dalla questione se sia giuridicamente ricevibile una domanda di assistenza presentata da un funzionario al fine di difendersi contro gli atti della sua stessa istituzione.

In proposito, in mancanza di un interesse ad agire attuale, non occorre più statuire sul ricorso.

(v. punti 33 e 34)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza del 2 dicembre 2013, Pachtitis/Commissione, F‑49/12, EU:F:2013:197, punto 28 e giurisprudenza citata