Language of document : ECLI:EU:T:2006:293





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 ottobre 2006 – Monte di Massima / UAMI – Höfferle Internationale (Valle della Luna)

(Causa T–96/05)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Valle della Luna – Marchio nazionale figurativo anteriore VALLE DE LA LUNA – Prova dell’uso del marchio anteriore – Art. 15, n. 2, lett. a), e art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 15, n. 1, e 43, nn. 2 e 3) (v. punti 26‑27)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 novembre 2004 (procedimento R 269/2004‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Monte di Massima SAS di Pruneddu Leonardo & C. e la J.M. Höfferle Internationale Handelsgesellschaft mbH.

Dati relativi alla causa

Richiedente il marchio comunitario:

Monte di Massima SAS di Pruneddu Leonardo & C.

Marchio comunitario di cui trattasi:

marchio figurativo «Valle della Luna» per prodotti della classe 32 – Domanda n. 2029726

Titolare del marchio o del segno
                                              rivendicato in sede di opposizione:

J.M. Höfferle Internationale Handelsgesellschaft mbH

Marchio o segno distintivo fatto
                                              valere nel procedimento di
                                              opposizione:

marchio denominativo tedesco «VALLE DELLA LUNA» per prodotti della classe 33

Decisione della divisione di
                                              opposizione:

rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di
                                              ricorso:

ricorso accolto


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e dall’interveniente.