Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 ottobre 2006 – Monte di Massima / UAMI – Höfferle Internationale (Valle della Luna)
(Causa T–96/05)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Valle della Luna – Marchio nazionale figurativo anteriore VALLE DE LA LUNA – Prova dell’uso del marchio anteriore – Art. 15, n. 2, lett. a), e art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 15, n. 1, e 43, nn. 2 e 3) (v. punti 26‑27)
Oggetto
| Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 novembre 2004 (procedimento R 269/2004‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Monte di Massima SAS di Pruneddu Leonardo & C. e la J.M. Höfferle Internationale Handelsgesellschaft mbH. |
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario: | Monte di Massima SAS di Pruneddu Leonardo & C. |
Marchio comunitario di cui trattasi: | marchio figurativo «Valle della Luna» per prodotti della classe 32 – Domanda n. 2029726 |
Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: | J.M. Höfferle Internationale Handelsgesellschaft mbH |
Marchio o segno distintivo fatto valere nel procedimento di opposizione: | marchio denominativo tedesco «VALLE DELLA LUNA» per prodotti della classe 33 |
Decisione della divisione di opposizione: | rigetto dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: | ricorso accolto |
Dispositivo
2) | | La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e dall’interveniente. |