Sentenza del Tribunale di primo grado 4 ottobre 2006 - Monte di Massima / UAMI - Höfferle Internazionale (Valle della Luna)
["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Valle della Luna - Marchio nazionale figurativo anteriore VALLE DE LA LUNA - Prova dell'uso del marchio anteriore - Art. 15, n. 2, lett. a), e art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94"]
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Monte di Massima SAS di Pruneddu Leonardo & C. (Viddalba) (rappresentanti: avv.ti E. Masu e P. Pittalis)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M.L. Capostagno, agente)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: J.M. Höfferle Internationale Handelsgesellschaft mbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. G. Brugmann)
Oggetto della causa
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 24 novembre 2004 (procedimento R 269/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Monte di Massima SAS di Pruneddu Leonardo & C. e la J. M. Höfferle Internationale Handelsgesellschaft mbH
Dispositivo della sentenza
Il ricorso è respinto.
La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e dall'interveniente.
____________1 - GU C 115 del 14.5.2005.