Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 luglio 2006 – Rossi / UAMI – Marcorossi (MARCOROSSI)
(Causa T-97/05)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo MARCOROSSI – Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori MISS ROSSI – Marchio comunitario denominativo anteriore SERGIO ROSSI – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 46‑47, 51)
Oggetto
| Ricorso contro la decisione della Seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 dicembre 2004 (procedimento R 226/2003‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sergio Rossi SpA e la Marcorossi Srl |
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario: | Marcorossi Srl |
Marchio comunitario di cui trattasi | Marchio denominativo MARCOROSSI (domanda di registrazione n. 1.405.869 per i prodotti delle classi 18 e 25) |
Titolare del marchio ovvero del segno opposto | Sergio Rossi SpA |
Marchio o segno opposto: | Marchio MISS ROSSI (marchio italiano e marchio internazionale), per prodotti appartenenti alla classe 25, marchio SERGIO ROSSI (marchio italiano), per prodotti appartenenti alla classe 25, e marchio SERGIO ROSSI (marchio comunitario), per prodotti appartenenti alle classi 3, 18 e 25 |
Decisione della divisione di opposizione: | Opposizione accolta |
Decisione della commissione di ricorso: | Ricorso accolto e opposizione respinta |
Dispositivo
2) | | La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’interveniente. |
3) | | L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese. |