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Impugnazione proposta il 23 agosto 2023 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 giugno 2023, causa T-201/21, Covington & Burling e Van Vooren/Commissione

(Causa C-540/23 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Ciubotaru, C. Ehrbar e A. Spina, agenti)

Altre parti nel procedimento: Covington & Burling, Bart Van Vooren

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

condannare i ricorrenti in primo grado alle spese derivanti dalla causa T-201/21 e a quelle derivanti dalla presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la Commissione europea deduce due motivi.

Primo motivo di impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto negando la rilevanza delle norme di comitatologia ai fini dell’interpretazione della condizione secondo la quale la divulgazione «pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione» di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 1 .

Il primo motivo di impugnazione si suddivide in due parti.

In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto negando la rilevanza del regolamento (UE) n. 182/2011 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, e del regolamento interno tipo per i comitati ai fini dell’applicazione dell’eccezione all’accesso del pubblico ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 di cui trattasi.

In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando erroneamente il regolamento interno tipo per i comitati e il regolamento (UE) n. 182/2011 al fine di valutare se «la divulgazione del documento pregiudic[asse] gravemente il processo decisionale dell’istituzione».

Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto allorché ha valutato se «la divulgazione del documento pregiudic[asse] gravemente il processo decisionale dell’istituzione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Il secondo motivo di impugnazione si suddivide in due parti.

In primo luogo, il Tribunale, nel valutare se «la divulgazione del documento pregiudic[asse] gravemente il processo decisionale dell’istituzione», ha proceduto a un esame incompleto degli argomenti addotti dalla Commissione nella decisione contestata, violando in tal modo il suo obbligo di motivazione.

In secondo luogo, il Tribunale non ha applicato i criteri giuridici corretti e ha omesso di valutare i fattori rilevanti come parte di un insieme di indizi concordanti.

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1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

1 GU 2011, L 55, pag. 13.