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Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATA GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 26 settembre 2024 (1)

Causa C393/23

Athenian Brewery SA,

Heineken NV

contro

Macedonian Thrace Brewery SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi)]

« Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenze speciali – Articolo 8, punto 1 – Pluralità di convenuti – Collegamento stretto – Articolo 102 TFUE – Nozione di impresa – Società madre e società figlia – Violazione commessa dalla società figlia – Presunzione di un’influenza determinante della società madre – Responsabilità solidale – Decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Azioni di risarcimento del tipo “follow-on” »






I.      Introduzione

1.        Può un soggetto danneggiato da una violazione delle norme sulla concorrenza convenire la società che ha commesso detta violazione presso la sede della sua società madre in un altro Stato membro? In ciò consiste, essenzialmente, la questione all’origine della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

2.        Viene così data alla Corte l’occasione di sviluppare ulteriormente la propria giurisprudenza sulla portata della competenza speciale basata su un collegamento oggettivo di cui all’articolo 8, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis (2)) nell’ambito di azioni volte a ottenere il risarcimento del danno per infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione («private enforcement»). Nella causa CDC Hydrogen Peroxide (3), la Corte ha già dichiarato che tale competenza speciale consente di citare in giudizio più partecipanti a un’intesa contraria all’articolo 101 TFUE nel luogo in cui uno di essi è domiciliato, qualora la loro partecipazione sia stata previamente accertata in modo vincolante da una decisione della Commissione (cosiddette azioni di risarcimento del tipo «follow-on»).

3.        Al contrario, nel caso di specie si tratta di stabilire se una società (figlia) che, secondo una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza, ha abusato della propria posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE possa essere convenuta, congiuntamente alla società madre, presso la sede di quest’ultima, qualora essa si trovi in uno Stato membro (nel caso di specie, i Paesi Bassi) diverso da quello della società figlia (nel caso di specie, la Grecia).

4.        In tale contesto, il giudice del rinvio chiede quale incidenza abbia la giurisprudenza relativa alla nozione di impresa di cui agli articoli 101 e 102 TFUE e all’imputazione della responsabilità nell’ambito di un’unità economica sulla ripartizione della competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis. Infatti, nella giurisprudenza in parola, la Corte ha riconosciuto una presunzione relativa in base a cui una società madre esercita un’influenza determinante sull’attività economica della società figlia quando essa detiene (quasi) il 100% del capitale di quest’ultima (in prosieguo: la «presunzione di controllo»), di modo che l’infrazione commessa dalla società figlia può essere imputata alla società madre e quest’ultima può essere dichiarata responsabile in solido per detta infrazione (4).

II.    Contesto normativo

A.      Regolamento Bruxelles I bis

5.        I considerando 15, 16 e 21 del regolamento Bruxelles I bis sono così formulati:

«(15)      È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(16)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

(…)

(21)      Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non siano emesse, in Stati membri diversi, decisioni tra loro incompatibili. Dovrebbe essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo».

6.        L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis dispone quanto segue:

«1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

7.        L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis così recita:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

8.        L’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis disciplina una competenza internazionale speciale:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:

1.      in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata;

(…)».

B.      Regolamento n. 1/2003

9.        L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato [CE] (5) dispone quanto segue:

«Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo 81 o 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 234 del trattato».

C.      Direttiva 2014/104

10.      L’articolo 2, punti 2 e 3, della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (6) definisce le nozioni di «autore della violazione» e di «diritto nazionale della concorrenza» come segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

2.      “autore della violazione”: l’impresa o l’associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza;

3.      “diritto nazionale della concorrenza”: le disposizioni del diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 TFUE e che sono applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, escluse le disposizioni del diritto nazionale che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese;

(…)».

11.      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 riguarda il diritto a un pieno risarcimento:

«Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa chiedere e ottenere il pieno risarcimento per tale danno».

12.      L’articolo 9 della direttiva 2014/104 ha ad oggetto l’effetto delle decisioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché una decisione definitiva ai sensi del paragrafo 1 adottata in un altro Stato membro possa, conformemente al rispettivo diritto nazionale, essere presentata dinanzi ai propri giudici nazionali, almeno a titolo di prova prima facie, del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e possa, se del caso, essere valutata insieme ad altre prove addotte dalle parti.

3. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle giurisdizioni nazionali di cui all’articolo 267 TFUE».

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

13.      Il procedimento principale verte su una controversia tra, da un lato, la Macedonian Thrace Brewery SA (in prosieguo: la «MTB»), e, dall’altro, la Athenian Brewery SA (in prosieguo: la «AB») e la sua società capogruppo, la Heineken NV (in prosieguo: la «Heineken»). La Heineken ha sede nei Paesi Bassi, mentre la AB ha sede in Grecia. Tuttavia, la MTB chiede ai giudici dei Paesi Bassi di dichiarare che la AB e la Heineken sono responsabili in solido del danno che essa sostiene di aver subito a causa di una violazione, in particolare, dell’articolo 102 TFUE, commessa dalla AB sul mercato della birra greco.

14.      La MTB è un birrificio stabilito in Grecia e attivo sul mercato della birra greco. La AB fa parte del gruppo Heineken e opera anch’essa in Grecia. Pur fissando la strategia e gli obiettivi del gruppo Heineken, la Heineken non ha di per sé attività operative in Grecia. Nel periodo rilevante ai fini del presente procedimento la Heineken deteneva indirettamente circa il 98,8% delle azioni nel capitale della AB.

15.      Con decisione del 19 settembre 2014 l’autorità greca garante della concorrenza ha dichiarato che, nel periodo dal settembre 1998 al 14 settembre 2014 compreso, la AB ha abusato della sua posizione dominante sul mercato della birra greco e che detto comportamento deve essere considerato come un’infrazione unica e continuata dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 2 della legge greca sulla concorrenza.

16.      È vero che la MTB aveva chiesto all’autorità greca garante della concorrenza di includere la Heineken nell’indagine. Nella sua decisione, tuttavia, l’autorità greca garante della concorrenza ha dichiarato di non ravvisare alcun motivo per procedere in tal senso. Essa ha affermato, tra l’altro, che non era dimostrato un coinvolgimento diretto della Heineken nelle infrazioni constatate, né vi erano circostanze particolari che portassero inevitabilmente a presumere che la Heineken avesse esercitato un’influenza determinante sulla AB. La medesima non si è pronunciata sulla presunzione di controllo.

17.      La MTB ha chiesto al rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) di dichiarare che la Heineken e la AB sono responsabili in solido per la summenzionata violazione sul mercato della birra greco e sono tenute solidalmente a risarcire l’intero danno subito dalla MTB per effetto della medesima violazione. La Heineken e la AB hanno chiesto in via incidentale che il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) si dichiari incompetente a conoscere dell’azione intentata nei confronti della AB. Il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha accolto detta domanda e ha dichiarato la propria incompetenza riguardo all’azione nei confronti della AB.

18.      Il Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi) ha annullato in appello la sentenza del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) e ha respinto la domanda incidentale di dichiarazione di incompetenza. La Heineken e la AB hanno quindi presentato ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi).

19.      Lo Hoge Raad (Corte suprema) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, le due questioni pregiudiziali seguenti:

1.      Se in un caso come quello della fattispecie in esame, nella valutazione della propria competenza ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, nei confronti di una società figlia stabilita in un altro Stato membro, il giudice del domicilio della società madre, in rapporto alla condizione dell’esistenza del collegamento stretto di cui a detta disposizione, debba basarsi sulla presunzione, accolta per il diritto sostanziale della concorrenza, di influenza determinante della società madre sull’attività economica della società figlia che costituisce l’oggetto del procedimento.

2.      In caso di risposta affermativa alla prima questione, come si debba precisare in questo contesto il criterio formulato nelle sentenze Kolassa [(C‑375/13, EU:C:2015:37)] e Universal Music International Holding [(C‑12/15, EU:C:2016:449)]. Se in tal caso, ove sia contestata l’influenza determinante della società madre sull’attività economica della società figlia, per presumere la competenza ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, nei confronti della società figlia di cui trattasi sia sufficiente che non si possa considerare a priori escluso che l’influenza determinante in parola si sia configurata.

IV.    Analisi giuridica

20.      Il giudice del rinvio chiede se, nella valutazione della competenza giurisdizionale internazionale ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, occorra basarsi sulla presunzione di controllo accolta per il diritto della concorrenza, come illustrata al paragrafo 4 delle presenti conclusioni, secondo cui si presume, salvo prova contraria, che una società madre eserciti un’influenza determinante sull’attività economica della società figlia, qualora detenga (quasi) il 100% delle azioni del capitale di quest’ultima. In caso di risposta affermativa, il medesimo giudice chiede inoltre quale sia il criterio di valutazione applicabile nel caso in cui il convenuto contesti l’esistenza di un’influenza determinante della società madre sull’attività economica della società figlia.

21.      Tali questioni si pongono nell’ambito del procedimento principale, in quanto solo la Heineken, avendo sede nei Paesi Bassi, e non la AB, stabilita in Grecia, ha come foro generale, in base all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, gli organi giurisdizionali dei Paesi Bassi. Tuttavia, la AB può essere convenuta, congiuntamente alla Heineken, nei Paesi Bassi quando esiste un «collegamento (…) stretto», ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, tra la domanda proposta nei confronti della Heineken e quella proposta nei confronti della AB. Il giudice del rinvio chiede pertanto in quale misura la presunzione di controllo, fondata sul fatto che la Heineken detiene quasi il 100% delle azioni del capitale della AB, possa essere invocata per stabilire un siffatto stretto collegamento.

22.      In sostanza, si tratta quindi di esaminare se e in quale misura la presunzione di controllo debba essere presa in considerazione nel determinare la competenza internazionale e in quale misura occorra valutare se tale presunzione sia stata confutata (v., al riguardo, sub B. e C.).

23.      Al fine di esaminare i possibili effetti della presunzione di controllo sull’interpretazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, si deve anzitutto chiarire brevemente il senso e la finalità della stessa nonché la sua funzione nel diritto della concorrenza dell’Unione (v., al riguardo, sub A.).

A.      Nozione di impresa, «unità economica» e presunzione relativa di controllo ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE

24.      Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «impresa», vale a dire dell’autore dell’infrazione di cui agli articoli 101 e 102 TFUE, designa un’«unità economica» che può essere costituita da più persone fisiche o giuridiche (7).

25.      Tale entità economica, laddove violi le regole dell’Unione in materia di concorrenza, è tenuta, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di detta infrazione (8). Tuttavia, una simile infrazione deve essere imputata a una persona alla quale possono essere inflitte sanzioni o nei cui confronti possono essere intentate azioni di risarcimento danni. Pertanto, l’applicazione della nozione di «impresa» o di «unità economica» può implicare una responsabilità solidale tra le persone fisiche o giuridiche che componevano l’unità economica in questione al momento della commissione dell’infrazione (9).

26.      Secondo la giurisprudenza della Corte, persone giuridicamente distinte, organizzate sotto forma di gruppo, formano un’unica impresa quando non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato di cui trattasi, ma, alla luce, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che le uniscono a una società madre, subiscono a tal fine gli effetti dell’esercizio effettivo, da parte di tale unità di direzione, di un’influenza determinante (10).

27.      La presunzione di controllo delineata al paragrafo 4 delle presenti conclusioni riguarda il caso in cui si presume (salvo prova contraria) l’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte di una società madre che detiene, direttamente o indirettamente, la (quasi) totalità del capitale della società figlia (11). Detta presunzione si applica dunque non solo al rapporto diretto tra società madre e società figlia, ma anche, come nel caso di specie, al rapporto indiretto tra società capogruppo e società sub-affiliata (12). Mi occuperò quindi solo della società madre e della società figlia.

28.      Come ha correttamente rilevato la Commissione, la presunzione di controllo di cui trattasi deve applicarsi, conformemente alla giurisprudenza, non solo nell’ambito dell’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione da parte della Commissione e delle autorità degli Stati membri («public enforcement»), ma anche alle azioni di risarcimento del danno per violazione di tali regole («private enforcement»). Entrambi costituiscono parte integrante del sistema di applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione (13). A tal riguardo, la nozione di «impresa» di cui agli articoli 101 e 102 TFUE deve essere oggetto di un’interpretazione uniforme (14). Lo stesso vale per la presunzione di controllo elaborata dalla giurisprudenza nell’ambito della nozione di impresa.

29.      Tuttavia, la società madre può confutare la presunzione di controllo dimostrando che essa non impartiva istruzioni alla società figlia quando si è verificata l’infrazione né partecipava, direttamente o indirettamente, all’adozione delle decisioni di quest’altra società relative all’attività economica in questione (15).

30.      Se, invece, la presunzione di controllo non trova applicazione, l’autorità garante della concorrenza o l’attore devono dimostrare che la società madre ha effettivamente esercitato un’influenza determinante sull’attività economica della società figlia quando si è verificata l’infrazione, in particolare impartendole istruzioni (16).

31.      La presunzione opera quindi un’inversione dell’onere della prova a favore del soggetto danneggiato che chiede il risarcimento e a scapito della società madre convenuta (17). Essa semplifica l’applicazione del diritto nei confronti del soggetto danneggiato, rafforzando così al contempo il carattere operativo delle regole di concorrenza dell’Unione. Infatti, le azioni per il risarcimento del danno contribuiscono anche a dissuadere le imprese dall’adottare comportamenti anticoncorrenziali e quindi a mantenere un’effettiva concorrenza nell’Unione (18).

32.      Esaminerò ora se e in quale misura la presunzione di controllo sia rilevante ai fini dell’interpretazione dell’articolo 8 del regolamento Bruxelles I bis (prima questione).

B.      Sulla prima questione pregiudiziale: incidenza della presunzione di controllo sull’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis

1.      Nozione di «collegamento stretto» di cui allarticolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis

33.      L’articolo 8 del regolamento Bruxelles I bis prevede, a integrazione della competenza generale dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto (articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis), competenze speciali basate su un collegamento oggettivo.

34.      Secondo l’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi, il cosiddetto «convenuto di riferimento» è domiciliato. Tuttavia, ciò vale solo quando tra le domande esiste un «collegamento così stretto» da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica. Occorre dunque escludere che vengano pronunciate decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata.

35.      Quali siano le condizioni in cui può esistere un siffatto stretto collegamento deve essere stabilito alla luce del sistema e delle finalità delle disposizioni del regolamento Bruxelles I bis (19). Spetta poi al giudice nazionale valutare nel caso concreto la sussistenza di un siffatto vincolo di connessione fra le varie domande (20).

36.      Nel prosieguo spiegherò, anzitutto, che si configura uno stretto collegamento tra le domande quando la società madre e la società figlia sono responsabili in solido di un’infrazione (v., al riguardo, sub 2.). Illustrerò quindi perché un siffatto stretto collegamento sussiste di norma anche quando inizialmente si applica solo la presunzione di controllo, vale a dire quando la società madre detiene, direttamente o indirettamente, la (quasi) totalità del capitale della società figlia, senza che sia già accertato in via definitiva se entrambe siano responsabili in solido o se la presunzione di controllo possa essere confutata (v., al riguardo, sub 3.).

2.      Responsabilità solidale della società madre e della società figlia come caso di applicazione dellarticolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis

37.      Lo scopo dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, conformemente ai considerando 16 e 21 di tale regolamento, risponde all’intento di agevolare la buona amministrazione della giustizia, ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli ed evitare decisioni eventualmente tra loro incompatibili in caso di trattazione separata (21).

38.      Tuttavia, il semplice rischio di pronunce divergenti in diverse controversie legali non è sufficiente a tal fine. Tale divergenza deve, piuttosto, riguardare la stessa situazione di fatto e di diritto (22).

39.      Di conseguenza, nel caso di una pluralità di convenuti, l’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis è applicabile quando diverse imprese hanno partecipato in maniera diversa, sul piano geografico e temporale, a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE accertata da una decisione della Commissione e sono condannate in solido al risarcimento del danno. In tali circostanze, esiste una stessa fattispecie di fatto e di diritto, di modo che tutte le imprese interessate possono essere citate in giudizio presso la sede di un convenuto di riferimento (23).

40.      A maggior ragione, la stessa situazione di fatto e di diritto sussiste quando tanto la società madre quanto la società figlia sono ritenute responsabili in solido (24) per un’infrazione all’articolo 102 TFUE, giacché esse costituiscono un’unità economica, vale a dire un’unica «impresa». Infatti, anche nel caso di specie esiste una situazione di fatto unitaria, vale a dire l’infrazione commessa dalla società figlia, che è imputata alla società madre (in particolare in virtù della presunzione di controllo) come se fosse stata quest’ultima a commetterla. La domanda proposta nei confronti della società madre e quella proposta nei confronti della società figlia si basano quindi sugli stessi fatti generatori di responsabilità. Inoltre, poiché entrambe le domande hanno ad oggetto la medesima infrazione all’articolo 102 TFUE, si configura la stessa situazione giuridica in relazione al fatto generatore della responsabilità. Sussiste quindi il rischio di decisioni tra loro incompatibili qualora giudici diversi si pronuncino sulla rispettiva responsabilità della società madre e della società figlia.

3.      Importanza della presunzione di controllo ai fini dellapplicazione dellarticolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis

41.      Da ciò deriva tuttavia la successiva questione se possa esistere un collegamento stretto, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, anche quando la responsabilità congiunta della società madre e della società figlia in relazione all’infrazione non è ancora stabilita. Può trattarsi dell’ipotesi delle cosiddette azioni del tipo «stand-alone», le quali, a differenza delle azioni del tipo «follow-on», non si possono basare su alcuna decisione (vincolante) di un’autorità garante della concorrenza, sia essa la Commissione (articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003) o un’autorità nazionale (articolo 9 della direttiva 2014/104). Inoltre, la responsabilità congiunta della società madre e della società figlia può essere incerta anche se esiste una decisione di un’autorità garante della concorrenza, ma quest’ultima constata soltanto l’infrazione di una delle società interessate. Nella presente causa, la responsabilità congiunta della AB e della Heineken non risulta dunque dalla decisione dell’autorità greca garante della concorrenza, dal momento che quest’ultima si è limitata a constatare l’infrazione commessa dalla AB, non includendo invece la Heineken nell’indagine. Pertanto, vi è un’azione del tipo «follow-on» solo in relazione alla AB, ma non alla Heineken.

42.      In siffatte circostanze, esiste un collegamento stretto tra le azioni contro la società madre e contro la società figlia solo quando l’influenza determinante della società madre è incontestata o dimostrata in fase di valutazione della competenza ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis? Oppure quest’ultima disposizione è applicabile anche se l’influenza decisiva non è provata, ma è presunta (salvo prova contraria) sulla base della presunzione di controllo, poiché la società madre detiene, direttamente o indirettamente, la quasi totalità del capitale della società figlia? Viceversa, si deve negare l’esistenza di un collegamento stretto ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis qualora la società madre adduca elementi per confutare la presunzione di controllo?

43.      Illustrerò in prosieguo perché, a mio avviso, la circostanza all’origine della presunzione di controllo, che la società madre detenga la (quasi) totalità del capitale della società figlia, costituisce un indizio così serio dell’esistenza di un collegamento stretto tra l’azione diretta contro la società madre e quella diretta contro la società figlia, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, che non è di norma necessario alcun indizio ulteriore per concludere che esiste tale collegamento stretto [v., al riguardo, sub a)]. Detta interpretazione non è contraria al requisito della prevedibilità del giudice competente a livello internazionale [v., al riguardo, sub b)]. Inoltre, essa garantisce l’effetto utile dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, senza che all’attore possa essere contestato un comportamento abusivo [v., al riguardo, sub c)].

a)      Detenzione della (quasi) totalità del capitale quale serio indizio dellesistenza di un collegamento stretto

44.      Il regolamento Bruxelles I bis non disciplina espressamente la portata degli obblighi di controllo che incombono sui giudici nazionali in sede di esame della loro competenza internazionale (25). Detto profilo attiene, a tale proposito, al diritto processuale interno, che il regolamento Bruxelles I bis non intende unificare (26). L’applicazione delle norme nazionali pertinenti non deve tuttavia pregiudicare l’effetto utile del regolamento di cui trattasi (27).

45.      A tal proposito, la Corte ha correttamente affermato che, per ragioni di certezza del diritto, il giudice adito deve potersi pronunciarsi agevolmente sulla propria competenza, senza essere costretto a procedere all’esame della causa nel merito (28). Nella fase in parola, il giudice adito non valuta né la ricevibilità né la fondatezza della domanda, ma individua unicamente gli elementi di collegamento con lo Stato del foro che giustificano la sua competenza in forza della disposizione pertinente (29). Tuttavia, le disposizioni procedurali nazionali devono consentire al giudice del rinvio di esaminare la questione relativa alla competenza internazionale alla luce di tutte le informazioni di cui dispone, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto (30).

46.      Il fatto che la società madre detenga la quasi totalità del capitale della società figlia, di modo che si applica la presunzione di controllo, costituisce un serio indizio dell’esistenza di un collegamento stretto tra le domande proposte nei confronti di dette società ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis.

47.      Infatti, in un caso del genere, è altamente probabile che la società madre e la società figlia siano responsabili in solido per l’infrazione commessa da quest’ultima. La presunzione di controllo si basa, infatti, proprio sulla supposizione che la società madre eserciti un’influenza determinante sull’attività economica della società figlia quando la prima detiene la quasi totalità delle azioni del capitale della seconda (31). A tal riguardo, come risulta dalla giurisprudenza consolidata a partire dalla sentenza Akzo Nobel (32), è anche molto difficile per la società madre fornire la prova contraria necessaria per confutare la presunzione (33).

48.      Pertanto, al fine di constatare l’esistenza di un collegamento stretto ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, il giudice non è tenuto ad esaminare i fatti e gli elementi di prova dedotti dalla società madre al fine di confutare la presunzione di controllo. Esso non è neppure tenuto a verificare se detta società abbia effettivamente esercitato un’influenza determinante sulla società figlia. Per contro, ciò rileva solo nell’ambito della fondatezza della domanda.

49.      La presunzione di controllo non deve quindi essere applicata in quanto tale nell’ambito della competenza. Infatti, la norma sulla competenza enunciata all’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis non richiede che la società madre abbia esercitato un’influenza determinante sulla società figlia, ma presuppone semplicemente uno stretto collegamento tra le domande. È solo nell’ambito dell’esame della fondatezza che per la responsabilità della società madre deve essere dimostrata l’influenza determinante di quest’ultima sull’attività economica della società figlia, cosicché unicamente in detto contesto vengono in considerazione la presunzione di controllo in quanto tale e l’inversione dell’onere della prova che essa comporta.

50.      Il fatto che la società madre detenga la quasi totalità delle quote del capitale della società figlia porta dunque, da un lato, nel merito, a presumere l’influenza determinante della società madre e, dall’altro, sotto il profilo della competenza, implica l’esistenza di un collegamento stretto tra le azioni dirette contro la società madre e contro la società figlia.

51.      Di conseguenza, non è neppure fondata l’obiezione secondo cui nella valutazione della competenza la presunzione di controllo sarebbe assoluta se fosse invocata, in tale contesto, per stabilire l’esistenza di un collegamento stretto ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis. Infatti, in materia di competenza viene valutato un altro criterio. Non occorre affatto stabilire se esista effettivamente un’influenza determinante nell’ambito della valutazione della competenza.

b)      Prevedibilità del giudice avente competenza internazionale

52.      L’interpretazione di cui trattasi è conforme al principio della certezza del diritto. Esso esige che la norma di competenza speciale sia interpretata in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (34). Inoltre, per ragioni di certezza del diritto, il giudice nazionale adito deve potersi pronunciare sulla propria competenza senza essere costretto a procedere all’esame della causa nel merito (35).

53.      Il fatto che, in un caso come quello di specie, si ritenga sufficiente, ai fini dell’esistenza del collegamento stretto richiesto dall’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, che la società madre detenga, direttamente o indirettamente, la (quasi) totalità del capitale della società figlia, non comporta l’imprevedibilità del foro competente. Infatti, per le società (madri e figlie) convenute si tratta di un criterio chiaro, semplice e facilmente verificabile tanto da esse quanto dal giudice adito.

54.      Diverso sarebbe il caso in cui, per stabilire la competenza, si dovesse provare l’influenza determinante della società madre sull’attività economica della società figlia. A tal fine sarebbe necessario, sin da tale fase del procedimento, procedere a un esame completo e talvolta complesso, nonché a una valutazione dei fatti e delle prove, il cui esito non presenterebbe affatto un alto grado di prevedibilità per le parti conformemente al considerando 15 del regolamento Bruxelles I bis. Ciò andrebbe a scapito dell’attore danneggiato, che corre il rischio di veder respinta la domanda in quanto irricevibile.

55.      A mio avviso, affinché si configuri una sufficiente prevedibilità, non è neppure necessario che una decisione vincolante della Commissione abbia previamente accertato una responsabilità solidale della società madre e della società figlia in relazione alle eventuali sanzioni irrogate. L’applicabilità di una norma di competenza nell’ambito del «private enforcement», che faciliti l’attuazione dei diritti del soggetto danneggiato, non può dipendere da un previo intervento della Commissione.

56.      Inoltre, proprio in un’ipotesi in cui l’infrazione non è accertata in modo vincolante in tutti gli Stati membri a seguito di una decisione della Commissione, in forza dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, sussiste il rischio di decisioni incompatibili qualora giudici diversi statuiscano sulle domande volte a ottenere il risarcimento del danno nei confronti della società madre e della società figlia. Ad esempio, qualora, come nella presente causa, un’autorità nazionale garante della concorrenza abbia previamente deciso che sussiste una responsabilità (almeno della società figlia) ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, detta decisione vincola solo i giudici dello Stato membro interessato, mentre altri organi giurisdizionali di uno Stato membro, come, nel caso di specie, i giudici dei Paesi Bassi, devono tenerne conto solo a titolo di prova prima facie (articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/104).

57.      Al riguardo, sussiste il rischio di decisioni incompatibili qualora diversi giudici di uno Stato membro fossero investiti di azioni dirette contro la società madre e contro la società figlia, sia per quanto riguarda la questione a monte relativa all’esistenza stessa di un’infrazione, sia per quanto riguarda le questioni a valle concernenti l’imputazione e la portata della responsabilità.

c)      Assenza di abuso o di elusione delle norme sulla competenza giurisdizionale

58.      L’interpretazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis che ho esposto in precedenza consente un’agevole valutazione della competenza. Inoltre, essa rende più facile, per il soggetto danneggiato, attuare in sede processuale i propri diritti al risarcimento del danno, proprio perché, sul piano sostanziale, è probabile che sulla base della presunzione di controllo la società madre e la società figlia siano responsabili in solido.

59.      Un comportamento abusivo da parte dell’attore o un’elusione delle norme sulla competenza giurisdizionale sarebbero ipotizzabili solo qualora la citazione del convenuto di riferimento fosse manifestamente inammissibile o infondata e avesse il solo scopo di sottrarre l’altro convenuto alla competenza dei giudici dello Stato dove lo stesso è domiciliato (36). In presenza di un collegamento stretto ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, la constatazione di una siffatta elusione è ipotizzabile solo in via eccezionale, ossia in presenza di indizi sufficienti che consentano di giungere alla conclusione che l’attore ha creato o mantenuto artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione (37). A tal fine, non è sufficiente che l’azione diretta nei confronti del convenuto di riferimento appaia (probabilmente) infondata. Piuttosto, essa deve essere, al momento della sua introduzione, manifestamente priva di ogni fondamento o artificiosa oppure sprovvista di ogni interesse reale per l’attore (38). Ciò sarebbe ipotizzabile qualora, nonostante la presunzione di controllo, sia manifestamente assente, sulla base delle circostanze del caso di specie, un’influenza determinante della società madre sulla società figlia e, di conseguenza, sia a priori esclusa una corresponsabilità della società madre. Tale ipotesi potrebbe verificarsi solo in rari casi eccezionali.

60.      Se il soggetto danneggiato cita in giudizio anche la società figlia greca nel luogo in cui ha sede la società madre nei Paesi Bassi, sottraendo così la prima alla competenza dei giudici greci, non si ha un’elusione del genere. Infatti, qualora i convenuti siano domiciliati in Stati membri diversi, l’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis lascia all’attore la scelta del foro dinanzi a cui promuovere l’azione (39). Tale opzione implica che l’attore possa radicare la controversia nel foro che più gli conviene (40).

61.      Pertanto, è altresì irrilevante l’eventuale esistenza di un collegamento più stretto con un altro foro, ad esempio perché l’infrazione ha avuto luogo esclusivamente sul mercato greco della birra e solo la società figlia greca è indicata quale autrice dell’infrazione stessa nella decisione dell’autorità greca garante della concorrenza. Infatti, le disposizioni sulla competenza non mirano a individuare, in linea di principio (41), il rapporto più stretto, ma soltanto un rapporto stretto, già garantito nel caso di specie dal criterio del «collegamento stretto» previsto all’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis. Ciò è confermato dal considerando 16 del regolamento Bruxelles I bis, secondo il quale il foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia.

C.      Sulla seconda questione pregiudiziale

62.      Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nell’ipotesi in cui la società madre contesti di aver esercitato un’influenza determinante sull’attività economica della società figlia, per presumere la competenza ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis nei confronti della società figlia sia sufficiente che non si possa escludere a priori l’esistenza di una siffatta influenza.

63.      Risulta già dalle mie osservazioni ai paragrafi 48 e seguenti delle presenti conclusioni che alla seconda questione occorre rispondere in senso affermativo nella misura in cui, come nella presente causa, sono soddisfatte le condizioni della presunzione di controllo: infatti, si tratta di un indizio particolarmente serio per presumere l’esistenza di un «collegamento stretto», ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, tale da stabilire la competenza e che può essere inficiato solo in casi eccezionali.

V.      Conclusione

64.      Propongo quindi alla Corte di rispondere congiuntamente alle due questioni pregiudiziali sollevate dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) come segue:

Nell’ambito di azioni di risarcimento del danno per infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione, il giudice del luogo in cui ha sede la società madre, nel valutare la propria competenza ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis in relazione alla società figlia stabilita in un altro Stato membro, deve ritenere un indizio serio dell’esistenza di un collegamento stretto tra le azioni dirette contro dette società il fatto che la società madre detenga, direttamente o indirettamente, la (quasi) totalità del capitale della società figlia. Pertanto, non sono di norma necessari ulteriori indizi per concludere che esiste un siffatto stretto collegamento.


1      Lingua originale: il tedesco.


2      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 (GU 2012, L 351, pag. 1).


3      Sentenza del 21 maggio 2015 (C‑352/13, EU:C:2015:335).


4      Giurisprudenza costante a partire dalla sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punti 54 e segg.).


5      Regolamento del Consiglio del 16 dicembre 2002 (GU 2003, L 1, pag. 1).


6      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 1).


7      V. sentenze del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C‑377/20, EU:C:2022:379, punto 105); del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑516/15 P, EU:C:2017:314, punto 48), e del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punto 55).


8      Sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C‑377/20, EU:C:2022:379, punto 106 e giurisprudenza ivi citata).


9      In tal senso, sentenze del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800, punti 44 e segg.), e del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C‑377/20, EU:C:2022:379, punto 107).


10      V. sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C‑377/20, EU:C:2022:379, punto 108 e giurisprudenza ivi citata).


11      Sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C‑377/20, EU:C:2022:379, punti 109 e 110 e giurisprudenza ivi citata).


12      V., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione (C‑90/09 P, EU:C:2011:21, punti 86 e segg.).


13      V. sentenze del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a. (C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 45), e del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 37).


14      V. sentenze del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a. (C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 47), e del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 38); in tal senso anche le conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa MOL (C‑425/22, EU:C:2024:131, paragrafo 65).


15      In tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C‑377/20, EU:C:2022:379, punto 112). Per quanto riguarda il carattere relativo della presunzione, v. altresì già la sentenza dell’8 maggio 2013, Eni/Commissione (C‑508/11 P, EU:C:2013:289, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).


16      Sentenza del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione (C‑152/19 P, EU:C:2021:238, punti 74 e segg.).


17      V., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C‑377/20, EU:C:2022:379, punti 114 e 123).


18      V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800, punti 35 e 36 e giurisprudenza ivi citata).


19      In tal senso, per quanto riguarda l’articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, del Consiglio, del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»), sentenza del 13 luglio 2006, Reisch Montage (C‑103/05, EU:C:2006:471, punti 29 e 30); v. altresì, per quanto riguarda l’articolo 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32) (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), sentenza del 27 settembre 1988, Kalfelis (189/87, EU:C:1988:459, punto 10).


20      In tal senso, per quanto riguarda l’articolo 6, punto 1, del regolamento Bruxelles I, sentenza del 12 luglio 2012, Solvay (C‑616/10, EU:C:2012:445, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).


21      Sentenza del 7 settembre 2023, Beverage City Polska (C‑832/21, EU:C:2023:635, punto 34). V., per quanto riguarda l’articolo 6, punto 1, del regolamento Bruxelles I, sentenza del 12 luglio 2012, Solvay (C‑616/10, EU:C:2012:445, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).


22      In tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, Beverage City Polska (C‑832/21, EU:C:2023:635, punto 28). V., per quanto riguarda l’articolo 6, punto 1, del regolamento Bruxelles I, sentenza del 27 settembre 2017, Nintendo (C‑24/16 e C‑25/16, EU:C:2017:724, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).


23      In tal senso, sull’articolo 6, punto 1, del regolamento Bruxelles I, sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, punti 21 e 33).


24      La relazione Jenard indica la responsabilità in solido quale tipico esempio dell’esistenza di un collegamento tra le domande proposte nei confronti dei singoli convenuti, v. relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, elaborata dal sig. P. Jenard e firmata il 27 settembre 1968 (GU 1979, C 59, pagg. 1, 26).


25      V., per analogia, sul regolamento Bruxelles I, sentenza del 10 marzo 2016, Flight Refund (C‑94/14, EU:C:2016:148, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).


26      V., per analogia, sul regolamento Bruxelles I, sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 60).


27      V., per analogia, sul regolamento Bruxelles I, sentenza del 10 marzo 2016, Flight Refund (C‑94/14, EU:C:2016:148, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).


28      Sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).


29      V., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).


30      V., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, punti 45 e 46 e giurisprudenza ivi citata).


31      V., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2021, The Goldman Sachs Group/Commissione (C‑595/18 P, EU:C:2021:73, punti 32 e 35).


32      Sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punti 54 e segg.).


33      V. sentenze del 29 settembre 2011, Arkema/Commissione (C‑520/09 P, EU:C:2011:619, punti 37 e segg.), e dell’8 maggio 2013, Eni/Commissione (C‑508/11 P, EU:C:2013:289, punto 68).


34      V., per quanto riguarda l’articolo 6, punto 1, del regolamento Bruxelles I, sentenza del 13 luglio 2006, Reisch Montage (C‑103/05, EU:C:2006:471, punti 24 e 25).


35      Sentenze del 3 luglio 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 27), e del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 61).


36      V., per analogia, per quanto riguarda l’articolo 6, punto 1, del regolamento Bruxelles I, sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 27 e giurisprudenza ivi citata); e per quanto riguarda l’articolo 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, sentenza del 27 settembre 1988, Kalfelis (189/87, EU:C:1988:459, punto 9).


37      V., per analogia, sull’articolo 6, punto 1, del regolamento Bruxelles I, sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 29).


38      V., per quanto riguarda l’articolo 6, punto 1, del regolamento Bruxelles I, le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Freeport (C‑98/06, EU:C:2007:302, paragrafo 66).


39      V., in tal senso, per quanto riguarda l’articolo 6 del regolamento Bruxelles I, le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Freeport (C‑98/06, EU:C:2007:302, paragrafo 52), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2014:2443, paragrafo 89).


40      V., in tal senso, per quanto riguarda l’articolo 6 del regolamento Bruxelles I, le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Freeport (C‑98/06, EU:C:2007:302, paragrafo 52), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2014:2443, paragrafo 89).


41      Una deroga al principio di cui trattasi trova applicazione solo in relazione ai criteri di competenza esclusiva. Tuttavia, nella presente causa non si verifica un’ipotesi del genere.