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Ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 novembre 2005 - Selmani / Consiglio e Commissione

(Causa T-299/04)1

("Politica estera di sicurezza comune - Posizioni comuni del Consiglio - Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed enti nel quadro della lotta contro il terrorismo - Ricorso di annullamento - Incompetenza manifesta - Preclusione - Ricevibilità")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Abdelghani Selmani (Dublino, Irlanda) [Rappresentante: C. Ó Brian, solicitor]

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea [Rappresentanti: E. Finnegan e D. Canga Fano, agenti] e Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: J. Enegren e C. Brown, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento, da un lato, dell'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70), e, dall'altro, dell'art. 1 della decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/902/CE (GU L 99, pag. 28), nonché di tutte decisioni adottate dal Consiglio sulla base del regolamento n. 2580/2001 e produttive degli stessi effetti della decisione 2004/306, nella parte in cui tali atti riguardino il ricorrente.

Dispositivo dell'ordinanza

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

Il ricorrente è condannato alle spese.

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1 - GU C 284 del 20.11.2004