Language of document : ECLI:EU:T:2000:51

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

23 febbraio 2000 (1)

«Dipendenti — Rapporto informativo — Ricorso di annullamento —

Ricorso per risarcimento»

Nella causa T-164/98,

Giuseppe Carraro, dipendente della Commissione delle Comunità europee, in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra, residente ad Ispra (Italia), con l'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione della Repubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda di annullamento della decisione che stabilisce definitivamente il rapporto informativo sul ricorrente per il periodo tra il 1° luglio 1993 ed il 30 giugno 1995 e, in secondo luogo, una domanda di risarcimento dei danni morali sofferti,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori A. Potocki, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 novembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine del ricorso e svolgimento del procedimento

1.
    Il ricorrente è un dipendente in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra (in prosieguo: il «CCR»).

2.
    Nell'ambito del procedimento di valutazione del personale del CCR per il periodo tra il 1° luglio 1993 ed il 30 giugno 1995, il ricorrente riceveva comunicazione del suo rapporto informativo il 2 aprile 1996.

3.
    Il colloquio tra il compilatore del rapporto, superiore gerarchico del ricorrente, e quest'ultimo si svolgeva l'11 aprile 1996.

4.
    Il 10 giugno 1996 il compilatore chiedeva al ricorrente di restituire il rapporto informativo.

5.
    Il 14 giugno 1996 il ricorrente restituiva il rapporto firmato. In tale occasione egli manifestava la propria intenzione di adire il compilatore d'appello.

6.
    Il 27 novembre 1996 il compilatore chiedeva al ricorrente se egli avesse ancora l'intenzione di adire il compilatore d'appello.

7.
    Il 10 dicembre 1996 il compilatore d'appello informava il ricorrente della sua decisione di confermare il rapporto informativo iniziale.

8.
    Il 21 gennaio 1997 il ricorrente si avvaleva della facoltà di contestare i giudizi espressi sul suo conto innanzi al comitato paritetico per i rapporti informativi.

9.
    Il 14 aprile 1997, in seguito a diversi colloqui con l'amministrazione del CCR, il ricorrente comunicava al suo direttore la propria intenzione di non accettare il trasferimento a un altro servizio e di continuare il contenzioso relativo al suo rapporto informativo.

10.
    L'11 novembre 1997 il comitato paritetico per i rapporti informativi emetteva il suo parere, nel quale dichiarava, in particolare, che la chiusura del procedimento era giustificata.

11.
    Il 1° dicembre 1997 il compilatore d'appello confermava, di conseguenza, il rapporto informativo iniziale.

12.
    Il 23 febbraio 1998 il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).

13.
    L'8 giugno 1998 il comitato paritetico per i rapporti informativi, consultato nell'ambito dell'esame del reclamo, si esprimeva ancora una volta con un parere.

14.
    Il reclamo veniva respinto con lettera 23 giugno 1998, notificata all'interessato il 1° luglio seguente.

15.
    E' in tali circostanze che, con atto registrato presso la cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 1998, il ricorrente ha depositato il presente ricorso.

16.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, esso ha invitato le parti a produrre taluni documenti.

17.
    Le parti hanno presentato le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza tenutasi il 24 novembre 1999.

Conclusioni delle parti

18.
    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

—    annullare il rapporto informativo definitivo per errore manifesto di valutazione e sviamento di potere;

—    condannare la Commissione al risarcimento dei danni morali causati dalla tardività con cui tale rapporto è stato stilato, danni da liquidare nella misura di 10 000 EUR;

—     condannare la convenuta alle spese.

19.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso in quanto non fondato;

—    statuire sulle spese come di diritto.

Sulla domanda di annullamento

Sul primo motivo, relativo all'errore manifesto di valutazione dei fatti

Argomenti delle parti

20.
    Il ricorrente sottolinea che, fino a poco tempo fa, i giudizi espressi sul suo conto erano lusinghieri. A partire dal rapporto informativo riguardante il periodo tra il 1° luglio 1991 ed il 30 giugno 1993, hanno cominciato ad apparire valutazioni sfavorevoli in merito al suo carattere e ai suoi rapporti tanto all'interno del servizio quanto con gli interlocutori esterni. Queste valutazioni sono divenute più negative nel rapporto informativo controverso.

21.
    Il ricorrente sostiene di non aver mai avuto contrasti o dissensi con i suoi colleghi o superiori gerarchici, eccezion fatta per il primo compilatore. Quanto poi ai suoi rapporti con le imprese esterne, egli ha dato prova d'intransigenza in tutti i casi in cui era in gioco l'interesse dell'istituzione (v. le circostanze della causa conclusasi con sentenza del Tribunale 17 marzo 1998, causa T-183/95, Carraro/Commissione, Racc. PI pag. I-A-123 e II-329).

22.
    La Commissione fa in sostanza valere che il rapporto informativo non è viziato da nessun errore manifesto di valutazione.

Giudizio del Tribunale

23.
    Secondo una giurisprudenza consolidata, salvo il caso di manifesti errori di fatto, non spetta al Tribunale controllare la fondatezza della valutazione delle capacità professionali del dipendente effettuata dall'amministrazione qualora detta valutazione implichi complessi giudizi di valore che, per loro natura, sfuggono ad un controllo obiettivo (v., in particolare, sentenze del Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-63/89, Latham/Commissione, Racc. pag. II-19, punto 19, e 9 marzo 1999, causa T-212/97, Hubert/Commissione, Racc. PI pag. II-185, punto 142).

24.
    Nella fattispecie, il rapporto informativo controverso contiene osservazioni in merito al deteriorarsi dei rapporti umani del ricorrente con i colleghi, i superiori gerarchici e i dipendenti delle imprese di cui controlla i lavori.

25.
    Il Tribunale ritiene che il ricorrente non ha provato che tali valutazioni siano viziate da errori manifesti.

26.
    In primo luogo, occorre rilevare che il precedente rapporto informativo (1991/1993) faceva già menzione di crescenti difficoltà relazionali del ricorrente con il suo ambiente. Tali giudizi erano espressi tanto dal compilatore quanto dal compilatore d'appello. All'epoca, essi non sono stati contestati innanzi al Tribunale. Ne risulta che i rilievi contenuti nel rapporto informativo controverso costituiscono lo sviluppo del rapporto precedente.

27.
    In secondo luogo, il rapporto informativo controverso non è stato rimesso in discussione né dal compilatore d'appello né dal comitato paritetico per i rapporti informativi.

28.
    Infine, i giudizi lusinghieri sulle capacità tecniche del ricorrente mostrano che egli non è oggetto di un'operazione denigratoria, bensì di critiche precise e limitate.

29.
    Occorre pertanto concludere che il ricorrente non ha prodotto nessun elemento probante che possa far pensare che i compilatori, nel formulare i loro giudizi, abbiano ecceduto i limiti del loro potere discrezionale.

Sul secondo motivo, relativo ad uno sviamento di potere

Argomenti delle parti

30.
    Il ricorrente sostiene che le valutazioni negative nei suoi confronti contenute nel rapporto informativo hanno in realtà lo scopo di sanzionarlo, estromettendolo dagli incarichi di cui è investito ed allontanandolo dal servizio al quale appartiene.

31.
    La convenuta fa valere che non esiste indizio alcuno di sviamento di potere.

Giudizio del Tribunale

32.
    Secondo una giurisprudenza costante, si può ritenere che vi sia uno sviamento di potere solo in presenza di indizi obiettivi, pertinenti e concordanti che permettano di stabilire che l'atto impugnato perseguiva uno scopo diverso da quello assegnatogli a norma delle disposizioni statutarie applicabili (sentenza Hubert/Commissione, citata, punto 163).

33.
    Dall'art. 43 dello Statuto risulta che il rapporto informativo comporta una valutazione della competenza, del rendimento e del comportamento di ciascun dipendente. Esso ha dunque lo scopo di fornire all'amministrazione un'informazione periodica sull'adempimento, da parte dei suoi dipendenti, delle funzioni loro assegnate (sentenza Hubert/Commissione, citata, punto 164).

34.
    Di conseguenza, occorre verificare se esistano indizi obiettivi, precisi e concordanti attestanti che, nella specie, il rapporto informativo è stato elaborato per uno scopo diverso da quello testé indicato.

35.
    Orbene, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, nulla permette di concludere che il rapporto informativo sia stato redatto al fine di sanzionarlo.

36.
    A tal riguardo, il Tribunale ricorda che valutazioni come quelle contestate dal ricorrente, per quanto esprimano riserve o critiche non sono affatto fuori luogo in un rapporto informativo. Pertanto, esse non possono, di per sé, essere indice di uno sviamento di potere. Peraltro, come già sottolineato, il rapporto contiene anche giudizi lusinghieri sulla competenza tecnica del ricorrente, il che non evidenzia un'intenzione denigratoria.

37.
    Infine, gli elementi prodotti dal ricorrente in allegato alla replica non consentono di concludere né che egli sia stato estromesso dagli incarichi attribuitigli né, a maggior ragione, che il rapporto informativo sia stato compilato a tal fine.

38.
    Alla luce dell'insieme di tali elementi, occorre respingere la domanda di annullamento.

Sulla domanda di risarcimento

Argomenti delle parti

39.
    Il ricorrente sostiene che, non avendo stilato il rapporto informativo controverso nei termini previsti dalle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto, la Commissione ha commesso un illecito.

40.
    Tale ritardo nella compilazione e nella comunicazione del rapporto informativo costituirebbe di per sé un fatto pregiudizievole. In ogni caso, il ricorrente sarebbe oggetto di misure d'allontanamento che confermano il pregiudizio morale subìto.

41.
    La convenuta fa valere, in sostanza, che non sono soddisfatte le condizioni necessarie per il sussistere della sua responsabilità.

Giudizio del Tribunale

42.
    Secondo una giurisprudenza costante, la responsabilità della Comunità presuppone che siano soddisfatte un insieme di condizioni relative alla illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, alla realtà del danno e all'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno denunciato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 6 luglio 1999, cause riunite T-112/96 e T-115/96, Séché/Commissione, non ancora pubblicata nella Racc. PI, punto 279).

43.
    Spetta al ricorrente, il quale chiede che venga dichiarata la responsabilità della Comunità, provare che ciascuna di tali condizioni è soddisfatta. Nella fattispecie, il ricorrente, essendosi limitato ad affermare che il ritardo nella compilazione del rapporto informativo costituisce di per sé un fatto pregiudizievole, senza precisare gli elementi costitutivi del danno morale addotto, non ha adempiuto tale obbligo (v. sentenze della Corte 9 febbraio 1988, causa 1/87, Picciolo/Commissione, Racc. pag. 711, punto 45, e 14 maggio 1998, causa C-259/96 P, Consiglio/de Nil e Impens, Racc. pag. I-2915, punti 25 e 26).

44.
    Per quanto riguarda gli argomenti sussidiari del ricorrente, si è già rilevato che non è affatto dimostrato che egli sia stato estromesso da compiti di cui era incaricato. In ogni caso, quand'anche tale danno fosse dimostrato, non si potrebbe considerarlo causato dal ritardo con cui è stato stilato il rapporto informativo. Orbene, tale ritardo è la sola mancanza addotta dal ricorrente a sostegno della sua domanda di risarcimento.

45.
    Pertanto, in assenza di elementi che dimostrino il danno addotto, la domanda di risarcimento va respinta, senza che occorra appurare se il comportamento della Commissione possa essere qualificato come illecito.

Sulle spese

46.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Poiché il ricorrente è risultato soccombente e la Commissione ha chiesto che il Tribunale statuisca sulle spese secondo diritto, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Potocki

Pirrung
Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 febbraio 2000.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A. Potocki


1: Lingua processuale: l'italiano.

Racc. PI