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Impugnazione proposta il 16 aprile 2024 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2 024, causa T-146/22, Ryanair/Commissione (KLM II; COVID-19)

(Causa C-266/24 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, J. Carpi Badía e M. Farley, in qualità di agenti)

Altre parti nel procedimento: Ryanair DAC, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi, Société Air France, Air France-KLM, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata;

avvalersi del potere conferitole dall’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di statuire definitivamente sulla controversia;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sui motivi sui quali non si è ancora pronunciato, e

riservare le spese del presente procedimento, qualora rinvii la causa al Tribunale, o condannare la Ryanair alle spese, qualora statuisca definitivamente sulla controversia.

Motivi del ricorso e principali argomenti

La ricorrente deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione.

In primo luogo, il Tribunale ha applicato un criterio errato per definire quando un beneficiario di un aiuto è limitato a una o più entità all’interno di un gruppo societario ai fini delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. In particolare, il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo che tali elementi si limitano a indicare che: i) in generale, la Air France-KLM, in quanto società capogruppo, può esercitare un certo controllo sulla Société Air France (Air France) e sulla Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) e sulle loro società figlie; e ii) vi è un certo grado di integrazione, coordinamento e cooperazione tra l’Air France, l’Air France-KLM e la KLM, sufficienti a dimostrare che l’Air France-KLM e l’Air France hanno effettivamente beneficiato dell’aiuto — e dovrebbero pertanto essere considerati beneficiarie ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato — in una situazione in cui il contenuto preciso e le condizioni in base alle quali l’aiuto è stato concesso impediscono esplicitamente che l’aiuto fosse utilizzato a vantaggio dell’Air France-KLM e dell’Air France.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe illegittimamente sostituito la propria valutazione a quella della Commissione nello stabilire se solo talune società del gruppo Air-France-KLM siano beneficiarie della misura di aiuto — settore che, come i giudici dell’Unione hanno riconosciuto, richiede valutazioni economiche complesse e rispetto al quale la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale — senza dimostrare adeguatamente che il ragionamento della Commissione era viziato da un errore manifesto di valutazione.

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