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Impugnazione proposta l’11 settembre 2023 da Vincenzo D’Agostino e Dafin Srl avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 luglio 2023, causa T-424/22, D’Agostino e Dafin / BCE

(Causa C-566/23 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Vincenzo D’Agostino, Dafin Srl (rappresentante: M. De Siena, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono l’annullamento dell’ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale il 25 luglio 2023 nella causa T-424/22 proposta dal sig. Vincenzo D’ Agostino, in proprio e quale amministratore unico della Dafin s.r.l. contro la Banca centrale europea e, per l’effetto, l’accoglimento delle conclusioni proposte nel ricorso di primo grado e, quindi, chiedono che la Corte:

voglia accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Banca centrale europea, rappresentata dal Presidente sig.ra Christine Lagarde, per avere:

I.a) provocato per i titoli finanziari di proprietà del sig. Vincenzo D’Agostino prodotti come allegato 3 ricorso in primo grado denominati SI FTSE.COPERP, una perdita ammontante al valore complessivo del capitale investito, pari ad Euro 450 596,28, in quanto in data 12.03.2020 la sig.ra Christine Lagarde, nella qualità di Presidente della BCE, proferendo la famosa frase «Non siamo qui per ridurre gli spread, non è la funzione della BCE», aveva provocato una diminuzione rilevante del valore dei titoli in tutte le borse del mondo e del -16,92 % alla Borsa di Milano quantificata in una percentuale mai verificata nella storia di detta Istituzione, e delle altre borse mondiali, comunicando con detta frase proferita in una conferenza stampa, al mondo intero, che la BCE non avrebbe più sostenuto il valore dei titoli emessi dai paesi in difficoltà e, quindi, comunicando il cambio totale dell’orientamento della politica monetaria adottata dalla BCE allorquando era presieduta da Mario Draghi, che aveva terminato il proprio mandato nel novembre del 2019;

I.b) per avere con detti comportamenti, ed in conseguenza del suddetto vertiginoso calo dell’indice della Borsa di Milano, provocato la riduzione del valore del patrimonio del ricorrente;

I.c) per avere in conseguenza della sostanziale e rilevante riduzione del valore del patrimonio del ricorrente, obbligato lo stesso, onde sopperire a detta diminuzione del patrimonio, ed in quanto garante della società Dafin s.r.l. per la linea di credito concessa a detta società dalla Banca Fideuram s.p.a., ad estinguere la parte utilizzata di detta linea di credito procurando la necessaria provvista mediante la vendita in tempi ridotti di altri titoli di sua proprietà, subendo una minusvalenza di Euro 2 534 422,16 nel 2020 e di ulteriori Euro 336 517,30 nel periodo 01.01.2021-15.04.2021, e, quindi, una minusvalenza complessiva di Euro 2 870 939,30.

I.d) per avere provocato un danno patrimoniale da lucro cessante per Euro 1 013 074,00.

I.e) per avere, di conseguenza provocato un danno patrimoniale ammontante complessivamente a Euro 4 334 609,28.

    Per l’effetto:

condannare la Banca centrale europea, in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, costituiti dal danno emergente e dal lucro cessante, dei danni non patrimoniali e dai danni da perdita di chance in favore del ricorrente sig. Vincenzo D’Agostino, stimati secondo i criteri indicati ai relativi capitoli e paragrafi del presente ricorso, mediante il pagamento delle seguenti somme:

II.1) Euro 4 334 609,28, a titolo di danno patrimoniale,

II.2) Euro 1 000 000,00, quale danno morale;

II.3) e quindi, al pagamento della complessiva somma di Euro 5 321 535,68

Il tutto oltre interessi moratori da calcolarsi dal 12.03.2020, data dell’evento dannoso, e fino all’effettivo risarcimento.

In via subordinata, mediante il pagamento di somme di differente entità che venissero accertate nel corso del giudizio, nella misura ritenuta di giustizia, anche a mezzo di perizia da disporsi da parte di codesta Corte.

Condannare al pagamento della ulteriore somma che codesta Corte vorrà determinare e liquidare, secondo equità, quale risarcimento del danno da perdita di chance.

V)    In via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

VI)     Condannare la parte convenuta alla refusione delle spese di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione i ricorrenti deducono, in primo luogo, che il Tribunale, violando il diritto di difesa sancito dall’ articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha negato loro il diritto di replicare al controricorso depositato dalla BCE, diritto che i ricorrenti intendevano esercitare depositando una relazione tecnica giurata finalizzata ad accertare se il rilevante calo degli indici delle borse e della borsa di Milano fosse da attribuire all’effetto pandemia Covid, come sostenuto dalla BCE, oppure, come da loro sostenuto, alla dichiarazione resa dalla Presidente della BCE.

In secondo luogo, i ricorrenti evidenziano che già nel ricorso essi avevano dato prova dell’esistenza del nesso causale tra la dichiarazione controversa, il calo dell’indice della borsa di Milano e la conseguente perdita di valore dei titoli del ricorrente, sottolineando come dalla rassegna stampa riguardante la conferenza stampa resa dalla Presidente della BCE il 12.03.2020, dai commenti di testate giornalistiche italiane e internazionali nonché dalle dichiarazioni del Presidente della Repubblica italiana risultasse che era convinzione generale che il calo delle borse valori fosse stato provocato in via esclusiva dalla contestata dichiarazione della Presidente della BCE. Peraltro, l’iniziativa della Presidente della BCE di rendere le proprie scuse e rettificare la dichiarazione resa denotava il suo stesso riconoscimento di aver provocato conseguenze estremamente dannose sui mercati.

In terzo luogo, i ricorrenti confutano le affermazioni del Tribunale di cui ai punti da 16 a 33 dell’ordinanza impugnata, secondo le quali non sussisteva l’ipotesi di responsabilità extracontrattuale della BCE in quanto, nel caso in esame, non vi sarebbe stata violazione da parte della BCE di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. I ricorrenti sostengono che le disposizioni da essi richiamate sono norme istituzionali che stabiliscono le competenze dei singoli organi della BCE, attribuendo loro dei poteri specifici. Le stesse attribuiscono diritti ai singoli e specificamente il diritto dei singoli a che i differenti organi agiscano nel rispetto delle attribuzioni istituzionali loro conferite per legge, secondo il principio del legittimo affidamento.

In quarto luogo, in via subordinata, i ricorrenti ritengono che, nell’ipotesi in cui le norme violate dalla Presidente della BCE non fossero preordinate a conferire diritti ai singoli come affermato dal Tribunale, la motivazione di quest’ultimo non è condivisibile in quanto frutto di una interpretazione restrittiva dell’articolo 340 TFUE. Tale norma, così come l’articolo 2043 del codice civile italiano, non compie alcun distinguo che privilegi le norme preordinate a conferire diritti ai singoli rispetto alle altre norme, facendo scaturire esclusivamente alla violazione delle norme appartenenti alla prima categoria l’insorgere del diritto al risarcimento da parte del soggetto danneggiato. Inoltre, la motivazione contrasta con i principi espressi nella sentenza dello stesso Tribunale nella causa T-868/16, nella quale viene affermato che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione può dirsi esistente in presenza di un qualsiasi comportamento illecito all’origine di un danno che sia suscettibile di far sorgere tale responsabilità.

In quinto luogo, i ricorrenti confutano l’affermazione del Tribunale, contenuta al punto 32 dell’ordinanza, secondo la quale i ricorrenti, nel sostenere che la Presidente della BCE avrebbe commesso un abuso di potere, non avrebbero sviluppato specificamente tale argomento nel ricorso e lo avrebbero presentato solo come una conseguenza delle violazioni delle disposizioni indicate in ricorso non intese a conferire diritti ai singoli. I ricorrenti eccepiscono che l’abuso di potere è «l’uso del potere in modo non conforme al precetto legislativo», e sussiste quando un’istituzione dell’Unione compie una deviazione da principi generali, come la correttezza, la buona fede, la diligenza; era indubbio che con la dichiarazione controversa la Presidente della BCE aveva violato il principio di correttezza e di diligenza.

In sesto luogo, i ricorrenti lamentano che al punto 35 dell’ordinanza, in relazione al danno patrimoniale lamentato dagli stessi, il Tribunale rende una rappresentazione dei fatti differente da quella riferita nel ricorso, nel quale il sig. Vincenzo D’ Agostino esponeva che, quale garante della Dafin s.r.l. per la linea di affidamento concessa da Banca Fideuram, in conseguenza della riduzione di valore del proprio patrimonio cagionato dalla perdita totale del valore dei titoli SI FISTE COPERP, per il tracollo della borsa di Milano conseguente la dichiarazione controversa, temendo una reazione della Banca, si era procurato la provvista per estinguere detta linea di affidamento essendo costretto a cedere a prezzi non convenienti altri titoli di sua proprietà e così subendo un’ulteriore minusvalenza.

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