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Ricorso proposto il 25 marzo 2022 – Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-220/22)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Melo Sampaio e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Portogallo, avendo superato, in modo sistematico e persistente, il valore limite annuale di NO2, a partire dal 1° gennaio 2010, nelle zone PT-3001 Lisboa Norte, PT-1004 Porto Litoral e PT-1009 Entre Douro e Minho (in precedenza, PT-1001 Braga), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI, punto B, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa 1 ;

dichiarare che il Portogallo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, considerato separatamente e in combinato disposto con l’allegato XV, punto A, della suddetta direttiva, relativamente all’insieme di tali zone, e in particolare all’obbligo ad esso incombente in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di adottare le misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I dati trasmessi dal Portogallo dimostrano che, a partire dal 1° gennaio 2010, tale Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI, punto B, della direttiva 2008/50, per quanto riguarda le zone Porto Litoral (PT-1004), Entre Douro e Minho (PT-1009) e Lisboa Norte (PT-3001).

Inoltre, le autorità portoghesi si sono astenute dall’adottare o attuare tutte le misure appropriate e necessarie per garantire che il periodo di superamento, nelle zone Lisboa Norte (PT-3001), Porto Litoral (PT-1004) e Entre Douro e Minho (PT-1009), del valore limite annuale di NO2 di cui all’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI, punto B, della direttiva 2008/50, fosse il più breve possibile, come prescritto dall’articolo 23, paragrafo 1, di detta direttiva.

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1 GU 2008, L 152, pag. 1.