Language of document : ECLI:EU:C:1998:432

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

24 settembre 1998 (1)

«Appalti pubblici di servizi — Effetto diretto di una direttiva non trasposta — Classificazione dei servizi di trasporto di malati»

Nel procedimento C-76/97,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesvergabeamt (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Walter Tögel

e

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE,che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), e della direttiva Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn (relatore), J.L. Murray e K.M. Ioannou, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly


cancelliere: signor H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

—    per la niederösterreichische Gebietskrankenkasse, dall'avv. Karl Preslmayr, del foro di Vienna;

—    per il governo austriaco, dal signor Wolf Okresek, Ministerialrat presso il Bundeskanzleramt — Verfassungsdienst, in qualità di agente;

—    per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, e dalla signora Claudia Schmidt, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Tögel, rappresentato dall'avv. Claus Casati, iscritto nel registro dei praticanti del foro di Vienna, della niederösterreichische Gebietskrankenkasse, rappresentata dall'avv. Dieter Hauck, del foro di Vienna, del governo austriaco, rappresentato dal signor Michael Fruhmann, della cancelleria, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dal signor Philippe Lalliot, segretario degli affari esteri presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor Hendrik van Lier e dalla signora Claudia Schmidt, all'udienza del 12 febbraio 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 aprile 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con ordinanza 5 dicembre 1996, pervenuta in cancelleria il 20 febbraio 1997, il Bundesvergabeamt ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L

395, pag. 33), e della direttiva Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

2.
    Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor Tögel e la niederösterreichische Gebietskrankenkasse (ente di previdenza sociale previsto dalla legge per il Land della Bassa Austria) in merito alla procedura di aggiudicazione di appalti pubblici applicabile ai trasporti di feriti e di malati.

Il contesto normativo

3.
    L'art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, nel testo modificato dall'art. 41 della direttiva 92/50 prevede:

«1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE, 77/62/CEE e 92/50/CEE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare nell'articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono».

4.
    L'art. 1, nn. 2 e 3, della direttiva 89/665 recita:

«2.    Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.

3.     Gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico di forniture o di lavori e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata. In particolare gli Stati membri possono esigere che la persona che desideri avvalersi di tale procedura abbia preventivamente informato l'autorità aggiudicatrice della pretesa violazione e della propria intenzione di presentare un ricorso».

5.
    L'art. 2 della direttiva 89/665 così dispone:

«1. Gli Stati membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all'articolo 1 prevedano i poteri che permettano di:

a)     prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatrici;

b)     annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d'oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione;

c)     accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione.

(...)

7.     Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.

8.     Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni devono essere sempre motivate per iscritto. In questo caso inoltre devono essere adottate disposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima presa dall'organo di base competente oppure ogni presunta infrazione nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell'articolo 177 del trattato e che sia indipendente dalle autorità aggiudicatrici e dall'organo di base.

La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Per lo meno il presidente di tale organo indipendente deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L'organo indipendente prende le proprie decisioni all'esito di una procedura in contraddittorio e tali decisioni producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti».

6.
    D'altro canto, l'art. 8 della direttiva 92/50 prevede che gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato I A vengano aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli III-VI, mentre l'art. 9 dispone che gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato I B vengano aggiudicati conformemente agli artt. 14 e 16.

7.
    Quanto all'art. 10 della direttiva 92/50, esso stabilisce:

«Gli appalti aventi per oggetto contemporaneamente servizi elencati nell'allegato I A e servizi figuranti nell'allegato I B vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI qualora il valore dei servizi elencati nell'allegato I A risulti superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato I B. In caso contrario l'appalto viene aggiudicato conformemente agli articoli 14 e 16».

8.
    L'allegato I A («Servizi a norma dell'art. 8») della direttiva 92/50 e così formulato:

Categoria
Denominazione
Numero di riferimento

della CPC
1. (...) (...)
2. Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta 712, (salvo 71235),

7512, 87304

3. (...) (...)

9.
    L'allegato I B («Servizi a norma dell'art. 9») della direttiva 92/50, è del seguente tenore:

Categoria
Denominazione
Numero di riferimento

della CPC
(...) (...) (...)
25. Servizi sanitari e sociali 93
(...) (...) (...)

10.
    Ai sensi del settimo 'considerando‘ della direttiva 92/50, gli allegati I A e I B si riferiscono alla nomenclatura CPC (classificazione comune dei prodotti) delle Nazioni Unite.

11.
    L'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1993, n. 3696, relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) nella Comunità economica europea (GU L 342, pag. 1), stabilisce:

«1.     Scopo del presente regolamento è quello di istituire una classificazione dei prodotti associata alle attività nella Comunità per garantire la comparabilità tra le classificazioni nazionali e quelle comunitarie e, quindi, tra le statistiche nazionali e le statistiche comunitarie.

2.     (...)

3.     Il presente regolamento riguarda unicamente l'impiego della classificazione a scopi statistici».

12.
    Ai sensi del punto 1 della raccomandazione della Commissione 30 luglio 1996, 96/527/CE, relativa all'utilizzazione del vocabolario comune per gli appalti (CPV) per la descrizione dell'oggetto dell'appalto (GU L 222, pag. 10), si raccomanda agli enti appaltanti contemplati dalle direttive comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di utilizzare i termini e i codici del «vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV); quest'ultimo è stato pubblicato nel supplemento 169 alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'anno 1996.

13.
    Nell'ordinamento austriaco, la direttiva 89/665 è stata trasposta per mezzo del Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (legge federale sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, BGBl 462/1993), entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

14.
    Ai sensi dell'art. 168 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, del 24 giugno 1994 (GU C 241, pag. 21), la direttiva 92/50 doveva essere trasposta nell'ordinamento austriaco entro il 1° gennaio 1995. E' pacifico che tale trasposizione nell'ordinamento nazionale è avvenuta solo il 1° gennaio 1997, vale a dire successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rinvio.

La causa principale

15.
    In base alla normativa nazionale, gli enti di previdenza sociale austriaci sono tenuti a rimborsare agli assicurati le spese di trasporto sostenute da questi ultimi o dai loro familiari qualora abbiano dovuto ricorrere a cure sanitarie. Tale rimborso comprende le spese per i trasporti effettuati all'interno del paese, da un lato, versoil centro di cura ubicato nell'ospedale idoneo più vicino oppure da detto ospedale all'abitazione del paziente e, dall'altro, ai fini della prestazione di cure ambulatoriali, verso il medico convenzionato idoneo più vicino ovvero verso il più vicino istituto idoneo convenzionato, nei limiti delle tariffe fissate convenzionalmente.

16.
    Per quanto attiene ai trasporti di malati lato sensu, si distingue tra trasporti per mezzo di ambulanza con assistenza del medico di servizio, trasporti di feriti e di malati con assistenza di un infermiere e semplici trasporti in ambulanza senza assistenza medica.

17.
    I rapporti tra gli enti previdenziali e le imprese di trasporto sono disciplinati da contratti di diritto privato, che devono garantire, agli assicurati ed ai familiari assicurati loro tramite, un accesso sufficiente alle prestazioni contemplate dalla legge e dalle convenzioni.

18.
    Così, nel 1984, la niederösterreichische Gebietskrankenkasse stipulava contratti quadro con la Croce Rossa austriaca, sezione del Land della Bassa Austria, nonché con la federazione austriaca del soccorso operaio ai fini dell'effettuazione dei trasporti di malati nei tre menzionati settori di trasporto. Ogni anno si procede ad un adeguamento delle tariffe fissate nei detti contratti quadro. Coloro che effettuano i trasporti di malati non solo sono vincolati, per effetto di tali contratti, ad effettuare tutti i trasporti terrestri, vale a dire i trasporti con assistenza del medico di servizio, i trasporti di feriti e di malati nonché i semplici trasporti in ambulanza, bensì devono anche poter coordinare e sfruttare la possibilità di trasporti di due o più tipi alla volta.

19.
    Il 1° dicembre 1992 il signor Tögel otteneva dalla Bezirkshauptmannschaft Wien Umgebung (autorità amministrativa di prima istanza per il distretto di Vienna) la licenza ad esercitare l'attività di locazione di autovetture limitatamente ai trasporti di feriti e di malati. Il 22 agosto 1996, dato che la niederösterreichische Gebietskrankenkasse aveva ripetutamente respinto la sua richiesta mirante alla stipulazione di un contratto di fatturazione diretta per le spese relative ai trasporti di tale tipo adducendo come motivazione il fatto che due contratti già in essere coprivano in maniera soddisfacente le necessità, il signor Tögel proponeva ricorso dinanzi al Bundesvergabeamt affinché venisse dichiarato che l'appalto controverso verteva su una prestazione di servizi prevista dall'allegato I A della direttiva 92/50 e che, conseguentemente, doveva essere applicata una procedura di aggiudicazione di appalto aperta.

20.
    Alla luce di quanto sopra, il Bundesvergabeamt sospendeva il procedimento e poneva alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.    Se dall'art. 1, nn. 1 e 2, nonché dall'art. 2, n. 1, o da altre disposizioni della direttiva del Consiglio 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, debba desumersi l'esistenza di un diritto soggettivo allo svolgimento di una procedura di ricorso dinanzi ad autorità o giudici corrispondenti alle disposizioni dell'art. 2, n. 8, della direttiva 89/665/CEE così ampiamente definito e concreto da consentire che un singolo, qualora la direttiva in questione non sia stata attuata da uno Stato membro, possa utilmente far valere il diritto stesso in un procedimento nei confronti del predetto Stato.

2.    Se un giudice nazionale con le caratteristiche del Bundesvergabeamt (Ufficio federale delle aggiudicazioni), nell'espletamento di un procedimento di ricorso sul presupposto dell'esistenza di un diritto soggettivo dei singoli, basato sull'art. 41 della direttiva 92/50/CEE in combinato disposto con la direttiva 89/665/CEE, a promuovere una procedura di ricorso, debba disapplicare norme del diritto nazionale, come il paragrafo 91, nn. 2 e 3, del Bundesvergabegesetz, che gli conferiscono competenza di riesame soltanto

per violazioni del Bundesvergabegesetz e dei regolamenti emanati in materia, atteso che dette norme impediscono per le aggiudicazioni di appalti di servizi l'avvio di una procedura di ricorso ai sensi del Bundesvergabegesetz, e debba instaurare una procedura di ricorso in base alla quarta parte del Bundesvergabegesetz.

3. a)    Se le prestazioni descritte nell'esposizione dei fatti (tenuto conto dell'art. 10 della direttiva 92/50/CEE) debbano considerarsi prestazioni di servizi di categoria 2 di cui all'allegato IA della direttiva 92/50/CEE (servizi di trasporto terrestre) con la conseguenza che i relativi appalti vanno aggiudicati in base alle norme dei titoli III e IV della direttiva, ovvero se debbano considerarsi prestazioni di servizi di cui all'allegato IB della direttiva 92/50/CEE (servizi sanitari) con la conseguenza che i relativi appalti vanno aggiudicati in base agli artt. 13 e 14, o ancora se dette prestazioni non rientrino affatto nella sfera d'applicazione della direttiva 92/50/CEE.

3. b)    Se le disposizioni di cui agli artt. da 1 a 7 della direttiva 92/50/CEE rispondano ai presupposti definiti al punto 12 della sentenza nella causa 41/74, Van Duyn, in materia di applicazione diretta di una direttiva comunitaria, sicché gli appalti per le prestazioni di servizi di cui all'allegato IB della direttiva vadano aggiudicati con la procedura ivi prevista, oppure se le norme della direttiva rilevanti per le prestazioni di servizi di cui all'allegato IA siano tali da soddisfare i presupposti definiti nella causa di cui sopra.

4.    Se dall'art. 5 o da altre norme del Trattato CE, oppure dalla direttiva 92/50/CEE scaturisca l'obbligo dello Stato di intervenire in rapporti giuridici in essere, instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale con modalità non conformi a detta direttiva».

Sulla prima e sulla seconda questione

21.
    Con la prima e con la seconda questione, che occorre trattare congiuntamente, il giudice a quo chiede sostanzialmente se l'art. 1, nn. 1 e 2, e l'art. 2, n. 1, ovvero altre disposizioni della direttiva 89/665 debbano essere interpretate nel senso che, in mancanza della trasposizione della direttiva 92/50 alla scadenza del termine a tal fine previsto, gli organi degli Stati membri responsabili delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori e di forniture, istituiti in forza dell'art. 2, n. 8, della direttiva 89/665, sono legittimati anche a conoscere dei ricorsi relativi a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

22.
    Si deve anzitutto ricordare al riguardo che, nella sentenza 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult (Racc. pag. I-4961, punto 40) la Corte ha rilevato che spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare il giudice competente a risolvere liti vertenti sui diritti soggettivi, scaturenti dall'ordinamento

comunitario, fermo restando, tuttavia, che gli Stati membri sono tenuti a garantire, in ogni caso, la tutela effettiva di detti diritti. Con questa riserva, non spetta alla Corte intervenire nella soluzione dei problemi di competenza che può sollevare, nell'ambito dell'ordinamento giudiziario nazionale, la definizione di determinate situazioni giuridiche fondate sul diritto comunitario.

23.
    Al punto 41 della stessa sentenza la Corte ha poi dichiarato che l'art. 41 della direttiva 92/50, pur obbligando gli Stati membri ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire ricorsi efficaci in materia di appalti pubblici di servizi, non indica quali devono essere gli organi nazionali competenti, né esige che siano gli stessi che gli Stati membri hanno designato in materia di appalti pubblici di lavori e di forniture.

24.
    E' tuttavia pacifico che, alla data di presentazione da parte del signor Tögel del ricorso dinanzi al Bundesvergabeamt, vale a dire il 22 agosto 1996, la direttiva 92/50 non era stata trasposta nell'ordinamento austriaco. Infatti, la relativa legge di trasposizione è entrata in vigore solamente il 1° gennaio 1997.

25.
    Alla luce di circostanze del genere, la Corte ha ricordato, al punto 43 della menzionata sentenza Dorsch Consult, che l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure il dovere che essi hanno in virtù dell'art. 5 del Trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali. Essa ne ha dedotto che, nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato (v. sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punto 8; 16 dicembre 1993, causa C-334/92, Wagner Miret, Racc. pag. I-6911, punto 20, e 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 26).

26.
    Al successivo punto 44, la Corte ha inoltre rilevato che la questione della designazione di un organo competente a conoscere dei ricorsi in materia di appalti pubblici di servizi è pertinente anche in caso di mancata attuazione della direttiva 92/50. Infatti, qualora uno Stato membro abbia omesso di adottare i prescritti provvedimenti di esecuzione, o abbia adottato provvedimenti non conformi a una direttiva, la Corte ha riconosciuto, a determinate condizioni, il diritto dei singoli di far valere in giudizio una direttiva contro lo Stato membro inadempiente. Anche se tale garanzia minima non può bastare a uno Stato membro per giustificare la mancata adozione in tempo utile delle misure di attuazione adeguate allo scopo di ciascuna direttiva (v., in particolare, sentenza 2 maggio 1996, causa C-253/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2423, punto 13), essa può avere però l'effetto

di legittimare i singoli a far valere nei confronti di uno Stato membro le disposizioni sostanziali della direttiva 92/50.

27.
    Infine, al punto 45 della menzionata sentenza Dorsch Consult, la Corte ha rammentato che, se le norme nazionali non possono essere interpretate conformemente alla direttiva 92/50, gli interessati possono chiedere secondo le procedure del diritto nazionale il risarcimento del danno subito per la mancata attuazione della direttiva nel termine prescritto (v., in particolare, sentenza 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. I-4845).

28.
    Occorre conseguentemente risolvere la prima e la seconda questione pregiudiziale dichiarando che né l'art. 1, nn. 1 e 2, né l'art. 2, n. 1, né le altre disposizioni della direttiva 89/665 possono essere interpretate nel senso che, in mancanza di trasposizione della direttiva 92/50 alla scadenza del termine a tal fine previsto, gli organi degli Stati membri responsabili delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori e forniture, istituti in forza dell'art. 2, n. 8, della direttiva 89/665, siano legittimati a conoscere anche dei ricorsi relativi a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. Tuttavia, le esigenze di un'interpretazione della legge nazionale conforme alla direttiva 92/50 e di una tutela effettiva dei diritti degli amministrati impongono al giudice nazionale di verificare se le pertinenti disposizioni della legge nazionale consentano di riconoscere agli amministrati un diritto di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. In fattispecie come quella oggetto della causa principale, il giudice nazionale è tenuto, in particolare, a verificare se tale diritto di ricorso possa essere esercitato dinanzi agli stessi organi previsti in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori.

Sulla terza questione

Sulla prima parte della terza questione

29.
    Con la prima parte della terza questione, il giudice nazionale chiede se i servizi di trasporto di feriti e di malati con assistenza di un infermiere, di cui trattasi nella causa principale, rientrino nell'allegato I A ovvero nell'allegato I B della direttiva 92/50, ai quali rinvia l'art. 10 della direttiva medesima.

30.
    Per quanto attiene alla denominazione dei servizi oggetto degli appalti rientranti nella direttiva 92/50, gli artt. 8 e 9 di questa rinviano, rispettivamente, all'allegato I A e all'allegato I B della detta direttiva. A tal fine tanto l'allegato I A quanto l'allegato I B della direttiva 92/50 fanno riferimento alla nomenclatura CPC.

31.
    A termini dell'art. 10 della direttiva 92/50, gli appalti aventi per oggetto contemporaneamente servizi elencati nell'allegato I A e servizi figuranti nell'allegato I B vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI qualora il valore dei servizi elencati nell'allegato I A risulti superiore al

valore dei servizi elencati nell'allegato I B. In caso contrario, l'appalto viene aggiudicato conformemente agli artt. 14 e 16.

32.
    Secondo la niederösterreichische Gebietskrankenkasse, i servizi di cui trattasi costituiscono servizi rientranti nell'allegato I B, categoria 25 («Servizi sanitari e sociali»). In proposito, tale ente fa riferimento, in particolare, al CPV, divisione 85, che, tra i «Servizi sanitari e sociali» a cui l'ente stesso si richiama, menziona i «servizi di ambulanze».

33.
    Il governo austriaco sostiene che né la nomenclatura CPC né la CPA, né il CPV consentono di classificare i servizi in una delle categorie di cui all'allegato I A o all'allegato I B.

34.
    Secondo la Commissione, invece, dalla nomenclatura CPC, dal CPV e dalla CPA emerge che i servizi di cui trattasi devono essere considerati servizi rientranti tanto nell'allegato I A, categoria 2 («Servizi di trasporto terrestre»), quanto nell'allegato I B, categoria 25 («Servizi sociali e sanitari»).

35.
    Al riguardo si deve osservare che, ai sensi dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 3696/93, la classificazione prevista dalla CPA dev'essere utilizzata a scopi statistici e che, ai sensi del punto 1 della raccomandazione n. 96/527, il CPV è destinato unicamente alla redazione dei bandi e delle altre comunicazioni pubblicati nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti pubblici.

36.
    Ne consegue che le denominazioni dei servizi di cui alla categoria 2 dell'allegato I A e alla categoria 25 dell'allegato I B non possono essere interpretate alla luce della CPA né del CPV.

37.
    Per contro, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, emerge dal settimo 'considerando‘ della direttiva 92/50 che il riferimento alla nomenclatura CPC contenuto negli allegati I A e I B presenta carattere vincolante.

38.
    Si deve poi osservare che, come più ampiamente illustrato dall'avvocato generale ai paragrafi 36-48 delle sue conclusioni, l'orientamento globale suggerito dal governo francese all'udienza, consistente nell'imputare ciascun servizio integralmente o all'allegato I A o all'allegato I B in relazione alla presenza o meno di un'assistenza sanitaria, non riflette la chiara distinzione che emerge da tali allegati tra i servizi di trasporto ed i servizi sanitari prestati in ambulanza.

39.
    Si deve conseguentemente rilevare che il numero di riferimento della CPC 93, che figura alla categoria 25 («Servizi sanitari e sociali») dell'allegato I B, indica chiaramente che tale categoria attiene esclusivamente agli aspetti medici dei servizi sanitari oggetto di un appalto pubblico come quello di cui trattasi nella causa

principale, ad esclusione degli aspetti di trasporto, che rientrano nella categoria 2 («Servizi di trasporto terrestre») recante il riferimento CPC 712.

40.
    La prima parte della terza questione dev'essere quindi risolta nel senso che i servizi di trasporto di feriti e di malati con assistenza di un infermiere rientrano contemporaneamente nell'allegato I A, categoria 2, e nell'allegato I B, categoria 25, della direttiva 92/50, di modo che ad un appalto che abbia ad oggetto servizi del genere si applica l'art. 10 della direttiva 92/50.

Sulla seconda parte della terza questione

41.
    Con la seconda parte della terza questione, il giudice a quo chiede, sostanzialmente, se le disposizioni dei titoli da I a VI della direttiva 92/50 possano essere fatte valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.

42.
    Si deve ricordare al riguardo che, secondo una giurisprudenza costante (sentenza 20 settembre 1988, causa 31/87, Beentijes, Racc. pag. 4635, punto 40), in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva risultino essere, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere nei confronti dello Stato, tanto se questo non ha trasposto tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale, quanto se esso l'ha trasposta in modo inadeguato.

43.
    Occorre quindi verificare se le controverse disposizioni della direttiva 92/50 appaiano, sotto il profilo sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, così da poter essere fatte valere da un singolo nei confronti dello Stato.

44.
    Si deve anzitutto rilevare al riguardo che le disposizioni del titolo I, riguardante la sfera di applicazione ratione materiae e ratione personae della direttiva, e del titolo II, relativo alle procedure applicabili agli appalti aventi ad oggetto i servizi di cui agli allegati I A e I B, sono incondizionate e sufficientemente precise, così da poter essere fatte valere dinanzi ad un giudice nazionale.

45.
    Ai sensi degli artt. 8-10, contenuti nel titolo II, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate, in modo incondizionato e preciso, a procedere all'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi in base a procedure nazionali conformi alle disposizioni dei titoli da III a VI per i servizi rientranti, integralmente o principalmente, nell'allegato I A e degli artt. 14 e 16 per i servizi rientranti, integralmente o principalmente, nell'allegato I B. L'art. 14 costituisce il titolo IV, mentre l'art. 16 è contenuto nel titolo V.

46.
    Come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, le dettagliate disposizioni dei titoli da III a VI della direttiva, riguardanti la scelta delle procedure di aggiudicazione e le norme relative ai concorsi di progettazione, le norme comuni in campo tecnico e di pubblicità, nonché quelle relative ai criteri di partecipazione, di selezione e di aggiudicazione, sono, salvo talune eccezioni e sfumature che risultano dal loro tenore letterale, incondizionate e sufficientemente

chiare e precise, così da poter essere fatte valere dai prestatori dinanzi ai giudici nazionali.

47.
    La seconda parte della terza questione pregiudiziale sollevata dev'essere quindi risolta nel senso che le disposizioni dei titoli I e II della direttiva 92/50 possono essere fatte valere direttamente dai singoli dinanzi ai giudici nazionali. Quanto alle disposizioni dei titoli da III a VI, anch'esse possono essere fatte valere da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale laddove dall'esame, caso per caso, del loro tenore letterale risulti che sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise.

Sulla quarta questione

48.
    Con la sua quarta questione, il giudice a quo chiede se dall'art. 5 o da altre disposizioni del Trattato CE o della direttiva 92/50 emerga che uno Stato membro è tenuto ad intervenire in rapporti giuridici in essere instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale con modalità non conformi alla menzionata direttiva.

49.
    Atteso che al momento dell'emanazione dell'ordinanza di rinvio la direttiva non era stata ancora trasposta nell'ordinamento austriaco, tale questione non può riguardare, nella fattispecie, l'obbligo per il legislatore austriaco di intervenire in tale ambito.

50.
    La quarta questione dev'essere quindi intesa nel senso che è diretta ad accertare se il diritto comunitario imponga ad un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro di intervenire, su domanda di un singolo, in rapporti giuridici in essere instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale con modalità non conformi alla direttiva 92/50.

51.
    Si deve ricordare al riguardo che, secondo una giurisprudenza costante , le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere fatte valere dinanzi ad un giudice nazionale dai soggetti interessati nei confronti di qualsiasi autorità pubblica tenuta ad applicare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del diritto nazionale non conformi alla direttiva medesima, anche quando quest'ultima non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento giuridico interno dello Stato interessato.

52.
    Ne consegue che un singolo può far valere dinanzi ad un giudice nazionale le disposizioni della direttiva 92/50 in quanto esse siano incondizionate e sufficientemente precise, qualora un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro abbia proceduto all'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi in violazione di tali disposizioni, sempreché, tuttavia, tale aggiudicazione sia avvenuta dopo la scadenza del termine di trasposizione previsto dalla detta direttiva.

53.
    Ora, dal fascicolo emerge che i contratti quadro di cui trattasi nella causa principale sono stati conclusi nel 1984, vale a dire addirittura prima dell'emanazione della direttiva 92/50.

54.
    La quarta questione dev'essere quindi risolta nel senso che il diritto comunitario non impone ad un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro di intervenire, su domanda di un singolo, in rapporti giuridici in essere, instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale, qualora tali rapporti siano stati posti in essere prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 92/50.

Sulle spese

55.
    Le spese sostenute dai governi austriaco e francese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesvergabeamt, con ordinanza 5 dicembre 1996, dichiara:

1.
    Né l'art. 1, nn. 1 e 2, né l'art. 2, n. 1, né le altre disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE,che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, possono essere interpretati nel senso che, in mancanza di trasposizione della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, alla scadenza del termine a tal fine previsto, gli organi degli Stati membri responsabili delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori e forniture, istituti in forza dell'art. 2, n. 8, della direttiva 89/665, siano legittimati a conoscere anche dei ricorsi relativi a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. Tuttavia, le esigenze di un'interpretazione della legge nazionale conforme alla direttiva 92/50 e di una tutela effettiva dei diritti degli amministrati impongono al giudice nazionale di verificare se le pertinenti disposizioni della legge nazionale consentano di riconoscere agli amministrati un diritto di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. In fattispecie

come quella oggetto della causa principale, il giudice nazionale è tenuto, in particolare, a verificare se tale diritto di ricorso possa essere esercitato dinanzi agli stessi organi previsti in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori.

2.
    I servizi di trasporto di feriti e di malati con assistenza di un infermiere rientrano contemporaneamente nell'allegato I A, categoria 2, e nell'allegato I B, categoria 25, della direttiva 92/50, di modo che ad un appalto che abbia ad oggetto servizi di tal genere si applica l'art. 10 della direttiva 92/50.

3.
    Le disposizioni dei titoli I e II della direttiva 92/50 possono essere fatte valere direttamente dai singoli dinanzi ai giudici nazionali. Quanto alle disposizioni dei titoli da III a VI, anch'esse possono essere fatte valere da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale laddove dall'esame, caso per caso, del loro tenore letterale risulti che sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise.

4.
    Il diritto comunitario non impone ad un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro di intervenire, su domanda di un singolo, in rapporti giuridici in essere, instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale, qualora tali rapporti siano stati posti in essere prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 92/50.

Ragnemalm
Mancini
Kapteyn

Murray

Ioannou

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 settembre 1998.

Il cancelliere

Il presidente della Sesta Sezione

R. Grass

H. Ragnemalm


1: Lingua processuale: il tedesco.