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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 2005 - DaimlerChrysler / Commissione

(Causa T-325/01) 1

["Concorrenza - Art. 81 CE - Accordi tra imprese - Contratti di agenzia - Distribuzione di autoveicoli - Unità economica - Misure dirette ad ostacolare il commercio parallelo di autoveicoli - Fissazione dei prezzi - Regolamento (CE) n. 1475/95 - Ammenda"]

Lingua processuale:il tedesco

Parti

Ricorrente: DaimlerChrysler AG (Stuttgart, Germania) [Rappresentanti: R. Bechtold e W. Bosch, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: W. Mölls, in qualità di agente, assistito da H.-J. Freund, avvocato]

Oggetto della causa

Domanda diretta, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 10 ottobre 2001, n. 2002/758/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/36.264 - Mercedes-Benz) (GU 2002, L 257, pag. 1), e, in subordine, alla riduzione dell'ammendo inflitta dalla decisione medesima.

Dispositivo della sentenza

1)    L'art. 1, della decisione della Commissione 10 ottobre 2001, 2002/758/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/36.264 - Mercedes-Benz), è annullato ad eccezione della parte in cui viene accertato che la società DaimlerChrysler AG, nonché le società Daimler Benz AG e Mercedes Benz AG cui essa è succeduta, hanno commesso, direttamente o per mezzo della loro controllata Mercedes-Benz Belgium SA, una violazione delle disposizioni dell'art. 81, n. 1, CE, per effetto della loro partecipazione ad accordi diretti a limitare gli sconti concessi in Belgio, accordi decisi il 20 aprile 1995 e revocati il 10 giugno 1999.

2)    L'art. 2 è annullato ad eccezione del primo periodo.

3)    L'art. 3 della decisione 2002/758 è annullato nella parte in cui fissa l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in EUR 71,825 milioni.

4)    L'importo dell'ammenda inflitta dall'art. 3 della decisione 2002/758 per l'infrazione relativa alla fissazione dei prezzi in Belgio è fissata in EUR 9,8 milioni.

5)    Il ricorso è respinto quanto al resto.

6)    La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché il 60% di quelle della ricorrente. La ricorrente sopporterà il 40% delle proprie spese.

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1 -

2 - GU C 60 del 16.3.2002.