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Ricorso proposto il 5 settembre 2011 - Éditions Jacob / Commissione

(Causa T-471/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente : Éditions Odile Jacob SAS (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti O. Fréget, M. Struys ed L. Eskenazi)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 13 maggio 2011, n. SG-Greffe (2011) D/C (2001) 3503, adottata nel caso COMP/M.2978 Lagardère/Natexis/VUP, successivamente alla sentenza del Tribunale 13 settembre 2010, causa T-452/04, Éditions Odile Jacob/Commissione, mediante la quale la Commissione ha autorizzato ancora una volta la Wendel come acquirente degli attivi ceduti, a norma degli obblighi collegati alla decisione della Commissione 7 gennaio 2004, che autorizza l'operazione di concentrazione Lagardère/Natexis/VUP;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sull'impossibilità manifesta per la Commissione di adottare una decisione confermativa che convalidi ex post, con l'aggiunta dell'effetto retroattivo, l'autorizzazione ricevuta dalla Wendel all'acquisto degli attivi della Editis nel 2004. La ricorrente afferma quanto segue:

agendo in tal modo, senza trarre tutte le conseguenze derivanti dall'illegalità constatata dal Tribunale, cioè dalla mancata indipendenza del mandatario incaricato di vigilare sulla detta cessione, la Commissione avrebbe violato l'art. 266 TFUE,

e

fissando al 30 luglio 2004 la data d'acquisto d'efficacia della decisione impugnata, la Commissione avrebbe violato il principio di irretroattività, nell'inosservanza della giurisprudenza della Corte che autorizza eccezionalmente siffatta efficacia soltanto al ricorrere di una doppia condizione, e cioè che la realizzazione di uno scopo imperativo di interesse generale lo esiga e che il legittimo affidamento degli interessati sia adeguatamente salvaguardato. La ricorrente afferma che le due dette condizioni non sono nella fattispecie soddisfatte.

Secondo motivo, vertente sull'assenza di base giuridica della decisione impugnata, in quanto la decisione della Commissione 7 gennaio 2004, che autorizza l'operazione di concentrazione, sarebbe divenuta inapplicabile successivamente alla constatazione del Tribunale in merito al mancato rispetto da parte di Lagardère di alcuni dei suoi impegni.

Terzo e quarto motivo, vertenti su errori di diritto e su errori manifesti di valutazione, compiuti dalla Commissione nella valutazione della candidatura della Wendel sia nel 2004 sia nella nuova decisione di autorizzazione, nonché su errori relativi, da una parte, alla considerazione, ai fini dell'adozione della decisione impugnata, di dati posteriori al 30 luglio 2004 e, dall'altra, alla considerazione selettiva e parziale di tali dati posteriori.

Quinto motivo, vertente su uno sviamento di potere, segnatamente in quanto, adottando ex post la decisione di convalida retroattiva di una cessione illegale e approvando un nuovo mandatario incaricato del solo compito di redigere un nuovo rapporto a conferma delle qualità della Wendel come acquirente degli attivi ceduti, la Commissione avrebbe deviato la finalità dell'art. 266 TFUE e del regolamento n. 4064/89 1, che prevedeva tra l'altro la possibilità di revocare la decisione di autorizzazione e di sanzionare la parti all'origine della commessa illegalità.

Sesto motivo, vertente su un difetto di motivazione in quanto la decisione impugnata è viziata da insufficienza e da contraddittorietà dei motivi.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1; nuova pubblicazione integrale, successiva a rettifiche, in GU 1990, L 257, pag. 13).