Language of document : ECLI:EU:T:2011:695





Ordinanza del Presidente del Tribunale 24 novembre 2011 – Éditions Jacob / Commissione

(causa T‑471/11 R)

«Procedimento sommario – Concorrenza – Concentrazione tra imprese – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune a condizione di effettuare retrocessioni di attivi – Annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale, riguardante l’autorizzazione che la Commissione ha concesso all’acquirente degli attivi retroceduti – Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione relativa ad una nuova autorizzazione del medesimo acquirente – Insussistenza dell’urgenza – Ponderazione degli interessi»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 30‑31)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Modifica irrimediabile delle quote di mercato – Inclusione – Presupposti – Valutazione sotto il profilo delle dimensioni dell’impresa e della situazione del gruppo cui essa appartiene (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 34‑35, 67‑70)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno morale – Lesione della reputazione di un’impresa a causa dell’assenza di selezione della sua offerta – Decisione della Commissione che approva la selezione effettuata – Insussistenza di nesso diretto tra tale decisione e l’asserito danno – Insussistenza dell’urgenza (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 42‑49)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Danno di natura puramente ipotetica – Esclusione (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 59)

5.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Perdita di chance, da parte di un’impresa, a causa dell’assenza di selezione della sua offerta – Decisione della Commissione che approva la selezione effettuata – Decisione che può aver contribuito a rafforzare tale perdita di chance –Danno integralmente risarcibile nell’ambito del ricorso principale o di un ricorso per risarcimento – Insussistenza dell’irreparabilità (Artt. 268 TFUE, 278 TFUE e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 60‑66)

6.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Presunta lesione alla visibilità e al prestigio dell’impresa ricorrente – Situazione non idonea a mettere in pericolo l’esistenza dell’impresa ricorrente – Sospensione che può avere una grave incidenza sui diritti e sugli interessi di terzi – Presupposto non soddisfatto (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 74‑78)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 13 maggio 2011, C(2011) 3503, relativa all’autorizzazione della Wendel Investissement SA quale acquirente degli attivi retrocessi in conformità alla decisione della Commissione 7 gennaio 2004, 2004/422/CE, che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (caso COMP/M. 2978 – Lagardère/Natexis/VUP).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.