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Comunicazione sulla GU

 

     SENTENZA DELLA CORTE

     (Prima Sezione)

     20 novembre 2003

nella causa C-008/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Østre Landsret): Assurandør-Societetet, agente per conto della Taksatorringen, contro Skatteministeriet (1)

    ("Sesta direttiva IVA ( Art. 13, parte A, n. 1, lett. f), e parte B, lett. a) ( Esenzione delle prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome non idonee a provocare distorsioni della concorrenza (

Esenzione delle operazioni di assicurazione e delle prestazioni di servizi relative a tali operazioni, effettuate da mediatori e da intermediari di assicurazioni ( Valutazione dei danni subiti da autoveicoli effettuate da un'associazione per conto delle compagnie di assicurazioni appartenenti a tale associazione")

    (Lingua processuale: il danese)

    (Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte")

Nel procedimento C-8/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Østre Landsret (Danimarca), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Assurandør-Societetet, agente per conto della Taksatorringen, e Skatteministeriet, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. f), e parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig. H. A. Rühl, amministratore, ha pronunciato il 20 novembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)L'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che le valutazioni peritali dei danni causati ad autoveicoli effettuate da un'associazione, composta da compagnie di assicurazioni e per conto delle medesime, non costituiscono né operazioni di assicurazione né prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate da mediatori e da intermediari di assicurazione, ai sensi della detta disposizione.

2)L'art. 13, parte A, n. 1, lett. f), della sesta direttiva 77/388 dev'essere interpretato nel senso che la concessione di un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della detta disposizione, a favore di un'associazione come quella oggetto della causa principale, che risponda a tutti gli altri requisiti previsti dalla disposizione medesima, dev'essere negata ove esista un rischio reale che l'esenzione possa provocare di per sé, nell'immediato o nel futuro, distorsioni della concorrenza.

3)Una normativa nazionale che consenta la concessione di un'esenzione temporanea in presenza di dubbi quanto alla possibilità che tale esenzione possa provocare successivamente distorsioni della concorrenza, come quella oggetto della causa principale, è compatibile con l'art. 13, parte A, n. 1, lett. f), della sesta direttiva 77/388, sempreché l'esenzione venga rinnovata fintantoché il beneficiario soddisfi i requisiti previsti dalla disposizione medesima.

4)Il fatto che le grandi compagnie di assicurazioni facciano effettuare le valutazioni peritali dei danni provocati agli autoveicoli da propri periti, evitando in tal modo che tali prestazioni di servizi vengano assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, non è tale da incidere sulla soluzione della prima, seconda e terza questione pregiudiziale.

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1 - GU C 61 del 24.2.2001