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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di Peter Strobl contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 luglio 2005

    (Causa T-260/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 14 luglio 2005 Peter Strobl, residente in Greifenberg-Beuern (Germania), rappresentato dall'avv. H.-J. Rüber, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 7 ottobre 2004 relativa all'inquadramento del ricorrente nel grado A*6;

-    accertare che l'assunzione deve essere effettuata nel grado A*10;

-    in via subordinata, accertare che l'assunzione deve essere effettuata nel grado A*8;

-    in via subordinata, accertare che l'assunzione deve essere effettuata nel grado A*7;

-    ordinare alla convenuta di garantire alla ricorrente la stessa situazione finanziaria in cui si sarebbe trovato in caso di inquadramento legittimo, cioè di versargli gli importi differenziali;

-    condannare la convenuta al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti:

Con il presente ricorso, il ricorrente contesta il suo inquadramento nel grado A*6, effettuato nell'ambito della sua assunzione presso la convenuta nell'ottobre 2004.

Nella motivazione del suo ricorso, il ricorrente si fonda su tre motivi. In primo luogo, fa valere la violazione del principio del legittimo affidamento. A suo avviso, il bando, il procedimento seguito in bandi analoghi e la normativa vigente in materia di personale al momento del bando avrebbero fatto sorgere nel ricorrente un legittimo affidamento sul fatto che, in caso di assunzione, l'inquadramento sarebbe avvenuto nel grado A6/A7, ovvero nel suo equivalente del nuovo statuto, cioè i gradi A*8 o A*10, ai sensi dell'art. 2 dell'allegato XIII. L'assunzione nel grado A*6 sulla base dell'art. 12 dell'allegato XIII al nuovo statuto sarebbe illegittima. Secondo il ricorrente, l'applicazione del nuovo statuto da parte dell'APN rappresenta una relazione del principio generale di trasparenza, del principio di tassatività, nonché del divieto di retroattività.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene di essere stato discriminato a causa della sua età. L'inquadramento nel grado A*6 sarebbe avvenuto senza la minima considerazione della sua età.

Infine, il ricorrente asserisce che l'applicazione dell'art. 12 dell'allegato XIII al nuovo statuto condurrebbe ad una disparità di trattamento nei confronti del ricorrente rispetto ai colleghi vincitori di altri concorsi, nonché rispetto ad altri posti, per i quali è invece previsto un inquadramento in un grado superiore.

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