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Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj - Romania) – Happy Education SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

(Causa C-612/20) 1

(Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera i) – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Esenzioni connesse con l’educazione dell’infanzia o della gioventù, con l’insegnamento scolastico o universitario – Prestazione di servizi educativi complementari al programma scolastico – Organismo di diritto privato che fornisce tali servizi a fini commerciali)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Cluj

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Happy Education SRL

Resistenti: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

Dispositivo

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «organism[o] riconosciut[o] (...) come avent[e] finalità simili» a quelle di un ente di diritto pubblico per l’educazione, ai sensi di tale disposizione, un ente privato che esercita attività didattiche di interesse pubblico consistenti, in particolare, nell’organizzazione di attività complementari al programma scolastico – quali assistenza nei compiti, programmi educativi, corsi di lingue straniere – e che ha ottenuto un’autorizzazione dall’Ufficio nazionale del registro del commercio, sotto forma di attribuzione del codice CAEN 8559 – «Altre forme d’insegnamento», ai sensi della classificazione delle attività economiche nazionali, qualora tale impresa non soddisfi comunque le condizioni previste dal diritto nazionale per poter beneficiare di tale riconoscimento.

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1 GU C 53 del 15.2.2021.