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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 26 settembre 2023 – LK, AK / Volkswagen AG

(Causa C-592/23, Volkswagen)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: LK, AK

Convenuta: Volkswagen AG

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 2, punto 6, e l’allegato III, paragrafo 3.13.4, del regolamento di attuazione 692/2008/CE 1 [in combinato disposto con l’articolo 3, punto 10, del regolamento 715/2007/CE 2 ] debbano essere interpretati nel senso che un dispositivo di controllo dell’inquinamento [programma di controllo per la rigenerazione del catalizzatore ad accumulo durante il ciclo di preparazione], considerato un sistema a rigenerazione continua poiché, nella prova di tipo 1 si innesca almeno una volta la rigenerazione (processo di purificazione) e tale rigenerazione si è già verificata almeno una volta durante il ciclo di preparazione del veicolo («Precon» o precondizionamento), costituisce un impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007/CE.

2)    a) Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 715/2007/CE [in combinato disposto con l’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007/CE e con l’articolo 2, punto 6, e l’allegato III, paragrafo 3.13.4, del regolamento di attuazione n. 692/2008/CE] debba essere interpretato nel senso che (se del caso) un siffatto impianto di manipolazione è lecito in quanto sono sostanzialmente soddisfatte le condizioni nel procedimento di prova delle emissioni applicabile.

b) Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2007/CE [in combinato disposto con l’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007/CE e con l’articolo 2, punto 6, e l’allegato III, paragrafo 3.13.4. del regolamento n. 692/2008/CE] debba essere interpretato nel senso che (se del caso) un siffatto impianto di manipolazione è lecito se la modalità di funzionamento rilevante ai fini delle emissioni, rilevata nel procedimento di prova (test di omologazione), è presente nell’80% dei casi anche nell’uso normale (in condizioni reali di guida).

3)    Se il paragrafo 2.20 e l’allegato 13, paragrafo 3, UNECE 1 [in combinato disposto con l’allegato III, paragrafo 3.13.1. e l’articolo 2, punto 6, del regolamento di attuazione n. 692/2008/CE] va interpretato nel senso che la configurazione normata nel paragrafo 3, seconda frase, dell’allegato 13 dell’UNECE, secondo cui l’interruttore (per impedire o consentire il processo di rigenerazione) può essere azionato durante i cicli di precondizionamento soltanto per impedire la rigenerazione, è determinante solo per il procedimento di prova particolare di cui all’allegato 13 dell’UNECE e quindi per la verifica delle emissioni di un veicolo con un sistema a rigenerazione periodica, ma non anche per un veicolo con un sistema a rigenerazione continua.

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1 Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2008, L 199, pag. 1).

1 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).

1 Regolamento n. 83 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore [2015/1038] (GU 2015, L 172, pag. 1).