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Impugnazione proposta l'8 settembre 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 giugno 2011, causa F-55/10, AS / Commissione

(Causa T-476/11 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Controinteressata nel procedimento: AS (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 giugno 2011, causa F-55/10, [AS]/Commissione;

statuire sulle spese secondo diritto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la Commissione deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto nel riconoscere un interesse all'annullamento della decisione di rigetto della candidatura. La Commissione rileva quanto segue:

Prima parte: una violazione del diritto dell'Unione per non aver tenuto conto della sentenza del Tribunale 9 dicembre 2010, causa T-526/08 P, Commissione/Strack, dal momento che il TFP avrebbe riconosciuto alla ricorrente un interesse ad ottenere l'annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura al posto controverso, malgrado ella non avesse chiesto l'annullamento della decisone di nomina, considerato che tali due decisioni sono inscindibili;

Seconda parte: un errore di qualificazione giuridica dei fatti nel riconoscere un interesse ad agire in modo astratto senza esaminare concretamente tutti gli elementi;

Terza parte: un erroneo rifiuto di tenere conto di determinate informazioni provenienti dal fascicolo medico, che dimostrerebbero che la ricorrente non aveva un interesse ad agire nel caso di specie.

Secondo motivo, vertente, da un lato, su una violazione del diritto dell'Unione nell'interpretazione e nell'applicazione della regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso con riferimento alla sentenza del TFP 1° luglio 2010, causa F-45/07, Mandt/Parlamento, e nel ritenere che il nuovo motivo relativo alla violazione dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea fosse ricevibile, nonostante non fosse stato sollevato nel reclamo e fosse "sostanzialmente diverso" dal motivo unico relativo alla violazione dell'avviso di posto vacante dedotto nel reclamo e, dall'altra, sulla violazione dell'art. 91, n. 2, di detto Statuto nel considerare che la "causa della controversia" è correttamente definita dalla "contestazione da parte del ricorrente della legittimità interna dell'atto impugnato o, in alternativa, dalla contestazione della sua legittimità esterna", il che renderebbe del tutto priva di senso la procedura precontenziosa e trascurerebbe la finalità di quest'ultima, consistente nel favorire una composizione amichevole della controversia tra l'interessato e la sua APN.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell'art. 7, n. 1, dello Statuto dei funzionari, nonché su un errore di motivazione, in quanto il TFP avrebbe interpretato l'art. 7, n. 1, di detto Statuto nel senso che esso concede a ciascun funzionario un diritto assoluto di accesso a tutti i posti del suo grado. Il TFP non avrebbe in tal modo tenuto conto della portata dell'art. 7, n. 1, dello Statuto né dell'art. 10 dell'allegato XIII dello Statuto, né delle spiegazioni fornite dalla Commissione rispetto all'interesse del servizio.

Quarto motivo, relativo a una violazione del diritto dell'Unione nell'attribuire il risarcimento del danno morale per un importo di 3 000 euro, dal momento che il motivo vertente sulla violazione dell'art. 7 dello Statuto dei funzionari sarebbe non solo irricevibile, ma anche infondato.

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