Language of document : ECLI:EU:C:2017:359

Causa C302/16

Bas Jacob Adriaan Krijgsman

contro

Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Noord-Nederland)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Contratto di trasporto stipulato tramite un agente di viaggio on-line – Vettore aereo che ha informato in tempo utile l’agente di viaggio di una modifica d’orario del volo – Agente di viaggio che ha trasmesso detta informazione a un passeggero mediante posta elettronica dieci giorni prima del volo»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 maggio 2017

Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Esonero dall’obbligo di compensazione – Contratto di trasporto stipulato tramite un agente di viaggio on-line – Vettore aereo che ha informato in tempo utile l’agente di viaggio di una modifica d’orario del volo – Agente di viaggio che ha trasmesso detta informazione a un passeggero mediante posta elettronica dieci giorni prima del volo – Inclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. 5, § 1, c), e 7]

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui a tali disposizioni in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale orario, l’agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine.

(v. punto 31 e dispositivo)