Language of document : ECLI:EU:T:2023:834

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

20 dicembre 2023 (*)

«Concorrenza – Concentrazioni – Mercati tedeschi dell’energia elettrica e del gas – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Obbligo di motivazione – Nozione di “concentrazione unica” – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di essere ascoltato – Delimitazione del mercato – Periodo di analisi – Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza – Errori manifesti di valutazione – Impegni – Obbligo di diligenza»

Nella causa T‑53/21,

EVH GmbH, con sede in Halle (Saale) (Germania), rappresentata da I. Zenke e T. Heymann, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Meessen e J. Szczodrowski, in qualità di agenti, assistiti da T. Funke e A. Dlouhy, avvocati,

convenuta,

sostenuta da

E.ON SE, con sede in Essen (Germania), rappresentata da C. Grave, C. Barth e D.‑J. dos Santos Goncalves, avvocati,

e da

RWE AG, con sede in Essen, rappresentata da U. Scholz, J. Ziebarth e J. Siegmund, avvocati,

intervenienti

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, presidente, J. Svenningsen, C. Mac Eochaidh, J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore) e M. Stancu, giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 18 aprile 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, l’EVH GmbH, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione C(2019) 6530 final della Commissione, del 17 settembre 2019, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (caso M.8870 – E.ON/Innogy) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

I.      Fatti

A.      Imprese interessate

2        L’E.ON SE è una società di diritto tedesco che, al momento della notifica dell’operazione di concentrazione prevista, era operante nell’insieme della catena di fornitura di energia, segnatamente nei settori della produzione, della vendita all’ingrosso, del trasporto, della distribuzione, della vendita al dettaglio e delle attività connesse all’energia (quali attività di misurazione e mobilità elettrica) (in prosieguo: il «mercato dell’energia»). L’E.ON è attiva in vari Stati europei, tra cui la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Italia, l’Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia, la Svezia e il Regno Unito.

3        L’innogy SE (in prosieguo, congiuntamente all’E.ON: le «parti della concentrazione»), una società figlia della RWE AG, detenuta in maggioranza da quest’ultima, è una società di diritto tedesco attiva in tutta la catena di fornitura di energia, tanto nei settori della produzione, della distribuzione e della vendita al dettaglio quanto nei settori delle attività connesse all’energia quali le attività di misurazione e la mobilità elettrica. L’innogy opera in diversi Stati europei, tra cui il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, la Spagna, la Francia, la Croazia, l’Italia, l’Ungheria, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia e il Regno Unito.

4        La ricorrente è una società di diritto tedesco presente a tutti i livelli della catena di fornitura di energia. La distribuzione dell’energia elettrica e del gas a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali rientra tra le sue attività principali. Essa gestisce reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas tramite la società EVH Netz.

B.      Contesto della concentrazione

5        La concentrazione di cui trattasi nel caso di specie si inserisce nell’ambito di un complesso scambio di attivi tra la RWE e l’E.ON, annunciato l’11 e il 12 marzo 2018 dalle due imprese interessate (in prosieguo: l’«operazione complessiva»). Così, mediante la prima operazione, la RWE intende acquisire il controllo esclusivo o il controllo congiunto di taluni attivi di produzione dell’E.ON. La seconda operazione, vale a dire la concentrazione di cui trattasi nel caso di specie, consiste nell’acquisizione, da parte dell’E.ON, del controllo esclusivo delle attività di distribuzione e di commercio al dettaglio nonché di taluni attivi di produzione dell’innogy, società figlia della RWE. Quanto alla terza operazione, essa prevede che la RWE acquisisca il 16,67% delle quote dell’E.ON.

6        Il 17 aprile 2018 la ricorrente ha inviato alla Commissione europea una lettera con la quale le ha comunicato di voler partecipare al procedimento relativo alla prima e alla seconda operazione di concentrazione e, pertanto, di voler ricevere i relativi documenti. In tale occasione essa ha inoltre trasmesso osservazioni critiche su queste due operazioni di concentrazione.

7        Il 26 giugno 2018 si è tenuta una riunione tra il rappresentante della ricorrente e la Commissione, durante la quale il medesimo ha espresso alla Commissione le preoccupazioni della sua cliente riguardo alla prima e alla seconda operazione di concentrazione e la sua volontà di partecipare ai relativi procedimenti.

8        Il 28 agosto 2018 si è tenuta una riunione individuale tra la Commissione e la ricorrente, durante la quale quest’ultima ha presentato le proprie osservazioni sulla prima e sulla seconda operazione di concentrazione.

9        La prima operazione di concentrazione è stata notificata alla Commissione il 22 gennaio 2019 (in prosieguo: la «concentrazione M.8871»). In riferimento a questa prima operazione, la Commissione ha adottato la decisione C(2019) 1711 final, del 26 febbraio 2019, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.8871 – RWE/E.ON Assets) (in prosieguo: la «decisione M.8871»).

10      La terza operazione è stata notificata al Bundeskartellamt (Autorità federale garante della concorrenza, Germania), che l’ha autorizzata con decisione del 26 febbraio 2019 (caso B8‑28/19; in prosieguo: la «concentrazione B8‑28/19»).

C.      Procedimento amministrativo

11      Il 31 gennaio 2019 la Commissione ha ricevuto notifica di una proposta di concentrazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1), con la quale l’E.ON intendeva acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, il controllo esclusivo delle attività di distribuzione e di soluzioni per i consumatori nonché taluni impianti di produzione di energia elettrica dell’innogy, società figlia della RWE.

12      Nell’ambito dell’esame di tale concentrazione, la Commissione ha realizzato una prima indagine di mercato, rivolta ai concorrenti delle parti della concentrazione (in prosieguo: la «prima indagine di mercato»), e il 1º febbraio 2019 ha quindi trasmesso ad alcune imprese, tra le quali la ricorrente, un questionario cui quest’ultima ha risposto l’8 febbraio 2019.

13      L’8 febbraio 2019 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la notifica preventiva di tale concentrazione (caso M.8870 – E.ON/Innogy) (GU 2019, C 50, pag. 13; in prosieguo: la «concentrazione M.8870»), conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004.

14      In pari data, per lettera, la ricorrente ha ribadito la sua volontà di partecipare al procedimento svolto dalla Commissione e, in tale occasione, di essere ascoltata dalla Commissione.

15      La concentrazione si articola in due fasi. La prima fase corrisponde all’acquisizione dell’intera innogy da parte dell’E.ON. La seconda fase si concretizza nel fatto che l’E.ON, da un lato, si separa dalla maggior parte delle attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell’innogy, da undici impianti di stoccaggio di gas gestiti dall’innogy nella Repubblica ceca e in Germania, nonché dalla partecipazione al 49% dell’innogy nella Kärtner Energieholding Beteiligungs GmbH, e, dall’altro, trasferisce tali attivi alla RWE.

16      Con decisione del 7 marzo 2019, la Commissione ha ritenuto che la concentrazione M.8870 suscitasse seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno e il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»). Di conseguenza, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento d’esame approfondito, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 139/2004.

17      Il 14 marzo 2019 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n 139/2004. Detta richiesta di informazioni era intesa ad ottenere i documenti relativi alle indagini svolte dalla ricorrente tra il 2016 e il 2018 presso i propri clienti in merito alla fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas in Germania (in prosieguo: la «richiesta di informazioni»). La ricorrente ha risposto a tale richiesta il 21 marzo 2019.

18      Il 18 marzo 2019 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale l’avvio di procedura (GU 2019, C 102, pag. 2), in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 139/2004.

19      Il 12 aprile 2019 la ricorrente ha inviato una lettera al consigliere‑auditore con la quale gli ha chiesto di riconoscerle lo status di terzo interessato al fine di essere ascoltata nell’ambito del procedimento relativo alla concentrazione M.8870. Il consigliere‑auditore ha accolto la sua richiesta con lettera del 23 aprile 2019.

20      In occasione di una riunione sullo stato di avanzamento tenutasi il 27 maggio 2019, la Commissione ha informato le parti della concentrazione in merito ai risultati preliminari dell’indagine di mercato e alla portata delle sue preoccupazioni preliminari.

21      Per porre rimedio ai problemi rilevati dalla Commissione, sotto il profilo della concorrenza, nella riunione sullo stato di avanzamento del 27 maggio 2019, l’E.ON ha presentato, il 20 giugno 2019, un’offerta di impegni, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004.

22      La Commissione ha realizzato una seconda indagine di mercato, relativa agli impegni proposti dall’E.ON (in prosieguo: la «seconda indagine di mercato»), e il 21 giugno 2019 ha quindi trasmesso ad alcune imprese, tra cui la ricorrente, due questionari, uno relativo agli impegni proposti per il mercato dell’energia elettrica per riscaldamento e l’altro relativo a quelli proposti per il mercato della mobilità elettrica. La ricorrente ha risposto a tale indagine il 26 giugno 2019.

23      L’E.ON ha presentato una versione definitiva dei suoi impegni il 3 luglio 2019.

D.      Decisione impugnata

24      Avendo ritenuto che gli impegni presentati dall’E.ON fossero sufficienti a fugare i seri dubbi quanto alla compatibilità della concentrazione con il mercato interno, la Commissione non ha inviato una comunicazione degli addebiti all’E.ON e ha adottato la decisione impugnata. Con tale decisione, di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale (GU 2020, C 379, pag. 16), la Commissione ha dichiarato la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE.

25      La concentrazione comporta notevoli sovrapposizioni tra le attività dell’E.ON e quelle dell’innogy, segnatamente in Germania. La Commissione ha quindi esaminato gli effetti della concentrazione sui mercati di tale paese.

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

II.    Conclusioni delle parti

74      La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

75      La Commissione, sostenuta dalla RWE e dall’E.ON, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

76      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, sei motivi vertenti, il primo, su un’erronea scissione dell’analisi dell’operazione complessiva, il secondo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il terzo, sulla violazione del suo diritto di essere ascoltata, il quarto, sulla violazione del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il quinto, su errori manifesti di valutazione e, il sesto, sulla violazione dell’obbligo di diligenza.

[omissis]

E.      Sul quinto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione

170    Con il quinto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la Commissione ha considerato a torto che la concentrazione era compatibile con il mercato interno, mentre avrebbe dovuto dichiarare la concentrazione incompatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto individuare tutti gli elementi di fatto decisivi idonei a consentirle di prevedere quale impatto avrebbe avuto la concentrazione, compresi i numerosi effetti verticali, e seguire, in particolare, teorie del danno in materia di economia digitale e dati risultanti dal numero eccezionale di dati di clienti ai quali l’E.ON ha accesso e dalla sua presenza sui canali dei gatekeeper.

1.      Considerazioni preliminari

171    A termini dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato interno le operazioni di concentrazione che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

172    Per quanto concerne i requisiti di prova, si evince dalla sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punti da 50 a 53), che la Commissione è obbligata, in linea di principio, a esprimersi nel senso di autorizzare l’operazione di concentrazione sulla quale è chiamata a pronunciarsi o di vietarla, in base alla sua valutazione delle conseguenze economiche attribuibili all’operazione di cui trattasi che appaiano maggiormente probabili. Si tratta, quindi, di una valutazione di probabilità e non di un obbligo che grava sulla Commissione di dimostrare senza ragionevoli dubbi che una concentrazione non solleva problemi di concorrenza (sentenza dell’11 dicembre 2013, Cisco Systems e Messagenet/Commissione, T‑79/12, EU:T:2013:635, punto 47).

173    In tale contesto, spetta alla Commissione valutare globalmente il risultato del fascio di indizi utilizzato per misurare la situazione della concorrenza. È possibile al riguardo che taluni elementi siano privilegiati ed altri disattesi. Siffatto esame e la motivazione che esso implica sono oggetto di un controllo di legittimità esercitato dal Tribunale sulle decisioni della Commissione in materia di concentrazioni (sentenza del 6 luglio 2010, Ryanair/Commissione, T‑342/07, EU:T:2010:280, punto 136).

174    Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, le norme sostanziali del regolamento n. 139/2004, in particolare l’articolo 2, attribuiscono alla Commissione un certo potere discrezionale, segnatamente per quanto concerne valutazioni di ordine economico, e, di conseguenza, il controllo da parte del giudice sull’esercizio di tale potere, essenziale per la determinazione delle regole in materia di concentrazioni, dev’essere effettuato tenendo conto del potere discrezionale che è implicito nelle regole di carattere economico facenti parte del regime delle concentrazioni (v. sentenza del 6 luglio 2010, Ryanair/Commissione, T‑342/07, EU:T:2010:280, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

175    Ne deriva che il sindacato del giudice dell’Unione su una decisione della Commissione in materia di operazioni di concentrazione si limita alla verifica dell’esattezza materiale dei fatti e alla mancanza di errori manifesti di valutazione (v. sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 144 e giurisprudenza ivi citata).

176    Ciò premesso, questo non implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della Commissione, di dati di natura economica. Infatti, detto giudice è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono (sentenze del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval, C‑12/03 P, EU:C:2005:87, punto 39, e del 7 maggio 2009, NVV e a./Commissione, T‑151/05, EU:T:2009:144, punto 54).

177    Si deve inoltre ricordare che la questione se la valutazione sostanziale secondo cui la concentrazione di cui trattasi non suscitava problemi di compatibilità con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, rientra nell’esame dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione. Infatti, per verificare se la Commissione si sia legittimamente basata sulla succitata disposizione al fine di adottare la sua decisione, occorre esaminare se essa non abbia commesso errori manifesti nella valutazione degli effetti del progetto di concentrazione sulla concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2013, Spar Österreichische Warenhandels/Commissione, T‑405/08, non pubblicata, EU:T:2013:306, punto 48).

178    È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione.

179    Il quinto motivo si articola in tre parti. La prima verte su una delimitazione errata del periodo di analisi, la seconda su una definizione errata dei mercati rilevanti e la terza su una valutazione errata degli effetti della concentrazione. Tuttavia, prima di esaminare queste tre parti, occorre occuparsi delle critiche formulate dalla ricorrente relative agli elementi presi in considerazione dalla Commissione ai fini della sua analisi.

2.      Sugli elementi presi in considerazione dalla Commissione ai fini della sua analisi

a)      Sulle informazioni fornite dalle parti della concentrazione e sullinsieme dei dati rilevanti

180    La ricorrente sostiene che la Commissione si è basata esclusivamente sulle indicazioni fornite dalle parti della concentrazione, senza effettuare un esame critico di tali indicazioni, e che essa ha ignorato altre fonti di informazione, in particolare le osservazioni divergenti provenienti dal mercato.

181    In primo luogo, i risultati delle indagini di mercato svolte dalla Commissione e i dati forniti dalla ricorrente, vale a dire riferimenti accessibili al pubblico, lo studio LBD, lo studio dell’ottobre 2020 effettuato dal Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH (BET), intitolato «Kurzgutachten zu den Ergebnissen der Marktbefragung im Zusammenhang mit der Neuaufteilug der Geschäftsfelder zwischen E.ON und RWE/innogy» (Perizia sommaria sui risultati dell’indagine di mercato relativa alla nuova ripartizione dei settori di attività tra l’E.ON e la RWE/innogy; in prosieguo: lo «studio BET»), e lo studio del 13 gennaio 2021 realizzato dall’Innoplexia, intitolato «Digitale Marktbeobachtung. Deutschlandweite Erhebung zur Untersuchung von dominanten Stellungen deutscher Energieversorger» (Osservazione digitale del mercato. Indagine a livello della Germania sulla posizione dominante dei fornitori di energia tedeschi; in prosieguo: lo «studio Innoplexia»), contraddirebbero i fatti considerati dalla Commissione. Pertanto, se la Commissione avesse svolto le necessarie attività preliminari, avrebbe potuto e dovuto respingere le conclusioni delle parti della concentrazione.

182    In secondo luogo, la Commissione non potrebbe validamente sostenere che occorra ignorare completamente gli studi BET e Innoplexia per il motivo che essi sono stati elaborati dopo l’adozione della decisione impugnata. In particolare, la ricorrente sostiene che lo studio BET si ispira al concetto di indagine generale della Commissione ed è inteso soltanto a verificare la plausibilità delle conclusioni della Commissione, mentre lo studio Innoplexia quantifica la presenza predatoria online dell’E.ON, chiaramente denunciata dai concorrenti durante il procedimento, cosicché questi due studi non potrebbero essere qualificati come fatti nuovi sopravvenuti dopo l’adozione della decisione impugnata.

183    La Commissione, sostenuta dall’E.ON e dalla RWE, fa valere di avere raccolto l’insieme degli elementi di fatto decisivi, che potevano consentirle di prevedere l’impatto della concentrazione sul mercato interno. A tale proposito, la Commissione avrebbe avuto a disposizione non solo la propria conoscenza del mercato, le informazioni pubbliche e i dati forniti dalle parti della concentrazione, ma anche le informazioni provenienti da terzi. Quanto agli elementi di prova, la Commissione ritiene che gli studi BET e Innoplexia siano irricevibili, in quanto non esistevano alla data di adozione della decisione impugnata. Infine, la Commissione contesta la rilevanza, la coerenza e la solidità degli elementi di prova forniti dalla ricorrente.

184    In un primo momento, il Tribunale esaminerà la censura generale secondo cui la Commissione non ha tenuto conto di altre informazioni pubbliche o di informazioni fornite da terzi e si è basata esclusivamente sulle informazioni fornite dalle parti della concentrazione. In un secondo momento, il Tribunale esaminerà la ricevibilità nonché la rilevanza, la coerenza e la solidità degli studi presentati dalla ricorrente, nella misura in cui sono diretti a dimostrare che la Commissione non ha tenuto conto di tutti gli elementi di fatto rilevanti ai fini della sua analisi degli effetti della concentrazione.

185    In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione si sarebbe basata esclusivamente sulle indicazioni fornite dalle parti della concentrazione senza procedere a un esame critico delle stesse e avrebbe ignorato altre fonti di informazione, si deve constatare che la ricorrente non afferma che esista una norma giuridica la quale vieti alla Commissione di basarsi sui dati forniti dalle parti stesse della concentrazione nell’ambito del procedimento amministrativo o che, al contrario, le imponga di svolgere la propria indagine di mercato indipendentemente dai dati forniti dalle parti della concentrazione (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2013, Spar Österreichische Warenhandels/Commissione, T‑405/08, non pubblicata, EU:T:2013:306, punto 126).

186    Analogamente, occorre rilevare che, tenuto conto dell’esigenza di celerità e dei termini rigorosi che s’impongono alla Commissione nell’ambito del procedimento di controllo delle concentrazioni, detta istituzione, in mancanza di indizi nel senso dell’inesattezza delle informazioni fornite, non può essere tenuta ad effettuare verifiche riguardo a tutte le informazioni che riceve. Infatti, sebbene l’obbligo di esame diligente ed imparziale che incombe alla Commissione, nell’ambito di un procedimento del genere, non le consenta di basarsi su elementi o informazioni che non possono essere considerati veritieri, la menzionata esigenza di celerità presuppone, ciò nondimeno, che l’istituzione in parola non possa verificare essa stessa, nei minimi dettagli, l’autenticità e l’affidabilità di tutte le comunicazioni che le pervengono, in quanto il procedimento di controllo delle concentrazioni si basa necessariamente e in certa misura sulla fiducia (v. sentenza del 20 ottobre 2021, Polskie Linie Lotnicze «LOT»/Commissione, T‑240/18, EU:T:2021:723, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

187    A tale proposito occorre ricordare che, nell’ambito della normativa in materia di controllo delle concentrazioni, sono previste varie misure dirette a scoraggiare e a punire la trasmissione di informazioni inesatte o mendaci. Infatti, non solo le parti notificanti sono soggette, ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 2, del regolamento n. 802/2004, all’obbligo esplicito di fornirle, in modo veritiero e completo, i fatti e le circostanze rilevanti per la decisione, essendo tale obbligo sanzionato all’articolo 14 del regolamento n. 139/2004, ma la Commissione può anche revocare, sulla base dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 139/2004, la decisione di compatibilità quando questa sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate, o quando sia stata ottenuta con frode (v. sentenza del 20 ottobre 2021, Polskie Linie Lotnicze «LOT»/Commissione, T‑240/18, EU:T:2021:723, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).

188    Pertanto, nulla impedisce alla Commissione di basarsi esclusivamente sulle informazioni fornite dalle parti della concentrazione, in assenza di indizi della loro inesattezza, e a condizione che esse costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa.

189    Nel caso di specie, dalla decisione impugnata risulta che la Commissione si è basata in parte sui dati prodotti dalle parti della concentrazione. Tuttavia, da una lettura della decisione impugnata nel suo complesso emerge che la Commissione non ha fatto affidamento acriticamente sulle indicazioni delle parti della concentrazione. Al contrario, per quanto riguarda la contestazione, da parte della ricorrente, dell’attendibilità dei dati forniti alla Commissione dalle parti della concentrazione, si deve rilevare che tali dati erano corroborati dagli altri elementi messi a disposizione della Commissione. A titolo d’esempio, ai punti 81 e seguenti della decisione impugnata, la Commissione ha sottoposto le dichiarazioni delle parti della concentrazione, relativamente alla definizione del mercato geografico della fornitura al dettaglio di energia elettrica, ad un esame critico alla luce dello studio LBD. Analogamente, al punto 230 di detta decisione, la Commissione ha confrontato le asserzioni delle parti della concentrazione relative al loro rapporto concorrenziale nel contesto delle gare per concessioni di energia elettrica e gas con il punto di vista di alcuni concorrenti. Inoltre, al punto 293 della decisione impugnata, la Commissione ha anche confrontato le informazioni da essa raccolte nella sua indagine di mercato, per quanto riguarda i possibili effetti di estromissione dei concorrenti dai siti Internet di comparazione dei prezzi, con la propria conoscenza del mercato. Peraltro, al punto 191 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato le indicazioni delle parti della concentrazione tenendo conto di altre informazioni pertinenti, come le relazioni dell’Autorità federale garante della concorrenza, per quanto riguarda il notevole sovrapprezzo per le stazioni di servizio situate sulle autostrade rispetto alle stazioni di servizio situate nelle immediate vicinanze delle autostrade e al di fuori di esse.

190    In tali circostanze, si deve rilevare che la Commissione ha verificato i dati forniti dalle parti della concentrazione alla luce dell’insieme dei dati di cui disponeva. Così, l’insieme delle informazioni prese in considerazione dalla Commissione comprendeva non solo indicazioni provenienti dalle parti della concentrazione, ma anche altre informazioni pubbliche e altre informazioni raccolte presso terzi mediante richieste di informazioni, indagini di mercato o interviste, come risulta, ad esempio, dai punti 12, 13, 21 e 58 della decisione impugnata.

191    Di conseguenza, si deve concludere, senza anticipare, in questa fase, il giudizio sulla questione se, in tutte le parti specifiche della sua analisi, la Commissione abbia effettivamente preso in considerazione tutti gli elementi rilevanti per detta analisi, che essa ha cercato, in generale, di raccogliere gli elementi di prova pertinenti che potessero consentirle di prevedere quale impatto avrebbe avuto la concentrazione e li ha sottoposti a un controllo incrociato.

192    In ogni caso, si deve ricordare che spetta alla Commissione valutare se le informazioni di cui dispone siano sufficienti per l’analisi concorrenziale (sentenza del 13 maggio 2015, Niki Luftfahrt/Commissione, T‑162/10, EU:T:2015:283, punto 109) e valutare globalmente il risultato del fascio di indizi utilizzato per misurare la situazione della concorrenza. In base a tale valutazione complessiva, la Commissione può privilegiare taluni elementi e disattenderne altri. Il Tribunale deve controllare la legittimità di questo esame e la sua motivazione (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2010, Ryanair/Commissione, T‑342/07, EU:T:2010:280, punto 136).

193    A tale proposito, la ricorrente si limita ad affermare, in sostanza, che la Commissione ha accertato i fatti in modo errato o incompleto, ignorando taluni elementi di prova. Tuttavia, dalla decisione impugnata risulta chiaramente che la Commissione ha preso in considerazione tutti gli elementi di prova di cui disponeva e che essa ne ha privilegiati alcuni e disattesi altri, il che rientra nel suo potere discrezionale, confrontando tutti gli elementi di prova tra loro ed indicando, in generale, le ragioni per le quali ha deciso di non accogliere determinate indicazioni.

194    In secondo luogo, per quanto riguarda i tre studi presentati dalla ricorrente, ricordati al punto 181 supra, occorre rilevare che è stato dichiarato che la legittimità di un atto dell’Unione dev’essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato (v. sentenze del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione, T‑201/04, EU:T:2007:289, punto 260 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, la legittimità di una decisione in materia di concorrenza deve essere valutata, secondo una giurisprudenza costante, alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando l’ha adottato (v. sentenza del 27 gennaio 2021, KPN/Commissione, T‑691/18, non pubblicata, EU:T:2021:43, punto 141 e giurisprudenza ivi citata).

195    Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere esaminata in base agli elementi di fatto esistenti il giorno della sua adozione e non alla luce di elementi di fatto successivi ad essa (sentenza del 4 luglio 2006, easyJet/Commissione, T‑177/04, EU:T:2006:187, punto 204).

196    Si deve constatare che la decisione impugnata è datata 17 settembre 2019. Per quanto riguarda lo studio LBD, datato 9 maggio 2019, la Commissione ha espressamente menzionato tale studio nella decisione impugnata ai punti 81, 83, 84 e 86, nonché nelle note 79, 80, 84, 85, da 90 a 92 e 315. Di conseguenza, non solo detto studio è rilevante per valutare la legittimità della decisione impugnata, ma non si può addebitare alla Commissione di non averlo preso in considerazione al momento del suo esame degli effetti della concentrazione.

197    Per contro, è pacifico che lo studio BET, datato ottobre 2020, e lo studio Innoplexia, datato 13 gennaio 2021, sono successivi all’adozione della decisione impugnata.

198    Cionondimeno, la Commissione non può invocare, in modo generico, la giurisprudenza secondo cui la legittimità dell’atto impugnato dev’essere valutata in considerazione degli elementi di diritto e di fatto esistenti alla data in cui è stata adottata la decisione impugnata (sentenza del 21 settembre 2005, EDP/Commissione, T‑87/05, EU:T:2005:333, punto 158) per escludere questi due studi dall’analisi della legittimità della decisione impugnata.

199    Infatti, nella misura in cui la produzione di un allegato non costituisce un tentativo di modificare il contesto di diritto e di fatto precedentemente sottoposto alla Commissione ai fini dell’emanazione della decisione impugnata, ma appartiene all’attività di sviluppo di una serie di argomenti nel semplice esercizio del diritto di difesa, tale allegato è da considerarsi ricevibile (sentenza del 7 maggio 2009, NVV e a./Commissione, T‑151/05, EU:T:2009:144, punto 63).

200    Nel caso di specie, si deve constatare che gli studi BET e Innoplexia sono stati elaborati specificamente al fine di contestare la legittimità della decisione impugnata. Pertanto, in base alla giurisprudenza ricordata al punto 199 supra, la Commissione non può pretendere che gli studi BET e Innoplexia siano dichiarati irricevibili per il solo fatto che sono stati elaborati dopo l’adozione della decisione impugnata, senza che il loro contenuto sia stato analizzato per verificare se essi costituiscano o meno un tentativo di modificare il contesto di diritto o di fatto esistente alla data di adozione della decisione impugnata.

201    Per contro, la Commissione ben può far valere, nell’ambito della propria difesa, con riguardo a punti precisi, il fatto che un allegato ignora le dichiarazioni espresse o le omissioni delle parti nell’ambito del procedimento amministrativo (sentenza del 21 settembre 2005, EDP/Commissione, T‑87/05, EU:T:2005:333, punto 158). Analogamente, l’analisi di un allegato su un punto specifico può basarsi su informazioni esistenti alla data di adozione della decisione impugnata, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 198 supra. In altri termini, nulla impedisce al ricorrente di fare riferimento, nell’esercizio dei suoi diritti di difesa, a un’analisi contenuta in un allegato ed effettuata dopo l’adozione dell’atto impugnato, purché detta analisi si basi su elementi di fatto disponibili al momento dell’adozione di tale atto.

202    In primo luogo, per quanto riguarda lo studio BET, esso contiene, nella sezione 2, una critica della metodologia utilizzata dalla Commissione nell’ambito della prima indagine di mercato. Orbene, una critica siffatta deve essere considerata parte integrante della serie di argomenti che dà attuazione ai diritti di difesa della ricorrente. Pertanto, tale sezione dello studio BET è ricevibile.

203    Per contro, la sezione 3 dello studio BET riporta i risultati di un’indagine di mercato realizzata dalla BET tra il 29 luglio e il 18 agosto 2020, ossia quasi un intero anno dopo l’adozione della decisione impugnata, come risulta dal punto 41 della sezione 3 di tale studio.

204    A questo proposito si deve constatare che la ricorrente non ha dimostrato, e nemmeno sostenuto, che il parere delle imprese partecipanti fosse lo stesso che esse avrebbero avuto se fossero state interpellate nel momento in cui è stata adottata la decisione impugnata. Orbene, tenuto conto, inoltre, della natura dinamica del mercato dell’energia, è ragionevole prevedere che le risposte delle imprese partecipanti allo studio BET, quasi un anno dopo l’adozione della decisione impugnata, siano cambiate in parallelo con l’evoluzione del mercato dell’energia. Per giunta, le risposte sono state date in un contesto nel quale la concentrazione era già avvenuta. Pertanto, l’analisi delle risposte è stata effettuata sulla base di elementi fattuali di cui la Commissione non poteva disporre al momento dell’adozione della decisione impugnata. Infatti, la Commissione non poteva sapere quale sarebbe stata l’opinione degli operatori del mercato quasi un anno dopo, in particolare dopo la realizzazione della concentrazione.

205    Dal momento che la situazione del mercato dell’energia nel momento in cui è stato realizzato lo studio BET era necessariamente diversa da quella esistente nel momento in cui la Commissione ha svolto le proprie indagini, la rilevanza e il valore probatorio delle analisi effettuate nello studio BET sulla base di tali dati successivi sono tutt’al più limitati. Infatti, l’utilizzo di questi dati non si inserisce soltanto nell’ambito dell’attività di sviluppo di una serie di argomenti per l’esercizio dei diritti di difesa della ricorrente, bensì costituisce, almeno in parte, un tentativo di modificare il contesto di fatto esistente nel momento in cui la Commissione ha adottato la decisione impugnata, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 199 supra.

206    In secondo luogo, per quanto riguarda lo studio Innoplexia, si deve rilevare che i dati utilizzati in tale studio sono stati raccolti in due tempi. Da un lato, è stata effettuata una raccolta di dati giornaliera in tutta la Germania tra il 4 e il 17 dicembre 2020 sul motore di ricerca Google e sui due siti Internet di comparazione «Check24» e «Verivox». Dall’altro, al fine di includere anche i dati dei siti Internet di comparazione nell’indagine su un periodo più lungo, l’Innoplexia si è avvalsa di una scansione permanente di dati nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020.

207    A tale proposito, si deve constatare che il motore di ricerca Google così come i siti Internet di comparazione «Check24» e «Verivox» mostrano i risultati delle offerte che gli operatori propongono in un determinato momento. Tali piattaforme sono quindi soggette alla stessa dinamica mutevole del mercato dell’energia.

208    Orbene, la ricorrente non ha dimostrato, e nemmeno sostenuto, che i risultati ottenuti sarebbero stati gli stessi se i dati fossero stati raccolti nel periodo in cui la Commissione ha effettuato la propria analisi. Pertanto, come si è constatato in relazione allo studio BET, è ragionevole considerare che tali risultati si siano evoluti nel corso del tempo, man mano che il mercato dell’energia cambiava a sua volta.

209    Inoltre, dal suddetto studio risulta chiaramente che l’Innoplexia disponeva di dati provenienti dalla scansione permanente di siti Internet, che imitano i comportamenti di ricerca umani e consentono di elaborare vari milioni di richieste al giorno, su più anni. Tuttavia, sebbene si potessero utilizzare dati contemporanei all’indagine di mercato della Commissione, l’Innoplexia ha scelto di utilizzare dati del 2020.

210    Dal momento che l’analisi dello studio Innoplexia è stata ampiamente basata su dati del 2020, quindi successivi all’adozione della decisione impugnata, l’utilizzo di questi dati costituisce, almeno in parte, un tentativo di modificare il contesto di fatto esistente nel momento in cui la Commissione ha adottato la decisione impugnata, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 199 supra. Di conseguenza, anche supponendo che tali analisi siano ricevibili, la loro rilevanza e il loro valore probatorio sono tutt’al più limitati.

211    In definitiva, gli studi BET e Innoplexia presentati dalla ricorrente non menzionano dati che la Commissione abbia omesso di tenere in conto allorché ha adottato la decisione impugnata. Pertanto, la ricorrente non può dimostrare mediante detti studi che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione taluni dati.

b)      Sulla prima indagine di mercato della Commissione

212    La ricorrente sostiene che la concezione, la forma, i tempi e il contenuto della prima indagine di mercato svolta dalla Commissione non erano ottimali.

213    La Commissione ritiene che la prima indagine di mercato sia stata svolta correttamente.

214    In primo luogo, per quanto riguarda il campione selezionato ai fini della prima indagine di mercato, dalla nota 52 della decisione impugnata risulta che 161 imprese hanno effettivamente partecipato alla prima indagine di mercato, tra le quali, oltre a concorrenti importanti come l’EnBW e la Vattenfall, più di 50 aziende municipalizzate di varie dimensioni, cooperative di aziende municipalizzate, società nelle quali detenevano partecipazioni soltanto i comuni o le loro aziende municipalizzate, società nelle quali detenevano partecipazioni le aziende municipalizzate e i fornitori indipendenti, società nelle quali detenevano partecipazioni soltanto i fornitori indipendenti, fornitori indipendenti e nuovi entranti sul mercato.

215    Pertanto, la Commissione ha selezionato un ampio ventaglio di operatori per rispondere alla sua indagine di mercato.

216    Per determinare la dimensione corretta del campione ai fini di un’indagine di mercato, occorre tenere conto, anzitutto, delle dimensioni della popolazione presso la quale sarà effettuato il sondaggio, poi, del livello di attendibilità, ossia la percentuale indicante il grado di certezza con cui la popolazione sceglierà una risposta compresa tra due valori dati, e, infine, del margine di errore, che corrisponde alla percentuale indicante in quale misura i risultati del sondaggio possono riflettere l’opinione della popolazione complessiva.

217    Nel caso di specie, la popolazione totale è di circa 2 500 imprese il cui parere potrebbe essere utile. Per un livello di attendibilità del 95%, che corrisponde allo standard del settore, e un margine di errore del 10%, la dimensione adeguata del campione sarebbe di 93 rispondenti. Pertanto, avendo interpellato 383 imprese del mercato dell’energia, in relazione alle quali ci si poteva attendere che un certo numero di esse non avrebbe risposto, la Commissione ha cercato di costituire un campione sufficientemente rappresentativo.

218    Analogamente, non si può validamente addebitare alla Commissione di avere contattato solo 383 imprese, in quanto la logistica e l’organizzazione di un’indagine siffatta costituiscono uno sforzo notevole, così come la successiva elaborazione delle informazioni, e ciò a maggior ragione se si tiene conto delle risorse limitate della Commissione e delle esigenze di celerità che s’impongono ad essa nel contesto del controllo delle concentrazioni. Pertanto, tenuto conto del principio di celerità che regola la procedura di controllo delle concentrazioni, il Tribunale ritiene che, poiché 161 delle 383 imprese interpellate hanno effettivamente risposto alla prima indagine di mercato, tale campione possa essere considerato sufficientemente rappresentativo e idoneo a fornire risultati significativi sui quali la Commissione potesse basare le sue conclusioni.

219    In secondo luogo, la ricorrente critica la trasmissione del questionario in inglese. A tale proposito è pacifico che le domande erano redatte in inglese, ma che nulla impediva alle imprese destinatarie di rispondere in tedesco.

220    Nella sentenza del 12 luglio 2018, Brugg Kabel e Kabelwerke Brugg/Commissione (T‑441/14, EU:T:2018:453), le ricorrenti sostenevano che la Commissione aveva violato il loro diritto a un equo processo e i loro diritti della difesa notificando loro le richieste di informazioni e la comunicazione degli addebiti esclusivamente in inglese nell’ambito di un procedimento in materia di cartelli, sebbene una delle ricorrenti avesse chiesto, a più riprese, di comunicare in tedesco. Ai punti da 46 a 50 di tale sentenza, il Tribunale ha concluso che il rifiuto della Commissione di inviare le richieste di informazioni alla Brugg Kabel AG in tedesco non aveva impedito a quest’ultima di esprimere utilmente il proprio punto di vista in merito alle informazioni richieste dalla Commissione, in particolare perché la Commissione non aveva affatto preteso dalla Brugg Kabel che rispondesse in inglese alle richieste di informazioni.

221    L’applicazione a fortiori di tale giurisprudenza induce il Tribunale a concludere che il questionario della prima indagine di mercato, che, di per sé, non era idoneo a condurre all’adozione di sanzioni nei confronti delle imprese alle quali era rivolto, poteva essere redatto in inglese. Inoltre, se le imprese avevano problemi di traduzione, avrebbero potuto chiedere una proroga del termine per motivi linguistici. Infine, è giocoforza rilevare che nulla impediva loro di esprimere utilmente il proprio punto di vista, in quanto esse potevano rispondere in tedesco alle domande poste in inglese.

222    Pertanto, tenuto conto anche dell’esigenza di celerità, non si può esigere dalla Commissione che traduca le domande nelle lingue richieste dalle imprese interpellate.

223    Ad abundantiam, si deve rilevare che tale soluzione è tanto più ragionevole in quanto la Commissione ha effettuato indagini di mercato sui vari mercati geografici interessati, tra cui la Repubblica ceca, l’Ungheria, la Slovacchia e il Regno Unito. Orbene, esigere dalla Commissione che traduca i suoi questionari nelle lingue degli Stati membri nel cui territorio essa effettua le proprie indagini di mercato sarebbe sproporzionato in termini di costi per i servizi della Commissione e incompatibile con l’esigenza di celerità che s’impone ad essa.

224    In terzo luogo, occorre esaminare la complessità del questionario e il termine per rispondere concesso dalla Commissione. A questo proposito occorre ricordare che la Commissione deve conciliare la necessità di svolgere un’indagine completa al fine di disporre di tutti gli elementi rilevanti per la sua valutazione con l’esigenza di celerità che s’impone ad essa. Pertanto, da un lato, non si può criticare la Commissione per avere posto 228 domande. Dall’altro, sebbene il termine per rispondere fosse breve, il fatto che 161 imprese abbiano risposto entro il termine e il fatto che le imprese potessero chiedere una proroga dello stesso sono sufficienti per concludere che la Commissione non è venuta meno al suo dovere di diligenza sotto tale profilo.

225    Da tutto quanto precede risulta che la prima indagine di mercato è stata svolta correttamente. Essa non può quindi essere considerata viziata, di per sé, da errori manifesti di valutazione.

3.      Sulla prima parte del quinto motivo, relativa a una delimitazione errata del periodo di analisi

226    La ricorrente sostiene che la Commissione si è basata essenzialmente su considerazioni relative al passato senza fare alcuna previsione, più in particolare per quanto riguarda il mercato della mobilità elettrica e il mercato dei servizi di misurazione.

227    In sostanza, la ricorrente critica la delimitazione del periodo di analisi relativamente, in primo luogo, al mercato della mobilità elettrica e, in secondo luogo, al mercato dei servizi di misurazione.

228    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

229    Per quanto attiene, più in particolare, al mercato dei servizi di misurazione, occorre rilevare che la ricorrente addebita, in sostanza, alla Commissione di non avere tenuto conto dell’impatto, in futuro, del fatto che l’E.ON, grazie alla concentrazione e alle attività che potrà svolgere sul mercato dei servizi di misurazione, raccoglierà molti dati che le consentiranno di offrire soluzioni innovative ai consumatori.

230    Si deve ricordare che, in materia di controllo delle concentrazioni, la Commissione deve valutare se una concentrazione sia idonea ad ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. Ciò risulta dall’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 139/2004.

231    Il controllo delle operazioni di concentrazione da parte della Commissione necessita di un’analisi prospettica consistente nel verificare in che termini una tale operazione potrebbe modificare i fattori che determinano lo stato della concorrenza in un determinato mercato onde accertare se ne conseguirebbe un significativo ostacolo ad un’effettiva concorrenza. Tale analisi prospettica impone di ipotizzare le varie concatenazioni causa‑effetto, al fine di accogliere quelle maggiormente probabili (sentenze del 19 giugno 2009, Qualcomm/Commissione, T‑48/04, EU:T:2009:212, punto 88, e del 9 marzo 2015, Deutsche Börse/Commissione, T‑175/12, non pubblicata, EU:T:2015:148, punto 62; v. altresì, in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval, C‑12/03 P, EU:C:2005:87, punto 43).

232    Inoltre, come si è ricordato, in sostanza, al punto 94 supra, la valutazione da parte della Commissione della compatibilità con il mercato interno di un’operazione di concentrazione tra imprese deve essere effettuata esclusivamente in riferimento alle circostanze di fatto e di diritto sussistenti al momento della notifica di detta operazione e non in base ad elementi ipotetici la cui portata economica non è valutabile al momento in cui viene adottata la decisione (v. sentenza del 13 settembre 2010, Éditions Odile Jacob/Commissione, T‑279/04, non pubblicata, EU:T:2010:384, punto 327 e giurisprudenza ivi citata).

233    Ne consegue che ci si attende dalla Commissione che essa proceda ad una valutazione degli effetti della concentrazione su un arco di tempo che non può superare quello in cui, con un sufficiente grado di certezza, taluni eventi si verificherebbero. Più l’evento da prevedere è lontano nel tempo, maggiore è l’incertezza sul suo verificarsi. In tal senso, la Commissione non può essere tenuta a svolgere un’analisi prospettica sulla base di elementi dei quali essa non sia in grado di prevedere, con un ragionevole margine di errore, gli effetti a lungo termine.

234    Nel caso di specie, dalla decisione impugnata risulta che la Commissione ha preso in considerazione, nella sua analisi, elementi prospettici che presentavano un grado sufficiente di prevedibilità per essere rilevanti.

235    In primo luogo, per quanto riguarda il settore della mobilità elettrica, dal punto 183 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha tenuto conto dell’evoluzione parallela del numero di stazioni di ricarica di veicoli elettrici e delle vendite di veicoli elettrici, che dovrebbero aumentare di circa il 27% all’anno fino al 2029. La Commissione ha inoltre constatato, al punto 193 della decisione impugnata, che gli operatori del mercato si attendevano che le stazioni di ricarica ultrarapide divenissero sempre più diffuse e che i prezzi delle stazioni di ricarica rapide e ultrarapide divergessero, e, al punto 199, che gli operatori del mercato si attendevano che il settore delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici si sviluppasse allo stesso modo del settore delle stazioni di servizio tradizionali, per il quale le condizioni di concorrenza a livello locale influenzano la strategia dei gestori di carburante. Analogamente, al punto 385 della decisione impugnata, la Commissione ha fatto riferimento alle prevedibili evoluzioni sul mercato dell’installazione e della gestione delle stazioni di ricarica ordinarie e rapide, che si evolve rapidamente. Ne consegue che si devono prevedere nuove entrate sul mercato, tra cui quella della Deutsche Telekom, la quale ha recentemente annunciato la propria intenzione di integrare stazioni di ricarica per veicoli elettrici nelle cassette di distribuzione della rete telefonica, o della Volkswagen, la quale ha del pari annunciato la propria intenzione di entrare nel mercato della mobilità elettrica e mira a costruire stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici nei locali dei suoi 4 000 concessionari di automobili e stazioni di servizio partner in Europa.

236    Pertanto, dai punti 183, 193, 199 e 385 della decisione impugnata risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione non si è limitata, nella sua analisi degli effetti dell’operazione di concentrazione sulla concorrenza, ad esaminare la situazione alla data di adozione della decisione impugnata, bensì ha tenuto conto della prevedibile evoluzione del settore della mobilità elettrica.

237    In secondo luogo, per quanto riguarda il settore dei servizi di misurazione, nel quale, secondo la ricorrente, la posizione dominante dell’E.ON la renderebbe leader anche nel settore delle soluzioni per i clienti basate sui dati, la ricorrente non individua specificamente le evoluzioni che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione, né il periodo che sarebbe rilevante a tale riguardo. Al contrario, essa si limita a sostenere che, poiché la Commissione non condivide le sue previsioni di effetti dannosi, l’analisi prospettica della Commissione non è corretta.

238    Ad ogni modo, si deve constatare che la Commissione ha effettivamente esaminato quali potessero essere le conseguenze della concentrazione in tale settore e ha indicato, al punto 423 della decisione impugnata, che dati aggiuntivi oltre una massa critica potevano non apportare necessariamente un valore aggiunto. Analogamente, la Commissione ha rilevato, al punto 424 della decisione impugnata, che vi era molta incertezza riguardo al quantitativo minimo (e al tipo) di dati necessari per sviluppare nuove soluzioni energetiche.

239    Pertanto, la Commissione non disponeva di elementi che le consentissero di effettuare un’analisi prospettica basata su un periodo più lungo di quello che ha preso in considerazione. Essa non è quindi incorsa in un errore manifesto di valutazione nella delimitazione del periodo prospettico di analisi.

240    Infine, la Commissione ha constatato, al punto 432 della decisione impugnata, i limiti della sua analisi, indicando che il mercato dell’energia elettrica era in profonda trasformazione e che, anche tra gli operatori del mercato, non vi era consenso sul modo in cui il mercato si sarebbe in definitiva evoluto.

241    Da tutto quanto precede si evince che, tenuto conto delle incertezze sull’evoluzione del mercato dell’energia elettrica in generale, la Commissione non poteva ragionevolmente estendere la sua analisi prospettica ad un periodo più lungo di quello che ha preso in considerazione. Pertanto, essa non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nella delimitazione del periodo di analisi.

242    Occorre quindi respingere la prima parte, relativa a una delimitazione errata del periodo di analisi.

4.      Sulla seconda parte del quinto motivo, relativa ad una definizione errata dei mercati rilevanti

243    Nel caso di specie, la Commissione ha proceduto alla definizione dei mercati rilevanti in Germania nella sezione 7.1 della decisione impugnata. La Commissione ha esaminato in particolare la definizione dei mercati di prodotto e geografici nei seguenti settori: produzione e fornitura all’ingrosso di energia elettrica (sezione 7.1.1), distribuzione di energia elettrica o reti elettriche (sezione 7.1.2), fornitura al dettaglio di energia elettrica (sezione 7.1.3), fornitura al dettaglio di energia elettrica per riscaldamento (sezione 7.1.4), distribuzione di gas o reti di gas (sezione 7.1.5), fornitura al dettaglio di gas (sezione 7.1.6), servizi di misurazione (sezione 7.1.7) e mobilità elettrica (sezione 7.1.8).

a)      Sulla prima censura, relativa alla definizione errata dei mercati per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas

244    La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione non ha esaminato sufficientemente i fatti nel settore della fornitura al dettaglio di energia elettrica a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali e che essa ha definito i mercati per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas in modo manifestamente errato.

245    In primo luogo, la Commissione avrebbe definito il mercato di prodotto rilevante in modo inesatto, in quanto non avrebbe tenuto sufficientemente conto del punto di vista dei consumatori. Di conseguenza, essa avrebbe concluso erroneamente che il mercato per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti di approvvigionamento di base era diverso dal mercato per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti speciali.

246    In secondo luogo, la Commissione avrebbe valutato erroneamente la definizione geografica del mercato per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali, ritenendo a torto, in relazione al mercato dei clienti con contratti speciali, che si trattasse di un mercato nazionale e non locale. La Commissione non avrebbe quindi tenuto conto dell’aumento delle quote di mercato locali dell’E.ON risultante dalla concentrazione, che raggiungeva talvolta il 70% o più.

247    La Commissione, sostenuta dall’E.ON, contesta gli argomenti della ricorrente.

248    Si deve rilevare che la Commissione ha esaminato, in particolare, la definizione dei mercati per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas nelle sezioni 7.1.3 e 7.1.6 della decisione impugnata. Essa ha concluso, al punto 91 della decisione impugnata, che, ai fini di detta decisione:

–        il mercato per la fornitura al dettaglio di energia elettrica a grandi clienti industriali sarebbe stato considerato di portata nazionale;

–        il mercato per la fornitura al dettaglio di energia elettrica a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti di approvvigionamento di base sarebbe stato considerato un mercato di prodotto distinto e di portata locale, limitato alla zona di approvvigionamento di base interessata;

–        il mercato per la fornitura al dettaglio di energia elettrica a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti speciali sarebbe stato considerato un mercato di prodotto distinto e di portata nazionale con elementi locali.

249    Al punto 129 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che la struttura e il funzionamento del mercato per la fornitura al dettaglio di gas erano molto simili a quelli del mercato per la fornitura al dettaglio di energia elettrica.

1)      Sulla definizione del mercato di prodotto rilevante

250    Per quanto riguarda il mercato di prodotto rilevante, la Commissione ha esaminato il mercato di prodotto della fornitura al dettaglio di energia elettrica nella sezione 7.1.3.2 (punti da 52 a 62) e della fornitura al dettaglio di gas nella sezione 7.1.6.1 (punti da 130 a 133) della decisione impugnata.

251    Si deve subito constatare che dalla decisione impugnata risulta che la Commissione ha analizzato varie fonti di informazione al fine di definire i mercati di prodotto per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas. Pertanto, essa non ha solo analizzato il punto di vista delle parti della concentrazione (punti 51, 55, 58 e 132), ma ha anche tenuto conto della sua precedente prassi decisionale nonché di quella dell’Autorità federale garante della concorrenza e della Bundesnetzagentur (BNetzA, Agenzia federale delle reti, Germania) (punti da 52 a 54, 58, 130 e 131), delle informazioni provenienti dall’Autorità federale garante della concorrenza (punto 50), della normativa applicabile (punti 47, 51, 56 e 133), di una relazione dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) (punto 59), delle risposte dei concorrenti alla prima indagine di mercato (punti 58 e 60), nonché dei documenti interni delle parti della concentrazione (punto 61). Pertanto, la Commissione ha tenuto conto delle prove rilevanti di cui disponeva. In ogni caso, la ricorrente addebita piuttosto alla Commissione di non essere giunta alle sue stesse conclusioni. Infatti, il problema non consiste tanto nel fatto che la Commissione ha ignorato prove rilevanti, quanto piuttosto nel fatto che la ricorrente non condivide l’analisi di dette prove effettuata dalla Commissione.

252    In via preliminare, va rilevato che, distinguendo il mercato per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti di approvvigionamento di base e in forza di contratti speciali, la Commissione ha effettuato una definizione dei mercati rilevanti più ristretta di quella che avrebbe operato se non avesse distinto tra approvvigionamento di base e contratti speciali. A tale proposito si può peraltro rilevare, come risulta dai punti 55 e 132 della decisione impugnata, che le parti della concentrazione hanno parimenti ritenuto, durante il procedimento amministrativo, che la distinzione tra l’approvvigionamento di base e i contratti speciali non fosse adeguata.

253    In primo luogo, la ricorrente sostiene che, se la Commissione avesse esaminato il comportamento delle utenze domestiche e dei piccoli clienti commerciali, avrebbe dovuto constatare che i clienti con contratti di approvvigionamento di base non si dimostravano inerti e che esisteva una permeabilità generale tra le tariffe dell’approvvigionamento di base e le tariffe speciali in ragione della fungibilità dei beni omogenei costituiti dall’energia elettrica e dal gas.

254    Nel caso di specie, la Commissione ha esaminato, alla luce degli elementi di prova menzionati al punto 251 supra, taluni elementi determinanti dal punto di vista della domanda.

255    Così, la Commissione ha operato una distinzione nel mercato di prodotto tra i clienti con contratti di approvvigionamento di base e quelli con contratti speciali, in quanto non vi era fungibilità della domanda. Sebbene la percentuale di utenze domestiche approvvigionate secondo le tariffe base per l’energia elettrica sia in costante diminuzione, essendo passata da circa il 59% nel 2007 al 37% nel 2012, al 31% nel 2016 e al 28% nel 2017 (punto 50 della decisione impugnata), la Commissione ha ritenuto che le tariffe dell’approvvigionamento di base di energia elettrica e gas non fossero concretamente condizionate dalle tariffe dei contratti speciali e che, di conseguenza, i due tipi di contratti costituissero due mercati di prodotto distinti (punti 62 e 133 della decisione impugnata).

256    A questo proposito, la Commissione ha basato gran parte della sua analisi sull’inerzia dei consumatori. Così, essa ha elaborato una parte introduttiva nella sezione 7.1.3.1 della decisione impugnata, nella quale spiega il concetto di inerzia dei clienti, caratterizzata dal fatto che, dopo la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica in Germania nel 1998, una percentuale significativa di clienti, in particolare le utenze domestiche e le piccole imprese, è rimasta con il fornitore storico nonostante la disponibilità di offerte più competitive, come avviene nella maggior parte dei mercati europei dell’energia elettrica al dettaglio (punto 48 della decisione impugnata). Secondo la Commissione, tale effetto dell’operatore storico è particolarmente pronunciato per i clienti che sono ancora approvvigionati in forza di contratti di approvvigionamento di base, i quali non cercano di cambiare fornitore e rimangono con le tariffe di approvvigionamento di base più costose dell’operatore storico (punto 50 della decisione impugnata). Ad avviso della Commissione, una concentrazione come quella oggetto del presente procedimento può avere soltanto un impatto concreto limitato o nullo nell’immediato su tali consumatori (punto 49 della decisione impugnata). La Commissione ritiene che le stesse considerazioni valgano per il settore del gas (punto 133 della decisione impugnata).

257    Così, sebbene la Commissione non menzioni la natura omogenea dell’energia elettrica e del gas, che non mette in discussione, essa ha tuttavia rilevato che, nel 2017, nonostante la progressiva diminuzione del numero di contratti di approvvigionamento di base e le condizioni generalmente più favorevoli dei contratti speciali, il 28% delle utenze domestiche aveva ancora questo tipo di contratto per la fornitura di energia elettrica.

258    Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia effettivamente dimostrato l’esistenza di una certa inerzia dei clienti dell’approvvigionamento di base, la cui domanda è più anelastica, come testimonia il fatto che, nonostante le condizioni più vantaggiose dei contratti speciali, una parte della domanda è ancora riluttante a beneficiare di un cambiamento di contratto.

259    È vero che la progressiva diminuzione dei contratti di base dovuta alla stipula di contratti speciali da parte dei clienti indica un certo grado di sostituzione della domanda tra i contratti di base e i contratti speciali. Tuttavia, rientra nel potere discrezionale della Commissione rilevare l’esistenza ancora considerevole di un numero elevato di contratti di base che tende a dimostrare l’esistenza di un mercato di prodotto separato. Pertanto, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione per il fatto che non si è limitata a constatare che le caratteristiche oggettive dell’energia elettrica e del gas erano omogenee, ma ha anche esaminato la situazione concorrenziale e in particolare la struttura della domanda e dell’offerta sul mercato. Occorre quindi respingere tale argomento.

260    In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita applicazione errata del test dello «small but significant non‑transitory increase of price» (aumento di prezzo non transitorio piccolo ma significativo; in prosieguo: il «criterio SSNIP»), a causa dell’erronea presentazione dei risultati della prima indagine di mercato, nonché della mancanza di un test SSNIP di ampia portata e della valutazione quantitativa del test SSNIP solitamente richiesta, si deve ricordare che tale test, ai sensi del punto 17 della comunicazione della Commissione del 9 dicembre 1997 sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU 1997, C 372, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione sulla definizione del mercato»), pone la questione se un aumento dei prezzi compreso tra il 5 e il 10% indurrebbe i clienti con contratti di approvvigionamento di base a optare per contratti speciali.

261    A tale proposito, al punto 60 della decisione impugnata la Commissione ha menzionato, sulla base della prima indagine di mercato, che, mentre un certo numero di rispondenti aveva affermato che un simile aumento del prezzo dei contratti di approvvigionamento di base avrebbe potuto innescare un aumento del livello di passaggi ai contratti speciali, circa il 70% dei concorrenti aveva risposto che l’aumento dei passaggi sarebbe stato probabilmente modesto o trascurabile. La maggioranza degli operatori del mercato ha quindi ritenuto che non vi sia fungibilità della domanda ai sensi del test SSNIP.

262    Se è vero che la Commissione non ha elaborato un’analisi quantitativa o di ampia portata al di là delle risposte dei concorrenti, occorre rammentare che spetta alla Commissione valutare se le informazioni di cui dispone siano sufficienti per l’analisi concorrenziale (sentenza del 13 maggio 2015, Niki Luftfahrt/Commissione, T‑162/10, EU:T:2015:283, punto 109).

263    Si deve inoltre ricordare che non è necessario stabilire una gerarchia tra «elementi di prova non tecnici» ed «elementi di prova tecnici», bensì spetta alla Commissione valutare globalmente il risultato del fascio di indizi utilizzato per misurare la situazione della concorrenza e che è possibile al riguardo che taluni elementi siano privilegiati ed altri disattesi (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2015, Deutsche Börse/Commissione, T‑175/12, non pubblicata, EU:T:2015:148, punto 133).

264    Tenuto conto delle valutazioni effettuate a tale proposito dalla maggioranza dei rispondenti alla prima indagine di mercato, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che le informazioni di cui disponeva fossero sufficienti per l’analisi concorrenziale della fungibilità fra i contratti di base e i contratti speciali a motivo di un aumento lieve, ma significativo e permanente, dei prezzi dei contratti di base.

265    In ogni caso, è giocoforza constatare che gli argomenti della ricorrente non consentono di mettere in discussione le conclusioni della Commissione riguardanti il test SSNIP. Infatti, la ricorrente non indica quali elementi precisi la Commissione avrebbe dovuto analizzare e non ha fornito alcun elemento che consenta di mettere in discussione la conclusione della Commissione secondo cui l’analisi quantitativa non era pertinente.

266    In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto constatare che il tasso di cambio di fornitore era rimasto stabile, non già a motivo dell’inerzia dei clienti, bensì a causa dell’accordo concluso tra l’E.ON e la RWE che ha frazionato il mercato, è sufficiente rilevare che la ricorrente non adduce alcuna prova per suffragare le sue affermazioni. In ogni caso, la Commissione, sulla base dei dati forniti dalle parti della concentrazione, ha esaminato, al punto 287 della decisione impugnata, i coefficienti di dirottamento dall’E.ON all’innogy nella zona in cui l’E.ON era il GRD tra il 2015 e il 2018, ben prima della conclusione dell’accordo concluso tra l’E.ON e la RWE.

267    In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe constatato erroneamente che le parti della concentrazione applicavano meccanismi di determinazione dei prezzi diversi per le tariffe dell’approvvigionamento di base e per le tariffe speciali, mentre in realtà esse applicavano tariffe locali per fissare non solo le tariffe speciali, ma anche le tariffe dell’approvvigionamento di base.

268    Si deve rilevare che la Commissione ha effettivamente osservato, ai punti 51 e 60 della decisione impugnata, che le norme che disciplinano la conclusione dei contratti di base e quelle relative ai contratti speciali erano diverse. Infatti, in Germania, la legislazione prevede che possa esservi un solo fornitore di base per zona di approvvigionamento e che l’impresa che sarà il fornitore di base deve essere determinata ogni tre anni dal GRD competente. Pertanto, la fornitura di base è soggetta a una normativa specifica. Il fornitore di base è tenuto per legge a concludere contratti di fornitura di base e può risolvere un contratto di fornitura di base solo in circostanze eccezionali, mentre il cliente può risolvere il contratto in qualsiasi momento con un preavviso di appena due settimane. Inoltre, i fornitori di base sono legalmente tenuti a ripercuotere i costi irrecuperabili stabiliti dalla legge, ossia le imposte, i canoni di concessione, le sovrattasse e i prelievi, ad eccezione degli oneri di rete, e devono far fronte a limitazioni degli aumenti di prezzo in quanto non sono consentiti aumenti del margine di profitto. Infine, la fluttuazione dei prezzi sui mercati all’ingrosso possono riflettersi solo in misura limitata nei prezzi al dettaglio dell’approvvigionamento di base.

269    Ne deriva che la fissazione dei prezzi e la politica tariffaria dell’approvvigionamento di base e dei contratti speciali non sono, in definitiva, comparabili e che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel concludere che la distinzione tra le tariffe dell’approvvigionamento di base e le tariffe dei contratti speciali era evidente anche per il fatto che le parti della concentrazione adottavano politiche diverse di tariffazione e di adeguamento dei prezzi per i due tipi di tariffe. Per suffragare le sue affermazioni, la Commissione si è basata non solo sulle differenze normative, ma altresì sui documenti interni delle parti della concentrazione, i quali, nella prassi della Commissione, costituiscono prove generalmente privilegiate, con un elevato valore probatorio, in quanto non sono elaborati dalle parti della concentrazione ai fini della stessa, ma costituiscono documenti che contengono informazioni non trattate.

270    In quinto luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe commesso un errore nel non esaminare in che modo la definizione del mercato di prodotto fosse influenzata dalla scarsa importanza attribuita dai clienti alla qualificazione giuridica del loro contratto, dalle possibilità semplici e gratuite di passare da un contratto di base a un contratto speciale e dai cambi di fornitore effettivamente operati dai clienti, il Tribunale ritiene che le differenze normative individuate dalla Commissione e ricordate al punto 268 supra abbiano un’incidenza diretta sulla fungibilità dal punto di vista della domanda. Infatti, l’obbligo di contrarre e le limitazioni alla fissazione delle tariffe riducono l’omogeneità dei contratti. Se è vero che il prodotto finale, ossia l’energia elettrica o il gas, è omogeneo, resta il fatto che esistono differenze tariffarie fra i contratti di base e i contratti speciali e che, come risulta dai punti 261 e 264 supra, l’ampia maggioranza dei concorrenti delle parti della concentrazione ha ritenuto che tali contratti non fossero fungibili dal punto di vista della domanda.

271    Inoltre, quanto alla facilità di cambiare contratto, la Commissione ha indicato, al punto 59 della decisione impugnata, sulla base della relazione dell’ACER menzionata al punto 251 supra, che la scarsità percepita del guadagno monetario che potrebbe derivare da un cambio di fornitore, la mancanza di fiducia nei nuovi fornitori, la complessità percepita del processo di cambiamento e il livello di soddisfazione con il loro fornitore attuale sono stati individuati come i fattori più influenti nell’inibire il comportamento di cambio dei consumatori. Pertanto, a prescindere dal fatto che il cambio di fornitore sia così facile come suggerisce la ricorrente, esiste un numero considerevole di clienti che, nonostante i vantaggi teorici, mantengono i loro contratti di base.

272    In sesto luogo, per quanto riguarda l’asserita deroga alla prassi decisionale della Commissione, quest’ultima ha esaminato, ai punti da 52 a 54 della decisione impugnata, la propria prassi decisionale precedente e quella dell’Autorità federale garante della concorrenza.

273    A tale proposito, dai punti 53 e 133 della decisione impugnata risulta che, in passato, la Commissione non si è pronunciata definitivamente sulla questione se i contratti speciali e le tariffe dell’approvvigionamento di base appartenessero a mercati distinti. Così, nella decisione C(2015) 9088 final della Commissione, dell’8 dicembre 2015, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG), la Commissione ha valutato l’impatto della concentrazione sulle utenze domestiche e sui piccoli clienti commerciali, prendendo in considerazione a livello nazionale, da un lato, senza distinguerli, i clienti con contratti di approvvigionamento di base e quelli con contratti speciali e, dall’altro, considerati separatamente, i clienti dei contratti speciali. Tuttavia, in tale decisione, la Commissione ha lasciato aperta la questione della definizione del mercato di prodotto.  Infatti, la Commissione ha indicato, al punto 19 di detta decisione, che, in quel caso, la questione della definizione esatta del mercato di prodotto rilevante poteva essere lasciata aperta, dato che l’operazione di concentrazione prevista non sollevava seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno, indipendentemente dalla definizione proposta.

274    Ne consegue che, nel caso di specie, non si può ritenere che la Commissione abbia derogato alla sua precedente prassi decisionale. Al contrario, la Commissione ha considerato le sue precedenti valutazioni come un elemento di analisi pertinente. Orbene, la Commissione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha constatato, ai punti da 56 a 62 e 133 della decisione impugnata, che le condizioni del mercato al momento dell’adozione della decisione impugnata richiedevano una definizione più ristretta del mercato di prodotto.

275    In ogni caso, si deve ricordare che, quando la Commissione si pronuncia sulla compatibilità di una concentrazione con il mercato interno sulla base di una notificazione e di un fascicolo specifici per tale operazione, un ricorrente non ha il diritto di rimettere in discussione le sue affermazioni sostenendo che sono diverse da quelle effettuate in precedenza in un’altra causa, sulla base di una notificazione e di un fascicolo differenti, anche supponendo che i mercati in esame nelle due cause siano analoghi o addirittura identici. Pertanto, se detto ricorrente fa valere analisi compiute dalla Commissione in una precedente decisione, tale parte del suo argomento è priva di rilevanza (v. sentenza del 18 maggio 2022, Wieland‑Werke/Commissione, T‑251/19, non pubblicata, EU:T:2022:296, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

276    In ogni caso, né la Commissione né, tanto meno, il Tribunale sono vincolati dalle osservazioni di fatto e dalle valutazioni di ordine economico contenute in una decisione precedente. Supponendo che l’analisi svolta nella decisione impugnata sia diversa da quella effettuata in una decisione precedente senza che tale differenza sia oggettivamente giustificata, il Tribunale dovrebbe annullare la decisione impugnata nel presente procedimento solo qualora quest’ultima, e non la decisione precedente, fosse viziata da errori. Spetta quindi sempre al ricorrente dimostrare perché le valutazioni contenute nella decisione impugnata siano errate, di per sé e indipendentemente da quelle contenute nella decisione precedente (sentenza del 18 maggio 2022, Wieland‑Werke/Commissione, T‑251/19, non pubblicata, EU:T:2022:296, punto 79).

277    Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza, la Commissione non è vincolata dalle valutazioni relative ai mercati rilevanti effettuate in sue precedenti decisioni (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2017, Topps Europe/Commissione, T‑699/14, non pubblicata, EU:T:2017:2, punto 93).

278    Da tutto quanto precede risulta che la ricorrente non è riuscita a dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nella definizione del mercato di prodotto rilevante. Occorre quindi respingere la censura relativa a una definizione errata del mercato di prodotto rilevante per quanto riguarda la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas.

2)      Sulla definizione del mercato geografico

279    Al punto 90 della decisione impugnata, la Commissione ha concluso che, ai fini di tale decisione, nonostante l’esistenza di elementi di concorrenza locali, il mercato per la fornitura al dettaglio di energia elettrica a utenze domestiche in forza di contratti speciali era nazionale, sebbene la Commissione avesse esaminato anche gli effetti della concentrazione a livello locale e avesse concluso che, anche su base locale, la concentrazione non sollevava problemi sotto il profilo della concorrenza. Per quanto riguarda il gas, al punto 147 della decisione impugnata la Commissione ha concluso che, ai fini di detta decisione, il mercato per la fornitura al dettaglio di gas a utenze domestiche in forza di contratti di approvvigionamento di base sarebbe stato considerato un mercato di prodotto distinto e di portata locale, limitato alla zona di approvvigionamento di base interessata, e che il mercato per la fornitura al dettaglio di gas a utenze domestiche in forza di contratti speciali sarebbe stato considerato un mercato di prodotto distinto e di portata nazionale.

280    La ricorrente sostiene, in sostanza, che il mercato per la fornitura al dettaglio di energia elettrica o gas a utenze domestiche in forza di contratti speciali avrebbe dovuto essere definito come un mercato locale e non come un mercato nazionale con elementi locali.

281    In primo luogo, relativamente all’argomento secondo cui la Commissione avrebbe ripreso esattamente il punto di vista non suffragato delle parti della concentrazione sulla delimitazione locale del mercato senza tenere conto delle indicazioni divergenti e senza effettuare ricerche con i propri mezzi, il Tribunale constata, per quanto riguarda l’energia elettrica, che la Commissione ha esaminato la propria prassi decisionale ai punti da 63 a 65 della decisione impugnata, quella dell’Autorità federale garante della concorrenza ai punti 66 e 67 di tale decisione nonché il parere delle parti della concentrazione al punto 68 della stessa, e che essa ha effettuato la propria analisi ai punti da 69 a 90 della decisione impugnata.

282    Per quanto attiene, da un lato, al mercato geografico della fornitura al dettaglio di energia elettrica a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti speciali, la Commissione non ha preso in considerazione, ai fini della sua analisi, soltanto il punto di vista delle parti della concentrazione (punti 78, 83, 84 e 88). Infatti, essa ha anche esaminato la propria precedente prassi decisionale (punti 69 e 70), quella dell’Autorità federale garante della concorrenza (punti 69, 74, 85 e 86), le informazioni provenienti da detta Autorità (punti 80, 82, 83 e 86), la normativa applicabile (punto 66), le risposte dei concorrenti alla prima indagine di mercato (punti da 74 a 76, 79 e 80), il questionario della fase di esame approfondito trasmesso ai clienti delle PMI e delle microimprese in Germania (punto 85), i contributi dei concorrenti (punti 75, 79, 81, 84 e 87) e lo studio LBD (punti 81, 84 e 87). Inoltre, la Commissione ha effettuato le proprie analisi (punto 88). Ne consegue che la Commissione ha effettuato un controllo incrociato delle diverse fonti di informazione disponibili in sede di definizione del mercato geografico per la fornitura al dettaglio di energia elettrica.

283    Per quanto riguarda, dall’altro lato, il mercato geografico della fornitura al dettaglio di gas, la Commissione ha esaminato la propria prassi decisionale ai punti 134 e 135 della decisione impugnata, quella dell’Autorità federale garante della concorrenza al punto 136 di detta decisione e il parere delle parti della concentrazione al punto 137 della stessa. Inoltre, essa ha effettuato un esame complessivo ai punti da 138 a 146 della decisione impugnata.

284    Come ha fatto per il settore dell’energia elettrica, ai fini della sua analisi la Commissione non ha considerato soltanto il punto di vista delle parti della concentrazione, ma ha anche tenuto conto della precedente prassi decisionale dell’Autorità federale garante della concorrenza (punti 138 e 139), delle informazioni provenienti da detta Autorità (punti 142 e 144), delle risposte dei concorrenti alla prima indagine di mercato (punti 138 e 143), delle proprie analisi (punto 145) e dei documenti interni delle parti della concentrazione (punto 143). Ne consegue che, come per il settore dell’energia elettrica, la Commissione ha effettuato un controllo incrociato delle diverse fonti di informazione in sede di definizione del mercato geografico per la fornitura al dettaglio di energia elettrica.

285    Di conseguenza, l’argomento della ricorrente relativo all’inadeguatezza delle indagini svolte dalla Commissione sui mercati geografici della fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas non può essere accolto.

286    Inoltre, si deve rilevare che, come per altri aspetti del controllo della concentrazione sui quali la ricorrente accusa la Commissione di non avere svolto sufficienti accertamenti (v. punto 251 supra), ciò che la ricorrente addebita in realtà alla Commissione è di non avere valutato come lei taluni elementi di prova e di non essere giunta alle sue stesse conclusioni.

287    In secondo luogo, la ricorrente individua una carenza istruttoria per il fatto che esistono esclusivamente offerte locali con prezzi diversi.

288    Anzitutto, per quanto riguarda lo studio dei clienti in base al loro codice postale e alla portata locale delle offerte dei fornitori, il Tribunale constata che la Commissione ha effettivamente concluso, al punto 73 della decisione impugnata, che, sebbene esistessero elementi locali di concorrenza, il mercato dei contratti speciali di fornitura di energia elettrica era di portata nazionale con elementi locali di concorrenza. A tale proposito, la Commissione ha rilevato, per quanto riguarda l’energia elettrica, che vi era una tendenza all’aumento del numero di fornitori attivi in ogni zona di rete (punto 74), che i fornitori tendevano ad applicare strategie di vendita simili in tutte le regioni (punto 75), che il 65% dei fornitori che hanno risposto alla prima indagine di mercato proponeva il medesimo prezzo netto in tutto il paese, salvo occasionalmente (punto 76), che la sostituzione dal lato dell’offerta era considerevole a motivo della possibilità di espansione relativamente facile e frequente nelle zone locali (punto 77) e che il numero medio di fornitori per zona era passato da 46 nel 2008 a 124 nel 2017 (punto 80).

289    Quanto al gas, la Commissione ha constatato, al punto 142 della decisione impugnata, che, in media, i consumatori di gas in Germania potevano scegliere tra circa 120 fornitori nella loro zona di rete e che sull’intero territorio tedesco erano presenti oltre 50 concorrenti. Al punto 143 della decisione impugnata, essa ha indicato che solo una minoranza di concorrenti aveva dichiarato che i prezzi netti differivano da una regione all’altra per tutti i prodotti o per la maggior parte di essi, che i documenti interni delle parti della concentrazione avevano dimostrato che queste ultime monitoravano le attività dei concorrenti in tutta la Germania, senza concentrarsi su regioni o concorrenti specifici, dato che l’evoluzione della concorrenza nel settore del gas e dell’energia elettrica era monitorato e valutato allo stesso modo dalle parti della concentrazione, che la sostituzione dal lato dell’offerta era considerevole e che essa non aveva individuato ostacoli significativi all’entrata o all’espansione.

290    Pertanto, la Commissione ha preso in considerazione la natura e le caratteristiche dell’energia elettrica, l’esistenza di ostacoli all’entrata, le preferenze dei consumatori e i livelli di prezzo sul territorio, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento n. 139/2004. Alla luce di tali elementi, la Commissione ha concluso che i clienti con contratti speciali avevano accesso a un numero elevato di fornitori di energia elettrica che offrivano condizioni analoghe in tutta la Germania.

291    Infatti, tenuto conto delle risposte alla domanda n. 12 della prima indagine di mercato, la Commissione ha concluso che circa due terzi dei fornitori proponevano generalmente tariffe nazionali, con prezzi netti identici. La ricorrente non contesta la cifra accertata dalla Commissione.

292    Per quanto riguarda il gas, le risposte alla domanda n. 80 della prima indagine di mercato hanno costituito la base della valutazione della Commissione secondo cui la maggior parte dei rispondenti ha indicato che i prezzi erano generalmente identici in tutto il paese, ma occasionalmente differivano da una regione all’altra. Se è vero che la Commissione non ha svolto essa stessa accertamenti per verificare se i prezzi offerti differissero in funzione del codice postale, consultando il motore di ricerca Google e i siti Internet di comparazione «Verivox» o «Check24», resta il fatto che spetta alla Commissione valutare se le informazioni di cui dispone siano sufficienti per effettuare la propria analisi, come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 192 e 262 supra. Il Tribunale ritiene che la Commissione abbia accertato sufficientemente, mediante la prima indagine di mercato, che la maggior parte dei fornitori proponeva prezzi comparabili in tutto il territorio tedesco. Pertanto, non erano necessarie ulteriori indagini al riguardo sui siti Internet sopra citati.

293    In ogni caso, ai punti 81 e seguenti della decisione impugnata la Commissione ha analizzato in sostanza le critiche formulate dalla ricorrente, comprese quelle relative allo studio LBD. La Commissione ha indicato, in particolare, che i prezzi relativamente elevati che i fornitori locali di base di energia elettrica o gas potevano chiedere per i contratti speciali (punti 83 e 144) erano dovuti al vantaggio dell’operatore storico (punto 85). Inoltre, la Commissione ha individuato, al punto 84 della decisione impugnata, un difetto metodologico, vale a dire che lo studio LBD aveva considerato varie società figlie delle parti della concentrazione come entità indipendenti, il che avrebbe potuto avere un effetto significativo sui risultati se, ad esempio, i margini o le strategie di prezzo fossero stati analizzati in una regione nella quale una società del gruppo era il fornitore di base, e che erano stati presi in considerazione soltanto i margini o i prezzi di tale entità in detta regione, e non quelli delle altre società del gruppo.

294    Alla luce di quanto precede, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la portata geografica delle condizioni tariffarie dell’energia elettrica e del gas.

295    Anche supponendo che un’analisi come quella proposta dalla ricorrente portasse alla conclusione che i fornitori propongono tariffe e condizioni diverse in funzione del codice postale, ciò costituirebbe solo uno dei fattori relativi all’offerta, ai sensi del punto 30 della comunicazione sulla definizione del mercato. Infatti, sarebbero rilevanti anche altri fattori, come gli ostacoli all’entrata. A tale proposito, ogni fornitore di energia elettrica può approvvigionare qualsiasi utenza domestica o piccolo cliente commercio in tutto il territorio nazionale. La ricorrente non contesta la constatazione della Commissione secondo cui i fornitori, comprese le piccole aziende municipalizzate, tentavano regolarmente di espandersi e di stimolare la concorrenza al di fuori della loro zona, né che, negli ultimi due o tre anni prima dell’adozione della decisione impugnata, in media due nuovi operatori sono entrati in una zona corrispondente a un determinato codice postale e hanno rapidamente guadagnato quote di mercato non trascurabili (punto 79). Nel caso del gas, l’attuale concorrenza e la minaccia di entrata esercitano vincoli sugli operatori storici locali (punto 145). Di conseguenza, è ragionevole presumere che, in presenza di margini sovraconcorrenziali nelle zone corrispondenti a determinati codici postali, altri fornitori concorrano per soddisfare la domanda. In tali circostanze, l’esistenza di tariffe locali non sarebbe sufficiente, di per sé, a giustificare la portata locale della definizione del mercato geografico.

296    Inoltre, la ricorrente nega la rilevanza del numero e del raggio d’azione dei fornitori ai fini della definizione geografica del mercato. Tuttavia, il numero di tali fornitori di energia elettrica che propongono un’offerta in tutto il territorio nazionale o in zone più ampie delle loro zone regionali costituisce un fattore relativo all’offerta, ai sensi del punto 30 della comunicazione sulla definizione del mercato. Infatti, conformemente a detto punto, la Commissione può, se del caso, assicurarsi che le imprese site in altre zone non incontrino ostacoli allo sviluppo delle loro vendite a condizioni concorrenziali nell’intero mercato geografico. Il numero e il raggio d’azione dei fornitori costituiscono un indizio di questo tipo di ostacoli.

297    Inoltre, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il mercato geografico sarebbe locale per il fatto che i clienti sono tecnicamente fissi in un luogo concreto, è sufficiente constatare che, come sostiene la Commissione, tale argomento è inoperante, giacché il fattore rilevante è se i consumatori possano essere approvvigionati da fornitori siti altrove, e non se i consumatori possano spostarsi per essere approvvigionati da altri fornitori.

298    Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui le strutture tariffarie avrebbero carattere locale e i fornitori adeguerebbero la loro strategia di distribuzione in funzione di fattori regionali, la ricorrente si basa in parte sugli studi BET e Innoplexia, il cui valore probatorio è tuttavia limitato, per le ragioni esposte ai punti da 202 a 210 supra. In ogni caso, dal punto 81 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha esaminato tali affermazioni, ma ha mantenuto il suo punto di vista secondo cui il mercato geografico era di portata nazionale. Anche supponendo che i fornitori assumano una prospettiva locale nelle loro offerte, ciò sarebbe soltanto un’indicazione di un eventuale mercato locale compatibile con la conclusione della Commissione secondo cui esistono elementi locali nel mercato nazionale. Infatti, non è necessario che tutti i parametri di concorrenza siano identici in tutto il territorio di uno Stato membro per ritenere che vi sia un mercato nazionale.

299    Peraltro, dal punto 81 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha tenuto conto delle tariffe locali proposte dalle parti della concentrazione e constatate dallo studio LBD.

300    Oltre a ciò, la Commissione ha svolto la propria indagine e ha lavorato sull’ipotesi di una politica tariffaria locale dei fornitori. Essa ha quindi esaminato se vi fosse un nesso tra il margine di un fornitore e la sua quota nella fornitura al gruppo di consumatori che non hanno un contratto speciale con il fornitore di base. A questo proposito, si tratta di un punto di partenza ragionevole, in quanto ci si può attendere che un’impresa che dispone di un certo potere di mercato in un determinato settore disponga di un certo margine di manovra per aumentare i prezzi e i margini di profitto. Da tale analisi della Commissione è emerso in particolare che non esisteva, a livello locale, una correlazione tra margini e quote di mercato per quanto riguarda i contratti speciali (punti 88 e 89 per l’energia elettrica e 145 per il gas). La Commissione ha concluso che l’assenza di un nesso sistematico tra i margini e le quote di mercato per quanto riguarda i clienti che stavano per cambiare o intendevano cambiare fornitore induceva a ritenere che la concorrenza attuale e la minaccia di entrata esercitassero vincoli sugli operatori storici locali, almeno per quanto concerne tale gruppo di clienti, il che indicava l’esistenza di un mercato nazionale.

301    In siffatte circostanze, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione per il fatto che non ha confermato il punto di vista dei concorrenti secondo il quale la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas era di portata locale.

302    In terzo luogo, per quanto attiene all’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe seguito la sua consueta prassi decisionale, dai precedenti citati nella decisione impugnata risulta che la prassi consolidata della Commissione non può confermare le definizioni dei mercati geografici proposte dalla ricorrente. Infatti, nelle sue precedenti decisioni, la Commissione ha lasciato aperta la questione della definizione del mercato geografico della fornitura al dettaglio di energia elettrica e ha considerato che la definizione nazionale, regionale o locale del mercato del gas dipende dalle circostanze specifiche di ogni singolo caso.

303    Per quanto riguarda l’energia elettrica, la Commissione ha indicato, al punto 63 della decisione impugnata, che aveva generalmente definito i mercati geografici per la fornitura al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali come mercati di portata nazionale. Orbene, nella decisione C(2009) 5111, del 22 giugno 2009, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso COMP/M.5496 – Vattenfall/Nuon Energy), la Commissione ha anche preso in considerazione la possibilità di una definizione più ristretta del mercato geografico a livello della rete di distribuzione per la fornitura al dettaglio di energia elettrica ai piccoli clienti per la Germania, sebbene in quel caso abbia infine lasciato aperta la questione della definizione del mercato. Tuttavia, ai punti 64 e 65 della decisione impugnata la Commissione ha rilevato che, dal 2009, il mercato della fornitura al dettaglio di energia elettrica in Germania si era notevolmente evoluto e che la portata geografica della concorrenza si era estesa, il che si rifletteva giù nella sua decisione C(2015) 9088 final, dell’8 dicembre 2015, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG), nella quale essa ha esaminato le quote di mercato nazionali per la fornitura al dettaglio di energia elettrica a utenze domestiche in generale e a clienti con soli contratti speciali, mentre la questione della definizione del mercato geografico è stata lasciata aperta.

304    Quanto al gas, la Commissione ha indicato, al punto 134 della decisione impugnata, richiamando la sua decisione C(2015) 9088 final, dell’8 dicembre 2015, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG), la sua decisione C(2011) 2638 definitivo, dell’11 aprile 2011, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso COMP/M.6068 – ENI/ACEGASAPS/JV), e la sua decisione C(2006) 5418 definitivo, del 14 novembre 2006, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez), che, in decisioni precedenti, essa aveva considerato che il mercato per la fornitura al dettaglio di gas poteva avere una portata nazionale, regionale o locale, limitata alla zona della rete di distribuzione, a seconda delle caratteristiche del mercato.

305    È vero che la ricorrente stabilisce un parallelismo con il mercato della vendita al dettaglio di prodotti alimentari, che la Commissione ha definito locale nonostante la presenza di molti fornitori nazionali. Tuttavia, è sufficiente constatare che la ricorrente non adduce alcun motivo idoneo a giustificare che la Commissione sia tenuta a prendere in considerazione la prassi decisionale elaborata in altri settori. La ricorrente non spiega neppure in che misura il parallelismo che tenta di stabilire sia pertinente. In ogni caso, la prassi decisionale in tale settore è irrilevante in quanto, nei mercati dell’energia elettrica e del gas, i clienti non possono cambiare il loro luogo di approvvigionamento, ma soltanto stipulare contratti con fornitori stabiliti in altre zone del territorio nazionale, il che non avviene nel caso della vendita al dettaglio di prodotti alimentari, in relazione alla quale la Commissione ha considerato, da un lato, che le imprese dovevano effettuare determinati investimenti per essere attive in zone di utenza nelle quali essi non erano ancora presenti e, dall’altro, che generalmente i clienti non erano disposti a percorrere lunghe distanze per effettuare acquisti alimentari.

306    Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe ignorato il fatto che, nella sua prassi decisionale, le differenze di prezzo regionali tendevano a dimostrare l’esistenza di mercati più piccoli di quelli nazionali, la ricorrente cita alcuni casi senza tuttavia indicare in che modo essi consentano di concludere per l’esistenza di una prassi consolidata o in che misura le conclusioni di tali casi sarebbero applicabili alla presente causa. Ad ogni modo, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel concludere che la maggior parte dei fornitori applicava le proprie tariffe a livello nazionale, come risulta dal punto 291 supra.

307    Pertanto, ne consegue che la Commissione non ha derogato alla sua precedente prassi decisionale e ha tenuto conto delle sue precedenti valutazioni in quanto elemento d’analisi pertinente.

308    In ogni caso, il Tribunale ricorda che la Commissione non è vincolata dalle valutazioni relative ai mercati rilevanti effettuate nelle sue decisioni precedenti, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al punto 277 supra.

309    Pertanto, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere, ai punti 91 e 147 della decisione impugnata, che, ai fini della decisione impugnata, la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti di approvvigionamento di base avesse una dimensione locale, limitata alla zona di approvvigionamento di base interessata, e che la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti speciali avesse una dimensione nazionale con elementi locali.

310    Da tutto quanto precede risulta che occorre respingere la prima censura, relativa alla definizione errata dei mercati per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas.

b)      Sulla seconda censura, relativa alla definizione incompleta dei mercati per la distribuzione di energia elettrica e gas

311    La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione ritiene erroneamente che siano interessati soltanto i mercati per la gestione delle reti di trasporto e delle reti di distribuzione di energia elettrica e gas. A tale proposito la Commissione non avrebbe esaminato, da un lato, il settore dell’acquisizione di apparecchiature di rete e di servizi di costruzione né il settore dei servizi della tecnologia dell’informazione, che sarebbero interessati dalla concentrazione dal lato della domanda, e, dall’altro, il settore della prestazione di servizi per altri GRD, che sarebbe interessato dal lato dell’offerta. Pertanto, la susseguente analisi delle conseguenze della concentrazione sarebbe incompleta.

312    La Commissione, sostenuta dall’E.ON, contesta gli argomenti della ricorrente.

313    Si deve rilevare che, quando si contesta alla Commissione di non aver preso in considerazione un eventuale problema di concorrenza in mercati diversi da quelli ai quali si è riferita l’analisi concorrenziale, spetta al ricorrente fornire indizi seri che dimostrino in maniera tangibile l’esistenza di un problema di concorrenza che, a causa del suo impatto, avrebbe dovuto essere esaminato dalla Commissione. Al fine di soddisfare tale requisito, spetta al ricorrente identificare i mercati interessati, descrivere la situazione della concorrenza in assenza di concentrazione e indicare quali sarebbero i probabili effetti di una concentrazione tenuto conto della situazione concorrenziale su tali mercati (v. sentenza del 20 ottobre 2021, Polskie Linie Lotnicze «LOT»/Commissione, T‑240/18, EU:T:2021:723, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

314    Tuttavia, è giocoforza constatare che la ricorrente si limita ad addurre affermazioni non suffragate e non ha presentato alcuna proposta seria di definizione dei mercati rilevanti che asserisce siano interessati, cosicché occorre respingere la presente censura.

c)      Sulla terza censura, relativa alla definizione errata dei mercati dei servizi di misurazione e della mobilità elettrica

315    La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione ha definito erroneamente i mercati dei servizi di misurazione e della mobilità elettrica a causa di errori commessi durante la sua indagine di mercato. In particolare, la Commissione avrebbe trascurato fattori decisivi, quali le maggiori economie di scala, la forza finanziaria, l’accesso ai dati e le reti di cooperazione.

316    In primo luogo, per quanto riguarda il mercato dei servizi di misurazione, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione ha operato erroneamente una distinzione tra gli nGPC, vale a dire, si ricorda, i gestori di punti di misurazione generalmente responsabili, e i cGPC, vale a dire, si ricorda, i gestori di punti di misurazione concorrenti. Ciò si spiegherebbe con il fatto che, dal punto di vista del consumatore, la circostanza che i servizi di misurazione siano prestati da un nGPC o da un cGPC non avrebbe alcuna rilevanza. Di conseguenza, esisterebbe un unico mercato dei servizi di misurazione.

317    In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha valutato sufficientemente la delimitazione geografica del mercato per l’installazione e la gestione di colonnine di ricarica pubbliche per veicoli elettrici, dato che, di norma, la distanza giornaliera percorsa da un veicolo elettrico sarebbe di soli 30 km e solo poco più dell’1% dei tragitti supererebbe i 100 km. Essa addebita inoltre alla Commissione di non avere sufficientemente valutato la delimitazione della gestione delle colonnine di ricarica al di fuori delle autostrade.

318    In terzo luogo, grazie alle loro attività sul mercato dei servizi di misurazione, le parti della concentrazione sarebbero in grado di raccogliere molti dati, che consentirebbero loro di acquisire vantaggi sul mercato delle soluzioni per i clienti basate sui dati. Orbene, la Commissione avrebbe omesso di definire quest’ultimo mercato.

319    La Commissione, sostenuta dall’E.ON, contesta gli argomenti della ricorrente.

1)      Sui mercati dei servizi di misurazione

320    Come si è ricordato al punto 32 supra, i servizi di misurazione consistono nel misurare il consumo di energia elettrica, gas, acqua o calore ai fini della fatturazione, della trasparenza e dell’ottimizzazione dei consumi.

321    La Commissione ha indicato, ai punti da 151 a 153 della decisione impugnata, che, in Germania, la gestione dei punti di misurazione era responsabilità del GRD, fino alla liberalizzazione del 2005. Il Messstellenbetriebsgesetz (legge sulla gestione dei punti di misurazione), del 1º settembre 2016 (BGBl. I, pag. 2034), ha introdotto la separazione tra la gestione del sistema e quella dei punti di misurazione, ha creato i ruoli di nGPC e di cGPC e ha introdotto:

–        anzitutto, l’obbligo, esclusivamente per gli nGPC, di sostituire tutti i contatori dell’energia elettrica in Germania con contatori moderni entro il 2032;

–        inoltre, l’obbligo per gli nGPC di installare sistemi di misurazione intelligenti con massimali di prezzo diversi in funzione dei tipi di consumatori e dei livelli di consumo, sebbene tale sistema sia facoltativo per i piccoli clienti; lo stesso obbligo si applica ai cGPC, ma senza i massimali;

–        infine, l’obbligo generale di sostituire i contatori esistenti con contatori del gas compatibili con un dispositivo di comunicazione altamente sicuro, il gateway per contatori intelligenti, che consentirà la comunicazione dei dati misurati agli operatori di mercato autorizzati.

322    In tali circostanze, la Commissione ha ritenuto, al punto 169 della decisione impugnata, che occorresse distinguere tra i servizi di misurazione dell’energia elettrica e del gas forniti dagli nGPC e i servizi di misurazione del gas e dell’energia elettrica forniti dai cGPC, per ragioni analoghe a quelle che giustificavano la distinzione fra i contratti di base e i contratti speciali, vale a dire, anzitutto, il fatto che la concorrenza avveniva principalmente sul mercato dei cGPC, inoltre, la circostanza che i quadri normativi per gli nGPC e i cGPC differivano, in particolare, per quanto riguarda i massimali di prezzo e l’obbligo di installare contatori moderni e intelligenti e, infine, il fatto che l’ingresso sul mercato nazionale di operatori esterni nel settore dell’energia elettrica come la Deutsche Telekom o la Deutsche Bahn avveniva nel mercato dei cGPC. Tuttavia, la Commissione ha infine deciso che la questione se i mercati dei servizi di misurazione dell’energia elettrica e del gas dovessero essere suddivisi separando gli nGPC dai cGPC poteva, in definitiva, restare aperta, in quanto la concentrazione non sollevava problemi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno, a prescindere dalla definizione plausibile del mercato.

323    A tale proposito occorre ricordare la giurisprudenza secondo cui la Commissione può lasciare aperta la questione della definizione del mercato di prodotto rilevante qualora risulti in modo chiaro e inequivocabile dai motivi illustrati dalla Commissione nella decisione impugnata che nessuna delle definizioni del mercato consente di constatare l’esistenza di un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva a seguito della concentrazione (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2017, KPN/Commissione, T‑394/15, non pubblicata, EU:T:2017:756, punto 60).

324    Pertanto, da quanto precede risulta che l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione ha definito erroneamente il mercato di prodotto separando gli nGPC dai cGPC deve essere respinto, in quanto la Commissione non si è espressamente pronunciata a favore di una tale definizione più ristretta, pur avendo suggerito che una distinzione siffatta potrebbe essere adeguata.

2)      Sui mercati per l’installazione e la gestione di colonnine di ricarica pubbliche per veicoli elettrici

325    In primo luogo, per quanto riguarda, da un lato, la definizione geografica del mercato per l’installazione e la gestione delle colonnine di ricarica rapide sulle autostrade e, dall’altro, quello dell’installazione e gestione di colonnine di ricarica pubbliche ultrarapide sulle autostrade, la Commissione ha ritenuto, al punto 197 della decisione impugnata, che una distanza di 50 km fosse un valido indicatore per individuare le stazioni che potevano esercitare una reciproca pressione concorrenziale. Tuttavia, ai punti 200 e 218 della decisione impugnata, essa ha infine lasciato aperta la questione della definizione del mercato geografico (tra locale o nazionale con elementi di concorrenza locale), dato che ha individuato ostacoli significativi alla concorrenza effettiva indipendentemente dalla definizione del mercato adottata.

326    A tale proposito la Commissione ha constatato, ai punti 367 e 370 della decisione impugnata, che, congiuntamente, l’E.ON e l’innogy avevano stipulato contratti per l’installazione e la gestione di colonnine di ricarica pubbliche rapide e ultrarapide per oltre il 60‑70% delle stazioni di servizio delle aree di sosta autostradali dell’impresa Autobahn Tank & Rast, la quale gestiva oltre il 90% delle stazioni di servizio sulle autostrade in Germania.

327    In tali circostanze la Commissione ha constatato, ai punti 379 e 380 della decisione impugnata, che, laddove le colonnine di ricarica pubbliche dell’E.ON e dell’innogy si trovavano a una distanza di 50 km e non vi erano tra esse colonnine di ricarica pubbliche di altri concorrenti, l’E.ON e l’innogy erano i concorrenti più diretti tra loro.

328    Pertanto, a prescindere dalla definizione geografica – locale o nazionale con elementi di concorrenza locali – del mercato, la Commissione ha individuato una distanza di 50 km come un elemento pertinente per l’analisi dell’esistenza di effetti anticoncorrenziali.

329    Analogamente, è giocoforza constatare che, se la Commissione può lasciare aperta la questione della definizione di un mercato rilevante se nessuna delle definizioni del mercato consente di accertare l’esistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva a seguito della concentrazione, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 323 supra, essa può lasciare aperta la questione della definizione di un mercato rilevante anche qualora constati l’esistenza di effetti anticoncorrenziali indipendentemente dalla definizione adottata, purché, a seguito delle modifiche apportate dalle imprese interessate, la concentrazione non sia più idonea ad ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva, a prescindere dalla definizione del mercato rilevante.

330    Pertanto, il fatto che la Commissione abbia adottato una definizione aperta del mercato in tali circostanze implicava che essa esaminasse se l’eliminazione delle sovrapposizioni tra le parti della concentrazione su una distanza di 50 km eliminasse gli effetti anticoncorrenziali, indipendentemente dalla delimitazione geografica del mercato.

331    A tale proposito, la ricorrente sostiene che la distanza di cui la Commissione avrebbe dovuto tenere conto era di 30 km e non di 50 km. Tuttavia, la ricorrente non spiega perché, anche supponendo che gli elementi di fatto da essa addotti siano corretti, vale a dire che la distanza giornaliera percorsa da un veicolo elettrico è di 30 km e che solo poco più dell’1% dei tragitti supera i 100 km, essi sarebbero idonei a mettere in discussione la distanza di 50 km di cui la Commissione ha tenuto conto per quanto riguarda l’installazione e la gestione di colonnine di ricarica elettriche sulle autostrade, o a dimostrare un qualsiasi errore manifesto di valutazione.

332    Pertanto, non è stato dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel lasciare aperta la questione della definizione geografica del mercato per l’installazione e la gestione di colonnine di ricarica pubbliche rapide sulle autostrade e di quello per l’installazione e la gestione di colonnine di ricarica pubbliche ultrarapide sulle autostrade.

333    In secondo luogo, per quanto riguarda il mercato per l’installazione e la gestione delle colonnine di ricarica situate al di fuori delle autostrade, la Commissione, al punto 203 della decisione impugnata, ha lasciato aperta la questione della definizione geografica del mercato, dato che la concentrazione non poneva problemi a prescindere dalla definizione plausibile del mercato, in quanto, come risulta dai punti da 381 a 387 della decisione impugnata, le parti della concentrazione gestivano pochissime colonnine di ricarica ultrarapide e vi erano un numero significativo di concorrenti sul mercato nonché vari altri importanti concorrenti con piani di espansione.

334    La Commissione ha quindi indicato espressamente che nessuna delle definizioni del mercato consentiva di constatare l’esistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva a seguito della concentrazione. Alla luce della giurisprudenza citata al punto 323 supra, si deve concludere che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel lasciare aperta la questione della definizione del mercato per quanto riguarda le colonnine di ricarica situate al di fuori delle autostrade.

3)      Sul mercato delle soluzioni per i clienti basate sui dati

335    Per quanto riguarda l’asserita mancanza di una definizione del mercato delle soluzioni per i clienti basate sui dati, il Tribunale constata che è certamente vero che la Commissione non ha proceduto a una tale definizione, sebbene abbia esaminato i possibili effetti anticoncorrenziali della concentrazione nella sezione 7.4 della decisione impugnata, relativa alle «Altre teorie del danno».

336    Tuttavia, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 313 supra, occorre respingere tale censura in quanto la ricorrente non spiega in che misura esistesse un problema di concorrenza su detto mercato che avrebbe dovuto, in ragione del suo impatto, essere esaminato dalla Commissione. Infatti, la ricorrente si limita ad indicare che la Commissione ha analizzato i possibili effetti anticoncorrenziali della concentrazione senza però spiegare perché tale analisi richiedeva che essa procedesse a una definizione del mercato in parola.

337    Alla luce di quanto precede, occorre respingere la terza censura, relativa a una definizione errata dei mercati dei servizi di misurazione e della mobilità elettrica.

d)      Conclusione sulla seconda parte del quinto motivo

338    In considerazione di quanto precede, si deve constatare che la Commissione ha preso effettivamente in considerazione l’insieme degli elementi rilevanti a sua disposizione e che essa ha individuato e definito i mercati rilevanti nel caso di specie senza incorrere in un errore manifesto di valutazione.

339    Occorre quindi respingere la seconda parte del quinto motivo, relativa a una definizione errata dei mercati rilevanti.

5.      Sulla terza parte del quinto motivo, relativa a una valutazione errata degli effetti della concentrazione

a)      Sulla prima censura, relativa alla valutazione errata degli effetti sui mercati per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas

340    La ricorrente sostiene che la Commissione non ha esaminato a sufficienza gli effetti della concentrazione sui mercati per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas e ne ha inoltre manifestamente fornito una valutazione errata.

341    In primo luogo, la Commissione non avrebbe valutato correttamente la situazione della concorrenza nel settore dell’approvvigionamento di base. A tale riguardo la Commissione si sarebbe limitata ad esaminare in quali zone dell’approvvigionamento di base le parti della concentrazione fossero in grado di sostituirsi reciprocamente, in quanto fornitori di base, il che costituirebbe un’analisi incompleta.

342    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe esaminato l’impatto della messa in comune dei portafogli di clienti delle parti della concentrazione nell’ambito delle loro zone di approvvigionamento di base rispetto agli altri fornitori, in particolare nel contesto della crescente capacità dell’E.ON di estromettere i concorrenti.

343    In terzo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha valutato sufficientemente gli effetti del venir meno della concorrenza tra l’E.ON e l’innogy.

344    In quarto luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto della crescente forza dell’E.ON in termini di risorse finanziarie che le conferivano vantaggi concorrenziali.

345    La Commissione, sostenuta dall’E.ON, afferma di avere effettuato una valutazione completa, senza commettere errori, degli effetti della concentrazione sui mercati per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas.

346    In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita valutazione errata della situazione della concorrenza sui mercati per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti di approvvigionamento di base, si deve constatare che il Tribunale ha già concluso, ai punti 278 e 309 supra, che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel rilevare, ai punti 91 e 147 della decisione impugnata, che l’approvvigionamento di base di energia elettrica e gas doveva essere considerato come un mercato di prodotto distinto e di portata locale, limitato alla zona di fornitura di base interessata.

347    A questo proposito la Commissione ha inoltre indicato, ai punti 265 e 331 della decisione impugnata, che, poiché un’unica impresa era designata come fornitore di base di energia elettrica e gas in ciascuna zona di approvvigionamento di base che costituisce un mercato distinto, tale impresa era, di fatto per l’energia elettrica, e di diritto per il gas, in condizioni di monopolio in detta zona. La Commissione ha pertanto concluso, ai punti 265 e 331 della decisione impugnata, che la concentrazione avrebbe avuto effetti diretti o indiretti limitati su tali mercati.

348    Sotto un primo profilo, occorre rilevare che la ricorrente non contesta che, in ragione del monopolio de iure riguardante le zone di approvvigionamento di base, non vi siano concorrenza tra le diverse zone di approvvigionamento di base e quindi possibili effetti anticoncorrenziali. Orbene, la ricorrente non spiega perché il fatto che le quote di mercato dell’E.ON possano raggiungere localmente il 69% nelle zone di approvvigionamento di base possa, di per sé, costituire un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nel mercato dell’approvvigionamento di base o un indizio di un ostacolo del genere. Infatti, a seguito della concentrazione, non sono aumentate le quote di mercato dell’E.ON in un mercato o in una zona di approvvigionamento di base, bensì le zone nelle quali l’E.ON agisce come fornitore di base. Pertanto, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel concludere che gli effetti diretti della concentrazione su tali mercati sarebbero stati, tutt’al più, limitati.

349    Sotto un secondo profilo, quanto all’eventuale riduzione delle opportunità dei concorrenti di diventare fornitori di base nell’ambito del controllo triennale, dalla decisione impugnata risulta che, nonostante l’insussistenza di un rischio probabile che la concentrazione abbia un effetto concreto diretto su tali mercati, la Commissione ha comunque dedicato gran parte della sezione 7.2.2.1 della decisione impugnata all’esame dei possibili effetti indiretti, vale a dire se la concentrazione potesse rafforzare la capacità dell’E.ON di mantenere lo status di fornitore di base in alcune zone locali e, in tal modo, potesse ridurre gli incentivi a fissare in modo concorrenziale i prezzi dei contratti speciali.

350    A tale proposito, la Commissione ha constatato, al punto 266 della decisione impugnata, che, in effetti, lo status di fornitore di base era determinato ogni tre anni dal GRD competente e veniva attribuito al fornitore di energia elettrica che aveva il maggior numero di clienti residenziali nella regione, compresi i clienti con contratti di approvvigionamento di base e i clienti con contratti speciali, anche per quanto riguarda l’energia elettrica per riscaldamento. Pertanto, come indicato dalla Commissione nello stesso punto della decisione impugnata, la determinazione dell’approvvigionamento di base dipende dal numero di clienti residenziali con contratti speciali e le strategie di prezzo sui contratti speciali possono avere effetti sul mercato dell’approvvigionamento di base.

351    Tuttavia, sebbene, in teoria, le parti della concentrazione possano combinare la loro clientela di utenze domestiche e piccole imprese a seguito della concentrazione per aumentare le loro opportunità di mantenere o ottenere il ruolo di fornitore di base, si deve constatare che, come indicato dalla Commissione al punto 268 della decisione impugnata, ai fini della determinazione dell’approvvigionamento di base si tiene conto soltanto dei clienti detenuti da un’entità giuridica, e non della somma dei clienti di tutte le entità detenute dalla medesima società madre. A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che, se la strategia consistente nello svuotare alcune entità giuridiche per aumentare la clientela di un’altra entità del gruppo o raggruppare i clienti sotto un’unica entità giuridica fosse redditizia, molto probabilmente le parti avrebbero già tentato di attuarla prima della concentrazione, circostanza che essa non ha rilevato.

352    A questo proposito, la ricorrente si limita ad invocare tale possibile teoria del danno senza tuttavia fornire prove che dimostrino che, in effetti, la suddetta strategia era già attuata dalle parti della concentrazione, a motivo del numero di marchi e di società figlie da esse controllate prima della concentrazione. Orbene, si deve rilevare che, se le parti della concentrazione fossero realmente incentivate a cercare di proteggere le loro zone di base o di accedere a nuove zone, probabilmente esse avrebbero già raggruppato marchi o entità, in quanto è pacifico che le parti della concentrazione possedevano già un numero significativo di marchi e società figlie prima della concentrazione. La ricorrente non indica neppure i motivi per i quali il rischio che venga adottata questa strategia aumenterebbe a seguito della concentrazione. Data la mancanza di indizi della realtà di tale teoria del danno, si deve concludere che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel constatare che il rischio di un simile effetto indiretto era limitato.

353    In ogni caso, la Commissione ha constatato, al punto 269 della decisione impugnata, che le parti della concentrazione erano raramente i concorrenti più diretti tra loro e che, il più delle volte, erano le aziende municipalizzate ad essere il secondo maggiore fornitore delle utenze domestiche e, al punto 270 della decisione impugnata, che, secondo i documenti interni dell’E.ON, solo una volta tale impresa aveva considerato l’innogy come il secondo fornitore di una zona. La Commissione ha inoltre constatato, al punto 271 della decisione impugnata, che, nelle zone in cui una delle parti della concentrazione era il fornitore di base, l’altra parte deteneva generalmente una quota modesta della clientela, ossia il 5% o meno. Ne deriva che, sebbene la strategia sia teoricamente possibile, la Commissione ha sufficientemente dimostrato che le parti della concentrazione non sarebbero in grado di approfittarne materialmente, tenuto conto della sovrapposizione regionale limitata dei loro clienti.

354    Sotto un terzo profilo, la ricorrente ritiene che la Commissione non abbia analizzato gli effetti connessi, da un lato, all’inerzia dei clienti nel cambiare il fornitore di base locale e, dall’altro, al fatto che il fornitore di base approvvigiona la maggior parte dei clienti con contratti speciali all’interno della sua zona. A questo proposito si deve rilevare che la ricorrente si limita, ancora una volta, a sottolineare la carenza istruttoria da parte della Commissione, ma non spiega quale conclusione essa avrebbe dovuto trarre riguardo agli effetti sulle zone di base. Il Tribunale ritiene che tali elementi non siano rilevanti, in quanto le circostanze relative ai clienti con contratti speciali acquisiti grazie allo status di fornitore di base o all’inerzia dei clienti di base dell’Innogy o dell’E.ON non mutano a seguito della concentrazione. Ciò esclude un effetto diretto, dato che, come si è spiegato al punto 348 supra, non vi è concorrenza diretta tra le diverse zone di fornitura di base. Quanto agli effetti indiretti, la ricorrente non spiega in che misura tali fattori potrebbero avere l’effetto di rafforzare la capacità dell’E.ON di mantenere o acquisire lo status di fornitore di base in determinate zone.

355    La Commissione poteva quindi ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che la concentrazione non avrebbe ostacolato in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato della fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti di approvvigionamento di base in Germania.

356    In secondo luogo, per quanto riguarda l’impatto della messa in comune dei portafogli di clienti delle parti della concentrazione sul mercato della fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti speciali, occorre ricordare che, nel valutare gli effetti di una concentrazione sulla concorrenza, la Commissione mette a confronto le condizioni di concorrenza che si determinerebbero a seguito della concentrazione notificata con le condizioni che si sarebbero affermate in assenza della concentrazione (sentenza del 23 maggio 2019, KPN/Commissione, T‑370/17, EU:T:2019:354, punto 115).

357    Si deve rilevare che l’esistenza di quote di mercato di grande portata è altamente significativa e che il rapporto tra le quote di mercato detenute dalle parti della concentrazione e dai loro concorrenti, in particolare quelli che immediatamente le seguono, costituisce un indizio valido dell’esistenza di una posizione dominante o di un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva. Inoltre, una quota di mercato particolarmente modesta detenuta da una delle parti della concentrazione tende a suggerire, prima facie, l’assenza di un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva, soprattutto quando gli operatori dispongono di quote di mercato molto più rilevanti (v., in tal senso, sentenza del 23 febbraio 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commissione, T‑282/02, EU:T:2006:64, punto 201).

358    Dal punto 17 degli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, C 31, pag. 5; in prosieguo: gli «orientamenti») risulta, da un lato, che solo quote di mercato molto grandi pari al 50% o superiori possono costituire di per sé la prova dell’esistenza di una posizione di mercato dominante e, dall’altro, che se con una quota di mercato inferiore al 50% l’operazione di concentrazione può comunque dare adito a preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, ciò è a causa di altri fattori, quali, in particolare, la forza e il numero dei concorrenti (sentenza del 7 giugno 2013, Spar Österreichische Warenhandels/Commissione, T‑405/08, non pubblicata, EU:T:2013:306, punto 59).

359    Inoltre, secondo il considerando 32 del regolamento n. 139/2004 e il punto 18 degli orientamenti, le concentrazioni che, a causa della limitata quota di mercato detenuta dalle imprese interessate, non sono in grado di ostacolare una concorrenza effettiva possono essere ritenute compatibili con il mercato interno. Tale presunzione si applica in particolare qualora la quota di mercato delle imprese interessate non sia superiore al 25% né nel mercato comune né in una sua parte sostanziale.

360    È quindi alla luce di tali considerazioni che occorre accertare se, nel caso di specie, la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel qualificare erroneamente gli effetti della messa in comune dei portafogli di clienti delle parti della concentrazione sul mercato della fornitura al dettaglio di energia elettrica a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti speciali.

361    Sotto un primo profilo, nel caso di specie, dai punti 274 e 333 della decisione impugnata risulta che le quote di mercato dell’E.ON sui mercati della fornitura a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti speciali in Germania sono comprese tra il 5% e il 10%, ossia [riservato] (2), per l’energia elettrica, e tra il 5% e il 10%, ossia meno del [riservato], per il gas. Le quote di mercato dell’innogy sono comprese tra il 10% e il 20%, ossia [riservato], per l’energia elettrica, e tra il 5% e il 10%, ossia meno del [riservato], per il gas.

362    A tale proposito, nella sentenza del 7 giugno 2013, Spar Österreichische Warenhandels/Commissione (T‑405/08, non pubblicata, EU:T:2013:306, punto 61), il Tribunale ha concluso che la Commissione non aveva violato gli orientamenti nel ritenere che la quota di mercato congiunta delle parti della concentrazione fosse «moderata», tenendo conto di una quota di mercato congiunta delle parti della concentrazione sia del 35,1%, sia del 35,5%.

363    Pertanto, le quote di mercato cumulate delle parti della concentrazione, che sono comprese tra il 15% e il 30%, ossia [riservato], per l’energia elettrica, e tra il 10% e il 20%, ossia meno del [riservato], per il gas, costituiscono quanto meno una chiara indicazione del fatto che la concentrazione non è idonea ad ostacolare una concorrenza effettiva sui mercati per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza dei contratti speciali in Germania.

364    Sotto un secondo profilo, la Commissione ha tenuto conto di altri fattori. Essa ha constatato in particolare che esisteva un numero elevato di concorrenti, che le parti della concentrazione non erano concorrenti dirette, che gli ostacoli all’entrata sul mercato erano relativamente deboli e che la pressione concorrenziale era considerevole.

365    Anzitutto, dal punto 275 della decisione impugnata e dalla pagina 253 del documento dell’Autorità federale garante della concorrenza citato alla nota 281 della decisione impugnata risulta che, secondo l’analisi dei dati forniti da 808 GRD riguardo al numero di fornitori, nel 2017, in oltre l’89% delle zone di rete erano attivi più di 50 fornitori e nel 71% delle zone di rete erano attivi più di 100 fornitori, cosicché in tale anno, in media, ogni cliente poteva scegliere in Germania tra oltre 120 fornitori. Inoltre, in Germania sono attivi più di 1 000 fornitori di energia elettrica, tra cui l’EnBW e la Vattenfall, che detengono ciascuna tra il 5% e il 10% delle quote di mercato, nonché l’EWE, la Mainova e la Stadtwerke München, che ne detengono ciascuna meno del 5%. La Commissione ha peraltro constatato, ai punti 334 e 335 della decisione impugnata, che, in media, i consumatori di gas in Germania potevano scegliere tra quasi 116 fornitori nella loro zona di rete, che il numero medio di fornitori per zona era aumentato costantemente negli ultimi anni e che talora i fornitori provenivano dall’esterno del settore, come nel caso in particolare della Shell. Oltre a ciò, in Germania sono attivi oltre 1 000 fornitori di gas, tra cui l’EnBW, che cumula una quota di mercato compresa tra il 5% e il 10%, nonché l’EWE, la Mainova, l’Enercity e la Rheinenergie, che detengono ciascuna una quota di mercato inferiore al 5%. Analogamente, i mercati per la fornitura di energia elettrica e gas sono generalmente considerati competitivi dall’Autorità federale garante della concorrenza, come risulta dai punti 276 e 336 della decisione impugnata.

366    La Commissione ha poi constatato, ai punti 277 e 337 della decisione impugnata, che le parti della concentrazione non erano concorrenti particolarmente dirette nella fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas in forza di contratti speciali. Infatti, la Commissione ha rilevato che i clienti che si allontanavano dall’E.ON o dall’innogy nelle loro zone operative si rivolgevano di rado rispettivamente all’innogy o all’E.ON. Il 20% al massimo dei clienti sceglieva l’altra parte della concentrazione. Per di più, la Commissione ha osservato che nulla nei documenti interni delle parti della concentrazione indicava che esse si monitorassero a vicenda più strettamente rispetto agli altri fornitori. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che l’E.ON e l’innogy non prestavano particolare attenzione all’altra parte nelle loro decisioni in materia di determinazione delle tariffe. Infine, la Commissione ha rilevato che i concorrenti che hanno risposto alla prima indagine di mercato aveva affermato in maggioranza di essere stati in grado di attirare clienti delle parti della concentrazione. Analogamente, dal punto 278 della decisione impugnata risulta che, nel settore dell’energia elettrica, la maggioranza dei rispondenti ha affermato che non esisteva un segmento di clientela sul quale l’E.ON e l’innogy fossero in concorrenza particolarmente stretta e per il quale esistessero poche alternative alle parti della concentrazione. La maggioranza dei rispondenti in concorrenza con le parti della concentrazione ha affermato di essere in grado di attirare clienti dall’insieme della clientela di dette parti.

367    La Commissione ha inoltre concluso, ai punti 279 e 338 della decisione impugnata, che gli ostacoli all’entrata e all’espansione sul mercato della fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas erano relativamente deboli.

368    Infine, la Commissione ha analizzato, in subordine, gli effetti della concentrazione sugli ipotetici mercati locali per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti speciali, ai punti da 281 a 290 per l’energia elettrica e ai punti da 339 a 350 della decisione impugnata per il gas. Tale analisi risponde alle preoccupazioni sollevate dalle aziende municipalizzate. Orbene, dal momento che, peraltro, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nella definizione del mercato rilevante, come risulta dai punti 294, 301 e 310 supra, essa non era tenuta a procedere alla suddetta analisi, che è quindi stata effettuata ad abundantiam.

369    Sotto un terzo profilo, la ricorrente fa valere la circostanza che l’E.ON e la RWE deterrebbero partecipazioni di minoranza in imprese attive nel settore dell’energia e addebita alla Commissione di non averle prese in considerazione. Da un lato, è giocoforza constatare che la concentrazione M.8870 sottoposta al controllo del Tribunale nell’ambito del presente procedimento riguarda l’acquisizione dell’innogy da parte dell’E.ON e che pertanto la RWE non è una parte della concentrazione. In tal senso, le partecipazioni di minoranza detenute dalla RWE non sono rilevanti per l’analisi degli effetti della presente concentrazione. Dall’altro, la ricorrente non spiega quale incidenza potrebbero avere tali partecipazioni per l’analisi degli ostacoli alla concorrenza connessi alla concentrazione. Infatti, la ricorrente si limita a menzionare il numero di partecipazioni della RWE e dell’E.ON in altre imprese senza spiegare se queste ultime operino nei mercati interessati, né quali posizioni esse occupino sui loro mercati, in che modo il loro rapporto con la RWE e l’E.ON potrebbe ostacolare la concorrenza o se tali ipotetici ostacoli sarebbero conseguenze proprie della concentrazione.

370    Inoltre, la Commissione ha tenuto conto, nella sua valutazione della concentrazione, delle quote di mercato delle imprese nel cui capitale l’innogy e l’E.ON detenevano partecipazioni. A tale riguardo, la Commissione ha indicato, nelle note 280 e 367 della decisione impugnata, rispettivamente per l’energia elettrica e il gas, che, anche sommando tutte le quote di mercato delle società nelle quali le parti della concentrazione detenevano una partecipazione di minoranza, ciò avrebbe aumentato la quota congiunta delle parti di meno del 5%. La Commissione ha aggiunto che, poiché tale percentuale era limitata e sovrastimava l’effettiva partecipazione finanziaria che le parti detenevano in dette società, essa riteneva che le partecipazioni di minoranza delle parti non modificassero sensibilmente la loro posizione dopo la concentrazione e quindi la sua valutazione relativa alla concentrazione in parola.

371    Per giunta, dal paragrafo 3 del punto 287 della decisione impugnata risulta che, secondo l’analisi della Commissione, non esiste una correlazione chiara tra i margini dell’E.ON e dell’innogy sulle tariffe destinate ai consumatori più attivi e la posizione dell’altra parte della concentrazione a livello locale, il che indica che le parti della concentrazione non sono concorrenti particolarmente dirette in determinate zone locali e che la concentrazione non eliminerebbe un vincolo concorrenziale significativo a livello locale.

372    In tali circostanze, si deve concludere che la Commissione ha esaminato sufficientemente, se non in modo esaustivo ed estensivo, e senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, gli effetti sui mercati per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti speciali.

373    In terzo luogo, per quanto riguarda gli effetti del venir meno della concorrenza tra l’E.ON e l’innogy, la ricorrente sostiene, in sostanza, che, a seguito della concentrazione, l’E.ON sarebbe in grado di dissuadere la sua attuale clientela dal cambiare fornitore, di recuperare clienti o di espandersi in altre zone.

374    A tale proposito il Tribunale rinvia alle constatazioni effettuate ai punti 364 e seguenti, dalle quali emerge che la Commissione ha accertato, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che esisteva una sana concorrenza, che le parti della concentrazione non erano concorrenti dirette e che gli ostacoli all’entrata e all’espansione erano deboli.

375    In quarto luogo, per quanto riguarda la maggiore forza finanziaria dell’E.ON a seguito della concentrazione, la ricorrente addebita alla Commissione, in sostanza, di non avere esaminato gli effetti di preclusione in considerazione delle possibili tariffe aggressive che l’E.ON potrebbe applicare e degli sforzi pubblicitari che essa potrebbe intraprendere. La ricorrente non precisa tuttavia a quali mercati si riferisca tale addebito.

376    Occorre subito constatare che la Commissione ha esaminato, ai punti da 291 a 299 della decisione impugnata, le ulteriori preoccupazioni sollevate dai terzi quanto al possibile impatto della concentrazione sulla fornitura al dettaglio di energia elettrica in Germania.

377    Anzitutto, per quanto attiene al rischio di sovvenzioni incrociate dai contratti di approvvigionamento di base ai contratti speciali, dal punto 292 della decisione impugnata si evince che la Commissione ha esaminato se le parti della concentrazione avrebbero potuto utilizzare i notevoli profitti generati sul mercato dell’approvvigionamento di base al fine di sovvenzionare e sostenere politiche di prezzo molto aggressive sul mercato dei contratti speciali. A questo proposito, la Commissione ha ritenuto che tale teoria del danno fosse improbabile, in quanto, se dette strategie fossero redditizie, l’E.ON e l’innogy le avrebbero già attuate, dato che esse possedevano, prima della concentrazione, due dei più ampi portafogli di clienti per l’approvvigionamento di base. Orbene, la Commissione non ha riscontrato indizi di siffatto comportamento durante la prima indagine di mercato e ha constatato che, sui siti Internet di comparazione dei prezzi, taluni fornitori, tra cui imprese che operavano con formule discount e aziende municipalizzate, praticavano sistematicamente, oppure occasionalmente, prezzi inferiori a quelli delle parti della concentrazione. Inoltre, in considerazione dell’ingresso continuo e della presenza di un numero elevato di nuovi concorrenti, la Commissione ha ritenuto che tali strategie non fossero state attuate e che, quand’anche lo fossero state, non avevano consentito di estromettere i concorrenti o di impedire l’entrata di terzi.

378    Per quanto riguarda poi l’eventuale preclusione di spazi pubblicitari a terzi, la Commissione ha esaminato, al punto 293 della decisione impugnata, se le parti della concentrazione potessero occupare, a seguito della concentrazione, tutte le prime posizioni nelle classifiche dei siti Internet di comparazione dei prezzi. Essa ha constatato che, a seguito della concentrazione, l’E.ON avrebbe dovuto ridurre i prezzi dei suoi marchi al di sotto del livello ottimale per farli apparire nella prima pagina del sito Internet di comparazione dei prezzi, estromettendo in tal modo i concorrenti. Orbene, è pacifico che l’E.ON disponeva già, prima della concentrazione, di molti marchi e di risorse finanziarie ingenti. Pertanto, una strategia siffatta non sarebbe propria della concentrazione.

379    Infine, la Commissione ha rilevato che non era credibile che una maggiore competitività delle parti della concentrazione sul mercato tedesco della fornitura al dettaglio di energia elettrica potesse arrecare pregiudizio ai consumatori (punto 297 della decisione impugnata), segnatamente per il fatto che il mercato tedesco per la fornitura al dettaglio di energia elettrica aveva attirato numerose imprese ed era ora molto frammentato, con oltre 1 000 fornitori (punto 298 della decisione impugnata), il che rendeva altamente improbabile che una strategia predatoria potesse essere redditizia. Analogamente, nonostante le notevoli risorse di cui le parti della concentrazione disponevano prima della stessa, i prezzi più bassi del mercato erano spesso proposti da concorrenti più piccoli e nuovi, e non dalle parti della concentrazione (punto 299 della decisione impugnata).

380    A tale proposito, l’unico elemento di prova rilevante addotto dalla ricorrente per contestare le constatazioni della Commissione è lo studio LBD. Sebbene la ricorrente citi anche lo studio Innoplexia, si deve ricordare che la rilevanza e il valore probatorio di quest’ultimo sono limitati per le ragioni esposte al punto 210 supra. Per di più, la ricorrente rinvia a tale allegato senza individuare sufficientemente il passaggio che suffragherebbe le sue affermazioni.

381    Orbene, si deve ricordare che non spetta al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere basato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale (sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 97, e del 14 dicembre 2005, Honeywell/Commissione, T‑209/01, EU:T:2005:455, punto 57). Detta funzione meramente probatoria e strumentale degli allegati implica che, nella parte in cui l’allegato comporta elementi di diritto sui quali si fondano alcuni motivi formulati nel ricorso, siffatti elementi devono figurare nel testo stesso della memoria alla quale tale documento è allegato o, almeno, essere sufficientemente individuati in tale memoria (sentenza del 7 maggio 2009, NVV e a./Commissione, T‑151/05, EU:T:2009:144, punto 61). Di conseguenza, non spetta al Tribunale esaminare lo studio Innoplexia per trovarvi elementi a sostegno delle affermazioni della ricorrente.

382    Quanto allo studio LBD, esso indica, nella sezione 4.1 (pagine 9 e seguenti), che l’E.ON ha intrapreso una corsa ai prezzi nel febbraio 2018. Secondo la ricorrente, ciò dimostra che l’E.ON è in grado di influenzare la struttura globale dei prezzi sul mercato e che essa propone prezzi con margini negativi che nessun fornitore più piccolo potrebbe applicare. Quanto ai prezzi praticati dall’innogy, quasi sempre essi sono più elevati rispetto al «top 5» ed essa registra i margini più elevati.

383    Si deve constatare che da detto studio emerge, in effetti, che la maggior parte dei fornitori realizza margini negativi sul mercato della fornitura al dettaglio di energia elettrica a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti speciali. Tuttavia, da un lato, dallo studio in parola non emerge che, a seguito della concentrazione, l’E.ON avrà maggiori capacità di proporre prezzi con margini negativi. Dall’altro, l’applicazione di prezzi con margini negativi da parte della maggioranza dei concorrenti è sensata, dal punto di vista economico, soltanto in una situazione di sovraccapacità nella quale viene mantenuta una guerra dei prezzi per disciplinare il mercato al fine di estromettere i concorrenti meno efficienti, e successivamente i prezzi risalgono e consentono di ripristinare margini positivi per chi rimane sul mercato. Orbene, non sono state invocate circostanze siffatte.

384    Inoltre, la Commissione individua un vizio metodologico nello studio LBD, in quanto esso imputerebbe i premi di stipula dei contratti al primo anno di fornitura anziché all’intero periodo di validità del contratto, il che influisce direttamente sul livello dei margini indicati per il primo anno di fornitura. Interrogata al riguardo in udienza, la ricorrente non ha utilmente contestato la critica della Commissione.

385    Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la creazione di una capacità o di incentivi per un’eventuale strategia di prezzo con margini negativi sostenuti per estromettere i piccoli concorrenti o per occupare tutte le prime posizioni nelle classifiche dei siti Internet di comparazione dei prezzi.

386    In tali circostanze, si deve constatare che la Commissione ha analizzato sufficientemente i mercati e non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel concludere che la concentrazione non avrebbe ostacolato in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato della fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti speciali in Germania.

387    Pertanto, occorre respingere la prima censura, relativa alla valutazione errata degli effetti sui mercati per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in Germania.

b)      Sulla seconda censura, relativa alla valutazione errata degli effetti sui mercati della distribuzione di energia elettrica e gas

388    Con la seconda censura, relativa alla valutazione errata degli effetti sui mercati della distribuzione di energia elettrica e gas, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione non ha esaminato a sufficienza gli effetti delle attività svolte su tali mercati e ne ha anche manifestamente dato una valutazione errata.

389    La Commissione, sostenuta dall’E.ON, fa valere, in sostanza, di avere accertato e analizzato i fatti senza commettere un errore di valutazione per quanto riguarda i mercati della distribuzione di energia elettrica e gas.

390    In primo luogo, la ricorrente afferma che le parti della concentrazione sono in grado di esercitare un’influenza sull’elaborazione degli standard tecnico‑normativi. Occorre pertanto esaminare se la valutazione della Commissione sia viziata da un errore manifesto di valutazione, da un lato, per quanto riguarda le disposizioni regolamentari dell’Agenzia federale delle reti e, dall’altro, per quanto attiene agli standard fissati da altri organismi e altre associazioni.

391    Sotto un primo profilo, per quanto concerne la censura della ricorrente secondo cui l’Agenzia federale delle reti dovrebbe ormai imperniare i requisiti normativi prioritariamente, o addirittura esclusivamente, sulle esigenze dell’E.ON, il Tribunale constata subito che la Commissione ha analizzato l’influenza della concentrazione sulla regolamentazione esercitata dall’Agenzia federale delle reti ai punti 253 e seguenti della decisione impugnata. Alla luce delle affermazioni dell’Agenzia federale delle reti, la Commissione ha concluso che era improbabile che la concentrazione avesse un impatto significativo sulla competenza di detta Agenzia nella regolamentazione delle tariffe di rete. A tal riguardo la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’influenza che l’E.ON potrebbe esercitare e che, peraltro, la stessa Agenzia federale delle reti nega, né del modo in cui una simile influenza potrebbe costituire, di per sé, un indizio di un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva.

392    Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l’influenza nell’ambito di importanti organismi e associazioni che fissano gli standard, la Commissione ha esaminato, ai punti 246 e seguenti della decisione impugnata, l’influenza che l’E.ON avrebbe potuto esercitare sugli organismi di regolamentazione e sulle associazioni di standardizzazione, in particolare per quanto concerne il forum tecnico e gestione delle reti della Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (Associazione dell’elettrotecnica, dell’elettronica e delle tecnologie dell’informazione, Germania) (in prosieguo: la «VDE»). Tenuto conto degli scambi telefonici tra la Commissione e la VDE del 17 maggio e del 24 luglio 2019 (note 257 e 260 della decisione impugnata) e delle osservazioni delle parti della concentrazione del 25 e 29 luglio 2019 (note 258 e 259 della decisione impugnata), la Commissione ha constatato, al punto 252 della decisione impugnata, che era improbabile che la concentrazione conferisse all’E.ON la capacità di influire indebitamente sul processo decisionale della VDE riguardo alla definizione di standard tecnici. Infatti, come risulta dai punti 248 e 249 della decisione impugnata, dopo la concentrazione, l’E.ON non avrebbe avuto alcuna maggioranza nei vari comitati direttivi incaricati di nominare i membri dei gruppi di lavoro responsabili di ciascuno standard tecnico e avrebbe potenzialmente avuto la maggioranza in uno solo di tali gruppi di lavoro.

393    È vero che detta associazione è una di quelle citate dalla ricorrente e che la Commissione ha utilizzato la dinamica di tale specifica associazione come esempio.

394    A questo proposito, il Tribunale deve verificare, nell’ambito del suo controllo, se le omissioni nell’analisi della Commissione possano mettere in discussione la sua conclusione secondo cui la presente concentrazione non solleva seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2007, Sun Chemical Group e a./Commissione, T‑282/06, EU:T:2007:203, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

395    Orbene, nel caso di specie la ricorrente non fornisce prove idonee a suffragare le affermazioni secondo cui l’E.ON avrebbe la maggioranza nei comitati di altre associazioni a seguito della concentrazione. A questo proposito, i documenti dell’allegato A.19 prodotti per dimostrare l’esistenza di tali maggioranze si limitano a indicare la presenza dell’E.ON e della RWE in alcune associazioni in Germania, ma non provano che l’E.ON abbia una maggioranza siffatta. In ogni caso, la ricorrente non dimostra in che modo il fatto che l’E.ON detenga un’eventuale maggioranza in una di tali organizzazioni possa determinare un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva.

396    Occorre quindi respingere l’argomento relativo all’influenza sull’Agenzia federale delle reti nonché sugli altri organismi e associazioni.

397    In secondo luogo, la ricorrente deduce che, a seguito della concentrazione, l’E.ON otterrà condizioni più vantaggiose in materia di apparecchiature di rete, di prestazioni di costruzione e di progettazione e di software di rete grazie al suo maggiore potere d’acquisto.

398    La Commissione ha esaminato tale questione ai punti 262 e 263 della decisione impugnata. Da un lato, per quanto riguarda il vantaggio rispetto ai piccoli GRD dovuto al fatto che l’E.ON avrà la priorità per ottenere servizi di rete presso prestatori di servizi, la cui capacità di fornire tali servizi sarebbe limitata, la Commissione non ha individuato alcuna penuria nella fornitura di servizi di rete. In ogni caso, essa ha constatato, ai punti 234 e 235 della decisione impugnata, che l’E.ON e l’innogy avevano già un’importanza superiore a quella della maggior parte degli altri GRD prima della concentrazione.

399    Dall’altro, la Commissione ha concluso che era improbabile che si verificasse una preclusione a livello della clientela nell’accesso ai servizi di rete delle parti della concentrazione per il fatto che la maggior parte dei servizi di rete erano forniti e acquistati principalmente a livello locale, in quanto, essendo la concentrazione geograficamente complementare, era improbabile che essa comportasse un aumento significativo del volume degli acquisti su scala locale. La Commissione ha inoltre rilevato che i servizi ai GRD costituiscono solo una parte della domanda disponibile per i fornitori attivi a monte.

400    Se ne deve quindi dedurre che la Commissione ha tenuto conto della natura locale di questo tipo di servizi. Considerati i dettagli dell’analisi della Commissione in generale e dell’analisi di tutte le preoccupazioni relative ai servizi connessi alla rete, non si può addebitare alla Commissione di non avere svolto sufficienti accertamenti. In realtà, la ricorrente addebita piuttosto alla Commissione di non avere tratto altre conclusioni dalle informazioni e dalle prove di cui disponeva.

401    In tal senso, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto concludere, sotto un primo profilo, che l’E.ON avrebbe ottenuto prezzi e condizioni più vantaggiosi, sotto un secondo profilo, che i fornitori all’ingrosso di energia elettrica si sarebbero adeguati alle esigenze dell’E.ON, sotto un terzo profilo, che i prestatori avrebbero trattato l’E.ON in via prioritaria e, sotto un quarto profilo, che i concorrenti non sarebbero stati in grado di riprodurre le necessarie prestazioni di supporto. Orbene, tutte le preoccupazioni della ricorrente sono soltanto mere speculazioni. La ricorrente non fornisce alcuna seria indicazione quanto alla plausibilità di tali scenari, né quanto al modo in cui essi potrebbero implicare un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva.

402    In siffatte circostanze, occorre respingere l’argomento della ricorrente relativo ai vantaggi anticoncorrenziali che l’E.ON otterrebbe sui servizi connessi alla rete.

403    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha esaminato a sufficienza e ha valutato erroneamente le concessioni di diritti per l’utilizzo delle linee ai fini della costruzione e della gestione delle reti.

404    A tale proposito, la Commissione ha analizzato una serie di scenari ipotetici nei quali la concentrazione potrebbe causare un pregiudizio ai consumatori di gas ed energia elettrica, tra cui la diminuzione della concorrenza nelle gare per le concessioni, ai punti da 224 a 236 della decisione impugnata. È pacifico che, in Germania, i comuni organizzano la gestione delle reti di distribuzione rilasciando concessioni ai GRD mediante gare per l’installazione e la gestione delle reti di distribuzione del gas e dell’energia elettrica sul loro territorio in media per 15‑20 anni (punti 224 e 225 della decisione impugnata).

405    La ricorrente deduce vari argomenti relativi agli effetti anticoncorrenziali della concentrazione su tali concessioni.

406    Sotto un primo profilo, la ricorrente suggerisce che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione un periodo di analisi di 20 anni prima della concentrazione per poter esaminare correttamente gli effetti della concentrazione nel settore delle concessioni.

407    A tale proposito si deve rilevare che la Commissione riconosce, al punto 224 della decisione impugnata, che la durata media dei contratti di concessione è di 15‑20 anni. Cionondimeno, la Commissione ha ritenuto che un esame delle concessioni rilasciate in un periodo di cinque anni prima della concentrazione fosse sufficiente per la sua analisi. La scelta di tale periodo ha consentito alla Commissione di consultare oltre 1 000 procedure di aggiudicazione di concessioni. Si deve inoltre rilevare che i dati perdono valore nel tempo per quanto riguarda le condizioni di mercato attuali e future. Pertanto, riducendo la sua analisi a un periodo di circa cinque anni prima della concentrazione, la Commissione ha analizzato sufficientemente la concorrenza per le concessioni e non è incorsa in un errore manifesto di valutazione.

408    Sotto un secondo profilo, la ricorrente invoca la possibilità che l’E.ON presenti offerte migliori per la concessione di diritti grazie alla sua forza finanziaria, alla sua esperienza e agli eventuali effetti di sinergia.

409    A questo proposito, la Commissione ha constatato, al punto 231 della decisione impugnata, che le parti della concentrazione hanno principalmente perduto gare a vantaggio delle aziende municipalizzate. Almeno il 90% delle concessioni di energia elettrica perse dall’E.ON è stato aggiudicato a imprese pubbliche o semipubbliche, e almeno l’80% di tali concessioni perse dall’innogy è stato aggiudicato ad aziende municipalizzate. La Commissione ha rilevato che la situazione del gas era analoga.

410    Inoltre, quanto ai possibili vantaggi delle maggiori economie di scala, la Commissione ha constatato, al punto 235 della decisione impugnata che, prima della concentrazione, le parti della stessa erano nettamente più grandi della maggior parte delle imprese concorrenti, in particolare delle aziende municipalizzate. A tale proposito, le parti della concentrazione erano riuscite ad aggiudicarsi le gare soprattutto quando erano già l’operatore storico, ma avevano avuto un successo limitato nell’acquisizione di nuove concessioni.

411    In siffatte circostanze, era ragionevole concludere, tenuto conto del fatto che la Commissione non disponeva di alcun elemento da cui risultasse che le aziende municipalizzate perdevano nuove concessioni a vantaggio delle parti di grandi dimensioni, che non vi erano elementi sufficienti che indicassero che eventuali economie di scala o precedenti esperienze relative alla partecipazione a tali gare avrebbero conferito all’E.ON un vantaggio anticoncorrenziale a seguito della concentrazione.

412    A questo proposito, la ricorrente deduce scenari ipotetici senza presentare prove esistenti al momento dell’adozione della decisione impugnata. Infatti, la ricorrente si basa sullo studio BET per suffragare i suoi argomenti. Orbene, tale indagine ha una rilevanza e un valore probatorio limitati per valutare la situazione della concorrenza al momento dell’adozione della decisione impugnata per le ragioni indicate al punto 205 supra. Peraltro, la ricorrente rinvia alle pagine 48 e seguenti di detto studio e menziona esplicitamente nel ricorso le domande nn. 39, 42 e da 44 a 47b. In risposta alla domanda n. 39, l’80% degli 87 rispondenti ha indicato che le parti della concentrazione potrebbero avere sinergie. Tuttavia, nulla indica che le imprese che hanno risposto allo studio BET consideravano che tali sinergie determinassero un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva. Quanto alla domanda n. 42, essa contiene, nella sua formulazione, l’idea di partenza secondo cui le sinergie implicherebbero requisiti di efficienza più elevati. Il suddetto studio non fornisce però alcuna prova di questa circostanza. Su tale base, il 71% degli intervistati ritiene che non sarebbe in grado di soddisfare detti requisiti. Tuttavia, non risulta chiaramente dallo studio in parola se i menzionati requisiti saranno soddisfatti. È sufficiente rilevare che, in totale, oltre due terzi dei rispondenti confermano, in risposta alla domanda n. 43, che le concessioni loro aggiudicate non sono state contestate dall’E.ON o dall’innogy. Ciò conferma le conclusioni della Commissione secondo cui la concorrenza tra le parti della concentrazione in materia di concessioni è molto limitata.

413    La ricorrente non ha fornito alcuna indicazione rilevante sufficiente, idonea a dimostrare un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione e che consenta di affermare che, a seguito della concentrazione, l’E.ON sarebbe in grado di proporre offerte migliori per le concessioni, né tanto meno che, se così fosse, ciò potrebbe essere anticoncorrenziale. Anzi, al contrario, se la concentrazione consentisse all’E.ON di fare offerte migliori, ciò potrebbe risultare positivo per la concorrenza. Effetti negativi per la concorrenza potrebbero verificarsi, in teoria, solo qualora, nel lungo periodo, le parti della concentrazione fossero in grado di monopolizzare il mercato in quanto nessun concorrente sarebbe in grado di allinearsi alla struttura dei costi delle parti, come la Commissione ha ricordato, correttamente, al punto 234 della decisione impugnata.

414    Sotto un terzo profilo, la ricorrente ritiene che le parti della concentrazione fossero concorrenti dirette in quanto sarebbero state in concorrenza su oltre 100 concessioni tra il 2010 e il 2015. A tale proposito è sufficiente constatare che la Commissione, esaminando oltre 1 000 procedure di concessione svoltesi tra il 2013 e il 2017, ha rilevato, ai punti 228 e 229 della decisione impugnata, che le parti della concentrazione non erano in stretta concorrenza, in quanto avevano partecipato alle medesime gare in meno del 5% dei casi. Dalla nota 244 della decisione impugnata risulta inoltre che la Commissione ha esaminato se le parti della concentrazione avessero partecipato a siffatte procedure tramite imprese nelle quali detenevano partecipazioni di minoranza. La Commissione ha quindi accertato in misura sufficiente l’assenza di sovrapposizioni significative tra le parti della concentrazione nelle varie procedure di concessione.

415    Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda la presenza dell’E.ON su tutto il territorio nazionale tedesco, che potrebbe attribuire all’E.ON un vantaggio per espandersi nelle regioni limitrofe a quelle nelle quali è già presente, la Commissione ha constatato, al punto 230 della decisione impugnata, che le gare alle quali le parti della concentrazione avevano partecipato tra il 2013 e il 2017 non erano concentrate in una regione particolare e non erano sempre situate vicino al limite delle zone GRD dell’E.ON e dell’innogy. La Commissione ha inoltre constatato, al punto 231 della decisione impugnata, citato al punto 409 supra, il forte vincolo concorrenziale esercitato dalle aziende municipalizzate. Da quanto precede risulta che la Commissione ha esaminato sufficientemente la prossimità concorrenziale delle parti della concentrazione e la pressione concorrenziale esercitata dalle aziende municipalizzate.

416    Sotto un quinto profilo, è pacifico tra le parti che esiste una tendenza alla rimunicipalizzazione. Dai punti 232 e 233 della decisione impugnata risulta che le parti della concentrazione e vari rispondenti alla prima indagine di mercato avevano constatato una tendenza alla rimunicipalizzazione delle reti. Tuttavia, la ricorrente individua un rischio di indebolimento di tale tendenza nel prossimo futuro dovuto alle possibili strategie di dissuasione mirate applicate dall’E.ON. A questo proposito, la Commissione ha analizzato, al punto 236 della decisione impugnata, le possibili tattiche contenziose volte a ritardare deliberatamente il trasferimento delle concessioni che le parti della concentrazione hanno perduto (sham litigation).

417    Su tale punto, si deve ricordare che il Tribunale ha già avuto modo di indicare che talora un’azione giudiziaria può costituire un abuso di posizione dominante. A tal fine devono essere soddisfatte due condizioni cumulative. Anzitutto, occorre che l’azione giudiziaria non possa essere ragionevolmente considerata quale un tentativo di far valere i diritti dell’impresa di cui trattasi e sia pertanto meramente defatigatoria. Inoltre, l’azione deve essere concepita nell’ambito di un piano avente lo scopo di eliminare la concorrenza (v. sentenza del 13 settembre 2012, Protégé International/Commissione, T‑119/09, non pubblicata, EU:T:2012:421, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

418    Nel caso di specie, la Commissione ha concluso correttamente, al punto 236 della decisione impugnata, che tali tattiche non potevano essere imputate alla concentrazione, nel senso che la concentrazione non può aumentare gli incentivi delle parti della concentrazione a perseguire strategie di questo tipo. A tale proposito si deve rilevare che, anche supponendo che l’esistenza di dette tattiche sia comprovata, la ricorrente non spiega in che modo gli incentivi ad adottare tattiche del genere per le parti della concentrazione aumenterebbero a seguito di quest’ultima e non ha quindi dimostrato un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione.

419    Sotto un sesto profilo, la ricorrente contesta il margine di discrezionalità dei comuni nella concessione di diritti. Infatti, durante il procedimento amministrativo l’E.ON ha fatto valere che i comuni disponevano di un ampio potere discrezionale per selezionare, ponderare ed elaborare i criteri di aggiudicazione, in particolare per quanto riguarda la presa in considerazione degli interessi comunali (punto 226 della decisione impugnata). A tale proposito è pacifico che il comune stabilisce i criteri di aggiudicazione. Per contro, la ricorrente contesta che il comune abbia un margine per selezionare, ponderare ed elaborare tali criteri. Tuttavia, se fosse vero, come afferma la ricorrente, che i comuni non avevano alcun margine di manovra in materia di selezione e che le parti della concentrazione erano più efficienti e traevano vantaggio dalla loro forza finanziaria, da economie di scala e dalla loro esperienza in materia di concessioni, le parti della concentrazione avrebbero già dovuto aggiudicarsi un numero significativo di concessioni a scapito dei concorrenti più piccoli, il che non è avvenuto, come si è indicato, in sostanza, al punto 411 supra. In ogni caso, tenuto conto dell’assenza di elementi concreti addotti dalla ricorrente e del normale funzionamento delle procedure di concessione, non sembra plausibile che i comuni non dispongano di un margine di manovra sufficiente, tanto più in quanto alcuni dei criteri da prendere in considerazione sono soggettivi. Ad esempio, una recente modifica delle disposizioni statutarie relative alle gare per le concessioni, attuata nel 2017, ha introdotto la «presa in considerazione degli interessi comunali» quale criterio legittimo in tali gare, come rilevato dalla Commissione al punto 232 della decisione impugnata.

420    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha esaminato tutte le preoccupazioni della ricorrente e non è incorsa in un errore manifesto di valutazione riguardo alle concessioni.

421    In quarto luogo, per quanto attiene alla possibilità di proporre offerte a pacchetto in quanto GRD, la ricorrente non suffraga le sue affermazioni e non adduce indizi che consentano di concludere che, a seguito della concentrazione, l’E.ON avrà maggiori possibilità di proporre offerte a pacchetto. Si tratta soltanto di speculazioni su scenari ipotetici. In particolare, la ricorrente non spiega perché le parti della concentrazione non disporrebbero già di tali capacità, sebbene siano già operatori di rete presenti lungo tutta la catena del valore, né perché i concorrenti non sarebbero parimenti in grado di produrre offerte siffatte ed eventualmente quali effetti anticoncorrenziali ci si potrebbe attendere.

422    A tale proposito, per quanto riguarda la possibilità di offerte a pacchetto, la Commissione indica, nel controricorso, che la gestione della rete è, in effetti, indipendente dagli altri settori di attività delle imprese di approvvigionamento energetico in ragione di requisiti legali. In ogni caso, l’E.ON disponeva già, prima della concentrazione, di una forza finanziaria e avrebbe già potuto proporre offerte a pacchetto, cosicché un comportamento del genere non può essere considerato proprio della concentrazione.

423    In quinto luogo, la ricorrente afferma, senza suffragare in alcun modo la sua affermazione, che la Commissione non avrebbe preso in considerazione le interazioni risultanti da effetti di sostituzione, da effetti a catena e da effetti domino su mercati limitrofi geograficamente limitati. Tuttavia, la ricorrente non spiega perché tali fattori siano rilevanti, né in che modo se ne potrebbe dedurre un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva.

424    Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere la seconda censura, relativa alla valutazione errata degli effetti sui mercati della distribuzione dell’energia elettrica e del gas.

c)      Sulla terza censura, relativa alla valutazione errata degli effetti sui mercati dei servizi di misurazione e della mobilità elettrica

425    La ricorrente afferma, in sostanza, che la Commissione non ha valutato sufficientemente e correttamente gli effetti della concentrazione sui mercati dei servizi di misurazione e della mobilità elettrica.

426    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

1)      Sui mercati dei servizi di misurazione

427    Per quanto riguarda gli effetti della concentrazione sul mercato dei servizi di misurazione, occorre sottolineare che, al punto 335 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che il mercato dei servizi di misurazione dell’energia elettrica e del gas degli nGPC e i potenziali sottomercati in funzione del prodotto misurato erano anche monopoli a livello della zona di rete, essendo il gestore di rete l’unico operatore autorizzato di punti di misurazione. Inoltre, al punto 356 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che il mercato dei servizi di misurazione dell’energia elettrica e del gas dei cPCG era un mercato emergente in Germania e che la quota di mercato congiunta in Germania delle parti della concentrazione era inferiore al 5%, anche dividendo ulteriormente i sottomercati. La Commissione ne ha concluso che tali mercati non erano interessati dalla concentrazione.

428    La ricorrente solleva vari argomenti relativi agli effetti anticoncorrenziali della concentrazione sui mercati dei servizi di misurazione.

429    Sotto un primo profilo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo agli effetti di sostituzione, agli effetti a catena e agli effetti domino che la posizione dell’E.ON in quanto nGPC potrebbe comportare nei comuni in cui essa detiene la concessione per la gestione della rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, esso deve essere respinto per le stesse ragioni esposte al punto 423 supra.

430    In ogni caso, ai punti da 406 a 409 della decisione impugnata la Commissione ha indicato che la concentrazione non avrebbe ostacolato in modo significativo la concorrenza effettiva a motivo degli effetti non coordinati risultanti dai collegamenti verticali tra i mercati a monte delle reti di distribuzione di gas ed energia elettrica gestiti dai GRD e i mercati a valle di misurazione dei cGPC in Germania. Infatti, essa ha rilevato che la concentrazione non modificava la capacità dell’E.ON di estromettere i concorrenti cGPC, in quanto i GRD erano monopoli locali prima e dopo la concentrazione. Essa ha inoltre considerato che gli incentivi alla preclusione erano deboli e non aumentavano sensibilmente a motivo della concentrazione, giacché, in primo luogo, la quota di mercato congiunta in Germania delle parti della concentrazione nel mercato emergente dei servizi di misurazione dell’energia elettrica e del gas dei cGPC era inferiore al 5%, in secondo luogo, il mercato era ancora agli inizi e lo sviluppo era complessivamente ancora molto modesto, in terzo luogo, vi erano nuovi entranti sul mercato provenienti anche da altri settori e, in quarto luogo, la normativa imponeva ai GRD di garantire un collegamento alla rete e un utilizzo della rete non discriminatori. Ne risulta quindi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione ha esaminato gli effetti verticali tra questi due mercati.

431    Sotto un secondo profilo, la ricorrente sostiene che, a seguito della concentrazione, l’E.ON diviene il principale concorrente con il 41% dei punti di prelievo in quanto nGPC e dispone di una quota di mercato pari ad almeno il 44,14% considerando l’estensione della rete, o superiore al 50% considerando il numero di comuni serviti.

432    A tale proposito si deve ricordare che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione riguardo alla definizione del mercato dei servizi di misurazione, come si è accertato al punto 337 supra. Di conseguenza, le quote di mercato delle parti della concentrazione in quanto nGPC non sono rilevanti per l’analisi del mercato dei servizi di misurazione dell’energia elettrica e del gas dei cGPC.

433    In ogni caso, si deve constatare che la ricorrente si limita ad utilizzare i propri dati senza spiegare per quali motivi i dati utilizzati dalla Commissione sarebbero inesatti.

434    Orbene, la ricorrente non può limitarsi ad utilizzare dati diversi da quelli utilizzati dalla Commissione nella decisione impugnata per dimostrare che essa ha commesso un errore manifesto di valutazione senza fornire elementi concreti idonei a dimostrare che la presa in considerazione dei dati nella decisione impugnata costituisce un errore manifesto di valutazione della Commissione (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2013, Spar Österreichische Warenhandels/Commissione, T‑405/08, non pubblicata, EU:T:2013:306, punto 156).

435    Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha dimostrato che i dati utilizzati dalla Commissione e rilevanti per il calcolo delle quote di mercato fossero inesatti. Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che i mercati relativi agli nGPC e ai cGPC non fossero interessati dalla concentrazione.

436    Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda la capacità operativa richiesta per soddisfare i requisiti in materia di risorse umane e tecniche nei servizi di misurazione e la presenza nazionale dell’E.ON, il Tribunale constata che la Commissione ha effettuato varie valutazioni in ordine alla presenza di fornitori di servizi white‑label che sarebbero disponibili per assicurare la gestione delle stazioni di misurazione.

437    Quanto a una possibile definizione del mercato, la Commissione ha concluso, al punto 358 della decisione impugnata, che la concentrazione non dava luogo a un mercato interessato per i servizi white‑label o a potenziali sottomercati. A tale proposito, dalla nota 180 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha considerato che i servizi white‑label, quanto meno al momento dell’adozione della decisione impugnata e in un prossimo futuro, potevano avere maggiori probabilità di svolgere un ruolo in relazione ai mercati nei quali vigeva un obbligo di fornire determinati servizi, che potevano poi essere esternalizzati. Di conseguenza, la Commissione non ha considerato un mercato dei servizi white‑label per la misurazione del gas e dell’energia elettrica come un mercato cGPC, in quanto il mercato cGPC era ancora agli inizi e solo gli operatori che disponevano di una capacità propria erano in grado di intraprendere tale attività. Al punto 178 e nella nota 186 della decisione impugnata la Commissione ha indicato che riteneva che i servizi white‑label agli nGPC e ai cGPC potessero avere una portata nazionale, dato che la maggior parte degli nGPC e dei cGPC, se non tutti, erano ancora monopoli locali e, per avere una base di clienti di una certa dimensione, era necessaria una copertura geografica più ampia. Inoltre, la Commissione ha constatato, al punto 359 della decisione impugnata, che la quota di mercato congiunta delle parti della concentrazione non superava il 5% in un potenziale sottomercato di servizi white‑label per la misurazione dell’energia elettrica e del gas.

438    La Commissione ha inoltre valutato gli effetti verticali tra il mercato a valle degli nGPC e quello a monte dei servizi white‑label ai punti da 414 a 417 della decisione impugnata. Da un lato, essa ha concluso che la concentrazione non avrebbe ostacolato in modo significativo la concorrenza effettiva in ragione degli effetti non coordinati risultanti dai legami verticali tra questi due mercati, in quanto, a valle, gli nGPC erano monopoli locali e non vi era quindi concorrenza, e in quanto la quota di mercato delle parti della concentrazione nei servizi white‑label era inferiore al 5%. Dall’altro, a monte, la concentrazione non modificava né la capacità di estromettere i fornitori di servizi white‑label, in quanto gli nGPC erano già monopoli locali, né gli incentivi alla preclusione, che non aumentavano sensibilmente, tenuto conto della posizione molto limitata delle parti della concentrazione nel mercato a monte dei servizi white‑label e dell’aumento trascurabile dovuto alla concentrazione.

439    Analogamente, la Commissione ha constatato, ai punti 178 e 407 della decisione impugnata, l’esistenza di entrate sul mercato e l’assenza di ostacoli all’entrata. Pertanto, nessun ostacolo percepibile avrebbe limitato l’offerta di tali servizi a una determinata regione, dato che la maggior parte degli nGPC e dei cGPC fornisce anche detti servizi white‑label e i nuovi entranti come la Telefónica o la Deutsche Telekom, che non facevano parte del settore, accedono al mercato nazionale.

440    A questo proposito, la ricorrente non fornisce alcuna prova per mettere in discussione le conclusioni della Commissione relative ai fornitori di servizi white‑label, i quali, secondo la Commissione, sarebbero disponibili per soddisfare le esigenze degli nGPC e dei cGPC che non dispongono delle capacità necessarie per il corretto funzionamento dei contatori.

441    Per quanto concerne il fatto che, a causa dei loro statuti o del diritto comunale tedesco, alcuni potenziali concorrenti comunali possono intervenire soltanto a livello locale, la Commissione ha ritenuto correttamente che ciò avrebbe avuto tuttavia solo un’importanza secondaria per la concorrenza, dato che solo poche imprese erano interessate da tali divieti assoluti.

442    Sotto un quarto profilo, per quel che riguarda i presunti vantaggi derivanti dalle economie di scala e dal potere di acquisto di cui godrebbero gli nGPC, la Commissione ha constatato, ai punti 362 e 363 della decisione impugnata, che alcune ipotesi, in particolare per quanto attiene ai costi e alle economie di scala per l’E.ON e l’innogy e altri operatori, non erano state dimostrate. Per suffragare tale teoria del danno, la ricorrente rinvia allo studio LBD e allo studio BET.

443    Il grafico 7 alla pagina 17 dello studio LBD, cui la ricorrente rinvia, indica i prezzi dei marchi dell’innogy nella zona di base della LSW Energie GmbH & Co. KG, ma la ricorrente non spiega in che modo detto grafico possa dimostrare l’esistenza di vantaggi derivanti dalle economie di scala e dal potere di acquisto a seguito della concentrazione.

444    Basandosi sullo studio BET, la ricorrente sostiene che i rispondenti all’indagine si attendono che il mercato sia chiuso alla comparsa di nuovi operatori. Orbene, detta indagine ha una rilevanza e un valore probatorio limitati per valutare la situazione della concorrenza al momento dell’adozione della decisione impugnata, per le ragioni esposte al punto 205 supra. Per di più, le risposte alle domande nn. 62, 63, 65 e 71 non sono idonee a contraddire le constatazioni effettuate dalla Commissione, quali illustrate al punto 439 supra, per quanto riguarda l’assenza di ostacoli all’entrata e l’arrivo di nuovi concorrenti sul mercato.

445    In ogni caso, la ricorrente non spiega in che modo lo studio LBD e lo studio BET sarebbero idonei a mettere in discussione le conclusioni della Commissione per quanto riguarda la mancanza di incidenza sui mercati dei servizi di misurazione e, soprattutto, l’assenza di plausibilità delle affermazioni relative alle economie di scala. Infatti, la Commissione ha contestato, al punto 363 della decisione impugnata, l’affermazione secondo cui solo alcuni grandi operatori sarebbero in grado di fornire servizi di gestione di contatori intelligenti in modo redditizio. A tale proposito, la Commissione ha constatato che una simile eventualità era improbabile, giacché, anzitutto, le apparecchiature gateway per contatori intelligenti e l’infrastruttura necessaria erano fornite da vari fornitori indipendenti e, inoltre, lo sfruttamento commerciale era possibile a partire da 100 000‑300 000 contatori intelligenti, il che rappresentava una quota modesta del numero totale di contatori; oltre a ciò, i fornitori con un numero inferiore di contatori potevano sempre cooperare per raggiungere scale maggiori, e, infine, l’ingresso sul mercato di grandi operatori esterni al settore dell’energia dimostrava che l’ingresso sul mercato, e pertanto la concorrenza, erano possibili.

446    Occorre quindi respingere gli argomenti della ricorrente relativi al mercato dei servizi di misurazione.

2)      Sul mercato della mobilità elettrica

447    Per quanto riguarda il mercato della mobilità elettrica, in primo luogo, la ricorrente addebita alla Commissione di avere valutato erroneamente la situazione della concorrenza al di fuori delle autostrade a livello locale.

448    A questo proposito, anzitutto, il Tribunale rileva che la Commissione ha constatato, al punto 381 della decisione impugnata, che la quota di mercato congiunta delle parti della concentrazione in termini di punti di carica per veicoli elettrici al di fuori delle autostrade in Germania era inferiore al 20%, e ciò anche ipotizzando un mercato distinto per le colonnine di ricarica normali e per le colonnine di ricarica rapide. La Commissione ha poi constatato, al punto 384 della decisione impugnata, che le parti della concentrazione gestivano pochissime stazioni di ricarica pubbliche ultrarapide al di fuori delle autostrade e che molti concorrenti importanti, quali l’Allego, l’EnBW e la Ionity, avevano piani di espansione per colonnine di ricarica ultrarapide, di dimensioni analoghe o superiori a quelle di dette parti. Inoltre, la Commissione ha constatato, al punto 385 della decisione impugnata, che, a livello nazionale, esistevano diversi concorrenti presenti e futuri, come la Deutsche Telekom o la Volkswagen, e che quest’ultima aveva anche annunciato che intendeva entrare sul mercato della mobilità elettrica e prevedeva di installare colonnine di ricarica pubbliche per veicoli elettrici nei locali dei suoi 4 000 concessionari di automobili e delle stazioni di servizio partner in Europa. Infine, al punto 386 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che, anche nelle 16 zone locali al di fuori delle autostrade da essa individuate, nelle quali la quota di mercato congiunta delle parti della concentrazione era superiore al 25% o il delta dell’indice di Herfindahl‑Hirschman era superiore a 150, la concentrazione non poteva ostacolare in modo significativo la concorrenza, dato che, anzitutto, erano presenti altri concorrenti, compresi operatori specializzati nelle mobilità elettrica e aziende municipalizzate e, inoltre, in alcune di tali regioni, taluni concorrenti avevano annunciato piani di espansione; oltre a ciò, l’aumento di capacità connesso alla concentrazione era spesso inferiore al 10% delle quote di mercato e, infine, alcune zone nelle immediate vicinanze di grandi città o altri comuni erano soggetti, per questo motivo, a una pressione concorrenziale.

449    Ne consegue che la Commissione ha effettuato un’analisi coerente e completa, anche al di fuori delle autostrade, degli elementi concorrenziali dalla prospettiva del più piccolo mercato ipotizzabile, segnatamente alla luce delle quote di mercato delle parti della concentrazione, della loro prossimità concorrenziale, della struttura del mercato e degli ostacoli all’entrata.

450    In secondo luogo, la ricorrente deduce vari argomenti relativi agli effetti anticoncorrenziali della concentrazione sul mercato della mobilità elettrica. In tal senso, sulla base dello studio BET, la ricorrente sostiene, sotto un primo profilo, che i piccoli fornitori non potranno sviluppare una rete di ricarica a livello nazionale, sotto un secondo profilo, che le economie di scala realizzate dall’E.ON grazie alla concentrazione avranno un effetto di preclusione e, sotto un terzo profilo, che il venir meno dell’innogy elimina la maggior parte della concorrenza.

451    A tale proposito, la Commissione ha concluso che la concentrazione non avrebbe ostacolato in modo significativo una concorrenza effettiva a motivo degli effetti orizzontali non coordinati risultanti dalle sovrapposizioni delle attività delle parti della concentrazione sui mercati per l’installazione e la gestione di colonnine di ricarica al di fuori dalle autostrade in Germania, segnatamente per le ragioni esposte in dettaglio al punto 448 supra.

452    Per quanto riguarda le osservazioni della ricorrente basate sullo studio BET, occorre aggiungere al carattere limitato della rilevanza e del valore probatorio di detto studio (v. punto 205 supra) che esso non è sufficientemente rappresentativo dello stato della concorrenza sul mercato della mobilità elettrica, in quanto i partecipanti sono solo imprese di approvvigionamento energetico e GRD, mentre in tale settore sono attive imprese provenienti da altri settori, come la Deutsche Telekom, la Volkswagen, la Ionity, la Shell e la BP, nonché imprese specializzate nella mobilità elettrica quali la Fastned, la eLoaded, la ChargePoint e l’Allego.

453    La ricorrente afferma inoltre che, secondo la pagina 19 della presentazione della LBD Beratungsgesellschaft mbH che rispecchia la situazione del mercato al 9 gennaio 2019, la quota di mercato dell’E.ON dopo la concentrazione ammonta già al 33%. Tuttavia, da tale presentazione risulta che la quota di mercato congiunta dell’E.ON e dell’innogy sarebbe pari al 21,2%. Orbene, la ricorrente non spiega da dove provenga la differenza del 12%. Inoltre, da detta presentazione della ricorrente emerge anche la presenza di vari concorrenti con quote di mercato non trascurabili, come [riservato]. Queste percentuali rientrano nel margine delle stime e sono in linea con le conclusioni della Commissione, la quale considera che le quote di mercato dell’E.ON a seguito della concentrazione non supereranno il 20% e che vi sono diversi concorrenti sul mercato.

454    Ad ogni modo, la ricorrente si limita ad utilizzare i propri dati senza spiegare i motivi per i quali i dati utilizzati dalla Commissione non sarebbero esatti. Orbene, come si è ricordato al punto 434 supra, non è sufficiente che la ricorrente utilizzi dati diversi da quelli utilizzati dalla Commissione nella decisione impugnata per dimostrare che essa ha commesso un errore manifesto di valutazione senza fornire elementi concreti idonei a dimostrare che la presa in considerazione dei dati nella decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione. Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha dimostrato che i dati utilizzati dalla Commissione fossero inesatti.

455    La ricorrente afferma che la Monopolkommission (Commissione dei monopoli, Germania) ha evidenziato, nel contesto della sua settima relazione settoriale sull’energia del 2019, concentrazioni regionali preoccupanti e una mancanza di concorrenza a livello locale. Si deve rilevare che, poiché la menzionata relazione è successiva all’adozione della decisione impugnata, la Commissione non poteva disporne ed essa è quindi irrilevante ai fini della valutazione della legittimità della decisione impugnata, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 194 supra. In ogni caso, la panoramica del mercato fornita nella relazione in parola non mette affatto in discussione l’analisi dei fattori locali illustrata al punto 448 supra. Il Tribunale rileva che dalle pagine 96 e seguenti di detta relazione emerge che il mercato della mobilità elettrica è un mercato emergente. Più specificamente, dal punto 244 della medesima relazione risulta che, come la Commissione ha constatato nella decisione impugnata, «è certamente impossibile prevedere l’evoluzione futura della mobilità elettrica». In ogni caso, la ricorrente non indica quali elementi particolari di tale elemento di prova sarebbero atti a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto imputabile alla Commissione.

456    Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda il mercato della mobilità elettrica.

457    Da tutto quanto precede risulta che occorre respingere la terza censura, relativa alla valutazione errata degli effetti sui mercati dei servizi di misurazione e della mobilità elettrica.

d)      Sulla quarta censura, relativa alla valutazione errata degli effetti delle soluzioni per i clienti basate sui dati degli stessi

458    La ricorrente sostiene che la Commissione ha esaminato solo molto sommariamente le soluzioni per i clienti basate sui dati nel settore dell’energia, in particolare per quanto riguarda i Big Data, nonché i prodotti a pacchetto innovativi, ai punti da 428 a 432 della decisione impugnata.

459    In primo luogo, per quanto riguarda i Big Data, il miglioramento dell’accesso a un ampio ventaglio di dati, in particolare nel contesto della diffusione dei contatori intelligenti e dello sviluppo di un mercato dei cGPC, costituirebbe un fattore essenziale di competitività, in quanto tali dati consentirebbero di conoscere più facilmente le esigenze dei consumatori e di adattare meglio i prodotti e i servizi ai clienti. A questo proposito, l’E.ON avrebbe una maggiore conoscenza delle utenze domestiche e dei piccoli clienti commerciali, del comportamento di utilizzo e di ricarica degli utenti di infrastrutture di ricarica e della gestione concorrenziale delle stazioni di misurazione. Secondo la ricorrente, la Commissione non ha esaminato sufficientemente tali punti.

460    In secondo luogo, l’E.ON godrebbe di un vantaggio concorrenziale per quanto riguarda le soluzioni innovative e le offerte a pacchetto.

461    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la forte presenza delle parti della concentrazione sul mercato a seguito della concentrazione faciliterà le vendite incrociate.

462    La Commissione, sostenuta dall’E.ON, fa valere di avere esaminato a sufficienza gli effetti delle soluzioni per i clienti basate sui dati degli stessi senza commettere errori di valutazione.

463    Si deve constatare che la Commissione ha analizzato altre teorie del danno nella sezione 7.4 della decisione impugnata. In particolare, la Commissione ha analizzato le teorie del danno relative all’accesso ai dati dei clienti nei punti da 422 a 427 e le offerte a pacchetto di servizi connessi all’energia nei punti da 428 a 435.

464    In primo luogo, per quanto riguarda l’accesso ai dati, la Commissione ha constatato, al punto 423 della decisione impugnata, che l’E.ON non avrebbe avuto accesso, a seguito della concentrazione, a tipi di dati più diversificati rispetto a quelli già disponibili per ciascuna delle parti prima della concentrazione, ma avrebbe avuto accesso a più informazioni dello stesso tipo. La Commissione ne ha dedotto che il fatto di disporre di un maggior numero di informazioni dello stesso tipo non costituiva necessariamente un valore aggiunto e che le economie di scala che ne sarebbero potute derivare sarebbero state imitate. Analogamente, la Commissione ha constatato, ai punti 424 e 425 della decisione impugnata, che dalla prima indagine di mercato emergeva che vi era grande incertezza riguardo al quantitativo minimo e al tipo di dati necessari per sviluppare nuove soluzioni energetiche. Inoltre, la Commissione ha esaminato il rischio di preclusione e ha constatato che dalla prima indagine di mercato emergeva che vari concorrenti, comprese aziende municipalizzate, proponevano o sviluppavano già diverse soluzioni basate sui dati, da soli o in collaborazione con altri operatori. Del pari, dalla prima indagine di mercato e dai documenti interni delle parti della concentrazione emergeva che grandi imprese quali Google, Amazon, Samsung, Bosch e Phillips proponevano già, anche in collaborazione con piccoli venditori al dettaglio di energia, servizi o prodotti connessi alla casa intelligente e ai dati, o prevedevano di farlo. Inoltre, la Commissione ha rilevato, al punto 427 della decisione impugnata, che la regolamentazione della raccolta e dell’utilizzo di dati avrebbe dovuto ridurre il rischio di comportamenti illeciti o discriminatori da parte di imprese verticalmente integrate.

465    A tale proposito, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha analizzato sufficientemente l’accesso ai dati dei clienti, ma non fornisce alcuna prova del fatto che l’E.ON sarà in grado di agire diversamente a seguito della concentrazione rispetto a prima della stessa, dato il suo accesso già ampio ai dati dei clienti. La ricorrente non fornisce nemmeno prove riguardo al danno concreto che deriverebbe dalla fornitura di offerte più adatte ai clienti. Inoltre, di per sé, la fornitura di offerte più adatte potrebbe essere vantaggiosa per i consumatori, se non conduce alla monopolizzazione del mercato estromettendone i concorrenti. Pertanto, in assenza di prove di eventuali effetti preclusivi, la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione.

466    In secondo luogo, per quanto riguarda le soluzioni innovative e le offerte a pacchetto, la Commissione ha rilevato, ai punti da 432 a 435 della decisione impugnata, che vari concorrenti, tra cui alcuni di piccole dimensioni, proponevano o sviluppavano già offerte a pacchetto, in quanto il concetto di prodotti a pacchetto è diffuso nel settore. Essa ha indicato che detti concorrenti proponevano simili offerte da soli o in cooperazione, che un certo numero di operatori multinazionali erano interessati alle offerte a pacchetto e alle piattaforme energetiche e che probabilmente essi disponevano di maggiori capacità di vendita incrociata e di risorse finanziarie comparabili a quelle delle parti della concentrazione. Infine, essa ha rilevato che alcune di dette imprese erano grandi società finanziariamente solide già attive sui cosiddetti mercati «Business‑to‑Consumer» (B2C), vale a dire imprese che si rivolgono a singoli clienti specifici in altri mercati, e pertanto che esse disponevano già di un’ampia base di clientela alla quale avrebbero potuto vendere in modo incrociato.

467    A questo proposito, la ricorrente non fornisce alcuna indicazione relativa ad informazioni di cui la Commissione disponesse prima dell’adozione della decisione impugnata e che permettano di ritenere che la forza finanziaria dell’E.ON, le vendite a pacchetto o incrociate o, più in generale, le soluzioni innovative risultanti dalla concentrazione potrebbero avere effetti anticoncorrenziali. La ricorrente non fornisce nemmeno prove atte ad escludere la presenza e l’entrata sul mercato di concorrenti in grado di esercitare una pressione concorrenziale sulle parti della concentrazione o l’assenza di prove di ostacoli all’entrata o all’espansione. La ricorrente non presenta alcun elemento di prova per suffragare l’affermazione secondo cui, a seguito della concentrazione, il portafoglio dell’E.ON si espanderà a motivo dell’acquisizione di capacità non disponibili prima di allora. Al contrario, esisteva una complementarità geografica tra i portafogli dell’E.ON e dell’innogy prima della concentrazione, cosicché, a seguito della stessa, l’E.ON avrà le medesime capacità, ma in più luoghi. Ne consegue che le affermazioni della ricorrente costituiscono ipotesi non suffragate che non soddisfano lo standard probatorio richiesto.

468    Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere la quarta censura, relativa alla valutazione errata degli effetti delle soluzioni per i clienti basate sui dati degli stessi.

e)      Sulla quinta censura, relativa alla ripartizione dei mercati per lenergia elettrica decisa dalla RWE e dallE.ON

469    La ricorrente sostiene, in sostanza, che la ripartizione, tra l’E.ON e la RWE, delle fasi della catena del valore del settore dell’energia elettrica comporta una restrizione della concorrenza vietata, in quanto contraria all’articolo 101 TFUE.

470    La Commissione, sostenuta dalla RWE, fa valere che non disponeva di alcun indizio di una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

471    Quanto all’asserita ripartizione del mercato dell’energia elettrica risultante dall’operazione complessiva, la ricorrente sostiene, in sostanza, che con essa la RWE e l’E.ON si sono completamente ripartite il mercato dell’energia elettrica, il che rappresenta una restrizione della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 TFUE.

472    Occorre rilevare che, come emerge dall’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, quest’ultimo è il solo applicabile alle concentrazioni come definite dall’articolo 3 del medesimo regolamento, alle quali non si applica, in linea di principio, il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1). Quest’ultimo regolamento resta invece applicabile ai comportamenti delle imprese che, senza costituire un’operazione di concentrazione ai sensi del regolamento n. 139/2004, possono cionondimeno dar luogo a un coordinamento tra dette imprese contrario all’articolo 101 TFUE e che, per questo motivo, sono soggetti al controllo della Commissione o delle autorità di concorrenza nazionali (sentenza del 7 settembre 2017, Austria Asphalt, C‑248/16, EU:C:2017:643, punti 32 e 33).

473    È pacifico che l’oggetto della decisione impugnata riguarda un’operazione di concentrazione. Alla luce di quanto precede, la censura relativa alla violazione dell’articolo 101 TFUE è inoperante.

f)      Sulla sesta censura, relativa alla valutazione degli effetti degli impegni

474    La ricorrente sostiene che gli impegni offerti dall’E.ON e resi vincolanti dalla Commissione sarebbero limitati, per quanto riguarda la Germania, ai mercati dell’energia elettrica per riscaldamento e delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici sulle autostrade, e che essi non sarebbero idonei a fugare i dubbi esistenti in materia di concorrenza.

475    In primo luogo, la cessione di circa 260 000 clienti sul mercato dell’energia elettrica per riscaldamento riguarderebbe un mercato diverso da quello della fornitura al dettaglio di energia elettrica a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali sul quale la concentrazione causerebbe danni alla concorrenza.

476    In secondo luogo, la rinuncia alla gestione di 34 colonnine di ricarica sulle autostrade, tra le oltre 11 000 che l’E.ON deteneva prima della concentrazione, non avrebbe alcun effetto di tutela della concorrenza.

477    La Commissione sostiene che tale censura è irricevibile in quanto la ricorrente non precisa quali sarebbero stati gli obblighi necessari. In subordine, la Commissione fa valere che non erano necessari ulteriori obblighi.

478    Occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione secondo cui tale censura sarebbe irricevibile in quanto la ricorrente non precisa quali sarebbero stati gli obblighi necessari.

479    A tale proposito si deve ricordare che spetta alla ricorrente dimostrare perché le valutazioni contenute nella decisione impugnata siano errate (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2022, Wieland‑Werke/Commissione, T‑251/19, non pubblicata, EU:T:2022:296, punto 438).

480    Si deve inoltre rammentare che, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, l’atto introduttivo del giudizio deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza il supporto di altre informazioni. Il ricorso deve, pertanto, esporre esplicitamente in cosa consista il motivo su cui è fondato, sicché la sua semplice enunciazione astratta non soddisfa le prescrizioni del regolamento di procedura. Analoghi requisiti sono richiesti quando venga dedotta una censura a sostegno di un motivo (v. sentenza del 18 maggio 2022, Wieland‑Werke/Commissione, T‑251/19, non pubblicata, EU:T:2022:296, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

481    Nella fattispecie, la ricorrente si limita ad affermare che gli impegni non rispondono ai problemi sotto il profilo della concorrenza, ma non spiega perché ciò avverrebbe e non fornisce alcuna prova del fatto che gli impegni sarebbero inidonei a risolvere direttamente e sufficientemente i problemi individuati durante il procedimento di controllo della concentrazione senza che occorresse inviare una comunicazione degli addebiti.

482    In tali circostanze, si deve considerare che la ricorrente non deduce alcun argomento volto a dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel concludere che gli impegni proposti dall’E.ON erano idonei a rendere la concentrazione compatibile con il mercato interno. Pertanto, essa non ha messo la Commissione in condizione di preparare adeguatamente la sua difesa e non ha consentito al Tribunale di pronunciarsi sulla questione se la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nell’analisi degli impegni proposti dall’E.ON.

483    Occorre quindi dichiarare irricevibile tale censura.

g)      Conclusione sulla terza parte del quinto motivo

484    Atteso che tutte le censure devono essere respinte, occorre respingere integralmente la terza parte del quinto motivo.

6.      Conclusione

485    Alla luce di tutto quanto precede, si deve concludere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione non è incorsa in errori manifesti di valutazione nel considerare che, fatto salvo il rispetto degli impegni definitivi, la concentrazione non suscitava seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004.

486    Ne consegue che occorre respingere integralmente il quinto motivo.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.


2)      L’EVH GmbH si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, dall’E.ON SE e dalla RWE AG.

van der Woude

Svenningsen

Mac Eochaidh

Martín y Pérez de Nanclares

 

      Stancu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 dicembre 2023.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.


1      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.


2      Dati riservati omessi.