Language of document : ECLI:EU:T:2007:250

Causa T-35/06

Honig-Verband eV

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1854/2005 — Indicazione geografica protetta — “Miel de Provence” — Atto di portata generale — Difetto di incidenza individuale — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente

(Artt. 230, quarto comma, CE e 249, secondo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 2081/92, art. 7; regolamento della Commissione n. 1854/2005)

È irricevibile il ricorso di annullamento proposto da un’associazione di produttori di miele, stabilita in Germania, avverso il regolamento n. 1854/2005, che completa l’allegato del regolamento n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dal regolamento n. 2081/92, nella parte in cui procede alla registrazione, come indicazione geografica protetta, della denominazione «miel de Provence».

Da un lato, infatti, tale regolamento costituisce una misura di portata generale ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE, dato che, riconoscendo a tutte le imprese i cui prodotti soddisfino le esigenze geografiche e qualitative prescritte il diritto di commercializzarli sotto la suddetta denominazione e negando tale diritto a tutte quelle i cui prodotti non rispondano a tali condizioni, uguali per tutte le imprese, esso si applica a situazioni determinate oggettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto.

D’altro lato, sebbene non possa escludersi che una disposizione che per sua natura e portata ha carattere normativo possa riguardare individualmente una persona fisica o giuridica, qualora la tocchi a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità, e quindi la individui alla stessa stregua dei destinatari di una decisione, tale ipotesi non sussiste nel caso di specie.

In primo luogo, nel quadro della procedura di opposizione prevista dal regolamento n. 2081/92, le garanzie procedurali riconosciute ai singoli rientrano sotto la sola responsabilità degli Stati membri e non si esercitano nei confronti della Commissione, e quindi il detto regolamento non istituisce garanzie procedurali specifiche, a livello comunitario, a favore dei singoli e la citata associazione non può avvalersi di tali garanzie procedurali.

In secondo luogo, la circostanza che un atto avente portata generale possa produrre effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non è idonea a caratterizzarli rispetto a tutti gli altri operatori interessati, allorché, come nel caso di specie, l’applicazione di tale atto avviene in forza di una situazione determinata oggettivamente.

In terzo luogo, il fatto che una ricorrente si trovi, al momento dell’adozione di un regolamento che prevede la registrazione di una denominazione d’origine, in una situazione tale per cui essa deve procedere ad adattamenti della sua struttura di produzione per soddisfare le condizioni da esso previste, non è sufficiente affinché la detta ricorrente sia interessata individualmente alla stregua del destinatario di un atto.

(v. punti 39, 41-43, 47, 53-54, 57, 61-62)