Language of document : ECLI:EU:C:2017:941

Causa C230/16

Coty Germany GmbH

contro

Parfümerie Akzente GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main)

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Distribuzione selettiva di prodotti cosmetici di lusso – Clausola che vieta ai distributori di ricorrere a un terzo non autorizzato nell’ambito della vendita a mezzo Internet – Regolamento (UE) n. 330/2010 – Articolo 4, lettera b) e c)»

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 dicembre 2017

1.        Intese – Lesione della concorrenza – Sistema di distribuzione selettiva – Distribuzione selettiva di prodotti cosmetici di lusso – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 101, § 1, TFUE)

2.        Intese – Lesione della concorrenza – Sistema di distribuzione selettiva – Distribuzione selettiva di prodotti cosmetici di lusso – Clausola contrattuale che vieta ai distributori di ricorrere a un terzo non autorizzato nell’ambito della vendita online – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 101, § 1, TFUE)

3.        Intese – Divieto – Esenzione per categorie – Accordi verticali – Regolamento n. 330/2010 – Contratto di distribuzione selettiva di prodotti cosmetici di lusso – Clausola contrattuale che vieta ai distributori di ricorrere a un terzo non autorizzato nell’ambito della vendita online – Restrizione della clientela – Insussistenza – 92869 / Restrizione delle vendite passive agli utenti finali – Insussistenza

[Art. 101, § 3, TFUE; regolamento della Commissione n. 330/2010, art. 4, b) e c)]

1.      L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salvaguardare l’immagine di lusso di tali prodotti è conforme a detta disposizione, a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio, e che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario.

(v. punto 36, dispositivo 1)

2.      L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che lo stesso non osta a una clausola contrattuale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta ai distributori autorizzati di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salvaguardare l’immagine di lusso di tali prodotti di servirsi in maniera riconoscibile di piattaforme terze per la vendita a mezzo Internet dei prodotti oggetto del contratto, qualora tale clausola sia diretta a salvaguardare l’immagine di lusso di detti prodotti, sia stabilita indistintamente e applicata in modo non discriminatorio, e sia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

(v. punto 58, dispositivo 2)

3.      L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso, operanti come distributori sul mercato, di servirsi in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze, non costituisce una restrizione della clientela, ai sensi dell’articolo 4, lettera b), di tale regolamento, né una restrizione delle vendite passive agli utenti finali, ai sensi dell’articolo 4, lettera c), di detto regolamento.

(v. punto 69, dispositivo 3)