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Impugnazione proposta il 10 dicembre 2013 da BP avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 settembre 2013, causa F-38/12, BP/FRA

(causa T-658/13P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente : BP (Barcellona, Spagna) (rappresentanti : L.Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Controinteressata nel procedimento : Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 30 settembre 2013, F-38/12;

di conseguenza, annullare la decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente e di trasferirla ad un altro servizio, datata 27 febbraio 2012; condannare la convenuta a risarcire al ricorrente il danno materiale stimato in un importo mensile di EUR 1320 a decorrere dal settembre 2012, maggiorato dell’interesse di mora calcolato al tasso di riferimento della Banca centrale europea, aumentato di due punti; condannare la convenuta al risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente stimato ex aequo et bono in EUR 50 000;e

condannare la convenuta alle spese del procedimento di primo grado e d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sulla decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente

In primo luogo, la ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica ha violato il principio dei diritti della difesa e del diritto ad essere sentiti e di accesso alle informazioni rilevanti sancito dall’articolo 41 della Carta europea dei diritti fondamentali e ha snaturato le prove;

In secondo luogo, la ricorrente deduce che rifiutando di autorizzare un secondo scambio di memorie e la produzione di prove rilevanti in risposta alle osservazioni della convenuta e in udienza, il Tribunale della funzione pubblica ha violato i diritti della difesa della ricorrente, ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha negato alla ricorrente un equo processo;

In terzo luogo, la ricorrente invoca un errore manifesto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nella valutazione del primo motivo deducendo un manifesto errore di valutazione nella decisione della convenuta e uno snaturamento dei fatto e delle prove;

In quarto luogo, la ricorrente deduce un manifesto errore nella valutazione dei motivi vertenti sulla rappresaglia e sull’abuso di poteri, nonché lo snaturamento dei fatti e delle prove.

Secondo motivo, vertente sulla decisione di riassegnazione

In primo luogo, la ricorrente fa valere una valutazione illegittima del secondo motivo da parte del Tribunale della funzione pubblica, deducendo una modifica irregolare e unilaterale di un elemento essenziale del contratto di servizio e una discrepanza tra la funzione e il grado e uno snaturamento delle prove;

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto nella valutazione dell’argomento della ricorrente concernente il fatto che la medesima non era stata sentita dalla convenuta prima della decisione di trasferimento e deduce una violazione dei diritti della difesa.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 87, paragrafo 2 e 88 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica quanto alle spese e violazione dell’obbligo di motivazione.