Language of document : ECLI:EU:T:2014:883

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

15 ottobre 2014

Causa T‑663/13 P

Corte dei Conti dell’Unione europea

contro

BF

«Impugnazione – Funzione pubblica – Reclutamento – Nomina a un posto di direttore delle risorse umane – Rigetto della candidatura – Obbligo di motivazione della relazione presentata dal comitato di preselezione»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 17 ottobre 2013, BF/Corte dei conti (F‑69/11).

Decisione: L’impugnazione è respinta. La Corte dei conti dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. BF nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

1.      Funzionari – Reclutamento – Procedura per la copertura di un posto di direttore – Scrutinio per merito comparativo dei candidati – Potere discrezionale dell’amministrazione – Predisposizione da parte dei servizi amministrativi della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 29, § 2, e 45)

2.      Funzionari – Reclutamento – Procedura per la copertura di un posto di direttore – Relazione del comitato di preselezione – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 29, § 2)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Limiti – Obbligo di pronunciarsi su ogni asserita violazione di diritto – Portata

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, § 1)

1.      Nell’ambito dell’esame delle candidature ad un posto di direttore, l’autorità che ha il potere di nomina deve disporre di tutti gli elementi di valutazione dei rispettivi meriti dei candidati e può farsi assistere a tale scopo dai servizi amministrativi ai vari livelli della gerarchia, conformemente ai principi inerenti al funzionamento di qualunque struttura amministrativa gerarchica. La detta autorità, che prende la decisione finale di nomina, deve quindi essere in grado di conoscere e valutare direttamente gli elementi che, in ciascuna fase dello svolgimento della procedura di selezione, hanno portato, ai vari livelli amministrativi consultati, all’adozione dei pareri consultivi quali le sono presentati. Solo in questo caso l’autorità che ha il potere di nomina può fondare la sua decisione finale su tali pareri senza violare l’articolo 45 dello Statuto.

(v. punti 25 e 42)

Riferimento:

Tribunale: 4 luglio 2006, Tzirani/Commissione, T‑88/04, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑149 e II‑A‑2‑703, punto 81, e la giurisprudenza citata

2.      Nell’ambito di una procedura diretta alla copertura di un posto di direttore, la relazione che il comitato di preselezione deve presentare all’autorità che ha il potere di nomina, ai sensi delle norme di procedura interne, deve essere motivata e non può consistere unicamente nell’indicazione dell’elenco dei candidati più qualificati per ognuno dei posti di cui trattasi, classificati in ordine alfabetico. Essa deve necessariamente contenere elementi di valutazione dei meriti dei candidati prescelti da tale comitato, affinché la suddetta autorità sia validamente in condizione di procedere, anzitutto, a uno scrutinio per merito comparativo dei medesimi e successivamente alla scelta del candidato più idoneo all’esercizio delle funzioni che formano oggetto del bando di reclutamento.

(v. punti 37 e 43)

3.      Nell’ambito di un’impugnazione, il controllo del Tribunale è volto, in particolare, a verificare se il Tribunale della funzione pubblica abbia fornito una risposta sufficientemente motivata a tutti gli argomenti invocati dalla parte ricorrente. Tuttavia, l’obbligo del Tribunale della funzione pubblica di motivare le proprie decisioni non può essere interpretato nel senso che quest’ultimo è tenuto a replicare in dettaglio a ogni argomento invocato dalla parte ricorrente, segnatamente se esso non è esposto in maniera sufficientemente chiara e precisa.

(v. punto 70)

Riferimento:

Corte: 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, Racc. pag. I‑6513, punto 91; 2 aprile 2009, France Télécom/Commissione, C‑202/07 P, Racc. pag. I‑2369, punto 41

Tribunale: 13 dicembre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑311/09 P, punto 33