Language of document : ECLI:EU:T:2015:356

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

3 giugno 2015

Causa T‑658/13 P

BP

contro

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agente contrattuale – Personale dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali – Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato per un tempo indeterminato – Diritto al contraddittorio – Riassegnazione a un diverso servizio sino alla scadenza del contratto – Valutazione degli elementi di fatto – Snaturamento degli elementi di prova – Obbligo di motivazione»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 30 settembre 2013, BP/FRA (F‑38/12, Racc. FP, EU:F:2013:138).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 30 settembre 2013, BP/FRA (F‑38/12, Racc. FP, EU:F:2013:138) è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto contro la decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) contenuta in una lettera del 27 febbraio 2012, di non rinnovare il contratto di assunzione di BP in qualità di agente contrattuale. La decisione della FRA, contenuta in una lettera del 27 febbraio 2012, di non rinnovare il contratto di assunzione di BP in qualità di agente contrattuale è annullata. L’impugnazione è respinta quanto al resto. BP e la FRA sopporteranno le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento.

Massime

Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato – Adozione della decisione senza dare previamente all’interessato la possibilità di esprimersi su tutti gli elementi a disposizione dell’amministrazione – Violazione del diritto al contraddittorio

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 86, n. 1; regolamento del Consiglio n. 168/2007, art. 24, § 1)

Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa concludersi con un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione e dev’essere garantito anche in mancanza di una normativa concernente il procedimento di cui trattasi. Tale principio del rispetto dei diritti della difesa si impone con particolare evidenza rispetto a una decisione di mancato rinnovo di un contratto di assunzione di un agente contrattuale adottata nell’ambito di un contesto di difficoltà relazionali.

Infatti, dal momento che tale principio esige che la persona interessata sia posta in grado di manifestare efficacemente il proprio punto di vista riguardo agli elementi che potrebbero esserle addebitati nell’atto che interverrà, una decisione di mancato rinnovo di un contratto di assunzione può essere adottata solo dopo che l’interessato sia stato posto in grado di manifestare efficacemente il suo punto di vista riguardo al progetto di decisione, nell’ambito di uno scambio scritto o orale avviato dall’autorità che ha il potere di nomina e la cui prova incombe a quest’ultima. A tal riguardo, l’interessato dev’essere in grado di esprimersi con piena cognizione di tutti gli elementi che sono a disposizione della predetta autorità, e in particolare sul contenuto di un parere del suo superiore relativo al rinnovo che è stato trasmesso alla suddetta autorità. Orbene, anche se detto parere costituisce un atto preparatorio, per cui non sarebbe lesivo, ciò non impedisce, tuttavia, di considerare che, costituendo proprio un atto preparatorio, esso rientra tra gli atti sulla cui base l’autorità che ha il potere di nomina adotta la sua decisione di non rinnovare il contratto di assunzione, per cui l’interessato dev’essere sentito da tale autorità sulle osservazioni contenute in detto parere prima che la predetta autorità adotti la sua posizione.

(v. punti 51, 52, 56, 57 e 61)

Riferimento:

Corte: sentenze del 24 ottobre 1996, Commissione/Lisrestal e a., C‑32/95 P, Racc, EU:C:1996:402, punto 21; del 9 novembre 2006, Commissione/De Bry, C‑344/05 P, Racc, EU:C:2006:710, punti 37 e 38 e giurisprudenza citata, e del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, C‑59/06 P, Racc. FP, EU:C:2007:756, punti 46 e 47

Tribunale: sentenza del 9 luglio 2002, Aimone/Corte di giustizia, T‑70/01, Racc. FP, EU:T:2002:178, punto 36