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Ricorso proposto il 26 settembre 2013 – Kicks Kosmetikkedjan / UAMI – Kik Textilien und Non-Food (KICKS)

(Causa T-532/13)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kicks Kosmetikkedjan AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentante: K. Strömholm)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kik Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione;

condannare alle spese l’UAMI, o in subordine, se del caso, un interveniente;

autorizzare la registrazione della domanda contestata n. 9245473.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Kicks Kosmetikkedjan AB

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KICKS» per prodotti e servizi delle classi 3, 8, 14, 21 e 35 – domanda n. 9245473

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Kik Textilien und Non-Food GmbH

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco e internazionale «kik» per servizi della classe 35

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione per i prodotti e servizi contestati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo1, lettera b), del regolamento n. 207/2009