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Ordinanza del Tribunale del 28 gennaio 2015 – Kicks Kosmetikkedjan / UAMI – Kik Textilien (KICKS)

(Causa T-531/13) 1

(«Marchio comunitario – Opposizione – Ritiro dell'opposizione – Non luogo a statuire»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kicks Kosmetikkedjan AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentante: K. Strömholm, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Kik Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 25 luglio 2013 (caso R 992/2012-4), relativa a una procedura di opposizione tra la Kicks Kosmetikkedjan AB e la Kik Textilien und Non-Food GmbH.

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

La ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dal convenuto.

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1     GU C 359 del 7.12.2013.