Language of document : ECLI:EU:T:2014:625

Causa T‑401/11 P

Livio Missir Mamachi di Lusignano

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Responsabilità extracontrattuale – Danno personale dei familiari del funzionario deceduto – Danno subito dal funzionario prima del suo decesso – Competenze rispettive del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica – Regola di concordanza tra la domanda di risarcimento ed il reclamo diretto contro la decisione di rigetto di tale domanda»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 10 luglio 2014

1.      Procedimento giurisdizionale – Ripartizione delle competenze tra i vari giudici dell’Unione – Ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica riguardante il danno subito dai familiari di un funzionario deceduto, tanto nella loro qualità di aventi causa quanto a loro nome e iure proprio – Incompetenza del Tribunale della funzione pubblica a conoscere della domanda di risarcimento del danno personale – Competenza del Tribunale – Facoltà per i ricorrenti di adire il Tribunale di un solo ricorso diretto ad ottenere il risarcimento di tutti i capi di danno subiti

(Artt. 257 TFUE, 268 TFUE, 270 TFUE e 340 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 8, § 3, comma 2; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi ed argomenti che non figurano nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi – Ricevibilità – Domanda di interessi moratori formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale per il caso di annullamento della decisione impugnata – Ricevibilità – Carattere strettamente risarcitorio del ricorso – Irrilevanza

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      In materia di delimitazione delle competenze rispettive del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica, allo stato attuale del diritto dell’Unione, una controversia tra un funzionario e l’istituzione presso cui presta o prestava servizio, allorché trovi origine nel rapporto di impiego che vincola o vincolava l’interessato all’istituzione, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 270 TFUE e degli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari e si situa, di conseguenza, al di fuori dell’ambito di applicazione degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE, i quali disciplinano il regime generale della responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

A tal proposito, nel caso di una controversia tra gli aventi causa di un funzionario deceduto e l’istituzione presso cui prestava servizio detto funzionario, qualora questi ultimi agiscano al fine di ottenere il risarcimento di un danno, materiale o morale che sia, che è loro personale, manca la condizione soggettiva personale, legata allo statuto di funzionario titolare dei diritti in questione e il Tribunale della funzione pubblica è quindi, in linea di principio, incompetente ratione personae per conoscerne ai sensi dell’articolo 270 TFUE e degli articoli 90 e 91 dello Statuto. Pertanto, qualora i suddetti aventi causa facciano valere il risarcimento di diversi danni causati da un medesimo atto, essi sono necessariamente tenuti a proporre due ricorsi, uno dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, l’altro dinanzi al Tribunale, a seconda che essi subentrino nei diritti del funzionario in questione o che essi chiedano il risarcimento di un loro danno personale, che sia materiale o morale; tali due ricorsi per risarcimento sono subordinati a presupposti di merito diversi.

Tuttavia, alla luce di considerazioni riguardanti la certezza del diritto, la buona amministrazione della giustizia, l’economia processuale e la prevenzione delle decisioni giudiziarie contraddittorie, i suddetti aventi causa sono legittimati a riunire le loro domande proponendo un solo ricorso. Tale unico ricorso deve essere proposto dinanzi al Tribunale, il quale rappresenta non solo il giudice generalista o di diritto comune, e dispone a tale titolo della piena giurisdizione, al contrario del Tribunale della funzione pubblica, che rappresenta il giudice specializzato, ma anche il giudice di rango superiore, al quale è affiancato il Tribunale della funzione pubblica, secondo la formula dell’articolo 257 TFUE Orbene, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato I dello statuto della Corte, il Tribunale della funzione pubblica declina al più presto la propria competenza affinché il Tribunale statuisca su tali cause.

(v. punti 47, 51, 65, 66, 73‑75)

2.      Nel sistema dei mezzi di ricorso istituito dagli articoli 90 e 91 dello Statuto è ricevibile una domanda di risarcimento formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale, sebbene il precedente reclamo amministrativo riguardasse il solo annullamento della decisione asseritamente lesiva, poiché una domanda di annullamento può comportare una domanda di risarcimento del danno subito. Analogamente, una domanda di interessi moratori in caso di annullamento della decisione impugnata non deve, perché sia ricevibile dinanzi al Tribunale, essere stata espressamente menzionata nel reclamo amministrativo precedente. Tali soluzioni non riguardano specificamente il contenzioso dell’annullamento, bensì anche il contenzioso strettamente risarcitorio.

(v. punti 92‑94)