Language of document : ECLI:EU:T:2017:874

Causa T401/11 P-RENV-RX

(pubblicazione per estratto)

Stefano Missir Mamachi di Lusignano e altri

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Assassinio di un funzionario e della sua coniuge – Regola di concordanza tra domanda, reclamo e ricorso per risarcimento – Obbligo di garantire la sicurezza del personale al servizio dell’Unione – Nesso di causalità – Danno materiale – Responsabilità in solido – Presa in considerazione delle prestazioni previste dallo Statuto – Danno morale – Responsabilità di un’istituzione per il danno morale di un funzionario deceduto – Responsabilità di un’istituzione per il danno morale degli aventi diritto di un funzionario deceduto»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 7 dicembre 2017

1.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Pluralità di cause del danno – Applicazione delle teorie della causalità adeguata e dell’equivalenza delle condizioni

(Art. 340, comma 2, TFUE)

2.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Assassinio di un funzionario da parte di un terzo a seguito dell’inadempimento da parte della propria istituzione dell’obbligo di protezione che ad essa incombe – Interruzione del nesso di causalità per effetto dell’intervento del terzo – Insussistenza – Qualificazione dell’istituzione come coautore del danno

(Art. 340, comma 2, TFUE)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante – Rigetto

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

4.      Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Ambito di applicazione – Portata – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 24)

5.      Ricorsi dei funzionari – Competenza del giudice dell’Unione – Accertamento della responsabilità in solido di un’istituzione per il danno subito da un funzionario – Inclusione

(Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 24)

6.      Responsabilità extracontrattuale – Danno – Danno risarcibile – Danno causato da una pluralità di autori – Responsabilità in solido dei coautori

(Art. 340, comma 2, TFUE)

7.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Criteri accolti dal Tribunale della funzione pubblica per stabilire l’importo accordato a titolo di risarcimento del danno – Sindacato del Tribunale

8.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Danno – Danno morale connesso alle sofferenze fisiche e psicologiche provate da un funzionario assassinato prima del suo decesso – Danno irreparabile

(Art. 340, comma 2, TFUE)

9.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Danno – Danno morale subito dagli aventi causa di un funzionario assassinato a causa dell’insufficienza delle prestazioni del regime statutario nel garantire la riparazione del danno loro procurato – Danno risarcibile – Limiti

(Art. 340, comma 2, TFUE)

10.    Responsabilità extracontrattuale – Danno – Danno risarcibile – Danno morale causato dalla morte di un prossimo – Inclusione – Valutazione ex aequo et bono

(Art. 340, comma 2, TFUE)

1.      In linea di principio, in caso di pluralità di cause di un medesimo danno possono essere applicate due teorie della causalità, ossia la teoria dell’equivalenza delle condizioni e quella della causalità adeguata. Per quanto riguarda il diritto dell’Unione, emerge una tendenza in favore della teoria della causalità adeguata. Infatti, l’Unione può essere considerata responsabile solo del danno derivante in modo sufficientemente diretto dal comportamento irregolare dell’istituzione interessata e il richiedente deve dimostrare che, senza la colpa commessa, il danno non si sarebbe prodotto e che tale colpa è la causa determinante del danno subito.

Inoltre, qualora, da un lato, il comportamento contestato a un’istituzione si inserisca in un processo più ampio al quale hanno partecipato terzi e, dall’altro, il danno fatto valere abbia come causa immediata un intervento di uno di tali terzi, spetta al giudice dell’Unione verificare se tale intervento sia stato reso inevitabile dal solo fatto dell’adozione del comportamento contestato ovvero se, al contrario, esso costituiva la manifestazione di una volontà autonoma. Nel caso di una volontà autonoma, spetta al giudice constatare l’interruzione del nesso di causalità. Inoltre, la giurisprudenza relativa all’articolo 340, secondo comma, TFUE, limita la responsabilità dell’Unione ai danni derivanti in modo diretto, o addirittura in modo sufficientemente diretto, dal comportamento illegittimo dell’istituzione interessata, il che esclude, in particolare, che la suddetta responsabilità copra i danni che siano solo una conseguenza remota di tale comportamento. In tale logica, il semplice fatto che il comportamento illegittimo abbia costituito una condizione necessaria del sopravvenire del danno, nel senso che questo non si sarebbe prodotto in assenza di tale comportamento, non è sufficiente a stabilire un nesso di causalità.

Tuttavia, tali principi elaborati dalla giurisprudenza non escludono, in termini assoluti, l’applicazione della teoria dell’equivalenza delle condizioni e consentono solo di constatare che, se la colpa commessa dell’istituzione è distante dal danno e il giudice dichiara l’interruzione del nesso di causalità, la teoria dell’equivalenza delle condizioni dev’essere disapplicata. Pertanto, a contrario, qualora il danno derivi direttamente o in modo sufficientemente diretto dalla colpa dell’istituzione e quindi qualora tale colpa non sia distante dal danno al punto di comportare l’interruzione del nesso di causalità, il giudice dell’Unione può applicare la teoria dell’equivalenza delle condizioni.

(v. punti 64, 67‑70)

2.      Qualora un’istituzione sia responsabile di un inadempimento a un obbligo di protezione che ha contribuito a causare il danno specifico che il suddetto obbligo aveva l’oggetto di prevenire, occorre considerare che tale inadempimento, anche se non può essere considerato l’unica causa del danno, può concorrere in modo sufficientemente diretto al suo insorgere. Pertanto, il fatto di un terzo, prevedibile o imprevedibile, può essere considerato dal giudice dell’Unione non idoneo a comportare un’interruzione del nesso di causalità e a costituire una circostanza che esclude totalmente la responsabilità dell’istituzione, in quanto le due cause, ossia l’inadempimento colposo dell’istituzione e il fatto del terzo, hanno contribuito all’insorgere del medesimo danno. Alla luce di tutto ciò, qualora una colpa che consiste in un inadempimento di un obbligo di protezione che ha contribuito a causare il danno specifico che il suddetto obbligo aveva l’oggetto di prevenire, anche se l’istituzione non può essere dichiarata la responsabile principale del danno, essa deve essere considerata coautrice del danno.

(v. punti 72, 84)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 92)

4.      Il presupposto dell’applicazione dell’articolo 24 dello Statuto consiste nel fatto che il funzionario subisca un danno a motivo della sua qualità e delle sue funzioni. Di conseguenza, tale disposizione non trova applicazione nel caso in cui il funzionario non abbia subito il danno nell’esercizio delle sue funzioni.

(v. punto 106)

5.      Il giudice dell’Unione rimane competente per giudicare la responsabilità di un’istituzione qualora essa abbia causato, da sola o con un terzo, un danno a un funzionario. Infatti, il tenore letterale dell’articolo 24 dello Statuto dimostra che la natura della responsabilità di un terzo non ha alcuna incidenza sull’obbligo solidale che grava sull’istituzione coautrice di un danno causato a un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni. Tale disposizione dimostra che il giudice dell’Unione può essere chiamato a conoscere di una controversia riguardante il problema della responsabilità solidale di un’istituzione per il fatto di un terzo, poiché la natura della responsabilità del terzo non ha alcuna incidenza sulla competenza del giudice dell’Unione per pronunciarsi sulla responsabilità in solido di un’istituzione.

(v. punto 113)

6.      Dagli ordinamenti degli Stati membri risulta un principio generale comune secondo il quale il giudice nazionale riconosce la responsabilità in solido dei coautori del medesimo danno, considerando equo il fatto che la persona lesa non debba, da un lato, determinare la quota del danno di cui ciascuno dei coautori è responsabile e, dall’altro, sopportare il rischio che quello di loro che essa persegue si riveli insolvibile. Il principio della responsabilità in solido si applica sia al danno materiale sia al danno morale.

(v. punti 118, 195)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 129)

8.      Non risulta dagli ordinamenti degli Stati membri un principio generale comune secondo il quale, in circostanze in cui un funzionario che esercitava le sue funzioni in un paese terzo sia stato assassinato nell’alloggio messo a sua disposizione, un giudice nazionale avrebbe risarcito un danno morale che consiste in sofferenze fisiche e psicologiche provate fino al momento del proprio decesso.

(v. punti 175, 176)

9.      Dagli ordinamenti degli Stati membri risulta un principio generale comune secondo il quale, in circostanze in cui un funzionario che esercitava le sue funzioni in un paese terzo sia stato assassinato nell’alloggio messo a sua disposizione, la presenza di un regime che garantisce il versamento automatico di prestazioni agli aventi causa di un funzionario deceduto non è un ostacolo a che i suddetti aventi causa, qualora ritengano che i danni subiti non siano coperti, o non lo siano del tutto, da tale regime, ottengano altresì un risarcimento del loro danno morale mediante un ricorso dinanzi a un giudice nazionale. A tal riguardo, risulta dagli ordinamenti degli Stati membri anche un principio generale comune secondo il quale il danno morale subito non può essere oggetto di un duplice risarcimento. Di conseguenza, spetta al giudice dell’Unione verificare entro quali limiti un regime che garantisce il versamento automatico di prestazioni copra integralmente, parzialmente, o non copra affatto il danno morale subito dagli aventi causa prima di determinare l’importo del risarcimento del suddetto danno.

(v. punti 194, 195)

10.    Dagli ordinamenti degli Stati membri risulta un principio generale comune secondo il quale viene riconosciuto agli aventi causa, in particolare ai figli e ai genitori della persona deceduta, un danno morale risarcibile, che consiste nella sofferenza morale causata dalla morte di un prossimo. Per quanto riguarda la determinazione dell’importo del danno morale, il giudice dell’Unione non può utilizzare tabelle previste in un solo Stato membro. A tal riguardo, spetta ad esso fissare l’importo ex aequo et bono, esponendo i criteri presi in considerazione a tal fine.

(v. punti 198, 200)