Language of document : ECLI:EU:T:2014:679

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

16 luglio 2014 (*)

«Clausola compromissoria – Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) – Contratti Access‑eGOV, EU4ALL, eABILITIES, Emerge, Enable, Ask-It – Programma eTEN, relativo alle reti di telecomunicazioni transeuropee – Contratti Navigabile e Euridice – Programma quadro per l’innovazione e la competitività – Contratto T‑Seniority – Pagamento del saldo – Domanda riconvenzionale – Rimborso delle somme anticipate – Indennità forfettaria»

Nella causa T‑59/11,

Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis, con sede in Atene (Grecia), rappresentata da V. Christianos, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Condou‑Durande e V. Savov, in qualità di agenti, assistiti da S. Pappas, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto talune domande, fondate sull’articolo 272 TFUE, intese, da una parte, in primo luogo, a far dichiarare infondata la domanda della Commissione volta al rimborso delle sovvenzioni versate alla ricorrente per i contratti n. 027020 «Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies», n. 035242 «A virtual platform to enhance and organize the coordination among centres for accessibility ressources and support», n. 511298 «Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users», n. 034778 «European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning», n. 045056 «Emergency Monitoring and Prevention», n. 045563 «A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease», n. 029255 «NavigAbile: e-inclusion for communication disabilities», n. 517506 «European Recommanded Materials for Distance Learning Courses for Educators» e n. 224988 «T-Seniority: Expanding the benefits of information society to older people through digital TV channels», conclusi tra la Comunità europea e la ricorrente e, in secondo luogo, alla condanna della Commissione al pagamento del saldo delle sovvenzioni per i contratti n. 511298 «Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users» e n. 034778 «European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning» nonché, dall’altra parte, una domanda riconvenzionale intesa alla condanna della ricorrente al rimborso delle sovvenzioni indebitamente versate nel contesto dell’insieme di tali contratti e dell’indennità forfettaria,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, facente funzione di presidente, M. Kancheva (relatore) e E. Buttigieg, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 luglio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis, è una società a scopo non lucrativo di diritto civile greco, costituita il 7 gennaio 2004, con sede legale in Atene (Grecia).

2        In virtù di un accordo, concluso il 28 dicembre 2010 e pubblicato nel registro delle imprese del Protodikeio Athinon (Tribunale di primo grado di Atene) il 17 gennaio 2011, la ricorrente veniva posta in liquidazione. Il sig. X, che fino a quella data era responsabile dei programmi europei presso la ricorrente (in prosieguo: il «direttore dei programmi»), veniva, in tale occasione, nominato mandatario per portare a termine la liquidazione della ricorrente.

3        Ai sensi del suo statuto, la ricorrente ha ad oggetto il trasferimento di tecnologia, la promozione della parità di trattamento e dell’integrazione delle persone con disabilità nell’ambito della società dell’informazione, nonché il miglioramento dell’occupazione delle persone con esigenze particolari in Europa e a livello internazionale.

4        La ricorrente ha concluso diversi contratti con la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, aventi ad oggetto la realizzazione di alcuni progetti. Tra questi contratti, nove sono oggetto della controversia in esame (in prosieguo: i «contratti in esame»).

A –  Presentazione dei contratti in esame

5        I contratti in esame sono stati conclusi tra, da una parte, la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e, dall’altra, un coordinatore e i membri di un consorzio, tra i quali figura la ricorrente. Ognuno di questi contratti è composto, oltre che dal testo principale, da sei allegati, di cui il primo contiene la descrizione del programma cui esso fa riferimento e, il secondo, le condizioni generali applicabili.

6        Tra i contratti in esame, sei contratti (in prosieguo: i «contratti FP6») sono stati conclusi nel contesto del sesto programma quadro deliberato con decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e dimostrative volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002‑2006) (GU L 232, pag. 1).

7        Essi sono:

–        il contratto n. 027020 «Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies» (in prosieguo: il «contratto Access-eGOV»), concluso nel contesto del programma specifico «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (2002‑2006)», il cui articolo 4 fissava la durata del progetto a 36 mesi a far data dal primo giorno del mese successivo alla sua sottoscrizione da parte della Commissione, il cui articolo 5 prevedeva un contributo finanziario comunitario massimo pari a EUR 1 983 000, di cui EUR 157 320 destinati alla ricorrente, e che è stato oggetto di un emendamento il 3 giugno 2008 in virtù del quale la durata del progetto è stata estesa fino a 48 mesi;

–        il contratto n. 035242 «A virtual platform to enhance and organize the coordination among centres for accessibility ressources and support» (in prosieguo: il «contratto eABILITIES»), concluso nel contesto del programma specifico «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (2002‑2006)», il cui articolo 4 fissava la durata del progetto a 24 mesi a far data dal 1º settembre 2006 e il cui articolo 5 prevedeva un contributo finanziario comunitario massimo pari a EUR 750 000, di cui EUR 95 201,61 destinati alla ricorrente;

–        il contratto n. 511298 «Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users» (in prosieguo: il «contratto Ask-It»), concluso nel contesto del programma specifico «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (2002‑2006)», il cui articolo 4 fissava la durata del progetto a 48 mesi, a far data dal 1º ottobre 2004, il cui articolo 5 prevedeva un contributo finanziario comunitario massimo pari a EUR 8 499 657, di cui EUR 183 320,89 destinati alla ricorrente, e che è stato oggetto di un emendamento il 25 luglio 2008 in virtù del quale la durata del progetto è stata estesa fino a 51 mesi;

–        il contratto n. 034778 «European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning» (in prosieguo: il «contratto EU4ALL»), concluso nel contesto del programma specifico «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (2002‑2006)», il cui articolo 4 fissava la durata del progetto a 48 mesi a far data dal 1º ottobre 2006, il cui articolo 5 prevedeva un contributo finanziario comunitario massimo pari a EUR 7 400 000, di cui EUR 268 008 destinati alla ricorrente, e che è stato oggetto di un emendamento il 21 ottobre 2010 in virtù del quale la durata del progetto è stata estesa fino a 54 mesi;

–        il contratto n. 045056 «Emergency Monitoring and Prevention» (in prosieguo: il «contratto Emerge»), concluso nel contesto del programma specifico «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (2002‑2006)», il cui articolo 4 fissava la durata del progetto a 33 mesi a far data dal 1º febbraio 2007, il cui articolo 5 prevedeva un contributo finanziario comunitario massimo pari a EUR 2 449 964, di cui EUR 203 712 destinati alla ricorrente, e che è stato oggetto di un emendamento il 28 ottobre 2008 in virtù del quale la durata del progetto è stata estesa fino a 36 mesi;

–        il contratto n. 045563 «A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease» (in prosieguo: il «contratto Enable»), concluso nel contesto del programma specifico «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (2002‑2006)», il cui articolo 4 fissava la durata del progetto a 36 mesi a far data dalla sua sottoscrizione da parte della Commissione ossia, secondo la ricorrente, a far data dal 1º gennaio 2007, il cui articolo 5 prevedeva un contributo finanziario comunitario massimo pari a EUR 2 800 000, di cui 196 700 destinati alla ricorrente, e che è stato oggetto di un emendamento il 13 settembre 2010 in virtù del quale la durata del progetto è stata estesa fino a 44 mesi e l’importo del contributo finanziario comunitario massimo è stato elevato a EUR 2 477 040.

8        Le condizioni generali dei contratti FP6 (in prosieguo: le «condizioni FP6») prevedono, in particolare, quanto segue:

«Articolo II.1. Definizioni

(…)

4.      Consorzio: insieme di contraenti che partecipano a un progetto contemplato dal presente contratto.

(…)

6.      Coordinatore: il contraente nominato nel presente contratto che, oltre ai propri obblighi contrattuali, è tenuto ad eseguire, per conto del consorzio, le specifiche funzioni di coordinamento previste nel presente contratto.

7.      Contraente: partecipante ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, delle norme di partecipazione e firmatario del presente contratto, diverso dal [Centro comune di ricerca della Commissione europea], che sottoscrive un accordo distinto con la Commissione per quanto riguarda la propria partecipazione al contratto.

(…)

11.      Irregolarità: qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario oppure un qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale, derivante da un’azione o da un’omissione di un contraente che pregiudichi o possa pregiudicare il bilancio generale delle Comunità europee o i bilanci da esse gestiti, attraverso una spesa indebita.

(…)

Articolo II.8 Valutazione e adozione delle relazioni e dei risultati

(…)

4.      L’approvazione di una relazione non implica l’esenzione da una revisione contabile o da un controllo, che può essere compiuto in conformità alle disposizioni di cui all’articolo II.29.

(…)

Articolo II.16 Risoluzione per violazione del contratto e irregolarità

1.      In caso di inadempimento di un obbligo previsto dal presente contratto, la Commissione ingiunge [al] consorzio [di] adottare le soluzioni idonee a rimediare a tale inadempimento in un termine massimo di 30 giorni.

Le spese sostenute dal consorzio successivamente al ricevimento di una siffatta ingiunzione potranno essere rimborsate solo se una soluzione idonea a rimediare all’inadempimento sia accettata dalla Commissione.

Il consorzio può eventualmente chiedere alla Commissione di sospendere il progetto in tutto o in parte, in conformità all’articolo II.5.

In assenza di una soluzione soddisfacente, la Commissione pone fine alla partecipazione del contraente inadempiente.

2.      La Commissione ha la facoltà di porre immediatamente fine alla partecipazione di un contraente qualora:

a)      il contraente abbia commesso volontariamente o per negligenza un’irregolarità nell’esecuzione di un contratto con la Commissione;

b)      il contraente abbia violato i principi etici fondamentali di cui alle norme di partecipazione.

3.      La decisione di porre fine alla sua partecipazione viene notificata al contraente, e una copia viene inviata al consorzio.

La risoluzione acquista efficacia alla data di ricevimento di tale notifica da parte del contraente, fatti salvi gli obblighi stabiliti o previsti dal presente contratto.

La Commissione comunica al consorzio la data in cui la risoluzione entra in vigore.

(…)

Articolo II.19 Costi ammissibili del progetto

1.      I costi ammissibili sostenuti per la realizzazione del progetto devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a)      devono essere effettivi, economici e necessari ai fini della realizzazione del progetto;

b)      devono essere determinati in conformità ai principi contabili normalmente applicati dal contraente;

c)      devono essere sostenuti nel corso della durata del progetto come previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, ad eccezione dei costi sostenuti per l’elaborazione delle relazioni definitive di cui all’articolo II.7, paragrafo 4, che possono essere sostenuti fino al 45º giorno successivo alla data prevista per il completamento del progetto o alla data di risoluzione, qualora tale data sia anteriore;

d)      devono essere registrati nella contabilità del contraente che li ha sostenuti non oltre la data di elaborazione del certificato di revisione contabile previsto dall’articolo II.26. Le procedure contabili adottate per la registrazione dei costi e dei ricavi devono rispettare le norme contabili utilizzate nello Stato di stabilimento del contraente e devono consentire la riconciliazione dei costi sostenuti e dei ricavi percepiti per la realizzazione del progetto nonché dello stato generale della contabilità concernente l’attività commerciale complessiva del contraente;

(…)

2.      I seguenti costi inammissibili non possono essere imputati al progetto:

(…)

e)      costi dichiarati, sostenuti o rimborsati per un altro progetto comunitario;

(…)

h)      spese smisurate o sconsiderate;

i)      ogni altro costo che non soddisfi le condizioni di cui all’articolo II.19, paragrafo 1.

(…)

Articolo II.28 Modalità di pagamento

1.      Fatto salvo l’articolo II.29, la Commissione stabilisce l’importo definitivo da versare al contraente sulla base dei documenti indicati all’articolo II.7, da essa approvati.

(…)

7.      In caso di pagamento tardivo, i contraenti possono esigere il pagamento degli interessi, entro un termine massimo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento del pagamento. Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di un punto e mezzo. Gli interessi sono dovuti per il periodo che intercorre tra il giorno di scadenza del termine di pagamento e il giorno in cui il pagamento è stato eseguito. Il giorno del pagamento è quello in cui detto pagamento viene addebitato sul conto bancario della Commissione. Detti pagamenti di interessi non si considerano come parte del contributo finanziario comunitario previsto all’articolo 5 del contratto.

8.      I periodi di cui all’articolo 8, relativi ai termini di pagamento, possono essere sospesi in qualsiasi momento dalla Commissione, comunicando al coordinatore che la scheda finanziaria non è ammissibile, poiché non soddisfa i requisiti del contratto o poiché non è conforme alle relazioni sull’attività presentate alla Commissione per la loro adozione. Il termine previsto per l’adozione della scheda finanziaria resterà sospeso fino alla presentazione della versione corretta o rettificata richiesta e il suddetto termine ricomincerà a decorrere dal giorno in cui la Commissione avrà ricevuto tali informazioni.

La Commissione può sospendere i propri pagamenti in qualsiasi momento in caso di violazione, da parte dei contraenti, di una qualsiasi disposizione contrattuale, in particolare delle disposizioni di cui all’articolo II.29 relative alla revisione contabile e al controllo. In questo caso, la Commissione informa direttamente i contraenti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Commissione può sospendere i propri pagamenti in qualsiasi momento laddove sospetti che un contraente abbia commesso un’irregolarità nell’esecuzione del contratto. Solamente l’importo destinato ai contraenti sospetti di aver commesso l’irregolarità sarà sospeso. In tal caso, la Commissione comunica direttamente ai contraenti i motivi della sospensione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo II.29 Controlli e revisioni contabili

1.      La Commissione, in qualsiasi momento nel corso della durata del contratto e fino ai cinque anni successivi alla conclusione del progetto, può far eseguire revisioni contabili, tanto da revisori e controllori scientifici o tecnici esterni, quanto dai servizi stessi della Commissione, ivi compreso l’[Ufficio europeo per la lotta antifrode]. Tali revisioni contabili possono avere ad oggetto aspetti scientifici, finanziari, tecnologici ed altri aspetti (quali i principi contabili e gestionali) relativi alla buona esecuzione del progetto e del contratto. Tali revisioni contabili sono eseguite in via riservata. Gli importi eventualmente dovuti alla Commissione in ragione dei risultati di tali revisioni contabili possono essere oggetto di riscossione come previsto dall’articolo II.31.

I contraenti possono opporsi alla partecipazione di un dato revisore o controllore scientifico o tecnico esterno per motivi di riservatezza commerciale.

2.      I contraenti mettono direttamente a disposizione della Commissione ogni informazione dettagliata che possa essere richiesta dalla Commissione per controllare se il contratto è gestito ed eseguito in modo corretto.

3.      I contraenti conservano, per un periodo di 5 anni a far data dalla conclusione del progetto, l’originale o, in casi eccezionali debitamente giustificati, le copie autentiche conformi all’originale di tutti i documenti relativi al contratto. Tali documenti sono messi a disposizione della Commissione qualora siano richiesti nel corso dell’esecuzione di una revisione contabile nel contesto del contratto.

4.      Al fine di consentire l’esecuzione di tali revisioni contabili, i contraenti vigilano affinché i servizi della Commissione nonché qualsiasi organismo esterno nominato dalla Commissione possano, ad orari ragionevoli, recarsi sul posto, in particolare presso gli uffici dei contraenti, per ivi raccogliere ogni informazione necessaria ai fini dello svolgimento della revisione contabile.

(…)

6.      Inoltre, la Commissione può eseguire verifiche e ispezioni sul posto in conformità al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, nonché al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)].

(…)

Articolo II.30 Indennità forfettaria

Fatte salve le altre misure previste nel presente contratto, i contraenti convengono che la Comunità, al fine di tutelare i propri interessi finanziari, ha il diritto di richiedere un risarcimento forfettario a un contraente le cui spese si siano rivelate eccessive e che abbia di conseguenza ricevuto un contributo finanziario ingiustificato dalla Comunità. L’indennità forfettaria è dovuta in aggiunta al rimborso, da parte del contraente, del contributo finanziario ingiustificato.

1.      L’importo dell’indennità forfettaria deve essere proporzionato alla spesa eccessiva e alla porzione ingiustificata del contributo finanziario comunitario. L’importo dell’indennità forfettaria è calcolato secondo la seguente formula:

Indennità forfettaria = contributo finanziario ingiustificato × (spesa eccessiva/totale richiesta)

Nel calcolo di qualsiasi indennità forfettaria si prende in considerazione soltanto il periodo al quale si riferisce il contributo comunitario richiesto dal contraente per tale periodo. Non si prende in considerazione l’intero contributo comunitario.

2.      La Commissione comunica la sua richiesta di pagamento, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al contraente che essa ritiene sia tenuto a corrispondere un’indennità forfettaria. Il contraente ha 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di indennità della Comunità.

3.      La procedura per il rimborso di un contributo finanziario ingiustificato e per il pagamento di un’indennità forfettaria sarà determinata in conformità alle disposizioni dell’articolo II.31.

4.      La Commissione ha diritto di chiedere un risarcimento per qualsiasi spesa in eccesso accertata dopo la scadenza del contratto, in conformità alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 6.

5.      Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’imposizione di sanzioni amministrative o finanziarie che la Commissione può infliggere a qualsiasi contraente inadempiente in conformità al regolamento finanziario né alcun altro rimedio civile cui la Comunità o un altro contraente possa avere diritto di ricorrere. Inoltre, le predette disposizioni non ostano all’avvio di procedimenti penali da parte delle autorità degli Stati membri.

6.      Dall’altro lato, come stabilito dal regolamento finanziario, qualsiasi contraente dichiarato colpevole di un grave inadempimento dei propri obblighi contrattuali potrà essere soggetto a una sanzione finanziaria di valore compreso tra il 2% e il 10% dell’importo del contributo finanziario che egli avrà ricevuto dalla Comunità. Il tasso potrà diventare del 4 fino al 20% in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza.

Articolo II.31 Rimborso della Commissione e ordini di riscossione

1.      Qualora un importo sia stato indebitamente corrisposto a un contraente o qualora una riscossione sia giustificata in ragione delle condizioni del contratto, il contraente si impegna a rimborsare alla Commissione l’importo in questione alle condizioni e nei termini da quest’ultima specificati.

2.      In caso di mancato pagamento da parte del contraente alla data stabilita dalla Commissione, l’importo dovuto viene maggiorato degli interessi al tasso indicato all’articolo II.28. Gli interessi di mora si applicano a decorrere dalla data stabilita per il pagamento fino al giorno in cui la Commissione riceve il totale dell’importo ad essa dovuto.

(…)

3.      La riscossione delle somme dovute alla Commissione può avvenire in via di compensazione con gli importi dovuti al contraente, dopo che quest’ultimo ne [sia] stato informato, oppure mediante escussione di una garanzia finanziaria. Non è richiesto il previo consenso del contraente.

(…)

5.      Il contraente è informato del fatto che, in forza dell’articolo 256 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e come stabilito nelle norme di partecipazione, la Commissione può adottare una decisione che costituisce titolo esecutivo che formalizza l’accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati».

9        Altri due contratti (in prosieguo: i «contratti eTEN») sono stati conclusi nel contesto del programma speciale eTEN, relativo alle reti transeuropee di telecomunicazioni e disciplinato dal regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 1999 (GU L 197, pag. 1).

10      Si tratta dei seguenti contratti:

–        il contratto n. 029255 «NavigAbile: e-inclusion for communication disabilities» (in prosieguo: il «contratto Navigabile»), il cui articolo 2 fissava la durata del progetto a 15 mesi a far data dal primo giorno del mese successivo all’ultima sottoscrizione delle parti, ossia, secondo la ricorrente, il 1º gennaio 2007, e il cui articolo 3 prevedeva un contributo finanziario comunitario massimo pari a EUR 756 275, di cui EUR 62 148 destinati alla ricorrente;

–        il contratto n. 517506 «European Recommanded Materials for Distance Learning Courses for Educators» (in prosieguo: il «contratto Euridice»), il cui articolo 2 fissava la durata del progetto a 18 mesi a far data dal primo giorno del mese successivo all’ultima sottoscrizione delle parti, ossia, secondo la ricorrente, il 1º agosto 2005, e il cui articolo 3 prevedeva un contributo finanziario comunitario massimo pari a EUR 860 834, di cui EUR 55 750 destinati alla ricorrente.

11      Le condizioni generali dei contratti eTEN (in prosieguo: le «condizioni eTEN») stabiliscono in particolare quanto segue:

«Articolo II.1 Definizioni

(…)

2.      per “beneficiario” si intende un soggetto giuridico, un’organizzazione internazionale o il Centro comune di ricerca (CCR) che ha concluso con la Comunità il presente contratto di finanziamento.

(…)

4.      per “membro” si intende un soggetto giuridico, un’organizzazione internazionale o il Centro comune di ricerca (CCR) – diverso dal beneficiario – che abbia concluso, con il consenso della Comunità e in conformità al presente contratto di finanziamento, un contratto di partecipazione con un beneficiario e che sia titolare, in forza del suddetto contratto di partecipazione, degli stessi diritti e obblighi del beneficiario salvo che disposizioni di cui al contratto di finanziamento prevedano diversamente.

5.      per “partecipante” si intende un beneficiario o un membro.

(…)

28.      per “costi ammissibili” si intendono i costi previsti dagli articoli 14 e 15 del presente allegato, in conformità alle condizioni di cui agli articoli da 13.1 a 13.7.

(…)

32.      per “irregolarità” si intende qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario oppure qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale, derivante da un’azione o da un’omissione di un beneficiario o di un membro che comporti o possa comportare un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee, attraverso spese ingiustificate.

(…)

Articolo II.3 Il contributo finanziario della Comunità;

(…)

4.      Fatto salvo l’articolo 17 del presente allegato, qualsiasi pagamento sarà esigibile solamente dopo che l’ultimo risultato [sia] stato approvato.

(…)

6.      Dopo la data di scadenza del contratto di finanziamento, la risoluzione del contratto di finanziamento o la cessazione della partecipazione di un beneficiario o di un membro, la Commissione potrà o dovrà, secondo il caso, chiedere al beneficiario in questione, o al beneficiario coinvolto per conto di uno dei suoi membri, il rimborso dell’intero contributo finanziario comunitario che gli sia stato versato, laddove una frode o gravi irregolarità finanziarie siano state accertate nel corso della revisione contabile eseguita ai sensi dell’articolo 17 del presente allegato. L’importo da rimborsare sarà maggiorato degli interessi corrispondenti al tasso che la Banca centrale europea applica alle sue principali operazioni di rifinanziamento nel primo giorno di calendario del mese in cui il partecipante interessato abbia ricevuto i fondi, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali. Gli interessi maturano dalla riscossione dei fondi fino al loro rimborso.

(…)

Articolo II.7 Risoluzione del contratto di finanziamento o cessazione della partecipazione di un beneficiario o di un membro

(…)

3.      La Commissione può risolvere con effetto immediato il presente contratto di finanziamento ovvero la partecipazione di un beneficiario, oppure esigere che un beneficiario ponga termine alla partecipazione di uno dei suoi membri a decorrere dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata dalla Commissione o, nel caso di un membro, dal beneficiario interessato, ai sensi del paragrafo 6, terzo comma, del presente articolo, qualora:

a)      il progetto non sia effettivamente iniziato entro tre mesi a far data dal versamento dell’acconto e la nuova data proposta sia considerata inaccettabile dalla Commissione;

b)      il partecipante direttamente interessato non abbia adempiuto pienamente ad un proprio obbligo contrattuale, nonostante una richiesta per iscritto ‑ inviata dalla Commissione o dal coordinatore che agisce d’intesa con gli altri beneficiari oppure ancora, nel caso di un membro, dal beneficiario interessato ‑ di porre rimedio a un inadempimento di un siffatto obbligo, entro un termine non superiore a un mese;

c)      qualora un cambiamento nel controllo di un beneficiario possa pregiudicare in modo sostanziale il progetto o gli interessi della Comunità;

d)      in caso di fallimento, di chiusura, di cessazione dell’attività, di liquidazione giudiziaria o contrattuale, o di sospensione del funzionamento di un partecipante, o di qualsiasi altra procedura analoga prevista dalle leggi e dai regolamenti nazionali che produca un risultato simile;

e)      in caso di grave irregolarità finanziaria.

4.      La Commissione deve risolvere immediatamente il presente contratto di finanziamento, o porre fine alla partecipazione di un beneficiario, o esigere dal beneficiario interessato che questi ponga fine alla partecipazione di un membro, con effetto immediato dal ricevimento della lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata dalla Commissione o, nel caso di un membro, dal beneficiario interessato, ai sensi del paragrafo 6, terzo comma, del presente articolo, qualora un partecipante abbia reso una dichiarazione falsa della quale possa essere considerato responsabile o qualora abbia taciuto deliberatamente informazioni al fine di ottenere il contributo finanziario comunitario o qualsiasi altro beneficio previsto dal contratto di finanziamento.

(…)

Articolo II.13 Costi ammissibili – Principi generali

1.      I costi ammissibili sono i costi previsti dagli articoli 14 e 15 del presente allegato. Essi devono soddisfare le seguenti condizioni:

–        devono essere necessari per il progetto;

–        devono essere sostenuti durante il progetto;

–        devono essere determinati in conformità al principio contabile dei costi storici e alle norme interne abituali del partecipante, a condizione che esse siano ritenute accettabili dalla Commissione;

–        devono essere registrati nella contabilità, al più tardi in occasione dell’elaborazione dei bilanci contabili definitivi, o nei documenti fiscali, oppure, se del caso, al più tardi in occasione dell’elaborazione del certificato di revisione contabile di cui all’articolo 4.2.c del presente allegato, dovendosi privilegiare la prima delle due date;

e

–        devono escludere qualsiasi margine di utile.

(…)

4.      Sono inammissibili, in particolare, i seguenti costi:

(…)

–        le spese non necessarie o sconsiderate;

(…)

–        le spese per ricevimenti o di soggiorno, salvo quelle ragionevoli che siano state accettate dalla Commissione in quanto assolutamente necessarie per l’esecuzione del contratto di finanziamento.

Articolo II.14 Costi diretti

1. Personale

Per quanto riguarda le spese del personale

a)      Possono essere imputate al contratto di finanziamento le sole spese delle ore di lavoro effettivamente svolte dal personale che esegue direttamente il lavoro di gestione e il lavoro tecnico relativo al progetto.

Queste persone devono:

–        essere assunte direttamente dal partecipante, nel rispetto della legislazione nazionale;

–        essere sottoposte unicamente al controllo del partecipante; e

–        essere remunerate secondo le normali prassi del partecipante, a condizione che esse siano ritenute accettabili dalla Commissione.

Tutto l’orario di lavoro imputato al contratto di finanziamento deve essere registrato per l’intera durata del progetto e, nel caso del coordinatore, per un periodo massimo di due mesi a far data dalla fine del progetto; tale orario deve essere certificato almeno una volta al mese dalla persona responsabile del lavoro nominata dal partecipante ai sensi dell’articolo 2.2.b del presente allegato o dal direttore finanziario debitamente autorizzato dal partecipante.

(…)

4.      Spese di viaggio e diarie

Le spese di viaggio e le relative diarie per il personale coinvolto nel progetto possono essere imputate al contratto di finanziamento.

(…)

Articolo II.16 Giustificazione dei costi

I costi ammissibili sono rimborsati qualora siano giustificati dal partecipante.

A tal fine, il partecipante è tenuto a conservare, regolarmente e nel rispetto delle convenzioni contabili solitamente applicate nel proprio Stato di stabilimento, la contabilità relativa al progetto nonché una documentazione adeguata per sostenere e giustificare nel dettaglio le spese e l’orario che figurano nelle proprie scritture contabili.

La documentazione deve essere esatta, completa ed efficace.

Articolo II.17 Revisione contabile

1.      La Commissione, o qualsiasi rappresentante autorizzato da quest’ultima, potrà avviare una revisione contabile relativamente a un partecipante in qualsiasi momento durante la vigenza del contratto di finanziamento e per un periodo di cinque anni a far data dall’ultimo pagamento del contributo comunitario di cui all’articolo 3.

(…)

2.      La Commissione o qualsiasi rappresentante autorizzato potrà accedere, ad orari ragionevoli, segnatamente, al personale dei beneficiari associato al progetto, alla documentazione di cui all’articolo 16 del presente allegato, nonché ai dati informatici e agli strumenti che esso/essa considererà pertinenti. In quest’ambito, esso/essa potrà esigere che i dati gli/le siano forniti in modo appropriato al fine, ad esempio, di verificare l’ammissibilità dei costi.

(…)

4.      Sulla base delle conclusioni della revisione contabile, la Commissione adotterà tutte le misure opportune che riterrà utili, ivi inclusa la riscossione di tutti o parte dei pagamenti che avrà eseguito. La riscossione sarà diretta nei confronti del beneficiario interessato, o del beneficiario coinvolto qualora la revisione contabile riguardi uno dei suoi membri.

(…)

Articolo II.19 Rimborso alla Commissione e riscossione

1.      Laddove un importo sia stato indebitamente versato a un partecipante o laddove la riscossione sia giustificata in virtù delle clausole contrattuali, il beneficiario provvede a rimborsare alla Commissione l’importo in questione, secondo le modalità e alla data indicate dalla Commissione.

2.      Laddove il beneficiario non paghi alla data stabilita dalla Commissione, l’importo dovuto sarà maggiorato di interessi al tasso fissato dall’articolo 3.6 del presente allegato. Gli interessi di mora decorrono dalla data stabilita per il pagamento, esclusa, fino alla data, inclusa, nella quale la Commissione riceverà l’intero importo dovuto.

(…)».

12      L’ultimo contratto in questione (in prosieguo: il «contratto CIP» o il «contratto T‑Seniority») è stato concluso nel contesto del programma quadro per l’innovazione e la competitività stabilito dalla decisione 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007 ‑ 2013) (GU L 310, pag. 15).

13      Si tratta del contratto n. 224988 «T‑Seniority: Expanding the benefits of information society to older people through digital TV channels», il cui articolo 3 fissava la durata del progetto a 24 mesi a far data dal 1° luglio 2008 e il cui articolo 5 prevedeva un contributo finanziario comunitario massimo pari a EUR 2 669 999, di cui EUR 72 562,50 destinati alla ricorrente.

14      Le condizioni generali del contratto CIP (in prosieguo: le «condizioni CIP») prevedono, in particolare, quanto segue:

«Articolo II.1 Definizioni

(…)

per “beneficiario” si intende un soggetto giuridico partecipante al presente contratto di finanziamento concluso con la Comunità.

(…)

per “costi ammissibili” si intendono i costi previsti dagli articoli II.21 e II.22 nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli II.20 e II.23.

(…)

per “irregolarità” si intende qualsiasi violazione del diritto comunitario o di una clausola del presente contratto di finanziamento, derivante da un’azione o da un’omissione di uno o più beneficiari, che comporti o possa comportare un pregiudizio al bilancio delle Comunità.

(…)

Articolo II.5 Approvazione delle relazioni e dei risultati; termini di pagamento

1. Al termine di ogni periodo di riferimento, la Commissione valuterà le relazioni dei progetti e i risultati di cui all’allegato I e procederà ai pagamenti corrispondenti entro 105 giorni dal loro ricevimento, salvo che il termine, il pagamento o il progetto siano stati sospesi. La Commissione può essere assistita da esperti esterni nell’analisi e nella valutazione delle relazioni e dei risultati.

2. I pagamenti saranno effettuati dopo che la Commissione [abbia] approvato le relazioni e/o i risultati. La mancata risposta della Commissione entro il termine stabilito non costituirà approvazione. La Commissione potrà respingere le relazioni e i risultati anche dopo la scadenza del termine di pagamento. L’approvazione delle relazioni non costituirà un’ammissione della loro regolarità o dell’autenticità delle dichiarazioni e delle informazioni ivi contenute e non implicherà l’esenzione da qualsiasi revisione contabile o verifica.

(…)

Articolo II.10 Risoluzione del contratto di finanziamento o cessazione della partecipazione di un beneficiario

(…)

2.      La Commissione non si opporrà:

a)      alla risoluzione del contratto di finanziamento su richiesta per iscritto del coordinatore, che agisce d’intesa con tutti gli altri beneficiari, per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)      al recesso di un beneficiario dal progetto, a meno che tale recesso pregiudichi in modo sostanziale l’esecuzione del progetto.

La risoluzione del contratto di finanziamento o il recesso di un beneficiario sarà efficace:

–        a decorrere dalla data della lettera di accettazione della Commissione, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento;

–        in assenza di osservazioni scritte della Commissione, al più tardi, un mese dopo il ricevimento della notifica della risoluzione inviata dalle parti interessate.

3.      La Commissione può risolvere con effetto immediato il presente contratto di finanziamento o porre fine alla partecipazione di un beneficiario, dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata dalla Commissione:

(…)

f)      in caso di grave irregolarità finanziaria o di frode commessa da un beneficiario.

(…)

Articolo II.11 Conseguenze finanziarie e altre conseguenze della risoluzione

(…)

3.      In caso di risoluzione, i pagamenti della Commissione si limiteranno ai costi ammissibili sostenuti ed accettati fino alla data effettiva della risoluzione nonché a ciascun impegno legittimo assunto prima di tale data e che non possa essere annullato.

4.      In deroga al paragrafo precedente:

–        in caso di risoluzione ai sensi dell’articolo II.10, paragrafo 2, primo comma, lettera b), o del paragrafo 3, lettere b), c), e), f) o g), la Commissione può esigere il rimborso di tutto o di parte del contributo finanziario comunitario, tenuto conto della natura e dei risultati del lavoro compiuto nonché della sua utilità per la Comunità nel contesto del presente programma;

(…)

7.      La Commissione potrà esercitare tutti i diritti ad essa conferiti dal presente contratto di finanziamento per accettare o respingere le relazioni o i risultati, per accettare, ridurre o rifiutare le richieste di costi presentate e per avviare una revisione contabile o un controllo tecnico.

8.      Nonostante la risoluzione del contratto di finanziamento o la cessazione della partecipazione di un beneficiario, le disposizioni di cui alle parti B e D dell’allegato II continuano ad applicarsi dopo la risoluzione del contratto di finanziamento o la cessazione della partecipazione di un beneficiario. Tutte le altre disposizioni del presente contratto di finanziamento, che stabiliscono espressamente che la loro applicazione prosegue dopo la risoluzione, continueranno parimenti ad applicarsi per la durata prevista da tali disposizioni.

(…)

Articolo II.20 Costi ammissibili – principi generali

1.      I costi ammissibili sono quelli previsti dagli articoli II.21 e II.22. Essi devono soddisfare le seguenti condizioni:

(…)

–        devono essere necessari per l’esecuzione del progetto;

–        devono essere stati effettivamente sostenuti dal beneficiario;

–        devono essere identificabili e verificabili, registrati nella contabilità del beneficiario e stabiliti conformemente ai principi contabili applicabili nel paese di stabilimento del beneficiario nonché agli abituali metodi di calcolo dei costi del beneficiario; le procedure interne di contabilità e di revisione contabile del beneficiario devono consentire una corrispondenza diretta tra i costi e le fatture dichiarate per il progetto e i documenti finanziari e gli allegati corrispondenti;

–        devono rispettare i requisiti di cui alle norme giuridiche applicabili in materia tributaria e sociale;

–        devono essere ragionevoli e giustificati nonché rispondere ai principi della corretta gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda l’economicità e l’efficienza;

e

–        devono essere stati sostenuti durante il progetto.

(…)

2.      Sono inammissibili, in particolare, i seguenti costi:

(…)

–        le spese non necessarie o sconsiderate;

(…)

–        tutti i costi sostenuti o rimborsati, in particolare, per un altro progetto comunitario, internazionale o nazionale.

(…)

Articolo II.23 Giustificazione dei costi

I costi ammissibili sono rimborsati qualora siano giustificati dal beneficiario.

A tal fine, il partecipante è tenuto a conservare, regolarmente e nel rispetto delle convenzioni contabili solitamente applicate nel proprio Stato di stabilimento, la contabilità relativa al progetto nonché una documentazione adeguata per sostenere e giustificare nel dettaglio le spese e l’orario che figurano nelle proprie scritture contabili. Tale contabilità deve essere conservata per almeno cinque anni dalla data dell’ultimo pagamento. Tutto l’orario di lavoro imputato al contratto di finanziamento deve essere registrato per l’intera durata del progetto e per un periodo massimo di due mesi dalla fine del progetto; tale orario deve essere certificato dalla persona responsabile del lavoro nominata dal partecipante ai sensi dell’articolo II.3.b o dal direttore finanziario debitamente autorizzato dal partecipante.

Tale documentazione deve essere esatta, completa ed efficace.

(…)

Articolo II.26 Modalità di pagamento

(…)

6.      Ogni pagamento potrà essere oggetto di una revisione contabile o di un controllo e potrà essere rettificato o riscosso in funzione dei risultati della revisione contabile o del riesame.

(…)

Articolo II.28 Revisione contabile finanziaria

1.      La Commissione potrà avviare una revisione contabile relativamente a un beneficiario in qualsiasi momento durante l’esecuzione del progetto e per cinque anni a decorrere dalla data dell’ultimo pagamento. Si considererà che la procedura di revisione contabile nei confronti di un beneficiario abbia avuto inizio il giorno del ricevimento da parte di quest’ultimo della lettera raccomandata con avviso di ricevimento a lui inviata a tal riguardo dalla Commissione.

La procedura di revisione contabile può essere condotta da revisori esterni o dai servizi propri della Commissione, ivi incluso l’OLAF. La procedura di revisione contabile si svolgerà in modo riservato.

2.      I beneficiari metteranno direttamente a disposizione della Commissione tutte le informazioni e i dati dettagliati richiesti da quest’ultima o da qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, al fine di verificare che il contratto di finanziamento sia gestito in modo corretto, sia eseguito nel rispetto delle sue disposizioni e che i costi siano imputati in modo conforme.

3.      I beneficiari assicureranno che la Commissione o qualsiasi soggetto esterno incaricato da quest’ultima abbia accesso sul posto, in orari ragionevoli, segnatamente, agli uffici dei beneficiari, al personale dei beneficiari che sia associato al progetto, alla documentazione di cui all’articolo II.23 del presente allegato e necessaria per eseguire la revisione contabile, ivi incluse le informazioni sulle remunerazioni individuali delle persone coinvolte nel progetto, dei dati di contabilità, dei dati informatici e delle attrezzature. In tale ambito, la Commissione o qualsiasi soggetto esterno incaricato da quest’ultima potrà esigere che i dati gli siano presentati in un formato appropriato al fine, ad esempio, di verificare l’ammissibilità dei costi.

(…)

5.      Sulla base delle conclusioni della revisione contabile, la Commissione adotterà tutte le misure opportune che riterrà utili, ivi inclusa la riscossione di tutti o parte dei pagamenti che abbia eseguito, nonché l’imposizione di qualsiasi sanzione applicabile.

(…)

Articolo II.30 Rimborso alla Commissione e riscossione

1.      Qualora un importo versato dalla Commissione al coordinatore, nella sua qualità di beneficiario di tutti i pagamenti, debba essere riscosso in virtù delle disposizioni del presente contratto di finanziamento, il beneficiario interessato provvede a rimborsare alla Commissione l’importo in questione, secondo le modalità e alla data indicate dalla Commissione.

2.      Ove l’obbligo di versare l’importo dovuto non sia stato adempiuto alla data stabilita dalla Commissione, la somma dovuta sarà maggiorata degli interessi al tasso fissato dall’articolo II.5, paragrafo 5. Gli interessi di mora decorrono dalla data stabilita per il pagamento, esclusa, fino alla data, inclusa, nella quale la Commissione riceverà l’intero importo dovuto.

(…)

4.      I beneficiari sono consapevoli del fatto che, in forza dell’articolo 256 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione può adottare una decisione, che costituisce titolo esecutivo, che comporterà, a carico di persone diverse dagli Stati, un obbligo pecuniario».

15      Quanto al diritto applicabile ai contratti in esame, l’articolo 12 dei contratti FP6 dispone che «[i]l presente contratto è disciplinato dal diritto belga».

16      Allo stesso modo, l’articolo 5, paragrafo 1, dei contratti eTEN dispone che «[i]l presente accordo di finanziamento è disciplinato dal diritto belga».

17      L’articolo 10, primo comma, del contratto CIP dispone che «il presente contratto di finanziamento sarà disciplinato dalle sue proprie disposizioni, dai pertinenti atti della Comunità relativi al [CIP], dal regolamento finanziario delle Comunità europee applicabile in generale nonché dalle sue modalità di applicazione, dalle altre norme di diritto comunitario e, in via subordinata, dal diritto belga».

18      Quanto alla competenza giurisdizionale, l’articolo 13 dei contratti FP6 contiene una clausola compromissoria secondo la quale il Tribunale o la Corte di giustizia, secondo il caso, è competente a risolvere le controversie tra la Comunità e i contraenti relative alla validità, all’applicazione o all’interpretazione di tali contratti.

19      Lo stesso vale per l’articolo 5, paragrafo 2, dei contratti eTEN nonché per l’articolo 10, terzo comma, del contratto CIP.

B –  Esecuzione dei contratti in esame e revisione contabile

20      Dall’8 al 12 febbraio 2010, la Commissione ha eseguito una revisione contabile finanziaria avente ad oggetto i contratti in esame presso gli uffici della ricorrente.

21      Prima dell’esecuzione di tale revisione contabile, la Commissione aveva già versato alla ricorrente l’ultima rata del contributo finanziario comunitario in relazione ad alcuni contratti in esame.

22      Si tratta, in primo luogo, di tre dei contratti disciplinati dalle condizioni FP6, ossia i contratti Access‑eGOV, eABILITIES e Emerge, con riferimento ai quali l’ultima rata del contributo finanziario comunitario è stata versata, rispettivamente, il 15 dicembre, il 30 settembre e il 30 ottobre 2009. L’esecuzione di questi tre contratti da parte della ricorrente è stata definitivamente approvata dalla Commissione, rispettivamente, il 13 luglio 2009, il 17 marzo 2009 e il 15 maggio 2010.

23      In secondo luogo, si tratta dei contratti disciplinati dalle condizioni eTEN, ossia i contratti Navigabile e Euridice, con riferimento ai quali il suddetto versamento è stato eseguito, rispettivamente, il 28 gennaio 2009 e il 28 dicembre 2007. L’esecuzione da parte della ricorrente di questi due contratti è stata definitivamente approvata dalla Commissione l’8 dicembre 2008 e il 27 marzo 2007.

24      Alla data della revisione contabile, gli altri contratti in esame si trovavano in stadi differenti di esecuzione.

25      Con riguardo al contratto disciplinato dalle condizioni CIP, ossia il contratto T‑Seniority, la Commissione aveva versato alla ricorrente, attraverso il coordinatore del progetto, la prima rata del contributo finanziario comunitario per un importo pari a EUR 43 934,90, il 23 febbraio 2009. Con lettera del 1° marzo 2010, la ricorrente ha comunicato al coordinatore del progetto T‑Seniority che si ritirava dal consorzio a decorrere da tale data.

26      Con riguardo agli altri tre contratti disciplinati dalle condizioni FP6, ossia i contratti Ask‑It, EU4ALL e Enable, la situazione era la seguente.

27      Nel contesto del contratto Ask‑It, la Commissione aveva versato le prime quattro rate del contributo finanziario comunitario destinato alla ricorrente, e l’ultimo versamento era stato eseguito il 27 maggio 2008. L’ultima rata del suddetto contributo non era stata ancora versata. Il consorzio aveva inviato alla Commissione gli ultimi risultati il 21 luglio 2009.

28      Nel contesto del contratto EU4ALL, la Commissione aveva versato alla ricorrente le prime due rate del contributo finanziario comunitario il 4 aprile 2007 e il 19 gennaio 2009. In seguito alla valutazione delle relazioni presentate dal consorzio nel contesto del terzo periodo di riferimento del progetto, la Commissione aveva inviato al coordinatore di tale progetto una lettera, datata 13 gennaio 2010, nella quale precisava che tali relazioni sarebbero state approvate a condizione che il consorzio presentasse un piano di attuazione del programma relativamente al periodo successivo apportando un certo numero di modifiche concernenti le prestazioni e i compiti da svolgere. La Commissione concedeva altresì un termine di un mese al consorzio per recepire le sue raccomandazioni e presentare un nuovo piano di attuazione.

29      Successivamente, la Commissione, con lettera del 29 marzo 2010, ha concesso al consorzio, nel contesto del contratto EU4ALL, un nuovo termine di un mese per recepire le raccomandazioni complementari dopo la presentazione di nuovi documenti e presentare un nuovo piano di attuazione tenendo conto di tali raccomandazioni.

30      In seguito alla presentazione di nuovi documenti da parte del consorzio nel contesto del contratto EU4ALL, la Commissione ha comunicato al consorzio, in una lettera del 9 giugno 2010, di ritenere, a condizione che fossero prodotti documenti supplementari prima della fine del mese di giugno 2010, che quest’ultimo stesse eseguendo il progetto in modo soddisfacente.

31      Con lettera del 4 agosto 2010, la ricorrente ha ricordato alla Commissione che, benché il coordinatore del progetto avesse presentato i documenti supplementari richiesti dalla Commissione nella sua lettera del 9 giugno 2010, quest’ultima non aveva eseguito alcun pagamento. Poiché tale situazione rendeva impossibile l’esecuzione del progetto previsto dal contratto EU4ALL a causa dell’assenza di risorse finanziarie, essa ha comunicato alla Commissione che avrebbe sospeso, a decorrere dalla data di tale missiva, l’esecuzione e l’attuazione del progetto fino a quando quest’ultima non avesse adempiuto i propri obblighi contrattuali, fatti salvi i diritti ad essa conferiti dal contratto e qualsiasi ulteriore risarcimento del danno.

32      Con lettera del 25 agosto 2010, la Commissione ha comunicato alla ricorrente di aver sospeso il pagamento del contributo finanziario comunitario relativo all’ultimo periodo di riferimento nel contesto del contratto EU4ALL in forza dell’articolo II.28, paragrafo 8, terzo comma, delle condizioni FP6.

33      Nel contesto del contratto Enable, la Commissione aveva versato alla ricorrente le prime sei rate del contributo finanziario comunitario che le era destinato, e l’ultimo versamento era stato eseguito il 7 giugno 2009.

34      In seguito, la ricorrente ha comunicato alla Commissione, in una lettera del 16 luglio 2010, che, a causa del mancato pagamento da parte di quest’ultima, le era impossibile proseguire l’esecuzione del progetto previsto dal contratto Enable in assenza di risorse finanziarie. Essa ha altresì comunicato alla Commissione che avrebbe sospeso, a decorrere dalla data di tale missiva, l’esecuzione e l’attuazione del progetto fino a quando quest’ultima non avesse adempiuto i suoi obblighi contrattuali, fatti salvi i diritti ad essa conferiti dal contratto e qualsiasi ulteriore risarcimento del danno. Essa ha tuttavia presentato alla Commissione la sua ultima relazione finanziaria relativa a tale progetto il 15 ottobre 2010.

35      Il 28 giugno 2010, la Commissione ha inviato alla ricorrente una relazione di revisione contabile provvisoria relativa all’esecuzione dei contratti in esame. La ricorrente ha comunicato alla Commissione le proprie osservazioni circa la suddetta relazione il 30 settembre 2010.

36      Con lettera del 22 dicembre 2010, la Commissione ha comunicato alla ricorrente di aver adottato la relazione di revisione contabile definitiva, allegata alla suddetta lettera, della quale approvava le conclusioni.

37      Nella relazione di revisione contabile definitiva allegata alla lettera della Commissione del 22 dicembre 2010, emergeva quanto segue:

–        per molti anni successivi, la ricorrente non aveva contabilizzato, in particolare, i propri ricavi esatti nei propri libri contabili e nei propri archivi, violando le relative disposizioni della legislazione greca; ne conseguiva che le sue scritture contabili non erano attendibili e che non era possibile realizzare alcun confronto diretto tra le spese e i ricavi relativi all’esecuzione dei programmi e alla situazione generale della sua contabilità;

–        una notevole percentuale di fogli di presenza del personale recava sistematicamente correzioni a mano effettuate a posteriori dal direttore dei programmi, senza il consenso del personale; ciò comportava importanti conseguenze sull’orario di lavoro dichiarato e sollevava dubbi circa la registrazione delle ore di lavoro;

–        i fogli di presenza del direttore dei programmi indicavano un numero eccessivo di ore di lavoro, che coincidevano con quelle dedicate ad altre attività professionali;

–        la ricorrente aveva dichiarato falsamente che il direttore dei programmi non aveva partecipato all’esecuzione del contratto ETSI STF 333 finanziato dalla Commissione;

–        la giustificazione delle spese di viaggio non forniva un quadro attendibile e oggettivo delle condizioni e delle attività intraprese nel contesto di tali spostamenti, in quanto la maggior parte di tali viaggi non era direttamente relazionata ai programmi in esame.

38      La relazione di revisione contabile concludeva che si doveva, di conseguenza, ritenere che tutte le spese sostenute dalla ricorrente nel corso dell’esecuzione dei contratti Access-eGOV, eABILITIES, Ask‑It, EU4ALL, Emerge e Enable nonché Navigabile, Euridice e T-Seniority non erano ammissibili e che tutti i relativi importi versati alla ricorrente dovevano essere recuperati.

39      La relazione di revisione contabile raccomandava parimenti, con riguardo alla gravità delle violazioni constatate, di denunciare tutti i contratti in corso conclusi dalla ricorrente con la Commissione, ai sensi degli articoli II.16.2 delle condizioni FP6, II.7.3 (irregolarità finanziaria grave) e II.7.4 (false dichiarazioni) delle condizioni eTEN, e II.10.3 (violazione del contratto e omessa comunicazione di informazioni) delle condizioni CIP.

40      Nella sua lettera del 22 dicembre 2010, la Commissione indicava parimenti la somma da rimborsare per ciascun contratto in esame, pari ad un importo complessivo di EUR 951 029,21, nella forma indicata dalla seguente tabella:

Contratto

Costi dichiarati

(A)

Costi accettati da PO (B)

Costi ammissibili

(C)

Adeguamento lordo rispetto ai costi ammessi

(C-B)

027020

Access-eGOV

157 438,84

157 438,84

0,00

- 157 438,84

034778

EU4ALL

115 044,16

115 044,16

0,00

- 115 044,16

035242

eABILITIES

95 287,40

95 287,40

0,00

- 95 287,40

045056

Emerge

112 308,44

112 308,44

0,00

- 112 308,44

045563

Enable

118 588,01

104 503,61

0,00

- 104 503,61

511298

Ask-It

187 120,70

184 803,16

0,00

- 184 803,16

029255

Navigabile

61 004,83

62 129,50

0,00

- 62 129,50

517506

Euridice

56 798,04

56 472,10

0,00

- 56 472,10

224988

T-Seniority

63 042

63 042

0,00

- 63 042

41      La Commissione precisava a tal riguardo che gli adeguamenti resi necessari dal versamento di somme inammissibili a favore della ricorrente potevano pregiudicare i pagamenti futuri per i contratti in esame o consistere in un ordine di riscossione.

42      Nella medesima lettera, la Commissione comunicava inoltre alla ricorrente che, oltre all’attuazione di tali adeguamenti, i suoi servizi potevano calcolare l’importo dell’indennità forfettaria dovuta all’Unione europea ai sensi dell’articolo II.30 delle condizioni FP6 ed emettere eventualmente un ordine di riscossione relativo a tale indennità.

43      Il 4 febbraio 2011, il direttore dei programmi è stato ascoltato da alcuni agenti dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in merito all’attuazione dei progetti oggetto dei contratti in esame e alla sua partecipazione a questi ultimi.

44      Con lettera del 21 marzo 2011, inviata alla ricorrente, la Commissione ha comunicato a quest’ultima che gli importi che le erano stati indebitamente versati erano i seguenti:

 

Progetti

Costo ammissibile/finanziamento secondo la relazione di revisione contabile

Importo indebitamente versato

FP6

027020

Access-e-Gov

0,00 €

- 157 438,73 €

FP6

035242

eABILITIES

0,00 €

- 95 201,60 €

FP6

045563

Enable

0,00 €

- 81 456,96 €

FP6

511298

Ask-It

0,00 €

- 164 988,82 €

FP6

034778

EU4ALL

0,00 €

- 125 580,45 €

FP6

045056

Emerge

0,00 €

- 187 248,39 €

ETEN

029255

Navigabile

0,00 €

- 62 129,50 €

ETEN

517506

Euridice

0,00 €

- 55 750 €

CIP

224988

T-Seniority

0,00 €

- 43 966 €

 

- 643 782,81 €


45      La Commissione comunicava inoltre alla ricorrente che, se essa non avesse presentato osservazioni a tal riguardo nei 15 giorni successivi al ricevimento di tale lettera, i suoi servizi avrebbero continuato la procedura di riscossione per un importo pari a EUR 643 782,81 e quest’ultima avrebbe ricevuto una nota di debito per ciascun progetto contenente istruzioni per procedere al rimborso della Commissione entro un termine stabilito. Essa ha inoltre precisato alla ricorrente che, se questa non avesse eseguito il rimborso nel termine stabilito dalla nota di debito, l’importo da rimborsare sarebbe stato maggiorato di un tasso di interesse stabilito nella predetta nota di debito. Essa ha aggiunto che, qualora l’importo totale, ivi compresi gli eventuali interessi, non fosse stato rimborsato, esso sarebbe stato oggetto di un’esecuzione forzata o di una compensazione con somme eventualmente dovute. Essa ha infine indicato che, oltre all’ordine di riscossione, il servizio competente avrebbe anche calcolato l’importo dell’indennità dovuta dalla ricorrente ai sensi dell’articolo II.30 delle condizioni FP6.

46      Con lettera del 1° aprile 2011, la Commissione ha trasmesso alla ricorrente una «tabella rettificativa» delle somme che le sono state indebitamente versate. Dalla predetta tabella emerge che l’importo totale da rimborsare ammontava a EUR 999 366,40 e non a EUR 643 782,81.

47      Con lettera del 4 aprile 2011, la Commissione ha comunicato alla ricorrente, con riguardo ai risultati della revisione contabile, di ritenere che essa avesse reso dichiarazioni false e commesso irregolarità ai sensi dell’articolo II.1.11 delle condizioni FP6, dell’articolo II.1.32 delle condizioni eTEN e dell’articolo II.1 delle condizioni CIP. Essa ha inoltre precisato alla ricorrente di ritenere che la stessa avesse violato le disposizioni dei contratti in esame riguardo all’ammissibilità delle spese e che tali violazioni nonché le false dichiarazioni fossero finalizzate ad ottenere un contributo indebito dall’Unione. Di conseguenza, essa ha comunicato alla ricorrente la sua decisione di porre fine alla partecipazione di quest’ultima ai contratti Ask‑It, EU4ALL, Emerge e Enable, sulla base dell’articolo II.16.2 delle condizioni FP6 a far data dal ricevimento di tale lettera. Essa ha parimenti chiesto alla ricorrente di trasmetterle entro un termine di 30 giorni a far data dal ricevimento della predetta lettera tutte le relazioni e i documenti da presentarle nel contesto del contratto Enable relativi ai lavori compiuti fino a tale data, ai sensi dell’articolo II.7 delle condizioni FP6. Essa ha inoltre richiamato l’attenzione della ricorrente sul fatto che, tenuto conto dei risultati finali della revisione contabile, era improbabile che le spese presentate da questa per periodi non contemplati dalla revisione contabile fossero ritenute ammissibili.

48      Il 29 aprile 2011, la Commissione ha emesso nove note di debito indicanti l’importo da rimborsare per ciascun contratto in esame per un importo totale di EUR 999 213,45. Tali note di debito fissavano alla ricorrente un termine di 45 giorni per rimborsare le somme dovute, con scadenza il 14 giugno 2011 e scaduto il quale tali somme sarebbero state maggiorate degli interessi di mora previsti nei contratti in esame al tasso della Banca centrale europea (BCE) maggiorato di 3,5 punti.

49      Il medesimo giorno, la Commissione ha informato la ricorrente con una lettera che l’importo totale delle indennità dovute per i contratti conclusi nel contesto del FP6 ammontava a EUR 70 471,47. Essa ha inoltre indicato che l’importo ottenuto mediante l’applicazione della formula prevista dall’articolo II.30 delle condizioni generali di tali contratti era stato ridotto, al fine di tener conto delle esigenze di proporzionalità, al 10% dell’importo del finanziamento versato prima della revisione contabile.

50      A tal riguardo, la Commissione ha allegato la seguente tabella:

Progetto

Periodo di revisione pagato

Finanziamento richiesto prima della revisione contabile

Eccesso nella

dichiarazione:%

Limite dell’importo del risarcimento-interessi 

027020

Access-e-Gov

1 a 3

157 438,84 €

100%

15 743,87 €

035242

eABILITIES

1 a 2

95 287,40 €

100%

9 520,16 € *

045563

Enable

1 a 2

59 732,95 €

100%

5 973,30 €

511298

Ask-It

1 a 3

171 434,65 €

100%

16 498,88 € *

034778

EU4ALL

1 a 2

115 044,16 €

100%

11 504.42 €

045056

Emerge

1 a 2

112 308,44 €

100%

11 230,84 €

 

70 471,47 €


1      Importo limitato al 10% del contributo finanziario versato dal coordinatore finanziario dei progetti (EUR 95 201,60 per eABILITIES e EUR 164 988,02 per Ask-It)

51      Nella stessa lettera, la Commissione ha parimenti indicato che, in assenza di osservazioni della ricorrente entro un termine di 30 giorni a far data dal ricevimento della predetta lettera, una nota di debito di importo pari a EUR 70 471,47 sarebbe stata emessa, ai sensi dell’articolo II.31 delle condizioni FP6. Essa ha inoltre precisato che, se la somma dovuta non fosse stata rimborsata nel termine previsto dalla nota di debito, tale somma sarebbe stata maggiorata di interessi di mora a un tasso indicato nella predetta nota di debito.

52      Il 20 giugno 2011, la Commissione ha emesso sei note di debito per i contratti conclusi tra la Comunità e la ricorrente per i progetti Access-eGOV, eABILITIES, Ask-It, EU4ALL, Emerge e Enable, che stabilivano le somme dovute dalla ricorrente a titolo di indennità forfettaria in virtù dell’articolo II.30 delle condizioni FP6 ad un importo complessivo di EUR 70 471,47. Il termine fissato dalla Commissione alla ricorrente per il pagamento delle somme in questione era il 4 agosto 2011.

 Procedimento e conclusioni delle parti

53      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2011, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

54      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 maggio 2011, la Commissione ha depositato il controricorso contenente una domanda riconvenzionale.

55      Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale, la ricorrente e la Commissione hanno rispettivamente depositato la replica il 17 agosto 2011 e la controreplica il 14 novembre 2011.

56      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        «accertare che essa non ha violato gli articoli II.16.2 delle condizioni FP6, II.7.3 (irregolarità finanziaria grave) e II.7.4 (dichiarazioni false) delle condizioni eTEN, e II.10.3 (violazione del contratto e omessa comunicazione di informazioni) delle condizioni CIP»;

–        «accertare che, nel contestare l’ammissibilità delle sue spese, la Commissione ha violato i contratti in esame»;

–         accertare che le spese ammontanti a EUR 932 362,44, che essa ha presentato alla Commissione nel contesto dei contratti Access-eGOV, eABILITIES, Ask-It, EU4ALL, Emerge e Enable nonché Navigabile, Euridice e T-Seniority, sono ammissibili e che essa non è tenuta a restituire gli importi erogati dalla Commissione;

–        «accertare che il ritardo nei versamenti da parte della Commissione delle ultime rate di finanziamento relative ai contratti EU4ALL, Ask-It e Enable costituisce un inadempimento da parte di quest’ultima dei suoi obblighi contrattuali»;

–        accertare che la Commissione è tenuta a versarle l’importo di EUR 52 584,05, oltre interessi a far data dalla notifica del presente ricorso, per le spese sostenute dalla stessa nel contesto del contratto EU4ALL;

–        accertare che la Commissione è tenuta a versarle l’importo di EUR 20 678,61, oltre interessi a far data dalla notifica del presente ricorso, per le spese sostenute dalla stessa nel contesto del contratto Ask-It;

–        accertare che la Commissione è tenuta a versarle l’importo di EUR 11 693,05, oltre interessi a far data dalla notifica del presente ricorso, per le spese sostenute dalla stessa nel contesto del contratto Enable;

–        condannare la Commissione alle spese.

57      Nella replica, la ricorrente ha rinunciato al suo quarto capo delle conclusioni per quanto concerne il contratto Enable e al suo settimo capo delle conclusioni. Inoltre, essa ha chiesto che il Tribunale voglia:

–        in via principale, respingere la domanda riconvenzionale della Commissione perché inammissibile;

–        in via subordinata, respingere la domanda riconvenzionale della Commissione perché infondata.

58      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        in via riconvenzionale, condannare la ricorrente a versarle le somme indicate nelle note di debito ammontanti a complessivi EUR 999 213,45, oltre interessi a far data dal 15 giugno 2011, al tasso della BCE aumentato di 3,5 punti, corrispondenti al rimborso del contributo finanziario di cui essa ha beneficiato, nonché la somma di EUR 70 471,47, oltre interessi a decorrere dalla data di scadenza infruttuosa del termine di pagamento stabilito dalla relativa nota di debito, al tasso suddetto, corrispondente all’indennità dovuta per i contratti FP6;

–        respingere il ricorso della ricorrente;

–        condannare la ricorrente alle spese.

59      Nella controreplica, la Commissione ha precisato che la somma di EUR 70 471,47 corrispondente all’indennità dovuta per i contratti FP6 doveva essere maggiorata al tasso della BCE aumentato di 3,5 punti a far data dal 5 agosto 2011.

60      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato la ricorrente, da una parte, a produrre diversi documenti e, dall’altra, a rispondere per iscritto a taluni quesiti. La ricorrente ha provveduto entro il termine impartito.

61      All’udienza del 4 luglio 2013, le parti sono state ascoltate nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.

 In diritto

62      In via preliminare, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 272 TFUE, la Corte è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’Unione o per conto di questa. Ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale è competente a conoscere in primo grado i ricorsi di cui all’articolo 272 TFUE.

63      Nel caso di specie, a norma dell’articolo 13 dei contratti FP6, dell’articolo 5, paragrafo 2, dei contratti eTEN nonché dell’articolo 10, terzo comma, del contratto CIP, il Tribunale è competente a conoscere tutte le controversie tra la Comunità e i contraenti in ordine alla validità, all’interpretazione e all’applicazione dei predetti contratti.

A –  Sull’oggetto della controversia

64      Occorre precisare che la controversia tra le parti verte su due aspetti diversi dei loro rapporti contrattuali.

65      In primo luogo, le parti dissentono riguardo all’ammissibilità delle spese presentate dalla ricorrente alla Commissione nell’ambito dei contratti in esame nonché ai conseguenti obblighi di rimborsare tutte le somme che sono state versate alla ricorrente per le predette spese e di pagare un’indennità forfettaria.

66      Infatti, con il suo terzo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale, sostanzialmente, di dichiarare che le spese che essa ha presentato alla Commissione nell’ambito dei contratti in esame sono ammissibili e che essa, pertanto, non è tenuta a rimborsare alla Commissione le somme che quest’ultima le ha versato nel contesto dei predetti contratti.

67      Occorre inoltre notare che, nella replica, la ricorrente ha chiesto il rigetto delle conclusioni riconvenzionali della Commissione in virtù delle quali quest’ultima chiede che la ricorrente sia condannata a pagare le somme indicate nelle note di debito del 29 aprile e del 20 giugno 2011, oltre interessi previsti dalle predette note.

68      In secondo luogo, le parti dissentono parimenti in ordine all’obbligo della Commissione di procedere agli ultimi versamenti previsti nell’ambito dei contratti EU4ALL e Ask‑It.

69      Infatti, con il suo quinto e sesto capo delle conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di riconoscere che la Commissione è tenuta a versarle la somma di EUR 52 584,05, oltre interessi, per le spese presentate nel contesto del contratto EU4ALL nonché la somma di EUR 20 678,61, parimenti oltre interessi, per le spese presentate nel contesto del contratto Ask‑It, ciò a cui la Commissione si oppone chiedendo al Tribunale di respingere il ricorso della ricorrente.

70      Inoltre, con il suo primo e secondo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale, sostanzialmente, di riconoscere che, contrariamente a ciò che le contesta la Commissione, essa non ha violato i propri obblighi contrattuali derivanti dagli articoli II.16.2 delle condizioni FP6, II.7.3 e II.7.4 delle condizioni eTEN nonché II.10.3 delle condizioni CIP e che, nel contestare l’ammissibilità delle sue spese, la Commissione ha violato i propri obblighi contrattuali.

71      Inoltre, con il suo quarto capo delle conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di riconoscere che il ritardo della Commissione nel versamento delle ultime rate di finanziamento relative ai contratti inerenti ai programmi EU4ALL e Ask‑It costituisce un inadempimento dei suoi obblighi contrattuali.

72      Orbene, va osservato che domande siffatte non costituiscono di per sé capi di conclusioni in quanto tali, ma si riferiscono di fatto ad argomenti sollevati dalla ricorrente a sostegno del ricorso, che saranno esaminati nel contesto degli sviluppi relativi al terzo, quinto e sesto capo delle conclusioni della ricorrente.

B –   Sul diritto applicabile alla controversia

73      Adito in forza di una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE, il Tribunale deve risolvere la lite in base al diritto sostanziale nazionale da applicarsi al contratto (v., in tal senso, sentenza della Corte del 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek, 426/85, Racc. pag. 4057, punto 4), ossia, nel caso di specie, il diritto belga, che disciplina i contratti in esame a norma dell’articolo 12 dei contratti FP6, dell’articolo 5, paragrafo 1, dei contratti eTEN e dell’articolo 10, terzo comma, del contratto CIP.

74      A tal proposito, è importante specificare le norme che disciplinano l’esecuzione dei contratti nel diritto belga.

75      L’articolo 1134 del codice civile belga stabilisce che i «contratti stipulati secondo la legge hanno forza di legge tra le parti contraenti» (primo comma) e «possono essere sciolti solo per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge» (secondo comma).

76      L’articolo 1134, terzo comma, prevede che i contratti devono essere eseguiti secondo buona fede. L’articolo 1135 del medesimo codice enuncia che «i contratti obbligano non solo a quanto ivi previsto, bensì anche a tutte le conseguenze obbligatorie, per loro natura, secondo equità, consuetudine o legge», ed esprime quindi parimenti il principio dell’esecuzione dei contratti secondo buona fede.

77      Qualora sorga una controversia riguardo l’esecuzione di un contratto, l’onere della prova è disciplinato da quanto disposto all’articolo 1315 del codice civile belga, ai sensi del quale:

«Chi richiede l’esecuzione di un obbligo deve fornirne la prova.

Viceversa, chi si ritiene liberato deve giustificare il pagamento o il fatto che ha determinato l’estinzione del suo obbligo».

78      Inoltre, conformemente al principio di diritto generalmente ammesso secondo cui qualsiasi giurisdizione applica le proprie regole di procedura, la competenza giurisdizionale nonché l’ammissibilità delle conclusioni – presentate tanto dalla parte ricorrente quanto dalla convenuta – sono valutate solo in base al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze della Corte Commissione/Zoubek, punto 73 supra, punto 10, e dell’8 aprile 1992, Commissione/Feilhauer, C‑209/90, Racc. pag. I‑2613, punto 13).

79      È alla luce di tali considerazioni che occorrerà esaminare i diversi capi delle conclusioni della ricorrente e le conclusioni riconvenzionali della Commissione.

C –  Sul terzo capo delle conclusioni della ricorrente

80      A sostegno del suo terzo capo delle conclusioni, la ricorrente afferma che la Commissione ha erroneamente rifiutato di considerare ammissibile il complesso dei costi di cui essa aveva richiesto il rimborso.

81      Per dimostrare la fondatezza di tale affermazione, la ricorrente sostiene due gruppi di argomenti. Il primo riguarda gli accertamenti eseguiti dalla Commissione nella relazione di revisione contabile definitiva in base ai quali essa ha concluso in ordine all’inammissibilità delle spese presentate nell’ambito dei contratti in esame. Il secondo riguarda la qualità e le modalità di svolgimento della revisione contabile.

1.     Sugli accertamenti della relazione di revisione contabile che giustificano l’inammissibilità delle spese

82      La ricorrente adduce diversi argomenti riguardo agli accertamenti di cui alla relazione di revisione contabile in base ai quali la Commissione ha concluso in ordine alla violazione dei contratti in esame e, pertanto, all’inammissibilità della totalità delle spese presentate nel contesto dei predetti contratti e all’obbligo della stessa di rimborsare le somme che le erano state indebitamente versate.

83      A tal riguardo, va ricordato che, conformemente ai principi richiamati ai precedenti punti da 73 a 77, risulta, da una parte, dall’articolo II.19 delle condizioni FP6, dall’articolo II.16 delle condizioni eTEN e dall’articolo II.20 delle condizioni CIP e, dall’altra parte, dall’articolo 1315 del codice civile belga, applicabile nel caso di specie, che i costi invocati dalla ricorrente possono esserle rimborsati soltanto a condizione che essa abbia giustificato la loro esistenza, la loro connessione con i contratti in esame e il rispetto degli altri criteri di ammissibilità stabiliti da questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 16 maggio 2001, Toditec/Commissione, T‑68/99, Racc. pag. II‑1443, punti 94 e 95). Ove siano addotte siffatte giustificazioni, spetta alla Commissione dimostrare che vadano escluse.

a)     Sulla tenuta dei libri contabili della ricorrente

84      La ricorrente sostiene essenzialmente che i suoi libri contabili erano attendibili, che essi erano tenuti in conformità alla legislazione greca applicabile nel caso di specie e che essi consentivano di procedere alla riconciliazione contabile prevista dall’articolo II.19, paragrafo 1, lettera d), delle condizioni FP6, dall’articolo II.20, paragrafo 1, dall’articolo II.23 delle condizioni CIP, e dall’articolo II.16 delle condizioni e-TEN, tra, da una parte, i costi dichiarati e i ricavi percepiti nel contesto dei contratti in esame e, dall’altra parte, la sua attività generale.

85      A tal proposito, va osservato, in via preliminare, che, per quanto concerne le irregolarità accertate nei libri contabili della ricorrente, dalla relazione di revisione contabile emerge che, a seguito di una domanda dei revisori, la ricorrente ha individuato diversi errori nei suoi libri contabili, segnatamente la mancata registrazione di due pagamenti di EUR 63 000 e di EUR 11 000 ricevuti rispettivamente nel contesto del progetto Access‑eGOV e di un altro progetto che non costituisce oggetto della revisione contabile.

86      Dalla relazione di revisione contabile emerge inoltre che, a seguito di un’altra domanda dei revisori volta a far sì che la ricorrente fornisse loro un bilancio contabile annuale per tutti gli anni oggetto di revisione, la ricorrente ha ricordato che essa non era tenuta per legge a redigere siffatti documenti, ma che essi sarebbero stati in ogni caso disponibili dopo una breve verifica. Tale verifica avrebbe rivelato errori nei libri contabili inerenti alla registrazione di talune spese. Di conseguenza, sarebbe stato richiesto alla ricorrente di produrre una nuova versione dei libri contabili. Nonostante le correzioni apportate nei libri contabili, i revisori avrebbero rilevato che i bilanci contabili che erano stati loro presentati non consentivano di riconciliare i costi dichiarati e i pagamenti eseguiti nel contesto dei contratti in esame con i ricavi nonché con le spese registrate nei libri contabili della ricorrente. La riconciliazione tra gli estratti conto bancari di fine anno della ricorrente e i bilanci annuali forniti ai revisori avrebbe parimenti condotto all’individuazione di rilevanti differenze tra tali documenti. La ricorrente avrebbe anche fornito, varie settimane dopo la revisione sul posto, diverse nuove riconciliazioni contabili al fine di dimostrare che i libri contabili non erano sostanzialmente errati e che essi potevano sempre essere utilizzati come base attendibile tale da consentire ai revisori di dare un’opinione sull’ammissibilità dei costi. Dalla relazione di revisione contabile emerge inoltre che, secondo i revisori, tutti questi errori sono dovuti per la maggior parte all’utilizzo di diversi principi contabili nel corso degli anni. Pertanto, taluni ricavi e talune spese sarebbero stati registrati alla data di emissione della fattura mentre altri sarebbero stati registrati alla data del pagamento.

87      La relazione di revisione contabile contiene inoltre una tabella dalla quale risulta una differenza tra i ricavi registrati inizialmente nei libri contabili della ricorrente e i ricavi oggetto di revisione di – EUR 20 936,04 per il 2005, di + EUR 74 060,08 per il 2006, di – EUR 300 per il 2007 e di – EUR 8 034,90 per il 2008. Per quanto concerne le spese, le differenze sarebbero state di – EUR 750,63 per il 2004, di – EUR 175,70 per il 2006 e di – EUR 490,74 per il 2007.

88      La differenza relativa ai ricavi, accertata per l’anno 2006, corrisponderebbe, secondo la relazione di revisione contabile, alla mancata iscrizione nei libri contabili della ricorrente di due pagamenti della Commissione: il primo, di importo pari ad EUR 63 000, per il progetto Access‑eGOV e, il secondo, di importo pari a EUR 11 000, per un altro progetto.

89      A tal proposito, è importante notare che la ricorrente non contesta l’esistenza delle differenze accertate dai revisori tra gli importi delle spese e dei ricavi per gli anni dal 2004 al 2008, contenuti nei libri contabili che essa ha inizialmente messo a disposizione dei revisori, e gli importi delle spese e dei ricavi oggetto di revisione a seguito delle incoerenze individuate dai revisori contabili della Commissione al termine del controllo.

90      Al fine di valutare se tali differenze siano tali da mettere in discussione l’ammissibilità delle spese presentate dalla ricorrente nel contesto dei contratti in esame, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo II.19, paragrafo 1, lettera d), delle condizioni FP6, i costi ammissibili sostenuti per l’esecuzione del progetto «devono essere registrati nella contabilità del contraente che li ha sostenuti [e] le procedure contabili adottate per la registrazione dei costi e dei ricavi devono rispettare le norme contabili utilizzate nello Stato di stabilimento del contraente e devono consentire la riconciliazione dei costi sostenuti e dei ricavi percepiti nell’esecuzione del progetto nonché dello stato generale della contabilità concernente l’attività commerciale complessiva del contraente».

91      Ai sensi dell’articolo II.16 delle condizioni eTEN:

«I costi ammissibili sono rimborsati qualora siano giustificati dal partecipante. A tal fine, il partecipante è tenuto a conservare, regolarmente e nel rispetto delle convenzioni contabili abitualmente applicate nel suo Stato di stabilimento, la contabilità relativa al progetto nonché una documentazione adeguata per sostenere e giustificare nel dettaglio le spese e l’orario che figurano nelle proprie scritture contabili. La documentazione deve essere esatta, completa ed efficace».

92      L’articolo II.20 delle condizioni CIP stabilisce che i costi ammissibili devono essere «identificabili e verificabili, registrati nella contabilità del beneficiario e stabiliti conformemente ai principi contabili applicabili nel paese di stabilimento del beneficiario nonché agli abituali metodi di calcolo dei costi del beneficiario; le procedure interne di contabilità e di revisione contabile del beneficiario devono consentire una corrispondenza diretta tra i costi e le fatture dichiarate per il progetto e i documenti finanziari e gli allegati corrispondenti».

93      L’articolo II.23 delle condizioni CIP prevede, inoltre, quanto segue:

«[I] costi ammissibili sono rimborsati qualora siano giustificati dal beneficiario. A tal fine, il partecipante è tenuto a conservare, regolarmente e nel rispetto delle convenzioni contabili abitualmente applicate nel suo Stato di stabilimento, la contabilità relativa al progetto nonché una documentazione adeguata per sostenere e giustificare nel dettaglio le spese e l’orario che figurano nelle sue scritture contabili. Tale contabilità deve essere conservata per almeno cinque anni dalla data dell’ultimo pagamento. Tutto l’orario di lavoro imputato al contratto di finanziamento deve essere registrato per l’intera durata del progetto e per un periodo massimo di due mesi dalla fine del progetto; tale orario deve essere certificato dalla persona responsabile del lavoro nominata dal partecipante a norma dell’articolo II.3.b o dal direttore finanziario debitamente autorizzato dal partecipante. Tale documentazione deve essere esatta, completa ed efficace».

94      Da tali disposizioni emerge che, affinché un costo sostenuto dalla ricorrente nel contesto dei contratti in esame sia considerato ammissibile, esso deve, segnatamente, essere registrato nella contabilità della ricorrente tenuta in conformità alla legislazione dello Stato in cui essa è stabilita, ossia la Repubblica ellenica. Inoltre, la contabilità della ricorrente deve consentire, nel caso dei contratti FP6, di procedere a una riconciliazione contabile che consenta di confrontare direttamente i costi sostenuti e i ricavi percepiti per l’esecuzione del progetto con lo stato generale della contabilità relativa all’attività complessiva della ricorrente e, nel caso dei contratti eTEN e CIP, di confrontare direttamente tali costi con le dichiarazioni finanziarie presentate alla Commissione.

95      Per quanto concerne, in primo luogo, la questione se la ricorrente, nel caso di specie, abbia violato le disposizioni del diritto greco applicabili alla tenuta dei suoi libri contabili, occorre notare che, alla pagina 19 della relazione di revisione contabile definitiva del 22 dicembre 2010, i revisori riferiscono solo della violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del Proedriko diatagma yp’arithmon 186 – kodikas vivlion kai stihion (Codice dei libri e dei registri della Repubblica ellenica) (in prosieguo: il «CLR»). Tuttavia, dalle memorie della Commissione emerge che essa sostiene, inoltre, che la contabilità della ricorrente deve, a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, del CLR, essere considerata inesatta e comportare la determinazione extracontabile dei risultati della ricorrente prevista dall’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del Nomos yp’arithmon 2238 – Kyrosi tou kodika forologias isodimatos (Codice dell’imposta sul reddito della Repubblica ellenica) (in prosieguo: il «CIR») nonché il pagamento di un’imposta supplementare, a norma dell’articolo 86 del CIR.

96      A tal proposito, occorre notare che è pacifico tra le parti che la ricorrente rientri nella seconda categoria dei libri contabili a norma dell’articolo 6 del CLR, ai sensi del quale:

«1. Al fine di esercitare la sua professione, un operatore che rientri nella seconda categoria tiene un libro dei ricavi e delle spese nel quale egli contabilizza, in colonne distinte:

a)      il tipo di documento giustificativo, il suo numero di ordine e la data di emissione o di ricevimento (...)

b)      i ricavi lordi provenienti dalla vendita di merci (…), dalla prestazione di servizi e da altre operazioni,

c)      le spese per ogni acquisto di beni (…), le spese inerenti ai servizi ricevuti, le spese generali e altre operazioni (…).

2. L’importo di ciascuna operazione contemplata dal precedente paragrafo è indicato in dettaglio nelle colonne specifiche del libro tenuto o in elenchi, secondo quanto richiesto dall’imposta sul reddito e dall’IVA. Tale presentazione dettagliata può essere compiuta entro e non oltre la scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (…)».

97      La ricorrente non contesta che l’articolo 17, paragrafo 1, del CLR, intitolato «Termine per l’aggiornamento dei libri», disponga che «[l]’aggiornamento dei libri (…) della seconda categoria viene eseguito fino al quindicesimo giorno del mese successivo all’emissione o al ricevimento, secondo il caso, del documento giustificativo».

98      È inoltre pacifico tra le parti che l’articolo 30 del CLR, intitolato «Validità e forza probatoria dei libri e dei registri», disponga:

«1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi successivi del presente articolo, la validità e l’attendibilità dei libri e dei registri soggetti a tale Codice non sono pregiudicate dall’accertamento di irregolarità o di omissioni negli stessi, e il capo del servizio tributario competente è tenuto a riconoscere i dati risultanti dagli stessi nel momento in cui sono stabiliti gli obblighi tributari degli operatori. Le suddette irregolarità od omissioni comportano, salvo regolamentazione speciale contraria, solo sanzioni finanziarie e amministrative proporzionali al loro tipo e alla loro entità in funzione degli importi derivanti dai libri tenuti.

2. I libri e i registri sono considerati lacunosi o inesatti e comportano l’eventuale determinazione extracontabile della base imponibile nei soli casi previsti dai precedenti paragrafi 3, 4, 6 e 7.

3. I libri e i registi della seconda e della terza categoria sono considerati insufficienti qualora si verifichi una delle seguenti condizioni o il complesso di tali condizioni: il contribuente (...) b) tiene o emette o conserva i libri e i registri previsti dal presente Codice in modo contrario alle sue disposizioni.

(…)

Gli atti, le irregolarità o le omissioni contemplate dal presente paragrafo sono qualificate insufficienti solo qualora non siano dovute a un errore o a una negligenza scusabile o qualora esse rendano oggettivamente impossibile, e non semplicemente difficile, il controllo contabile degli obblighi tributari.

I casi relativi a talune carenze accertate nei libri e nei registri tenuti, nonché all’impossibilità di riprodurre il contenuto del disco ottico di cui al libro di magazzino, non costituiscono un’impossibilità oggettiva di controllo qualora le informazioni pertinenti possano essere compensate da elenchi o da supporti elettromagnetici o da altri dati specifici, forniti al revisore fiscale nel termine da questi stabilito, purché i dati appaiano chiaramente, al fine di consentire le verifiche contabili e di verificare tali dati attraverso i libri e i registri.

L’insufficienza deve riguardare l’impossibilità di eseguire verifiche contabili specifiche per importi elevati rispetto a quelli contenuti nei libri e nei registri e deve essere giustificata.

4.      I libri e i registri della seconda e della terza categoria sono considerati inesatti qualora si verifichi una delle seguenti condizioni o il complesso di tali condizioni:

a)      il contribuente non contabilizza i ricavi o le spese nei suoi libri, o li contabilizza in modo inesatto o contabilizza spese che non hanno avuto luogo e per le quali non sia stato emesso alcun documento fiscale (...).

Al fine di dar luogo a una determinazione extracontabile dei risultati, gli atti o le omissioni previste dal presente paragrafo devono essere di notevole entità e avere un’incidenza considerevole sui risultati o rendere oggettivamente impossibile il controllo contabile degli obblighi tributari, atteso che le disposizioni dei due ultimi commi del paragrafo 3 del presente articolo si applicano per analogia agli atti o alle omissioni di cui ai punti f) e i) del presente paragrafo.

(…) Non sono considerati insufficienza o inesattezza: a) la contabilizzazione di un ricavo o di una spesa in un esercizio diverso da quello al quale essi appartengono (…)».

99      Da tali disposizioni emerge che i libri e i registri della seconda categoria di libri contabili ai sensi dell’articolo 6 del CLR possono, a talune condizioni, essere considerati insufficienti o inesatti e, pertanto, può essere messa in discussione la loro validità e la loro forza probatoria.

100    I libri e i registri della seconda categoria di libri contabili ai sensi dell’articolo 6 del CLR sono considerati insufficienti, segnatamente, qualora il contribuente tenga detti libri e registri contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni del CLR, purché le irregolarità e le omissioni non siano dovute a un errore o a una negligenza scusabile e rendano oggettivamente impossibile e non semplicemente difficile il controllo contabile. Il controllo contabile non è reso oggettivamente impossibile dai difetti che inficiano i libri e i registri qualora le informazioni pertinenti possano essere compensate da elenchi o supporti elettromagnetici o da altri dati dettagliati, forniti al revisore fiscale nel termine stabilito da quest’ultimo, purché i dati vi appaiano chiaramente.

101    I libri e i registri della seconda categoria di libri contabili ai sensi dell’articolo 6 del CLR sono considerati inesatti, segnatamente, qualora il contribuente non contabilizzi i ricavi o le spese nei suoi libri o li contabilizzi in modo inesatto o contabilizzi spese che non hanno avuto luogo e per le quali non sia stato emesso alcun documento fiscale. Tuttavia, per dar luogo a una determinazione extracontabile dei risultati del contribuente, tali atti o omissioni devono essere di ampia portata e avere un’incidenza considerevole sui risultati o rendere oggettivamente impossibile la revisione contabile degli obblighi tributari.

102    Inoltre, la contabilizzazione di un ricavo o di una spesa in un esercizio diverso da quello al quale essi appartengono non è considerata un’insufficienza o un’inesattezza.

103    La Commissione sostiene nelle sue memorie che gli errori accertati dai revisori nella contabilità della ricorrente costituiscono inesattezze ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, del CRL.

104    Inoltre, il Tribunale osserva che le parti hanno ampiamente dibattuto, nelle loro memorie, la questione dell’applicabilità nel caso di specie delle disposizioni del CIR, essendo lo scopo di tale dibattito quello di sapere se alla ricorrente poteva applicarsi la determinazione extracontabile della base imponibile prevista dall’articolo 32 del CIR. Orbene, dalla lettera stessa dell’articolo 30, paragrafo 2, del CLR, emerge che l’insufficienza o l’inesattezza dei libri e dei registri può essere accertata indipendentemente dalla sanzione, rappresentata dalla determinazione extracontabile della base imponibile, che può, «eventualmente», derivarne. In tali circostanze, la questione se la ricorrente sia o meno soggetta alle disposizioni del CIR appare nel caso di specie senza conseguenze quanto alla qualificazione della contabilità della ricorrente come inesatta.

105    Occorre quindi esaminare solo se, nel caso di specie, gli errori accertati dai revisori nei libri contabili della ricorrente comportavano l’inesattezza dei predetti libri ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, del CLR.

106    A tal proposito, dalla relazione di revisione contabile emerge che una parte considerevole degli errori accertati in occasione della revisione è dovuta al fatto che talune spese e taluni ricavi sono stati registrati alla data dell’emissione o del ricevimento del documento giustificativo, mentre altre sono state registrate alla data del pagamento eseguito o ricevuto dalla ricorrente.

107    Secondo la ricorrente, l’utilizzo alternativo di tali metodi di registrazione sarebbe conforme al diritto greco e avrebbe comportato che taluni ricavi e talune spese sarebbero stati contabilizzati in esercizi ai quali non appartengono. Orbene, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, del CLR, errori siffatti non costituirebbero inesattezze.

108    Occorre tuttavia notare che la ricorrente non contesta che gli errori accertati, per quanto riguarda l’importo dei ricavi per l’anno 2006, sono dovuti a una pura e semplice mancanza di registrazione e non alla registrazione di questi ricavi in una data errata. Orbene, va ricordato che l’omessa registrazione di un ricavo costituisce un’inesattezza ai sensi della lettera dell’articolo 30, paragrafo 4, del CLR.

109    Ne consegue che, da una lettura dell’articolo 30, paragrafi 1 e 4, del CLR, la validità e la forza probatoria della contabilità della ricorrente per l’anno 2006 potevano essere messe in discussione dalla Commissione.

110    Inoltre, occorre parimenti osservare che la ricorrente non contesta esplicitamente l’accertamento eseguito dai revisori nella relazione di revisione contabile secondo cui il fatto di avere aggiornato i propri libri contabili solo dopo che essi avevano rilevato la mancata registrazione di taluni costi e ricavi, ossia nel corso della settimana durante la quale è stata eseguita la revisione sul posto, costituisce una violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del CLR, in virtù del quale essa era tenuta ad aggiornare i propri libri contabili non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento o all’emissione del relativo documento giustificativo.

111    A tal riguardo, la ricorrente si limita a far valere che una circolare interpretativa di tale disposizione prevede che, «[q]ualora, nel corso dell’esercizio, l’operatore riceva documenti inerenti all’acquisto di beni (fatture) prima del ricevimento di detti beni, non è eseguita alcuna registrazione nei libri tenuti dall’operatore, e la contabilizzazione di tali elementi ha luogo nel momento del ricevimento dei beni», senza spiegare in quale misura ciò giustificherebbe il fatto di non aver registrato nella propria contabilità i pagamenti eseguiti dalla Commissione nel termine stabilito.

112    Ne consegue che, almeno per l’anno 2006, la contabilità della ricorrente non appare conforme alla legislazione greca ad essa applicabile.

113    Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’articolo 5, paragrafo 5, della Nomos yp’arithmon 2523 – Diikitikes kai pinikes kyrosis sti forologiki nomothesia kai alles diataxeis (legge n. 2523/97 sulle sanzioni amministrative e penali nella legislazione tributaria) invocata dalla ricorrente, la quale prevede che, a titolo eccezionale, un’ammenda non è inflitta qualora siano accertate irregolarità o omissioni che costituiscono violazioni di forma non incluse tra quelle che incidono sulla validità dei libri e dei registri rendendoli inesatti e non rendono estremamente difficili le verifiche contabili, purché siano dovute a un errore o a un’omissione scusabile, a meno che si possa provare che una raccomandazione sia stata fatta anteriormente da un qualsiasi revisore fiscale o da una qualsiasi autorità fiscale in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni del CLR. Infatti, gli errori accertati nella contabilità della ricorrente, almeno per l’anno 2006, sono specificamente compresi tra quelli che incidono sulla sua validità rendendola inesatta.

114    Per quanto concerne, in secondo luogo, la questione se la riconciliazione contabile, così come prevista dall’articolo II.19, paragrafo 1, lettera d), delle condizioni FP6, dall’articolo II.20, paragrafo 1, e dall’articolo II.23, delle condizioni CIP, nonché dall’articolo II.16 delle condizioni eTEN, tra, da una parte, i costi dichiarati e i ricavi percepiti nel contesto dei contratti in esame e, dall’altra, l’attività generale della ricorrente, fosse possibile nel caso di specie, occorre ricordare che le parti non hanno prodotto alcuna versione dei libri contabili della ricorrente inizialmente resi disponibili ai revisori né dei documenti contabili che in seguito sono stati forniti dalla ricorrente ai revisori nel momento della revisione e anche dopo la fine della stessa.

115    Tuttavia, va osservato che una siffatta operazione richiedeva, per lo meno, che i ricavi e i costi relativi ai contratti in esame fossero stati correttamente registrati nella contabilità della ricorrente. Orbene, poiché i libri contabili inizialmente consegnati ai revisori contenevano errori, essi non consentivano di procedere alla riconciliazione contabile.

116    Inoltre, gli argomenti dedotti dalla ricorrente secondo i quali, nonostante gli errori accertati nei suoi libri contabili, non sarebbe stato oggettivamente impossibile procedere alla riconciliazione contabile non appaiono convincenti per il Tribunale.

117    Per quanto riguarda, innanzitutto, l’affermazione della ricorrente secondo cui, da una parte, la Commissione non specifica quali sono i dati contabili informali con i quali la stessa ha cercato di verificare l’attendibilità della contabilità e, dall’altra, l’uso di tali dati è contrario ai principi elementari di una revisione contabile, va osservato che essa si risolve nell’invertire l’onere della prova. Spetta, infatti, alla ricorrente dimostrare che, nonostante gli errori accertati nei suoi libri contabili, la revisione è oggettivamente possibile e può essere eseguita sulla base di altri elementi. La ricorrente non può quindi contestare alla Commissione di aver cercato, a causa di errori accertati nei suoi libri contabili, di eseguire la revisione basandosi su dati informali.

118    Per quanto concerne, inoltre, la tesi della ricorrente secondo cui il fatto che la Commissione si avvalga delle modifiche apportate su sua richiesta nella contabilità della ricorrente per giustificare l’impossibilità di procedere alla riconciliazione contabile è contrario al principio non concedit venire contra factum proprium, va osservato che essa è infondata in punto di fatto. Infatti, sia dalla relazione di revisione contabile sia dalle memorie della Commissione emerge che quest’ultima non sostiene che le modifiche in questione abbiano reso impossibile la riconciliazione contabile, ma che, nonostante tali modifiche apportate per rimediare agli errori accertati nella contabilità della ricorrente, non è stato possibile procedere a tale riconciliazione.

119    Per quanto concerne parimenti la tesi della ricorrente secondo cui la riconciliazione contabile era possibile in quanto essa aveva registrato nei suoi libri contabili tutte le spese dichiarate e i ricavi percepiti in virtù dei contratti in esame e conservato i relativi documenti giustificativi, occorre osservare che tale affermazione è direttamente contraddetta dal fatto, non contestato dalla ricorrente, che manca la registrazione di un ricavo di importo pari a EUR 63 000 nel contesto del contratto Access‑eGOV. Inoltre, supponendo che tale affermazione debba essere interpretata come se si applicasse unicamente agli altri ricavi e alle altre spese relative ai contratti in esame, si deve osservare che la ricorrente non produce alcun elemento di prova a tal riguardo.

120    Per quanto concerne ancora la tesi della ricorrente secondo cui la Commissione ha ammesso che il confronto diretto tra le spese e i ricavi concernenti i progetti finanziati dall’Unione e la situazione contabile generale della ricorrente era possibile, ritenendo, nel controricorso, che l’84,14% del reddito complessivo della ricorrente, per gli anni dal 2007 al 2009, proveniva dalla sua partecipazione remunerata a progetti finanziati dall’Unione e che il 53,19% di tali progetti sono progetti gestiti dalla direzione generale (DG) «Società dell’Informazione e dei Media» della Commissione, occorre rilevare che il periodo soggetto a revisione cominciava nel 2004 e che, pertanto, il fatto che la Commissione abbia potuto calcolare la parte rappresentata dai progetti finanziati dall’Unione nel complesso dei ricavi della ricorrente per gli anni dal 2007 al 2009 non dimostra che, così facendo, la Commissione fosse in grado di procedere alla riconciliazione contabile nel rispetto delle disposizioni dei contratti in esame.

121    Da ultimo, per quanto concerne l’affermazione della ricorrente secondo cui, come ammetterebbe la Commissione, essa ha infine trasmesso a quest’ultima scritture contabili esatte accompagnate dai relativi documenti giustificativi, occorre rilevare, da una parte, che la Commissione contesta tale affermazione e sostiene che le scritture in questione contenevano ancora errori e, dall’altra, che la ricorrente non ha prodotto le predette scritture, cosicché non è possibile accertare se si potesse procedere alla riconciliazione contabile su tale base.

122    Ne consegue che la ricorrente non dimostra che, nonostante gli errori rinvenuti nei libri contabili, i revisori erano in grado di procedere a un confronto diretto tra le spese e i ricavi relativi ai contratti in esame, da una parte, e la propria situazione contabile generale, dall’altra.

123    Si deve pertanto affermare che, tenendo i propri libri contabili sia in modo non conforme alla legislazione greca applicabile sia in modo da non consentire alla Commissione di procedere a una riconciliazione contabile, la ricorrente non ha rispettato le condizioni previste dall’articolo II.19, paragrafo 1, lettera d), delle condizioni FP6, dall’articolo II.16 delle condizioni eTEN né gli articoli II.20 e II.23 delle condizioni CIP con riguardo alla tenuta dei propri libri contabili.

b)     Sulla modificazione dei fogli di presenza del personale

124    La ricorrente fa valere, essenzialmente, che il proprio sistema di tenuta dei fogli di presenza del personale era attendibile. A tal proposito, essa sostiene che le correzioni a mano rilevate dalla Commissione sui fogli di presenza del personale non corrispondono a modifiche apportate a posteriori all’insaputa del personale, ma derivano dall’applicazione di un sistema di doppio controllo da parte del direttore dei programmi, hanno ad oggetto solo le date e non il numero di ore di lavoro effettuate e riguardano solo 72 fogli di presenza, ciò che esclude che tali modifiche abbiano potuto incidere sulla durata effettiva del lavoro prestato.

125    A tal proposito, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni FP6, dell’articolo II.13, paragrafo 1, delle condizioni eTEN, dell’articolo II.20, paragrafo 1, delle condizioni CIP, i costi ammissibili devono essere sostenuti per la realizzazione del progetto. A norma dell’articolo II.14, paragrafo 1, delle condizioni eTEN e dell’articolo II.21, paragrafo 2, delle condizioni CIP, solo le ore di lavoro effettivamente impiegate da una persona direttamente assegnata al progetto possono essere imputate a quest’ultimo.

126    La ricorrente non contesta l’esistenza di modifiche a mano nei fogli di presenza del personale. Essa sostiene tuttavia che, da una parte, solo 72 fogli su 1 600 sono stati corretti e, dall’altra, che tali correzioni sono state apportate dal direttore dei programmi nel contesto di un sistema di doppio controllo dell’orario di lavoro al fine di riflettere la durata esatta del lavoro prestato. Inoltre, tali correzioni riguarderebbero solo le date e non la durata del lavoro prestato.

127    Per quanto concerne, in primo luogo, la quantità di fogli che presentano correzioni, occorre considerare che il numero di 72 fogli non deve essere confrontato con il numero complessivo di fogli di presenza stabiliti dalla ricorrente nel contesto dei contratti in esame, ma a quello dei fogli controllati dalla Commissione, ossia 770. Il numero di fogli corretti da tenere in considerazione rappresenta quindi circa il 10% dei fogli controllati dalla Commissione. A tal riguardo, va ricordato che spetta alla ricorrente dimostrare che nessun altro foglio di presenza contiene modifiche a mano, ciò che essa ha omesso di fare nel caso di specie, limitandosi a indicare di aver tenuto i fogli in esame a disposizione del Tribunale. Orbene, anche se la ricorrente avesse dimostrato che nessun altro foglio di presenza presentava modifiche a mano, il numero di fogli di presenza modificati, anche confrontato con il numero complessivo di fogli di presenza, è sufficiente per insinuare un dubbio ragionevole riguardo all’efficienza del suo sistema di registrazione dell’orario di lavoro.

128    Per quanto concerne, in secondo luogo, l’affermazione secondo cui le correzioni riguardavano solo le date nelle quali veniva prestato il lavoro, senza incidere sul numero di ore di lavoro, la stessa deve essere respinta. Infatti, la semplice lettura del foglio di presenza mensile del direttore dei programmi per il mese di ottobre 2004 nel progetto Ask‑It, accluso nell’allegato B101, consente di constatare che le correzioni riguardano non solo le date nelle quali le ore di lavoro sono state effettuate, ma anche il numero di tali ore di lavoro. Si può altresì ritenere che il numero complessivo di ore di lavoro che era inizialmente pari a 136 sia stato corretto per essere stabilito a 120. I fogli mensili di presenza del direttore dei programmi per il mese di ottobre 2006 dimostrano, inoltre, che alcune ore di lavoro inizialmente dichiarate nell’ambito del progetto EU4ALL il 18 e il 19 ottobre 2006, in seguito alla correzione, sono dichiarate nell’ambito del progetto eABILITIES.

129    Per quanto concerne, in terzo luogo, l’affermazione secondo cui le correzioni rilevate corrispondevano a un doppio sistema di controllo dell’orario di lavoro finalizzato a riflettere la durata esatta del lavoro prestato, dalla relazione di revisione contabile emerge che il sistema in esame si basava su un primo controllo, eseguito alla fine di ogni mese al momento dell’emissione del foglio di presenza mensile, al quale si aggiungeva un secondo controllo assicurato dal direttore dei programmi prima dell’invio della relazione ufficiale al coordinatore del progetto o alla Commissione. Orbene, la ricorrente non ha spiegato in modo convincente la ragione per cui il secondo controllo eseguito dal direttore dei programmi ha determinato la modifica a mano di un numero così elevato di fogli di presenza. A tal proposito, occorre rilevare che la ricorrente non ha sostenuto né dimostrato che le modifiche a mano apportate ai fogli di presenza mensili dopo la loro redazione erano giustificate. In tali circostanze, il funzionamento del sistema di registrazione dell’orario di lavoro della ricorrente sembra mirare non tanto ad assicurare la registrazione del numero esatto di ore dichiarato da ciascun impiegato assegnato a un particolare programma, quanto a consentire di adeguare tale numero di ore, per ragioni non spiegate dalla ricorrente, prima dell’invio della relazione finale alla Commissione.

130    In tali circostanze, occorre osservare che, contrariamente a ciò che sostiene la ricorrente, tale sistema di registrazione dell’orario di lavoro non consentiva di accertare se le spese del personale fossero state effettivamente sostenute, come previsto dall’articolo ΙΙ. 19, paragrafo 1, delle condizioni FP6, dall’articolo ΙΙ.13, paragrafo 1, delle condizioni eTEN e dall’articolo ΙΙ.20, paragrafo 1, delle condizioni CIP, e se solo le spese corrispondenti alle ore di lavoro effettive del personale fossero state destinate al progetto, come previsto dall’articolo ΙΙ.14, paragrafo 1, delle condizioni eTEN e dall’articolo ΙΙ.21, paragrafo 1, delle condizioni CIP, o se la società avesse dichiarato periodi in cui il suo personale era assegnato ad altri progetti come se fossero ore di lavoro effettuate nell’ambito dei contratti in esame.

c)     Sulle ore di lavoro dichiarate dal direttore dei programmi

131    La ricorrente sostiene essenzialmente che la Commissione non apporta la prova del fatto che il numero di ore di lavoro dichiarato dal direttore dei programmi nell’ambito dei contratti in esame sia eccessivo di per sé o rispetto alle attività esterne all’esecuzione dei predetti contratti eseguite dallo stesso.

132    A tal proposito, occorre ricordare che, come indicato al precedente punto 83, ai sensi del diritto applicabile alla presente controversia, spetta alla ricorrente giustificare l’esistenza delle spese presentate alla Commissione affinché le stesse le siano rimborsate. Poiché la ricorrente ha addotto giustificazioni alle spese presentate alla Commissione nell’ambito dei contratti in esame, spetta alla Commissione dimostrare il motivo per cui esse debbano essere escluse.

133    Nel caso di specie, la ricorrente ha giustificato le spese del personale corrispondenti alle ore di lavoro presentate alla Commissione nell’ambito dei contratti in esame attraverso i fogli di presenza del personale, riguardo ai quali è stato osservato, al precedente punto 130, che essi non consentivano di verificare che le spese in esame fossero state effettivamente sostenute.

134    La Commissione mette in discussione, inoltre, nelle conclusioni della relazione di revisione contabile nonché nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, la natura verosimile del numero di ore dichiarate dalla ricorrente per il direttore dei programmi nell’ambito dei contratti in esame. Spetta dunque alla Commissione dimostrare dinanzi al Tribunale che le dichiarazioni della ricorrente riguardo al numero di ore di lavoro impiegate dal direttore dei programmi non sono plausibili.

135    A tal proposito, occorre notare che la Commissione non contesta alla ricorrente di aver dichiarato per il direttore dei programmi un numero di ore di lavoro superiore a quello che sarebbe stato inizialmente stabilito nel bilancio dei programmi concernenti i contratti in esame né, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, di aver dichiarato, nell’ambito dei contratti in esame, ore di lavoro relative ad altri progetti europei.

136    La Commissione, infatti, sostiene semplicemente che il numero di ore dichiarato dalla ricorrente per il direttore dei programmi nell’ambito dei contratti in esame sembra eccessivo rispetto, da una parte, al numero di ore di lavoro produttive ragionevolmente accettabili e, dall’altra parte, alla circostanza che tale persona svolgeva altre attività professionali nel periodo oggetto di revisione.

137    In primo luogo, per quanto concerne la questione se le ore di lavoro dichiarate dalla ricorrente per il direttore dei programmi nel contesto dei contratti in esame debbano essere considerate eccessive rispetto al numero di ore di lavoro produttive ragionevolmente accettabili, occorre notare che dalle pagine 3 e 4 del verbale scritto del colloquio del 4 febbraio 2011 tra gli agenti dell’OLAF e il direttore dei programmi emerge che quest’ultimo non contesta l’affermazione, che si basa su una tabella redatta dall’OLAF allegata al predetto verbale e che è richiamata dalla Commissione nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, secondo la quale egli ha lavorato 327 giorni nel 2007 nonché nel 2008 e 288 giorni nel 2009.

138    Se il numero di giorni di lavoro del direttore dei programmi nel contesto dei contratti in esame si basa sulla tabella redatta dall’OLAF allegata al verbale del colloquio del 4 febbraio 2011 è manifestamente elevato per gli anni dal 2007 al 2009, esso non è di per sé sufficiente per dimostrare la natura eccessiva del numero di ore di lavoro dichiarato dalla ricorrente per tale persona nel contesto dei contratti in esame.

139    Tuttavia, dal verbale del colloquio del 4 febbraio 2011 emerge inoltre che il direttore dei programmi non contesta neanche la constatazione dell’OLAF secondo cui il cumulo delle sue ore di lavoro dichiarate nell’ambito dei diversi contratti in esame comporta che si supponga egli abbia lavorato, nel 2007, 16 ore al giorno per più di 22 giorni e 20 ore al giorno per più di 14 giorni nonché, nel 2008, 16 ore al giorno per 64 giorni, 20 ore al giorno per 19 giorni e 24 ore al giorno per 2 giorni.

140    Una siffatta constatazione è, quanto meno, di natura tale da rimettere seriamente in discussione la plausibilità del numero di ore di lavoro del direttore dei programmi nell’ambito dei contratti in esame che è stato dichiarato alla Commissione dalla ricorrente.

141    Inoltre, la spiegazione fornita dal direttore dei programmi a tal riguardo, richiamata dalla ricorrente nelle sue memorie, non convince.

142    Dal verbale del colloquio del 4 febbraio 2011 emerge infatti che il direttore dei programmi ha sostenuto che, nelle date in esame, quando, oltre al suo lavoro nel contesto dei progetti europei ai quali partecipava la ricorrente, egli lavorava come valutatore della Commissione e come esperto per lo European Telecommunications Standards Institute (l’Istituto Europeo per gli Standard nelle Telecomunicazioni) (in prosieguo: l’«ETSI»), il numero delle sue ore di lavoro sembravano essere 20 o 16 ore al giorno, poiché, quando egli lavorava diverse ore al giorno, il totale delle sue ore di lavoro per progetto nel lungo periodo era raggruppato per ragioni contabili in periodi di 8 o 12 ore di lavoro e dichiarato in modo cumulativo.

143    Orbene, tale spiegazione è difficilmente conciliabile con l’affermazione della ricorrente in ordine all’esistenza di un sistema attendibile di registrazione delle ore di lavoro. Un siffatto sistema suppone, infatti, di registrare non solo il numero di ore di lavoro stabilito per ciascun membro del personale per l’esecuzione dei contratti in esame, ma anche la data in cui tale lavoro è prestato, ciò che era precisamente l’oggetto, nel caso di specie, del sistema di fogli di presenza di cui era responsabile il direttore dei programmi.

144    Inoltre, la ricorrente non fornisce alcuna spiegazione riguardo alle ragioni contabili che giustificavano, secondo la stessa, il cumulo delle ore di lavoro effettuate in date diverse.

145    In secondo luogo, è alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la tesi della Commissione secondo cui il numero di ore dichiarate dalla ricorrente per il direttore dei programmi nell’ambito dei contratti in esame sarebbe poco plausibile tenuto conto delle altre attività professionali esercitate dallo stesso durante il periodo oggetto di revisione contabile.

146    A tal proposito, va osservato che la ricorrente non contesta l’affermazione della Commissione secondo cui essa ha fatturato all’ETSI 118,5 ore di lavoro per la partecipazione del direttore dei programmi al gruppo di lavoro «Special Task Force 333» (in prosieguo: la «STF 333») da settembre 2007 a marzo 2009, che era stata già formulata dall’OLAF in occasione del colloquio del 4 febbraio 2011. Occorre altresì osservare che emerge dalla pagina 20 della relazione definitiva dell’ETSI alla Commissione, relativa al lavoro prestato dalla STF 333 e allegata al controricorso, che l’ETSI ha dichiarato 118,5 giorni di lavoro per il direttore dei programmi, che sarebbero stati effettuati dal 21 settembre 2007 al 31 ottobre 2009. A tal riguardo va osservato che, dei sei esperti che hanno partecipato alla STF 333, il direttore dei programmi è uno dei due che hanno dichiarato il maggior numero di ore di lavoro fatto salvo l’esperto principale. Orbene, la ricorrente sostiene solamente che essa non era responsabile del controllo delle ore di lavoro effettivamente prestate dal direttore dei programmi nell’ambito della sua partecipazione alla STF 333. La ricorrente sembra altresì sottintendere che ad essere eccessivo non è il numero di ore di lavoro che essa ha dichiarato per il direttore dei programmi nell’ambito dei contratti in esame per il periodo oggetto di revisione contabile, bensì l’orario di lavoro dichiarato dall’ETSI per il lavoro prestato dallo stesso nel contesto della STF 333. Ne deriva che, se la ricorrente non poteva controllare il numero di giorni di lavoro realmente effettuati dal direttore dei programmi durante la sua partecipazione alla STF 333, essa conosceva necessariamente il numero di giorni di lavoro che si supponeva dedicasse il direttore dei programmi nei contratti in esame nel corso del medesimo periodo.

147    La ricorrente inoltre non risponde in alcun modo alle affermazioni della Commissione, già formulate dall’OLAF nel corso del colloquio del 4 febbraio 2011, secondo le quali, nel 2007, nel 2008 e nel 2009, il direttore dei programmi aveva partecipato a riunioni della STF 333 mentre nello stesso tempo la ricorrente aveva dichiarato che egli lavorava contemporaneamente 16 ore al giorno nel contesto dei contratti in esame.

148    Inoltre, è indicato alle pagine 10 e 11 della relazione definitiva dell’ETSI alla Commissione sul lavoro della STF 333 che il direttore dei programmi è «membro di numerosi gruppi di lavoro relativi all’inclusione digitale, come il gruppo di lavoro di W3C sulle “Web Content Accessibility Guidelines v.2” [linee guida sull’accessibilità al contenuto Web, versione 2] o i gruppi di lavoro “Design4All” e “ICT” dell’ANEC [che,] inoltre, egli rappresenta l’ANEC nel comitato consultivo di W3C, nonché nel comitato tecnico “fattori umani” dell’ETSI [e che], inoltre, egli assiste l’ANEC (“voce del consumatore europeo in materia di standardizzazione”) in qualità di esperto su questioni d’inclusione digitale e di accessibilità elettronica (“eAccessibility”)».

149    Con riguardo alle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene che gli elementi di prova prodotti dalla Commissione siano sufficienti per dimostrare la non plausibilità del numero di ore di lavoro dichiarate dalla ricorrente per il direttore dei programmi nel contesto dei contratti in esame dal 2007 al 2009.

d)     Sulle spese di viaggio

150    La ricorrente sostiene essenzialmente che l’unico viaggio menzionato come esempio dalla Commissione non consentirebbe di mettere in dubbio l’ammissibilità del complesso delle spese di viaggio dichiarate nell’ambito dei contratti in esame.

151    A tal proposito, occorre ricordare che, com’è stato sostenuto al precedente punto 83, ai sensi del diritto applicabile alla presente controversia, spetta alla ricorrente giustificare l’esistenza delle spese presentate alla Commissione affinché le stesse le siano rimborsate. Poiché la ricorrente ha addotto giustificazioni alle spese presentate alla Commissione nell’ambito dei contratti in esame, spetta alla Commissione dimostrare perché le stesse non possono essere accettate.

152    Nel caso di specie, dal fascicolo emerge che la ricorrente ha giustificato le spese presentate alla Commissione nell’ambito dei contratti in esame, specificamente, in ragione delle spese di viaggio sostenute nell’ambito dei predetti contratti, a sostegno delle quali essa ha prodotto alcuni documenti giustificativi.

153    Orbene, la Commissione sostiene, nelle conclusioni della relazione di revisione contabile nonché nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, che la totalità delle spese di viaggio dichiarate dalla ricorrente nell’ambito dei contratti in esame è inammissibile. Spetta quindi alla Commissione, in tali circostanze, dimostrare che i documenti giustificativi prodotti dalla ricorrente a sostegno delle spese di viaggio sostenute nel contesto dei contratti in esame non possono essere accettati.

154    A tal riguardo, occorre notare che nella relazione di revisione contabile, richiamata dalla Commissione nelle sue memorie, è indicato che l’analisi dei verbali di riunione, forniti dalla ricorrente ai revisori per giustificare le spese di viaggio, ha fatto emergere che numerosi viaggi, le cui spese sono state imputate ai contratti in esame, non avevano relazione diretta ed esclusiva con questi ultimi, ma erano in realtà connessi ad altre attività della ricorrente. I revisori forniscono a tal proposito l’esempio di un viaggio intrapreso dal direttore dei programmi per partecipare a una riunione a Nizza (Francia) nel gennaio 2008 e imputato al 100% al bilancio previsto per il progetto eABILITIES, mentre esso sarebbe stato in realtà connesso al contratto ETSI STF 333. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che i nomi delle persone che hanno partecipato a tale riunione, menzionati nel verbale della stessa, erano gli stessi degli altri esperti della STF 333.

155    Nelle sue memorie, la Commissione ammette che la relazione tra i viaggi e i contratti in esame non deve essere esclusiva. Tuttavia, la stessa sostiene che deve essere diretta. Orbene, nel caso di specie, anche se fosse esistita una relazione tra i viaggi e i contratti in esame, essa non sarebbe stata diretta.

156    A tal proposito, occorre notare che la Commissione cita un solo esempio, ossia quello del viaggio del direttore dei programmi a Nizza, durante il quale egli avrebbe partecipato a una riunione nei locali dell’ETSI dal 20 al 25 gennaio 2008.

157    La ricorrente non contesta l’esistenza della riunione in questione, ma sostiene che essa era finalizzata, in sostanza, a garantire la promozione del progetto eABILITIES tra i partecipanti.

158    A tal riguardo, va osservato che, al punto 8 del verbale della riunione in questione, allegato al controricorso della Commissione, figura la «Lista di contatto creata» composta dai nomi di quattro dei cinque altri esperti, membri della STF 333.

159    Occorre notare inoltre che, al punto 1 del verbale della riunione in questione, sotto la rubrica «Temi discussi in occasione della riunione», è indicato quanto segue: «Informazione in merito al progetto e‑Accessibility, a prodotti e standard AT; Informazione in merito al progetto eABILITIES; Esame di possibili sinergie; Prossime azioni».

160    Al punto 2 del verbale della riunione in questione, sotto la rubrica «Questioni di interesse particolare per e-Isotis e per il progetto eABILITIES», è inoltre indicato che vi è stata una discussione approfondita ogni giorno in ordine a ciascun prodotto eABILITIES ed a come essi potevano essere sfruttati dagli attori del settore AT ed e‑Accessibility.

161    In tali circostanze, la Commissione non è riuscita a dimostrare l’assenza di connessione diretta tra tale viaggio e il predetto contratto e, pertanto, l’inammissibilità delle spese dichiarate per il predetto viaggio.

162    Di conseguenza, il Tribunale non può ritenere che l’inammissibilità delle spese dichiarate dalla ricorrente nell’ambito dei contratti in esame derivi dall’assenza di connessione tra le spese di viaggio sostenute dalla ricorrente e i predetti contratti.

163    Tuttavia, tale rilievo non consente nemmeno di concludere che, come sostiene inoltre la ricorrente, tutte le spese di viaggio che essa ha sostenuto nell’ambito dei contratti in esame erano ammissibili. Occorre, infatti, notare che essa si è limitata a produrre dinanzi al Tribunale documenti giustificativi delle spese di viaggio relativi solo al contratto EU4ALL, e ciò sebbene essa non contesti di aver dichiarato spese di viaggio nell’ambito degli altri contratti in esame.

164    Pertanto, e tenuto conto delle altre osservazioni precedentemente espresse dal Tribunale sulla non attendibilità dei libri contabili della ricorrente e del suo sistema di registrazione dell’orario di lavoro e sul numero manifestamente eccessivo di giorni di lavoro dichiarati per il direttore dei programmi, va osservato che la ricorrente ha violato l’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e d), delle condizioni FP6, gli articoli II.13, II.14 e l’articolo II.16, paragrafo 2, delle condizioni eTEN nonché gli articoli II.20, II. 21 e II.23 delle condizioni CIP e che, pertanto, le spese presentate alla Commissione nell’ambito dei contratti in esame devono essere considerate inammissibili.

2.     Sulla qualità e sulle modalità di svolgimento della revisione contabile

a)     Sulle dichiarazioni false inerenti alla partecipazione della ricorrente al contratto ETSI 333

165    La ricorrente contesta, in sostanza, la conclusione della relazione di revisione contabile secondo cui essa ha reso dichiarazioni false nel corso della procedura di revisione contabile poiché il suo personale ha nascosto il rapporto esistente tra il contratto ETSI STF 333 e la Commissione.

166    A tal riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’articolo II.29, paragrafo 2, delle condizioni FP6, in occasione della revisione contabile, «[i] contraenti mettono direttamente a disposizione della Commissione ogni informazione dettagliata che possa essere richiesta dalla Commissione per controllare se il contratto è gestito ed eseguito in modo corretto».

167    L’articolo II.17, paragrafo 2, delle condizioni eTEN prevede parimenti che «[l]a Commissione o qualsiasi rappresentante autorizzato potrà accedere ad orari ragionevoli, segnatamente, al personale dei beneficiari associato al progetto, alla documentazione di cui all’articolo 16 del presente allegato nonché ai dati informatici e agli strumenti che esso/essa considererà pertinenti [e che, in] quest’ambito, esso/essa potrà esigere che i dati le/gli siano forniti in modo appropriato, al fine, ad esempio, di verificare l’ammissibilità dei costi».

168    Similmente, l’articolo II.28, paragrafo 2, delle condizioni CIP prevede che «[i] beneficiari metteranno direttamente a disposizione della Commissione tutte le informazioni e i dati dettagliati richiesti da quest’ultima o da qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, al fine di verificare che il contratto di finanziamento sia gestito in modo corretto, sia eseguito nel rispetto delle sue disposizioni e che i costi siano imputati in modo conforme».

169    Per quanto concerne, in primo luogo, la questione se il fatto che la ricorrente, in risposta alle lettere della Commissione del 22 e 26 gennaio 2010, non abbia menzionato il contratto ETSI STF 333 nell’elenco dei contratti costituisca una dichiarazione falsa, occorre notare che dalla lettera inviata dalla Commissione alla ricorrente il 22 gennaio 2010 emerge che le era stato chiesto di produrre immediatamente l’elenco esaustivo di tutti i progetti, di ricerca o non, finanziati dall’Unione e dei progetti o delle attività nel contesto dei mercati di servizi o dei contratti di finanziamento nei quali essa era coinvolta, fornendo almeno il nome del programma, il suo riferimento, il suo acronimo, le sue date di inizio e di fine e l’importo finanziato. Occorre inoltre notare che il documento intitolato «Elenco delle informazioni da richiedere all’organizzazione oggetto di revisione contabile – Allegato alla lettera di avviso», accluso alla predetta lettera, contiene una tabella nella quale è menzionato al punto 8 «Elenco di tutti gli altri finanziamenti comunitari ricevuti e di tutti i contratti (terminati e pendenti) sottoscritti con la Commissione (dopo il 2000 e fino ad oggi)».

170    Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, un siffatto documento non costituisce un’offerta di prova tardiva, in quanto esso è citato dalla ricorrente a sostegno di una tesi che mira a rispondere all’affermazione della Commissione nel controricorso secondo cui la ricorrente ha reso una dichiarazione falsa non menzionando il contratto ETSI STF 333 in risposta alle sue lettere del 22 e 26 gennaio 2010. Ciò vale anche con riguardo allo scambio di e-mail tra il sig. D., revisore della Commissione, e il direttore dei programmi, in data 26 gennaio 2010, che figura peraltro nell’allegato A67 del controricorso.

171    Dall’e-mail inviata al sig. D. il 26 gennaio 2010 dal direttore dei programmi emerge che quest’ultimo gli ha chiesto consiglio in tali termini:

«Voglia indicarci se alcuni contratti che sono stati stipulati solo tra la nostra organizzazione, in qualità di beneficiaria, e un’altra organizzazione, aggiudicataria che ha stipulato in realtà un contratto con l’agenzia esecutiva interessata della Commissione europea o con l’agenzia nazionale corrispondente, debbano essere inclusi nell’elenco dei progetti finanziati dall’Unione europea, con riguardo al documento E8».

172    Orbene, dall’e-mail del sig. D., avente come oggetto «Contratti», risulta che egli ha risposto quanto segue:

«L’idea è effettivamente di avere un quadro completo di tutti i contratti (e sub‑contratti) stipulati con le istituzioni, agenzie, ecc. dell’Unione europea. È altresì importante citare correttamente tutti i contratti, anche se Lei non è il contraente principale ma solo un sub‑contraente. Voglia descrivere chiaramente la situazione dell’organizzazione in tale contesto».

173    Se poteva esistere un dubbio sulla natura dei contratti da menzionare ai fini della revisione contabile in considerazione dei termini utilizzati nella lettera del 22 gennaio 2010 e del documento che vi era allegato, esso è stato in seguito rimosso dallo scambio di e-mail tra il direttore dei programmi e il sig. D., poiché, da una lettura di tale scambio, la ricorrente non poteva avere dubbi sul fatto che essa era tenuta a menzionare tutti i contratti stipulati con la Commissione, ivi compresi quelli nell’ambito dei quali essa aveva solo un ruolo di sub-contraente, com’era chiaramente nel caso del contratto ETSI STF 333.

174    In effetti, dalla lettera di impegno sottoscritta tra l’ETSI e la ricorrente, rappresentata dalla sig.ra A., risulta che tale contratto prevedeva che il direttore dei programmi fosse messo a disposizione della STF 333 dell’ETSI nell’ambito di un mandato. Dall’articolo 4 della lettera di impegno emerge inoltre che l’«esperto» messo a disposizione dell’ETSI, ossia il direttore dei programmi, rimane un dipendente di quest’ultima quando lavora per la STF 333 e, ai sensi dell’articolo 5 di detta lettera di impegno, l’ETSI si impegna a versare alla ricorrente una somma di EUR 30 600 per 51 giorni di lavoro corrispondente al periodo che la ricorrente ritiene che il direttore dei lavori debba dedicare a tale mansione.

175    Inoltre, al punto A3 dell’allegato 1 della lettera di impegno è indicato che è stato richiesto alla Commissione di finanziare il 70% del costo totale del progetto nell’ambito del quale il direttore dei programmi era messo a disposizione dell’ETSI.

176    Pertanto, occorre considerare che, non menzionando il contratto ETSI STF 333 in risposta alle lettere della Commissione del 22 e del 26 gennaio 2010, la ricorrente ha reso una dichiarazione falsa ai revisori della Commissione, in violazione dell’articolo II.29, paragrafo 2, delle condizioni FP6, dell’articolo II.17, paragrafo 2, delle condizioni eTEN e dell’articolo II.28, paragrafo 2, delle condizioni CIP.

b)     Sulle norme applicabili in materia di revisione contabile

177    La ricorrente sostiene essenzialmente che le generalizzazioni e gli errori contenuti nella relazione di revisione contabile nonché le condizioni in cui essa è stata registrata nella base centrale di dati sull’esclusione istituita dal regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, riguardante la base centrale di dati sull’esclusione (GU L 344, pag. 12), dimostrano in particolare il mancato rispetto, da parte dei revisori della Commissione, delle norme internazionali sulla revisione contabile applicabili al caso di specie in virtù del principio di esecuzione degli accordi secondo buona fede.

178    A tal riguardo, il Tribunale osserva che la possibilità per la Commissione di procedere a una revisione contabile dei contratti in esame è prevista dall’articolo II.29 delle condizioni FP6, dall’articolo II.17 delle condizioni eTEN e dall’articolo II.28 delle condizioni CIP.

179    Orbene, va osservato che tali disposizioni non specificano le condizioni tecniche ed effettive in cui i revisori contabili devono svolgere il loro lavoro. In mancanza di disposizioni nei contratti, la buona fede impone alle parti di adottare un comportamento oggettivo, che fa parte del contenuto implicito del contratto.

180    Nel caso di specie, la ricorrente ritiene, sostanzialmente, che, in virtù del principio di esecuzione degli accordi secondo buona fede, la Commissione fosse tenuta a rispettare le norme internazionali della revisione contabile, ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157, pag. 87).

181    La ricorrente si riferisce, in particolare, ai punti 17 (Diligenza richiesta) e A19 (Modalità di applicazione e altre informazioni esplicative) degli International Standards on Auditing 200 dell’aprile 2009, elaborati dall’International Federation of Accountants (Federazione Internazionale degli Esperti Contabili), che prevedono quanto segue:

«Elementi probatori sufficienti e adeguati e rischio della revisione contabile

17.      Al fine di ottenere una garanzia ragionevole, il revisore contabile deve raccogliere elementi probatori sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione contabile a un livello sufficientemente basso per essere accettabile nonché in misura da giungere a conclusioni ragionevoli sulle quali fondare la propria opinione.

(…)

Spirito critico

(…)

A19.      È necessario conservare uno spirito critico per tutta la durata della missione se il revisore contabile intende, per esempio, ridurre i rischi:

–        di non identificare circostanze non abituali;

–        di generalizzare troppo giungendo a conclusioni a partire da osservazioni fatte durante la revisione contabile;

–        di utilizzare ipotesi inappropriate per stabilire la natura, il calendario e l’oggetto delle procedure di revisione contabile e per valutarne i risultati».

182    A tal proposito, occorre tuttavia notare che la giurisprudenza citata dalla ricorrente a sostegno di tale tesi non può essere applicata al caso di specie.

183    Dalla sentenza della Corte del 9 settembre 2003, Rinke (C‑25/02, Racc. pag. I‑8349, punti da 24 a 27), risulta infatti che l’osservanza dei diritti fondamentali riconosciuti in quanto principi generali del diritto dell’Unione, e ormai sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, costituisce un presupposto della legittimità di tutti gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione.

184    Orbene, occorre ricordare che, da una parte, la presente controversia non riguarda la legittimità di un atto della Commissione, ai sensi dell’articolo 288 TFUE, ma l’osservanza degli obblighi contrattuali che disciplinano i rapporti tra la Commissione e la ricorrente, e, dall’altra, le norme internazionali di revisione contabile non derivano dai diritti fondamentali o dai principi generali del diritto dell’Unione.

185    Occorre parimenti distinguere dal caso di specie le ipotesi in cui una direttiva può essere invocata nei confronti di un’istituzione dell’Unione, alle quali si riferisce la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 30 aprile 2009, Aayan e a./Parlamento (F‑65/07, Racc. FP, pag. I‑A‑1‑1054 e II‑A‑1‑567), fatta valere anche dalla ricorrente, che sono limitate ai rapporti tra le istituzioni dell’Unione e i loro funzionari o agenti (sentenza Aayan e a./Parlamento, cit., punto 112).

186    Inoltre, deve essere respinta la tesi della ricorrente secondo cui la Commissione era tenuta ad osservare le norme internazionali della revisione contabile in quanto, da una parte, l’articolo II.19, paragrafo 1, lettera d), delle condizioni FP6 e l’articolo II.23, delle condizioni CIP rinviavano al diritto nazionale applicabile in materia contabile e, dall’altra, il diritto greco doveva essere conforme alle disposizioni della direttiva 2006/43, che imponeva agli Stati membri di osservare le norme internazionali della revisione contabile.

187    Infatti, dall’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2006/43 risulta che, sebbene gli Stati membri siano tenuti ad esigere che i revisori legali dei conti e le società di revisione contabile eseguano un controllo legale della contabilità in conformità alle norme internazionali di revisione contabile adottate dalla Commissione, essi possono applicare le norme nazionali di revisione contabile per tutto il tempo in cui la Commissione non abbia adottato norme internazionali di revisione contabile che riguardino la medesima materia. Orbene, occorre ricordare che la Commissione, ad oggi, non ha ancora adottato regole internazionali di revisione contabile.

188    Va pertanto osservato che il diritto nazionale applicabile in materia contabile nell’ambito della presente controversia, in virtù dell’articolo II.19, paragrafo 1, lettera d), delle condizioni FP6 e dell’articolo II.23 delle condizioni CIP, non imponeva alla Commissione di osservare le norme emanate dall’International Federation of Accountants.

189    Inoltre, nei limiti in cui la ricorrente sostiene altresì che le generalizzazioni e gli errori contenuti nella relazione di revisione contabile, nonché le condizioni in cui essa è stata registrata nella base centrale di dati sull’esclusione istituita dal regolamento n. 1302/2008, dimostrano che l’Unione non ha eseguito in buona fede i propri obblighi contrattuali per quanto concerne lo svolgimento della revisione contabile, tale tesi va respinta.

190    In primo luogo, per quanto concerne la tesi della ricorrente secondo cui la conclusione della relazione di revisione contabile definitiva, la quale indica che essa ha reso dichiarazioni false e ha dissimulato il finanziamento ricevuto dalla Commissione nel contesto del contratto ETSI, si baserebbe su un giudizio soggettivo dei revisori contabili, è sufficiente notare che essa è infondata in punto di fatto. Com’è stato infatti statuito al precedente punto 176, non menzionando il contratto ETSI STF 333 in risposta alle lettere della Commissione del 22 e del 26 gennaio 2010, la ricorrente ha reso una dichiarazione falsa ai revisori della Commissione in violazione dell’articolo II.29, paragrafo 2, delle condizioni FP6, dell’articolo II.17, paragrafo 2, delle condizioni eTEN e dell’articolo II.28, paragrafo 2, delle condizioni CIP.

191    In secondo luogo, per quanto riguarda la tesi della ricorrente secondo cui i revisori contabili hanno indicato che essa aveva fatto varie dichiarazioni, mentre ciò non sarebbe in realtà avvenuto, in quanto il rappresentante legale della ricorrente non è mai stato interrogato dai revisori contabili, occorre rilevare che la circostanza che il rappresentante legale della ricorrente non sia stato interrogato dai revisori contabili non è di per sé in grado di mettere in discussione la veridicità delle eventuali dichiarazioni dei membri del personale della ricorrente. Inoltre, occorre notare che, in conformità alle prassi in materia di revisione contabile, la Commissione non era tenuta ad interrogare il rappresentante legale della ricorrente, in quanto il personale della ricorrente era sufficientemente qualificato per rispondere alle domande dei revisori contabili relative all’esecuzione tecnica e finanziaria dei contratti in esame, ciò che la ricorrente non contesta.

192    In terzo luogo, per quanto concerne la tesi della ricorrente secondo cui la conclusione della relazione di revisione contabile, secondo cui non può essere escluso che membri del personale diversi dal direttore dei programmi abbiano dichiarato ore di lavoro eccessive, è soggettiva, va osservato che tale tesi è infondata in punto di fatto. Tale conclusione si basa infatti sulla constatazione dell’assenza di prova inerente alle ore di lavoro del personale diverso dal direttore dei programmi e sulla portata delle irregolarità rilevate nel campione di fogli di presenza controllati.

193    In quarto luogo, per quanto riguarda la tesi della ricorrente secondo cui la Commissione ha basato le sue conclusioni relative alle spese di viaggio su dati frammentari, va ricordato che, come rilevato al precedente punto 156, i revisori contabili indicano solo un viaggio, nella loro relazione di revisione contabile, per illustrare le asserite dichiarazioni false inerenti alle spese di viaggio. Tuttavia, occorre notare che, nella relazione di revisione contabile, il riferimento a tale viaggio appare come un semplice esempio che mira a illustrare un rilievo generale dei revisori contabili relativo al complesso dei documenti giustificativi inerenti alle spese di viaggio dichiarate dalla ricorrente nell’ambito dei contratti in esame.

194    In quinto luogo, per quanto concerne la tesi della ricorrente secondo cui i revisori hanno infondatamente dichiarato inammissibili le spese sostenute nel periodo di riferimento n. 3 del progetto Enable e nel periodo di riferimento n. 4 del progetto Ask‑It che non sono stati oggetto della revisione contabile, occorre notare che dal punto 3 della relazione di revisione risulta che detti periodi di riferimento non erano inclusi nella revisione contabile.

195    A tal proposito, la Commissione sostiene che la mancata menzione di tali periodi di riferimento al punto 3 della relazione di revisione contabile è dovuta a una dimenticanza e che tali periodi sono stati effettivamente controllati, come risulterebbe dall’allegato 1 della relazione di revisione contabile. Orbene, se dall’allegato 1 della relazione di revisione contabile emerge che il periodo di riferimento n. 4 del contratto Ask‑It è stato effettivamente oggetto di revisione contabile, dal medesimo allegato risulta che il periodo di riferimento n. 3 del progetto Enable si estendeva dal 1° gennaio 2009 al 31 agosto 2010, ossia successivamente al controllo sul posto e alla redazione della relazione di revisione contabile provvisoria datata 28 giugno 2010. Date le circostanze, la Commissione non può sostenere che il controllo abbia riguardato tutto il periodo di riferimento n. 3 del progetto Enable.

196    Tuttavia, occorre rilevare che i revisori hanno concluso in ordine all’inammissibilità di tutte le spese sostenute in occasione dei primi due periodi di riferimento del programma che sono stati oggetto della revisione contabile e che un tale rilievo crea un serio dubbio sull’onestà delle dichiarazioni sottoscritte dalla ricorrente per periodi ulteriori nell’ambito di tali due programmi. In tali circostanze, va considerato che, in conformità alle prassi in materia di revisione contabile, la Commissione, per il periodo n. 3 del progetto Enable, poteva trarre le conseguenze degli accertamenti fatti dai revisori contabili per i periodi precedenti.

197    In sesto luogo, per quanto concerne gli asseriti errori di calcolo contenuti nella relazione di revisione contabile, che avrebbero impedito alla ricorrente di esercitare i suoi diritti di difesa, è giocoforza constatare che essi non sono dimostrati dalla stessa.

198    La ricorrente sostiene, innanzitutto, che i revisori avevano erroneamente indicato nella relazione di revisione contabile che l’importo delle spese dichiarate dalla stessa per i periodi oggetto di revisione contabile fosse pari ad EUR 912 217,15, mentre in realtà esso era pari ad EUR 890 595,25. Tale differenza si spiegherebbe in ragione degli errori commessi dalla Commissione riguardo all’importo delle spese dichiarate nell’ambito dei contratti Ask‑It e T‑Seniority.

199    Inoltre, l’importo delle spese dichiarate dalla ricorrente per il periodo di riferimento n. 3 nell’ambito del programma Ask-It sarebbe pari ad EUR 46 571,62 e non EUR 48 889,16 come indicato dalla Commissione.

200    Parimenti, l’importo delle spese dichiarate nell’ambito del programma T‑Seniority sarebbe di EUR 47 491,50 e non EUR 66 795,86 come indicato dalla Commissione.

201    A tal riguardo, va rilevato che dall’allegato 1 della relazione di revisione contabile risulta che l’importo di EUR 46 571,62 a cui fa riferimento la ricorrente corrisponde alla somma delle spese inizialmente accettate dalla Commissione per il periodo di riferimento n. 3 del programma Ask‑It e che la somma di EUR 48 889,16 corrisponde al totale delle spese dichiarate dalla ricorrente per tale periodo.

202    Va parimenti rilevato che dalla pagina 7 della relazione di revisione contabile emerge che i revisori hanno precisato, per quanto riguarda le spese dichiarate dalla ricorrente nell’ambito del programma T‑Seniority, che le relazioni finanziarie non erano ancora state inserite alla data della redazione della relazione e che tali spese non erano ancora state formalmente accettate dalla Commissione. È altresì specificato che le cifre menzionate nella tabella relativa al programma Ask‑It includono la quota della ricorrente nei costi di subappalto. Ne deriva che l’importo di EUR 66 795,86 non poteva essere considerato definitivo e che, pertanto, l’importo totale delle spese dichiarate dalla ricorrente nell’ambito dei contratti in esame non poteva essere calcolato precisamente sulla base delle tabelle figuranti al punto 3 della relazione di revisione contabile. La ricorrente non può quindi dedurre da tale cifra un qualsiasi errore dei revisori.

203    La ricorrente sostiene, poi, che i revisori hanno anche commesso un errore nel calcolare l’importo totale delle spese dichiarate dalla stessa per tutti i periodi di riferimento nell’ambito dei contratti in esame. Esso non sarebbe pari ad EUR 966 632,42, ma a EUR 948 734,38. Quest’ultima cifra risulterebbe dalla somma dell’importo delle spese dichiarate per i periodi oggetto di revisione, ossia EUR 890 595,25 e dell’importo delle spese dichiarate per il periodo di riferimento n. 3 del progetto Enable e del periodo di riferimento n. 4 del progetto Ask‑It, che non sono stati oggetto di revisione.

204    A tal riguardo, occorre rilevare che l’affermazione della ricorrente si basa sulla premessa errata secondo cui l’importo delle spese dichiarate per i periodi oggetto di revisione è di EUR 890 595,25. Pertanto, la ricorrente non dimostra che i revisori hanno commesso un qualsiasi errore a tal riguardo.

205    In settimo e ultimo luogo, va respinta la tesi della ricorrente secondo cui l’infondatezza delle conclusioni contenute nella relazione di revisione contabile e la mala fede della Commissione sono dimostrate dalla circostanza per cui quest’ultima aveva inizialmente giustificato la decisione di registrarla nella «base centrale di dati sull’esclusione» in ragione di dichiarazioni false da parte sua e della violazione dei suoi obblighi contrattuali mentre, il 23 marzo 2011, essa le ha fatto sapere che era stata definitivamente esclusa per un periodo di cinque anni giacché era in liquidazione.

206    A tal proposito, va ricordato che l’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento finanziario»), prevede quanto segue:

«Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti i candidati o gli offerenti:

a)      i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d’attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

b)       nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;

c)       che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;

d)      che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev’essere eseguito l’appalto;

e)      nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

f)      i quali siano attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all’articolo 96, paragrafo 1.

(…)».

207    L’articolo 94 del regolamento finanziario così dispone:

«Sono esclusi dall’aggiudicazione di un appalto i candidati o offerenti che, durante la procedura di aggiudicazione dell’appalto in oggetto:

a)      si trovino in situazione di conflitto di interessi;  

b)      si siano resi colpevoli di dichiarazioni false nel fornire le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto o non abbiano fornito tali informazioni;  

c)      si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 93, paragrafo 1, previste nella procedura di aggiudicazione in oggetto».

208    L’articolo 96 del regolamento finanziario così prevede:

«L’amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie:

a)      a candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi di cui all’articolo 94, lettera b);

b)      a contraenti dei quali sia stata accertata una grave inadempienza agli obblighi previsti in contratti a carico del bilancio.

In ogni caso, l’amministrazione aggiudicatrice deve prima dare agli interessati la possibilità di presentare osservazioni.

2.      Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionali all’entità dell’appalto e alla gravità dei reati commessi e possono consistere:

a)      nell’esclusione del candidato o dell’offerente o del contraente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di dieci anni; e/o

b)      in sanzioni finanziarie inflitte al candidato, offerente o al contraente entro i limiti del valore dell’appalto in causa».

209    Ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 3, del regolamento finanziario, «[s]ono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 1, all’articolo 94 e all’articolo 96, paragrafo 2, lettera a)».

210    Inoltre, l’articolo 95 del regolamento finanziario prevede la creazione di una base centrale di dati sull’esclusione. Ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, detta base di dati «contiene informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 e all’articolo 96, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a)».

211    L’articolo 1 del regolamento n. 1302/2008 crea la base centrale di dati sull’esclusione ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento finanziario. L’articolo 3 del regolamento n. 1302/2008 dispone, inoltre, che gli avvisi di esclusione contengono, segnatamente, «informazioni sull’identità dei terzi che si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 1, all’articolo 94 e all’articolo 96, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 96, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario».

212    Da tali disposizioni deriva che un contraente, come la ricorrente, è registrato nella base centrale di dati sull’esclusione creata dal regolamento n. 1302/2008 ogni volta che lo stesso sia oggetto di una decisione di esclusione o di una sanzione amministrativa, prevista all’articolo 93, paragrafo 1, all’articolo 94 o all’articolo 96, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario, da parte di un’istituzione o di un’autorità o di un organismo incaricato dell’esecuzione, come definiti all’articolo 2, punti 1) e 2), del regolamento n. 1302/2008.

213    Nel caso di specie, dalla lettera inviata il 27 luglio 2010 alla ricorrente dalla Commissione risulta che quest’ultima informava la ricorrente del fatto che essa prevedeva, alla luce delle conclusioni della revisione contabile provvisoria, da una parte, di escludere la ricorrente da una procedura di concessione di una sovvenzione in corso nel contesto del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013), in ragione di un inadempimento professionale grave, ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera c) e dell’articolo 114, paragrafo 3, del regolamento finanziario e, dall’altra parte, di infliggerle una sanzione amministrativa nella forma di un’esclusione dagli appalti e dalle sovvenzioni finanziate dal bilancio dell’Unione, per un periodo massimo di cinque anni, in ragione della grave violazione dei suoi obblighi contrattuali, ai sensi dell’articolo 96, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento. La Commissione precisava in tale lettera che essa apriva una procedura in contraddittorio volta a consentire alla ricorrente di prendere posizione sui fatti che hanno condotto a questa proposta di esclusione e sulla durata di detta esclusione. La Commissione precisava inoltre che, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la ricorrente era oggetto di una registrazione provvisoria nella base centrale di dati sull’esclusione e che tale registrazione sarebbe diventata definitiva se la decisione di esclusione fosse stata confermata alla chiusura della procedura in contraddittorio.

214    Va quindi osservato che, il 27 luglio 2010, la registrazione provvisoria della ricorrente nella base centrale di dati sull’esclusione era motivata, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1302/2008, dal fatto che la Commissione riteneva che essa si trovasse nelle situazioni contemplate dall’articolo 93, paragrafo 1, lettera c) e dall’articolo 96, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario.

215    Inoltre, con la sua lettera del 23 marzo 2011, la direzione generale (DG) «Bilancio» della Commissione ha informato la ricorrente che la DG «Società dell’Informazione e Media» della Commissione aveva richiesto la sua registrazione nella base centrale di dati sull’esclusione per il motivo di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, in conformità alla sua decisione dell’8 marzo 2011 di escludere la ricorrente dal beneficio delle sovvenzioni dell’Unione per un periodo determinato.

216    A tal proposito, va ricordato che la ricorrente è stata messa in liquidazione in virtù di un accordo, concluso il 28 dicembre 2010 e pubblicato nel bollettino delle società di Protodikeio Athinon il 17 gennaio 2011.

217    Ne deriva che, a far data dal 17 gennaio 2011, la Commissione era legittimata, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1302/2008, a richiedere la registrazione della ricorrente nella base centrale di dati sull’esclusione, poiché essa si trovava nella situazione contemplata dall’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

218    Ne consegue che la circostanza per la quale la registrazione provvisoria della ricorrente nella base centrale di dati sull’esclusione era inizialmente motivata in ragione dei casi di esclusione di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera c) e all’articolo 96, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario, mentre la registrazione definitiva era stata motivata in ragione del caso di esclusione di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, deriva da un mutamento delle circostanze che giustifica oggettivamente la registrazione della ricorrente nella base centrale di dati sull’esclusione e che trova origine nel comportamento proprio della stessa.

c)     Sulla trasmissione della relazione di revisione contabile in inglese

219    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 41, paragrafo 4, della Carta dei diritti fondamentali, nel respingere la sua richiesta di trasmetterle la relazione di revisione contabile nonché il resto della corrispondenza in greco. Tale comportamento costituirebbe una violazione dei suoi diritti fondamentali che inficia la procedura di revisione e viola pertanto i contratti in esame.

220    A tal proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 4, della Carta dei diritti fondamentali «[o]gni persona può̀ rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua». Tale diritto, che costituisce una componente del diritto a una corretta amministrazione, si impone alla Commissione nei suoi rapporti con i cittadini dell’Unione nell’ambito dell’esercizio delle competenze conferitele dal diritto dell’Unione.

221    Nel caso di specie, occorre rilevare che, con una prima lettera del 19 luglio 2010, redatta in greco, la ricorrente ha chiesto alla Commissione che la relazione di revisione contabile provvisoria che quest’ultima le aveva trasmesso in inglese il 28 giugno 2010 le fosse trasmessa in greco.

222    Con una seconda lettera del 30 settembre 2010, parimenti redatta in greco, la ricorrente ha, segnatamente, formulato le sue osservazioni sulla relazione di revisione contabile e chiesto che le eventuali osservazioni supplementari della Commissione a tal riguardo le fossero inviate in greco.

223    Con una lettera del 22 dicembre 2010, redatta in inglese, la Commissione ha inviato alla ricorrente la relazione di revisione contabile definitiva contenente le risposte ai commenti della ricorrente, parimenti redatta in inglese.

224    Con una terza lettera del 10 gennaio 2011, sempre redatta in greco, la ricorrente ha indicato alla Commissione di non aver avuto conoscenza della relazione di revisione contabile poiché essa era redatta in inglese e ha nuovamente chiesto che la relazione di revisione contabile le fosse inviata in greco, sostenendo che, rifiutando di soddisfare la sua richiesta, essa violava i suoi diritti di difesa.

225    Pertanto, indipendentemente dalla possibilità che il diritto stabilito dall’articolo 41, paragrafo 4, della Carta dei diritti fondamentali possa essere invocato da una persona giuridica, come la ricorrente, nei confronti della Commissione, nel contesto di un rapporto contrattuale, va osservato che la doglianza della ricorrente non si basa, in realtà, sul rifiuto della Commissione di rispondere alle sue lettere in greco, ma sul suo rifiuto di trasmetterle la relazione di revisione contabile e i relativi commenti nella medesima lingua.

226    Orbene, va ricordato che la relazione di revisione contabile è un documento redatto dalla Commissione in applicazione delle disposizioni dei contratti in esame. La questione della lingua in cui tale documento doveva essere trasmesso alla ricorrente nel caso di specie rientra dunque nel diritto applicabile ai predetti contratti.

227    Com’è stato ricordato al precedente punto 73, qualora si ricorra ad esso nel contesto di una clausola compromissoria in virtù dell’articolo 272 TFUE, il Tribunale deve risolvere la lite sulla base del diritto sostanziale nazionale applicabile al contratto, ossia, nel caso di specie, il diritto belga, che disciplina i contratti in esame ai sensi dell’articolo 12 dei contratti FP6, dell’articolo 5, paragrafo 1, dei contratti eTEN e dell’articolo 10, terzo comma, del contratto CIP.

228    Nel caso di specie, la controversia tra le parti riguarda il rifiuto della Commissione di trasmettere alla ricorrente la relazione di revisione contabile in greco nonché la corrispondenza successiva, come essa aveva richiesto. Tale rifiuto, secondo la ricorrente, ha viziato la procedura di revisione contabile in quanto ha pregiudicato la sua difesa nel contesto della predetta procedura.

229    La questione è quindi sapere se la Commissione fosse contrattualmente tenuta a trasmettere alla ricorrente la relazione di revisione contabile in greco.

230    A tal proposito, va osservato che i contratti in esame non contengono alcuna clausola riguardo alla lingua in cui essi devono essere eseguiti.

231    Resta il fatto che, in virtù degli articoli 1134 e 1135 del codice civile belga, i contratti devono essere eseguiti in buona fede.

232    Orbene, va rilevato che, come emerge dagli allegati del ricorso, l’inglese è stato utilizzato dalla ricorrente prima della revisione contabile, non solo nelle relazioni finanziarie relative ai contratti in esame che essa ha presentato alla Commissione, ma altresì nella sua corrispondenza con quest’ultima. Inoltre, va osservato che la ricorrente non aveva mai richiesto alla Commissione di utilizzare il greco nell’ambito dell’esecuzione dei contratti in esame prima della procedura di revisione contabile.

233    Ne deriva che, con riguardo al principio di esecuzione degli accordi secondo buona fede, la Commissione non era tenuta, nel caso di specie, a inviare alla ricorrente, in esecuzione dei contratti in esame, la relazione di revisione contabile in greco.

234    La tesi della ricorrente, basata sul rifiuto della Commissione di trasmetterle la relazione di revisione contabile in greco, deve, pertanto, essere respinta perché infondata.

235    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va respinto il terzo capo delle conclusioni della ricorrente perché infondato.

D –  Sul quinto e sul sesto capo delle conclusioni della ricorrente

1.     Sulla ricevibilità del quinto e del sesto capo delle conclusioni della ricorrente

236    Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione contesta la ricevibilità delle domande di pagamento della ricorrente per i contratti Ask‑It e EU4ALL in quanto esse sono state presentate con un’«azione di accertamento» e non con un’«azione di pagamento» propriamente detta. Inoltre, nel caso in cui il Tribunale si ritenga competente a conoscere tali domande, la Commissione contesta la ricevibilità della domanda di risarcimento per i medesimi contratti nell’ambito di un’«azione di accertamento».

237    A tal riguardo, il Tribunale ritiene che, nonostante l’utilizzo dell’espressione «accertare che la Commissione è tenuta a versare» nel quinto e nel sesto capo delle conclusioni della ricorrente, questi ultimi mirino senza ambiguità a ottenere dal Tribunale la condanna della Commissione a pagare alla ricorrente la somma di EUR 52 584,05 per il contratto EU4ALL e la somma di EUR 20 678,61 per il contratto Ask‑It. Non si tratta dunque, contrariamente a quando sostiene la Commissione, di un’«azione di accertamento», ma di un’azione di pagamento, che non è di per sé irricevibile.

2.     Sulla fondatezza del quinto e del sesto capo delle conclusioni della ricorrente

238    La ricorrente sostiene essenzialmente che la Commissione ha violato i contratti EU4ALL e Ask‑It in quanto non ha eseguito tutti i pagamenti corrispondenti alle spese che essa ha sostenuto per il secondo, terzo e quarto periodo di riferimento del contratto EU4ALL e per l’ultimo periodo di riferimento del contratto Ask‑It.

239    Di conseguenza, la ricorrente chiede al Tribunale di condannare la Commissione a pagare la differenza tra le somme che le sono già state versate nel contesto di tali contratti e l’importo delle spese sostenute per i periodi di riferimento in esame, maggiorato degli interessi di mora.

240    A tal proposito, va subito osservato che una siffatta domanda si fonda sulla premessa secondo la quale le spese presentate dalla ricorrente sono ammissibili e devono essere rimborsate.

241    Orbene, è stato statuito al precedente punto 164 che le spese che la ricorrente ha presentato alla Commissione nell’ambito dei contratti in esame non erano ammissibili.

242    Del resto, va parimenti osservato che la ricorrente non dimostra che la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione costituisca una violazione dei contratti EU4ALL e Ask‑It.

243    Per quanto concerne, in primo luogo, la tesi della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe violato il contratto EU4ALL nel sospendere l’ultimo pagamento che le era dovuto per tale contratto, va osservato che l’articolo II.28, paragrafo 8, delle condizioni FP6 stabilisce:

«(…)

La Commissione può sospendere i propri pagamenti in ogni momento in caso di violazione, da parte dei contraenti, di una qualsiasi disposizione contrattuale, in particolare delle disposizioni di cui all’articolo II.29 relative alla revisione contabile e al controllo. In questo caso, la Commissione informa direttamente i contraenti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Commissione può sospendere i propri pagamenti in qualsiasi momento laddove sospetti che un contraente abbia commesso un’irregolarità nell’esecuzione del contratto. Solamente l’importo destinato ai contraenti sospetti di aver commesso l’irregolarità sarà sospeso. In tal caso, la Commissione comunica direttamente ai contraenti i motivi della sospensione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

244    Orbene, va osservato che la ricorrente non contesta che la Commissione le abbia notificato la sospensione dei pagamenti nel contesto del contratto EU4ALL con la sua lettera del 25 agosto 2010, ma si limita a sostenere che il sospetto d’irregolarità non era sufficientemente fondato, in quanto essa non aveva ancora depositato le proprie osservazioni sul progetto della relazione di revisione contabile. Tuttavia, dalla logica dell’articolo II.28, paragrafo 8, delle condizioni FP6 consegue direttamente che la Commissione non ha bisogno di disporre dei risultati definitivi della revisione contabile e dunque di aver verificato che i suoi sospetti erano fondati per sospendere il pagamento. Le è sufficiente, infatti, sospettare un’irregolarità e notificare le ragioni della sospensione al contraente, ciò che la ricorrente non contesta che essa abbia fatto nel caso di specie. Tale possibilità di sospensione dei pagamenti, prevista dall’articolo II.28, paragrafo 8, secondo comma, delle condizioni FP6, lascia impregiudicata la possibilità offerta alla Commissione di sospendere i pagamenti con riguardo alla revisione contabile e ai controlli previsti dall’articolo II.29 delle condizioni FP6.

245    Pertanto, la ricorrente non dimostra che, nel notificarle la sospensione dei pagamenti nel contesto del contratto EU4ALL con la propria lettera del 25 agosto 2010, la Commissione ha violato i propri obblighi contrattuali.

246    Inoltre, per quanto riguarda la questione se la ricorrente potesse sospendere unilateralmente l’esecuzione del contratto in ragione della sospensione dei pagamenti da parte della Commissione, va osservato che dall’articolo II.5 delle condizioni FP6 risulta che solo il consorzio e non un contraente può proporre la sospensione dell’esecuzione del contratto e che tale sospensione deve essere accettata dalla Commissione. Ne consegue che, sospendendo unilateralmente la propria esecuzione del contratto EU4ALL con la propria lettera del 4 agosto 2010, la ricorrente ha violato l’articolo II.5 delle condizioni FP6.

247    Inoltre, la domanda di misure di organizzazione del procedimento, volta ad ottenere che il Tribunale disponga la produzione della lettera inviata dalla Commissione al coordinatore del progetto il 27 agosto 2010, è divenuta priva di oggetto, posto che la Commissione ha prodotto la predetta lettera come allegato A88 del controricorso.

248    Per quanto concerne, in secondo luogo, la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione nell’ambito del contratto Ask‑It, va osservato che l’articolo II.28, paragrafo 1, delle condizioni FP6 prevede che, «[f]atto salvo l’articolo II.29, la Commissione stabilisce l’importo definitivo da versare al contraente sulla base dei documenti indicati all’articolo II.7, da essa approvati».

249    L’articolo II.7 delle condizioni FP6, letto in combinato disposto con gli articoli 6 e 7 del contratto Ask‑It, prevede che tutte le relazioni e tutti i documenti richiesti devono essere presentati alla Commissione entro i 45 giorni successivi alla fine dell’ultimo periodo di riferimento, ossia al più tardi il 14 febbraio 2009.

250    A tal riguardo, la Commissione sostiene che, non avendo ricevuto da parte del coordinatore del progetto tutti i documenti di cui all’articolo II.7 delle condizioni FP6, non ha potuto valutarli né approvarli e non è quindi in grado di procedere ai pagamenti.

251    La ricorrente sostiene di aver trasmesso il 15 novembre 2010 al coordinatore tutti i documenti, ad essa inerenti, che la Commissione le aveva richiesto. Il coordinatore le avrebbe precisato che avrebbe trasmesso i documenti in questione alla Commissione il giorno successivo al 30 novembre 2010. Secondo la stessa, la Commissione non ha dimostrato di non aver ricevuto i documenti in questione.

252    Orbene, poiché è la ricorrente a sostenere che la Commissione ha indebitamente rinviato il versamento delle somme che le erano destinate, benché avesse già ricevuto tutti i documenti richiesti dall’articolo II.7 delle condizioni FP6, grava su di essa l’onere della prova a tal riguardo.

253    Tuttavia, va osservato che la ricorrente non ha dimostrato che i documenti in questione erano stati infine trasmessi alla Commissione, ai sensi dell’articolo II.7 delle condizioni FP6.

254    La ricorrente sostiene inoltre, nella sua replica, che la Commissione ha infine versato la sovvenzione prevista dal contratto Ask‑It per l’ultimo periodo di riferimento, a tutti i membri del consorzio ad eccezione della stessa, in conseguenza del rifiuto delle proprie spese dopo il controllo finanziario e di non avere ricevuto alcuna notifica da parte della Commissione sulla sospensione dei pagamenti a tal riguardo.

255    Tuttavia, la ricorrente non apporta alcun elemento a sostegno di tale affermazione.

256    Con riferimento alle precedenti considerazioni, va osservato che la ricorrente non dimostra che la Commissione avrebbe inadempiuto ai propri obblighi contrattuali nel sospendere i pagamenti che le erano destinati nel contesto dei contratti EU4LL e Ask‑It.

257    Ne consegue che vanno respinti il quinto e il sesto capo delle conclusioni della ricorrente perché infondati e, pertanto, l’intero ricorso.

E –  Sulle conclusioni riconvenzionali della Commissione

1.     Sull’oggetto delle domande della Commissione

258    La Commissione chiede, in via riconvenzionale, che la ricorrente sia condannata a versarle gli importi indicati nelle note di debito per un totale di EUR 999 213,45, oltre interessi di mora «al tasso della [BCE]» maggiorato di 3,5 punti, calcolati a far data dal 15 giugno 2011, nonché l’importo totale dell’indennità di EUR 70 471,47, oltre interessi al tasso di cui sopra a far data dal 5 agosto 2011.

259    La Commissione legittima la sua domanda di rimborso in virtù dell’articolo II.31 delle condizioni FP6, dell’articolo II.19 delle condizioni eTEN e dell’articolo II.30 delle condizioni CIP. Le osservazioni fatte nella relazione di revisione contabile giustificano, secondo la stessa, il rimborso di tutte le somme versate alla ricorrente.

260    La Commissione si ritiene parimenti legittimata a chiedere, in applicazione della clausola penale prevista dall’articolo II.30, paragrafo 6, delle condizioni FP6, il risarcimento dei danni pari al 10% del contributo richiesto.

261    Inoltre, in virtù del combinato disposto di cui all’articolo II.28, paragrafo 7, e all’articolo II.31 delle condizioni FP6, all’articolo II.3, paragrafo 6, e all’articolo II.19, delle condizioni eTEN nonché all’articolo II.5, paragrafo 5, e all’articolo II.30, paragrafo 2, delle condizioni CIP, la Commissione chiede che alle somme in questione sia applicato un interesse pari a 3,5 punti base oltre al tasso di rifinanziamento applicato dalla BCE il primo giorno di calendario del mese nel corso del quale le somme in esame erano dovute.

2.     Sulla ricevibilità delle domande della Commissione

262    In primo luogo, la ricorrente sostiene essenzialmente che, in quanto le domande riconvenzionali della Commissione non sono state oggetto di un atto separato dal controricorso, essa potrà rispondervi solo nella replica mentre la Commissione potrà ancora proporre argomenti nella controreplica. Tale circostanza pregiudicherebbe il principio di parità delle armi, corollario del diritto fondamentale a un processo giusto ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. In secondo luogo, l’indennità forfettaria eventualmente dovuta ai sensi dell’articolo II.30 delle condizioni FP6 non sarebbe né certa né liquida, poiché essa deve essere calcolata sulla base delle somme versate dalla Commissione che corrispondono alle spese infine giudicate inammissibili, mentre l’ammissibilità di tali spese è oggetto del presente ricorso. In terzo luogo, alla data della richiesta di indennità forfettaria formulata nella domanda riconvenzionale, la Commissione non avrebbe emesso né un ordine di riscossione né una nota di debito riguardo a tale credito, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento finanziario per qualsiasi credito appurato come certo, liquido ed esigibile. Ne deriverebbe che la domanda riconvenzionale è irricevibile.

263    La Commissione sostiene che il rispetto del principio di parità delle armi è assicurato nel caso di specie, poiché ciascuna parte ha avuto la possibilità di depositare due atti del procedimento. La possibilità per il difensore di proporre una domanda riconvenzionale nel controricorso esisterebbe nel diritto processuale di numerosi Stati e si giustificherebbe in ragione del principio di economia del procedimento. Essa sarebbe, inoltre, confermata dalla giurisprudenza costante del Tribunale e della Corte e dalla logica dell’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento di procedura di quest’ultima. Ai sensi dell’articolo II.30 delle condizioni FP6, l’indennità forfettaria costituirebbe un credito accessorio rispetto al credito principale, ossia il contributo finanziario ingiustificato. La domanda accessoria volta al pagamento dell’indennità forfettaria sarebbe quindi giuridicamente unita alla domanda principale volta al rimborso del contributo ingiustificato. Poiché il rapporto tra la Comunità e la ricorrente è di natura contrattuale, l’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento finanziario non può essere applicato nel caso di specie. La questione se la ricorrente possa essere tenuta a versare l’indennità in questione sarebbe dunque unicamente disciplinata dagli articoli II.29.1, II.30 e II.31 delle condizioni FP6. L’importo dell’indennità sarebbe stato notificato alla ricorrente il 29 aprile 2011 e le sei note di debito corrispondenti ai contratti FP6 in esame sarebbero state emesse e trasmesse alla ricorrente il 20 giugno 2011. Poiché il termine per rispondere alla domanda riconvenzionale è stato prorogato dalla cancelleria del Tribunale su richiesta della ricorrente fino al 19 agosto 2011, quest’ultima avrebbe beneficiato di una durata ragionevole per difendersi efficacemente contro una siffatta domanda.

264    Il Tribunale ricorda che, mentre successivamente a un ricorso presentato in virtù di una clausola compromissoria, esso è chiamato a risolvere la lite applicando, se necessario, il diritto nazionale che regge il contratto, il problema della sua competenza a conoscere di una domanda riconvenzionale e dell’ammissibilità della stessa va risolto a norma del solo articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 272 TFUE e del regolamento di procedura (si veda, in tal senso, sentenza Commissione/Zoubek, punto 73 supra, punto 10).

265    Da una giurisprudenza costante, emerge che la competenza del Tribunale, in virtù dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 272 TFUE, a conoscere di un ricorso introdotto sulla base di una clausola compromissoria implica necessariamente quella a conoscere di una domanda riconvenzionale formulata nell’ambito del medesimo ricorso che deriva dal vincolo contrattuale o dal fatto sul quale si basa la domanda principale ovvero si trova in relazione diretta con gli obblighi che ne derivano (v., in tal senso, sentenze della Corte Commissione/Zoubek, punto 73 supra, punto 11; del 10 aprile 2003, Parlamento/SERS e Ville de Strasbourg, C‑167/99, Racc. pag. I‑3269, punti da 95 a 104; ordinanza della Corte del 21 novembre 2003, Commissione/Lior e a., C‑280/03, non pubblicata nella Raccolta, punti 8 e 9, e sentenza del Tribunale del 15 marzo 2005, GEF/Commissione, T‑29/02, Racc. pag. II‑835, punto 73).

266    Nel caso di specie, va osservato che le domande riconvenzionali sono volte ad ottenere che il Tribunale condanni la ricorrente, da una parte, a versare gli importi indicati nelle note di debito oltre interessi a far data dal 15 giugno 2011 in conseguenza dell’inadempimento dei contratti in esame e, dall’altra, a versare l’importo totale dell’indennità prevista dall’articolo II.30 delle condizioni FP6 in esame, anch’esso oltre interessi a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito dalla nota di debito corrispondente, al tasso di cui sopra.

267    Orbene, non può essere contestato che tali domande derivano dal vincolo contrattuale sul quale si basa la domanda principale della ricorrente, che mira, segnatamente, a ottenere che il Tribunale accerti che le spese che essa ha presentato alla Commissione nell’ambito dei contratti in esame sono ammissibili e che essa non è tenuta a rimborsare le somme di conseguenza assegnate dalla Commissione. Ne consegue che il Tribunale è competente a conoscere siffatte domande.

268    Vanno quindi valutati i capi di irricevibilità sollevati dalla ricorrente con riguardo alle domande riconvenzionali della Commissione.

a)     Sulla ricevibilità delle domande riconvenzionali in quanto proposte nel controricorso della Commissione.

269     Va ricordato che, ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 264, la ricevibilità di una domanda riconvenzionale, mediante la quale il convenuto originario intende ottenere un vantaggio diverso dal semplice rigetto delle pretese avversarie, deve essere valutata con riguardo alle disposizioni del regolamento di procedura.

270    A tal proposito, va osservato che il regolamento di procedura non contiene alcuna particolare esigenza riguardo alle condizioni in cui una siffatta domanda può essere proposta a seguito di un ricorso presentato in virtù di una clausola compromissoria. Nulla vieta quindi, a priori, che il convenuto nell’ambito di una lite contrattuale possa proporre una domanda riconvenzionale nel controricorso. Tale circostanza non è quindi idonea, di per sé, a comportare l’irricevibilità della domanda riconvenzionale nel caso di specie.

271    Inoltre, per quanto concerne il principio di parità delle armi, va ricordato che tale principio è finalizzato a garantire l’equilibrio tra le parti del procedimento. È un corollario della nozione stessa di giusto processo (sentenza della Corte del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e Commissione, C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, Racc. pag. I‑8533, punto 88) ed implica che tutte le parti devono ragionevolmente poter presentare le proprie difese, e produrre prove, in condizioni che non le penalizzino nettamente rispetto ai propri avversari (sentenza della Corte del 6 novembre 2012, Otis e a., C‑199/11, punto 71).

272    Nel caso di specie, la ricorrente sostiene nella replica che non avrà occasione di rispondere agli argomenti dedotti dalla Commissione nella sua controreplica riguardo alle domande riconvenzionali. La ricorrente sostiene altresì che, mentre la Commissione avrà potuto prendere posizione per iscritto in due occasioni su tali domande, essa stessa potrà prendere posizione per iscritto sulle predette domande solo in un’occasione.

273    A tal riguardo, va osservato che, tenuto conto dell’organizzazione attuale del procedimento scritto di cui al regolamento di procedura, a partire dal momento in cui sia offerta la possibilità, alla parte inizialmente convenuta, di proporre una domanda riconvenzionale, ne consegue necessariamente che la parte inizialmente ricorrente potrà prendere posizione solo una volta per iscritto su tale domanda nella replica.

274    Inoltre, ai sensi del regolamento di procedura, la fase scritta del procedimento è ancora completata da una fase orale, che offre alle parti tutte le possibilità per difendersi. Nel caso di specie, nulla osta quindi a che la parte inizialmente ricorrente risponda in udienza agli argomenti dedotti dalla Commissione nella controreplica con riguardo alle domande riconvenzionali, posto che l’essenziale è certamente non tanto assicurarsi che ciascuna parte abbia preso posizione per iscritto lo stesso numero di volte rispetto a ciascuna domanda, quanto assicurarsi che il Tribunale abbia potuto comprendere la tesi di ciascuna parte con riguardo alle predette domande.

b)     Sulla ricevibilità della domanda di pagamento dell’indennità forfettaria

275    Va subito osservato che gli argomenti dedotti dalla ricorrente non si riferiscono alla ricevibilità della domanda riconvenzionale volta al pagamento dell’indennità forfettaria, bensì alla sua fondatezza.

276    Infatti, da una parte, la ricorrente sostiene che la domanda riconvenzionale volta a condannarla al pagamento dell’indennità forfettaria è irricevibile poiché tale indennità è normalmente calcolata sulla base delle spese infine ritenute inammissibili, mentre tale ammissibilità costituisce specificamente l’oggetto del presente ricorso.

277    Occorre considerare che la ricorrente contesta altresì la certezza del credito corrispondente all’indennità forfettaria il cui pagamento è richiesto dalla Commissione.

278    Dall’altra parte, la ricorrente sostiene che la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la propria condanna al pagamento dell’indennità forfettaria è irricevibile poiché, alla data di tale domanda, la Commissione non aveva emesso ordini di riscossione né note di debito con riguardo a tale indennità.

279    In questo modo, la ricorrente contesta dunque l’esigibilità del credito corrispondente all’indennità forfettaria.

280    Orbene, l’esistenza della natura certa, liquida ed esigibile di un credito costituisce, secondo il diritto belga applicabile alla lite, una condizione per la fondatezza della domanda di pagamento proposta dal titolare del predetto credito.

281    In particolare, ai sensi dell’articolo 1315 del codice civile belga, spetta al creditore apportare la prova della certezza del credito invocato.

282    Parimenti, emerge dagli articoli 1315, 1650 e 1651 del codice civile belga che spetta al creditore provare che il credito di cui richiede il pagamento sia esigibile, ossia che il suo termine sia scaduto.

283    Pertanto, occorrerà valutare le tesi della ricorrente relative alla certezza e all’esigibilità dell’indennità forfettaria nell’ambito dell’esame della fondatezza della stessa.

3.     Sulla fondatezza delle domande della Commissione

284    La Commissione basa la sua domanda di rimborso sull’articolo II.31, paragrafi 1 e 2, delle condizioni FP6, sull’articolo II.19, paragrafi 1 e 2, delle condizioni eTEN e sull’articolo II.30, paragrafi 1 e 2, delle condizioni CIP. Essa basa la sua richiesta di pagamento dell’indennità forfettaria sull’articolo II.31, paragrafi 1 e 2, delle condizioni FP6.

285    Affinché un credito esigibile sia potuto sorgere in forza di tali disposizioni, devono essere soddisfatte due condizioni. In primo luogo, un importo deve essere stato pagato in modo ingiustificato o una riscossione deve essere giustificata secondo le condizioni dei contratti in esame e, in secondo luogo, la Commissione deve avere specificato le condizioni di rimborso e la data di pagamento. Quanto agli interessi di mora, essi sono dovuti, in mancanza di pagamento, alla data stabilita dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 9 luglio 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, T‑552/11, punti da 44 a 46).

286    È alla luce di tali condizioni che occorre valutare la fondatezza delle domande riconvenzionali della Commissione.

a)     Per quanto concerne la ripetizione dell’indebito

 Sull’importo pagato in modo ingiustificato

287    Così com’è stato statuito, la ricorrente non ha dimostrato l’ammissibilità delle spese presentate alla Commissione nel contesto dei contratti in virtù dei quali quest’ultima le ha versato la somma di EUR 999 213,45. Come emerge dalla tabella figurante al punto 32 della replica, la ricorrente non contesta gli elementi di calcolo della Commissione a tal proposito. Questi elementi di calcolo non sono neppure contraddetti da elementi del fascicolo.

288    La ricorrente sostiene invece che la Commissione non può esigere, in conformità al principio di proporzionalità, al principio di esecuzione degli accordi secondo buona fede e alle disposizioni delle condizioni CIP, il rimborso di tutte le somme che le sono state versate nel contesto dei contratti in esame, nella misura in cui detti contratti sono stati già eseguiti in tutto o in parte.

289    A tal riguardo, in primo luogo, va osservato che, da una parte, l’unico contratto in esame disciplinato dalle condizioni CIP è il contratto T‑Seniority e, dall’altra, la ricorrente ha comunicato al coordinatore del progetto T‑Seniority che essa recedeva dal consorzio a far data dal 23 febbraio 2009.

290    Orbene, ai sensi dell’articolo II.11, paragrafo 4, primo trattino, delle condizioni CIP, nel caso in cui un contraente receda dal contratto disciplinato dalle predette condizioni, «la Commissione può esigere il rimborso di tutto o di parte del contributo finanziario comunitario, tenuto conto della natura e dei risultati del lavoro compiuto nonché della sua utilità per la Comunità nel contesto del presente programma».

291    Tuttavia, ai sensi dell’articolo II.11, paragrafo 8, delle condizioni CIP, «[n]onostante la risoluzione del contratto di finanziamento o la cessazione della partecipazione di un beneficiario, le disposizioni delle parti B e D dell’allegato II continuano ad applicarsi dopo la risoluzione del contratto di finanziamento o la cessazione della partecipazione di un beneficiario». Viene inoltre precisato che «[t]utte le altre disposizioni del presente contratto di finanziamento, che stabiliscono espressamente che la loro applicazione prosegue dopo la risoluzione, continueranno parimenti ad applicarsi per la durata prevista da tali disposizioni».

292    Ne consegue che le conseguenze finanziare del recesso di un contraente o della risoluzione del contratto come previste dall’articolo II.11 delle condizioni CIP non pregiudicano l’obbligo di un contraente di rimborsare somme infine ritenute inammissibili a seguito di un’eventuale revisione contabile.

293    In secondo luogo, per quanto concerne la tesi della ricorrente secondo cui la domanda della Commissione, volta ad ottenere il rimborso di tutte le somme che le sono state versate nel contesto dei contratti in esame, è contraria ai principi di buona fede degli accordi e di proporzionalità, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo II.29, paragrafo 1, delle condizioni FP6 «[g]li importi eventualmente dovuti alla Commissione in ragione dei risultati [delle revisioni contabili eseguite ai sensi di tale articolo] possono essere oggetto di riscossione come previsto dall’articolo II.31».

294    Parimenti, l’articolo II.17, paragrafo 4, delle condizioni eTEN e l’articolo II.28, paragrafo 5, delle condizioni CIP prevedono che «[s]ulla base delle conclusioni della revisione contabile, la Commissione adotterà tutte le misure opportune che riterrà utili, ivi inclusa la riscossione di tutti o parte dei pagamenti che avrà eseguito».

295    Da queste disposizioni consegue che la Commissione dispone, nel caso di specie, della facoltà di chiedere alla ricorrente, sulla base dei risultati della revisione contabile, il rimborso di tutte le somme che essa ritenga esserle dovute, ivi comprese tutte le somme che essa ha versato alla ricorrente nell’ambito dei contratti in esame.

296    Orbene, con riguardo al numero e alla gravità delle violazioni degli obblighi contrattuali accertate nella relazione di revisione contabile e al rigetto da parte del Tribunale delle tesi della ricorrente volte a contestare tale accertamento, va considerato che la domanda della Commissione volta ad ottenere il rimborso di tutte le somme versate alla ricorrente per i contratti in esame non appare né sproporzionata né contraria al principio di esecuzione in buona fede degli accordi.

 Sulla specificazione delle condizioni di rimborso

297    Occorre ricordare che, il 29 aprile 2011, la Commissione ha emesso nove note di debito indicanti l’importo da rimborsare per ciascuno dei contratti in esame per un totale di EUR 999 213,45. Tali note di debito stabilivano per la ricorrente un termine di 45 giorni per rimborsare le somme dovute, con scadenza il 14 giugno 2011 e alla scadenza del quale tali somme sarebbero maggiorate di interessi di mora previsti nei contratti in esame al tasso della BCE maggiorato di 3,5 punti. Inoltre, tali note di debito indicavano il numero di conto bancario presso il quale la ricorrente doveva procedere al rimborso. Tale circostanza non è contestata dalla ricorrente.

298    Occorre quindi accogliere la domanda della Commissione diretta alla condanna della ricorrente a rimborsarle una somma di EUR 999 213,45, per la ripetizione delle sovvenzioni indebitamente versate, ai sensi dell’articolo II.31 delle condizioni FP6, dell’articolo II.19 delle condizioni eTEN e dell’articolo II.30 delle condizioni CIP.

b)     Per quanto concerne il versamento dell’indennità forfettaria

 Sull’importo da riscuotere a titolo di indennità forfettaria

299    La ricorrente contesta il principio della domanda riconvenzionale, giacché il suo ricorso dovrebbe essere accolto. Essa contesta parimenti la certezza dell’indennità forfettaria. Per contro, la ricorrente non contesta gli elementi di calcolo della Commissione. Questi ultimi non sono peraltro contraddetti dagli elementi del fascicolo.

300    Orbene, come ricordato al precedente punto 257, il ricorso della ricorrente è stato interamente respinto.

301    Per quanto concerne la certezza del credito corrispondente all’indennità forfettaria il cui pagamento è richiesto dalla Commissione, occorre notare che, in virtù dell’articolo II.30 delle condizioni FP6, le controparti devono risarcire i danni per il solo fatto che, dopo la dichiarazione di spese ingiustificate, esse hanno beneficiato di sovvenzioni indebite. Poiché il danno finanziario subìto dall’Unione è stato provato (v. supra, punto 298), la Commissione ha quindi correttamente ritenuto che la ricorrente fosse passibile di risarcimento come da sua richiesta.

 Sulla specificazione delle condizioni di rimborso

302    La ricorrente sostiene essenzialmente che l’indennità forfettaria non è esigibile perché, da una parte, alla data in cui è stata proposta la domanda riconvenzionale della Commissione, essa contestava l’inammissibilità del complesso delle spese presentate nel contesto dei contratti in esame, sulla base delle quali è calcolata la predetta indennità, e, dall’altra parte, in pari data, la Commissione non aveva ancora emesso note di debito inerenti a tale indennità.

303    A tal riguardo, va osservato che, così come ricordato al precedente punto 287, è stato stabilito che la ricorrente non aveva dimostrato l’ammissibilità delle spese presentate alla Commissione nel contesto dei contratti in esame.

304    Inoltre, occorre ricordare che, il 20 giugno 2011, la Commissione ha emesso sei note di debito per i contratti conclusi tra la Comunità e la ricorrente per i progetti Access‑eGOV, eABILITIES, Ask‑It, EU4ALL, Emerge e Enable, stabilendo le somme dovute dalla ricorrente a titolo di indennità forfettaria ai sensi dell’articolo II.30 delle condizioni FP6 per un importo totale di EUR 70 471,47. Il termine stabilito dalla Commissione nei confronti della ricorrente per pagare le somme in questione era fissato al 4 agosto 2011.

305    Pertanto, deve essere accolta la domanda della Commissione diretta ad ottenere che la ricorrente sia condannata a versarle la somma di EUR 70 471,47 a titolo di risarcimento danni.

c)     Per quanto concerne gli interessi

306    Dal combinato disposto di cui all’articolo II.28, paragrafo 7, e all’articolo II.31 delle condizioni FP6, all’articolo II.3, paragrafo 6, e all’articolo II.19 delle condizioni eTEN, nonché all’articolo II.5, paragrafo 5, e all’articolo II.30, paragrafo 2, delle condizioni CIP, risulta che qualsiasi somma dovuta da una controparte in virtù dei contratti in esame produce interessi a far data dalla scadenza stabilita dalla Commissione per il pagamento. La ricorrente va quindi condannata a pagare gli interessi previsti dall’articolo II.28, paragrafo 7, delle condizioni FP6, dall’articolo II.19 delle condizioni eTEN e dall’articolo II.30, paragrafo 2, delle condizioni CIP.

 Sulle spese

307    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

308    La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso proposto dalla Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis è respinto.

2)      La Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis è condannata a versare la somma di EUR 999 213,45, oltre interessi a far data dal 15 giugno 2011, al tasso della Banca centrale europea (BCE) maggiorato di 3,5 punti, corrispondente al rimborso del contributo finanziario di cui ha beneficiato, relativamente ai contratti n. 027020 «Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies», n. 035242 «A virtual platform to enhance and organize the coordination among centres for accessibility ressources and support», n. 511298 «Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users», n. 034778 «European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning», n. 045056 «Emergency Monitoring and Prevention», n. 045563 «A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease», n. 029255 «NavigAbile: e-inclusion for communication disabilities», n. 517506 «European Recommanded Materials for Distance Learning Courses for Educators» e n. 224988 «T-Seniority: Expanding the benefits of information society to older people through digital TV channels».

3)      La Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis è condannata a versare la somma di EUR 70 471,47, oltre interessi al tasso della BCE maggiorato di 3,5 punti a far data dal 5 agosto 2011, corrispondente all’indennità forfettaria dovuta per i contratti n. 027020 «Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies», n. 035242 «A virtual platform to enhance and organize the coordination among centres for accessibility ressources and support», n. 511298 «Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users», n. 034778 «European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning», n. 045056 «Emergency Monitoring and Prevention», n. 045563 «A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease».

4)      

5)      La Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Frimodt Nielsen

Kancheva

Buttigieg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 luglio 2014.

Firme


Indice


Fatti

A –  Presentazione dei contratti in esame

B –  Esecuzione dei contratti in esame e revisione contabile

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

A –  Sull’oggetto della controversia

B –  Sul diritto applicabile alla controversia

C –  Sul terzo capo delle conclusioni della ricorrente

1.  Sugli accertamenti della relazione di revisione contabile che giustificano l’inammissibilità delle spese

a)  Sulla tenuta dei libri contabili della ricorrente

b)  Sulla modificazione dei fogli di presenza del personale

c)  Sulle ore di lavoro dichiarate dal direttore dei programmi

d)  Sulle spese di viaggio

2.  Sulla qualità e sulle modalità di svolgimento della revisione contabile

a)  Sulle dichiarazioni false inerenti alla partecipazione della ricorrente al contratto ETSI 333

b)  Sulle norme applicabili in materia di revisione contabile

c)  Sulla trasmissione della relazione di revisione contabile in inglese

D –  Sul quinto e sul sesto capo delle conclusioni della ricorrente

1.  Sulla ricevibilità del quinto e del sesto capo delle conclusioni della ricorrente

2.  Sulla fondatezza del quinto e del sesto capo delle conclusioni della ricorrente

E –  Sulle conclusioni riconvenzionali della Commissione

1.  Sull’oggetto delle domande della Commissione

2.  Sulla ricevibilità delle domande della Commissione

a)  Sulla ricevibilità delle domande riconvenzionali in quanto proposte nel controricorso della Commissione.

b)  Sulla ricevibilità della domanda di pagamento dell’indennità forfettaria

3.  Sulla fondatezza delle domande della Commissione

a)  Per quanto concerne la ripetizione dell’indebito

Sull’importo pagato in modo ingiustificato

Sulla specificazione delle condizioni di rimborso

b)  Per quanto concerne il versamento dell’indennità forfettaria

Sull’importo da riscuotere a titolo di indennità forfettaria

Sulla specificazione delle condizioni di rimborso

c)  Per quanto concerne gli interessi

Sulle spese


* Lingua processuale: il greco.