Language of document : ECLI:EU:C:2019:923

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

5 novembre 2019 (*)

«Impugnazione – Ricevibilità – Rappresentanza di una parte dinanzi alla Corte – Mandato conferito all’avvocato – Revoca del mandato da parte del liquidatore della società ricorrente – Prosecuzione della causa da parte dell’organo direttivo della società ricorrente – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Ricevibilità – Incidenza diretta nei confronti degli azionisti della società a cui è stata revocata l’autorizzazione»

Nelle cause riunite C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P,

aventi ad oggetto tre impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 24 novembre 2017 (C‑663/17 P), il 27 novembre 2017 (C‑665/17 P) e il 28 novembre 2017 (C‑669/17 P),

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da E. Koupepidou e C. Hernández Saseta, in qualità di agenti, assistite da B. Schneider, Rechtsanwalt, e da M. Petite, avocat,

ricorrente,

sostenuta da:

Commissione europea, rappresentata da A. Steiblytė, V. Di Bucci e K.‑Ph. Wojcik, in qualità di agenti,

interveniente in sede d’impugnazione,

procedimento in cui le altre parti sono:

Trasta Komercbanka AS, con sede a Riga (Lettonia);

Ivan Fursin, residente a Kiev (Ucraina);

Igors Buimisters, residente a Jurmala (Lettonia);

C & R Invest SIA, con sede a Riga;

Figon Co. Ltd, con sede a Nicosia (Cipro);

GCK Holding Netherlands BV, con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi);

Rikam Holding SA, con sede a Lussemburgo (Lussemburgo),

rappresentati da M. Kirchner, L. Feddern e O.H. Behrends, Rechtsanwälte,

ricorrenti in primo grado (C‑663/17 P),

e

Commissione europea, rappresentata da A. Steiblytė, V. Di Bucci e K.‑Ph. Wojcik, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Trasta Komercbanka AS, con sede a Riga;

Ivan Fursin, residente a Kiev;

Igors Buimisters, residente a Jurmala;

C & R Invest SIA, con sede a Riga;

Figon Co. Ltd, con sede a Nicosia;

GCK Holding Netherlands BV, con sede ad Amsterdam;

Rikam Holding SA, con sede a Lussemburgo,

rappresentati da M. Kirchner, L. Feddern e O.H. Behrends, Rechtsanwälte,

ricorrenti in primo grado,

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da E. Koupepidou e C. Hernández Saseta, in qualità di agenti, assistite da B. Schneider, Rechtsanwalt, e da M. Petite, avocat,

convenuta in primo grado (C‑665/17 P),

e

Trasta Komercbanka AS, con sede a Riga;

Ivan Fursin, residente a Kiev;

Igors Buimisters, residente a Jurmala;

C & R Invest SIA, con sede a Riga;

Figon Co. Ltd, con sede a Nicosia;

GCK Holding Netherlands BV, con sede ad Amsterdam;

Rikam Holding SA, con sede a Lussemburgo,

rappresentati da M. Kirchner, L. Feddern e O.H. Behrends, Rechtsanwälte,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da E. Koupepidou e C. Hernández Saseta, in qualità di agenti, assistite da B. Schneider, Rechtsanwalt, e da M. Petite, avocat,

convenuta in primo grado

sostenuta da:

Commissione europea, rappresentata da A. Steiblytė, V. Di Bucci e K.‑Ph. Wojcik, in qualità di agenti,

interveniente in sede d’impugnazione (C‑669/17 P),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Prechal, M. Vilaras (relatore), M. Safjan e S. Rodin, presidenti di sezione, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, C. Toader, C. Vajda, F. Biltgen, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 febbraio 2019,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con le loro impugnazioni, la Banca centrale europea (BCE), la Commissione europea nonché la Trasta Komercbanka AS, i sigg. Ivan Fursin e Igors Buimisters, la C & R Invest SIA, la Figon Co. Ltd, la GCK Holding Netherlands BV e la Rikam Holding SA chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 12 settembre 2017, Fursin e a./BCE (T‑247/16, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2017:623), con la quale il Tribunale, da un lato, ha dichiarato il non luogo a statuire sul ricorso della Trasta Komercbanka diretto all’annullamento della decisione ECB/SSM/2016 – 529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 della Banca centrale europea (BCE), del 3 marzo 2016, recante revoca dell’autorizzazione concessa alla Trasta Komercbanka (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altro, ha respinto l’eccezione di irricevibilità della BCE nella parte in cui riguardava il ricorso proposto da diversi azionisti della Trasta Komercbanka, vale a dire i sigg. Fursin e Buimisters, la C & R Invest, la Figon Co., GCK Holding Netherlands e la Rikam Holding, diretto all’annullamento di tale decisione.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

2        Ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), uno «Stato membro partecipante» è, ai fini di tale regolamento, «uno Stato membro la cui moneta è l’euro oppure uno Stato membro la cui moneta non è l’euro che ha instaurato una collaborazione stretta ai sensi dell’articolo 7» dello stesso. In forza dell’articolo 2, punto 9, di detto regolamento, per «meccanismo di vigilanza unico» (MVU) si intende «il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti come descritto all’articolo 6» del medesimo regolamento.

3        L’articolo 4 del regolamento n. 1024/2013, rubricato «Compiti attribuiti alla BCE», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Nel quadro dell’articolo 6, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:

a)      rilasciare e revocare l’autorizzazione agli enti creditizi fatto salvo l’articolo 14;

(…)».

4        L’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Cooperazione con l’MVU», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«La BCE assolve i suoi compiti nel quadro di un meccanismo di vigilanza unico composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti. La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell’MVU».

5        Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del medesimo regolamento:

«Fatto salvo il paragrafo 6, la BCE può revocare l’autorizzazione nei casi previsti dal pertinente diritto dell’Unione, di propria iniziativa previa consultazione dell’autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui l’ente creditizio è stabilito oppure su proposta di tale autorità nazionale competente. Tale consultazione assicura in particolare che, prima di prendere decisioni relative alla revoca, la BCE conceda un periodo di tempo sufficiente affinché le autorità nazionali decidano in merito alle necessarie azioni correttive, comprese eventuali misure di risoluzione, e ne tenga conto.

L’autorità nazionale competente che considera che l’autorizzazione da essa proposta (…) debba essere revocata in virtù del pertinente diritto nazionale trasmette alla BCE una proposta in tal senso. In tal caso, la BCE prende una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della giustificazione della revoca avanzata dall’autorità nazionale competente».

6        L’articolo 24 del regolamento n. 1024/2013, intitolato «Commissione amministrativa del riesame», prevede quanto segue:

«1.      La BCE istituisce una commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE nell’esercizio dei poteri attribuitile dal presente regolamento dopo che è stata presentata una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 5. La portata del riesame amministrativo interno riguarda la conformità procedurale e sostanziale di siffatte decisioni con il presente regolamento.

(…)

5.      Qualsiasi persona fisica o giuridica può, nei casi di cui al paragrafo 1, chiedere il riesame di una decisione della BCE ai sensi del presente regolamento, presa nei suoi confronti o che la riguardi direttamente ed individualmente. La richiesta di riesame contro una decisione del consiglio direttivo di cui al paragrafo 7 non è ammissibile.

(…)

7.      Dopo essersi pronunciata sull’ammissibilità del riesame, la commissione amministrativa del riesame esprime un parere entro un termine adeguato all’urgenza della questione e non oltre due mesi dalla ricezione della richiesta, e rinvia il caso al consiglio di vigilanza affinché prepari un nuovo progetto di decisione. Il consiglio di vigilanza tiene conto del parere della commissione amministrativa del riesame e presenta senza indugio al consiglio direttivo un nuovo progetto di decisione. Il nuovo progetto di decisione abroga la decisione iniziale, la sostituisce con una decisione di contenuto identico oppure la sostituisce con una decisione modificata. Il nuovo progetto di decisione si ritiene adottato a meno che il consiglio direttivo non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi.

(…)».

 Diritto lettone

 Legge sugli enti creditizi

7        L’articolo 129 della Kredītiesāžu likums (legge sugli enti creditizi) (Latvijas Vēstnesis, 1995, n. 163) prevede quanto segue:

«(1)      Qualora la Finanšu un kapitāla tirgus komisija [(Commissione dei mercati finanziari e dei capitali, Lettonia)], ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, punti 1, 2, 3, 4 e 8 della presente legge, revochi una licenza (permesso) concessa per l’attività di un ente creditizio, la Commissione dei mercati finanziari e dei capitali provvede a nominare un amministratore fiduciario e chiede al giudice di procedere alla liquidazione dell’ente creditizio in questione, nonché di nominare un liquidatore, designando nel contempo un candidato.

(2)      A seguito della revoca della licenza, l’assemblea degli azionisti dell’ente creditizio non ha più il diritto di decidere in merito alla liquidazione volontaria e alla nomina di un liquidatore.

(…)».

8        L’articolo 133, paragrafo 4, di tale legge così dispone:

«Le disposizioni del capo XI della presente legge, ad eccezione degli articoli 160 e 166, nonché i diritti, gli obblighi e i poteri conferiti al curatore fallimentare dagli articoli 172 e 172.1 della presente legge, si applicano al liquidatore dell’ente creditizio nominato dal giudice».

9        Al capo XI di detta legge, l’articolo 161, paragrafo 1, della medesima così dispone:

«A seguito della dichiarazione di insolvenza di un ente creditizio, il curatore fallimentare assume tutti gli obblighi, i diritti e i poteri degli organi di gestione e dei relativi dirigenti conformemente alla legge e allo statuto dell’ente creditizio».

 Codice di procedura civile

10      L’articolo 377, paragrafo 2, del Civilprocesa likums (codice di procedura civile) così recita:

«All’atto dell’emanazione di una sentenza concernente la liquidazione di un ente creditizio, il giudice nomina un liquidatore dell’ente creditizio. Il giudice nomina quale liquidatore dell’ente creditizio una persona designata dalla Commissione dei mercati finanziari e dei capitali».

11      Ai sensi dell’articolo 387, paragrafo 2, di tale codice:

«Un curatore fallimentare o un liquidatore può essere revocato dal giudice su richiesta della Commissione dei mercati finanziari e dei capitali. La richiesta deve essere corredata dalla decisione della Commissione dei mercati finanziari e dei capitali, con la quale si è espressa la sfiducia nei confronti del curatore fallimentare o del liquidatore in ragione di una delle seguenti circostanze: (…)».

 Codice di commercio

12      Ai sensi dell’articolo 322 del Komerclikums (codice di commercio):

«(1)      Il liquidatore ha tutti i diritti e gli obblighi del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza che non siano in contrasto con lo scopo della liquidazione.

(2)      Il liquidatore riscuote i crediti, compresi gli importi dovuti alla società per le quote di capitale non versate, provvede alla cessione del patrimonio della società e alla soddisfazione delle richieste dei creditori.

(3)      Il liquidatore può compiere le sole operazioni necessarie per la liquidazione della società.

(…)».

 Fatti

13      I fatti della controversia sono esposti ai punti da 1 a 7 dell’ordinanza impugnata e possono essere sintetizzati come segue.

14      La Trasta Komercbanka è un ente creditizio lettone che fornisce servizi finanziari in forza di una licenza concessale dalla Commissione dei mercati finanziari e dei capitali (in prosieguo: la «CMFC») nel mese di settembre 1991.

15      Il sig. Buimisters, nonché le società C & R Invest, Figon Co., GCK Holding Netherlands e Rikam Holding sono azionisti diretti della Trasta Komercbanka. Il sig. Fursin, che detiene il capitale di tali società, è un azionista indiretto della Trasta Komercbanka.

16      Dopo aver ricevuto, il 5 febbraio 2016, una proposta dalla CMFC di revocare l’autorizzazione della Trasta Komercbanka e aver raccolto le osservazioni di quest’ultima, la BCE, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013, ha adottato la decisione controversa, con la quale ha revocato detta autorizzazione.

17      Il 14 marzo 2016, su richiesta della CMFC, la Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (Tribunale cittadino di Riga, circoscrizione suburbana di Vidzeme, Lettonia) ha adottato una decisione che disponeva l’apertura di una procedura di liquidazione della Trasta Komercbanka e ha nominato un liquidatore. Tale giudice ha altresì respinto il ricorso di detto ente creditizio diretto alla conservazione dei poteri di rappresentanza del suo organo direttivo per quanto riguarda la presentazione di una richiesta di riesame presso la BCE e la presentazione di un ricorso avverso la decisione controversa dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Tale sentenza non è impugnabile.

18      Il 17 marzo 2016 è stato pubblicato sul Latvijas Vēstnesis un avviso di apertura della procedura di liquidazione della Trasta Komercbanka e di sostituzione della direzione di tale ente creditizio da parte del liquidatore. In pari data, tale liquidatore ha adottato una decisione di revoca di tutti i mandati che erano stati conferiti dalla Trasta Komercbanka. Il 21 marzo 2016 un notaio ha disposto la pubblicazione, sul Latvijas Vēstnesis, di un avviso di revoca di tutti i mandati conferiti prima del 17 marzo 2016.

19      Dal punto 7 dell’ordinanza impugnata risulta che, il 3 aprile 2016, la Trasta Komercbanka ha presentato alla commissione amministrativa del riesame, prevista all’articolo 24 del regolamento n. 1024/2013, una richiesta di riesame della decisione controversa. Tale commissione ha respinto tale richiesta il 30 maggio 2016, considerando che le allegazioni di violazioni procedurali e sostanziali da parte della decisione controversa, formulate nella richiesta di riesame della Trasta Komercbanka, erano infondate e che tale decisione era sufficientemente motivata e proporzionata. Detta commissione ha tuttavia raccomandato all’organo direttivo della BCE di chiarire alcuni elementi.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

20      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 maggio 2016, la Trasta Komercbanka e i suoi azionisti di cui al punto 15 della presente sentenza (in prosieguo: gli «azionisti della Trasta Komercbanka») hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

21      Facendo seguito alla decisione della commissione amministrativa del riesame di cui al punto 19 della presente sentenza, con decisione ECB/SSM/2016 – 5299WIP0INFDAWTJ81/2 WOANCA-2016-0005 dell’11 luglio 2016, la BCE ha abrogato, a decorrere da tale data, la decisione controversa e ha sostituito tale decisione confermando la revoca dell’autorizzazione della Trasta Komercbanka. Quest’ultima e i suoi azionisti hanno altresì proposto, dinanzi al Tribunale, un ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’11 luglio 2016. Tale causa, che reca il numero T‑698/16, è ancora pendente dinanzi al Tribunale.

22      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2016, la BCE ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del ricorso avverso la decisione controversa.

23      Con il punto 1 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse luogo a statuire sul ricorso della Trasta Komercbanka. Con il punto 2 di tale dispositivo, esso ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE nei limiti in cui essa riguardava il ricorso degli altri ricorrenti.

24      In primo luogo, dopo aver verificato, ai punti da 17 a 22 di detta ordinanza, se la Trasta Komercbanka e i suoi azionisti avessero un interesse ad agire avverso la decisione controversa nonostante la sua abrogazione, il Tribunale ha ritenuto, al punto 23 della medesima ordinanza, che essi avessero «dimostrato adeguatamente di conservare un interesse ad agire contro la decisione [controversa], nonostante [detta] abrogazione».

25      In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 24 a 51 dell’ordinanza impugnata, la regolarità del mandato dell’avvocato che aveva presentato il ricorso in nome della Trasta Komercbanka.

26      Esso ha ricordato che gli spettava valutare, in considerazione della decisione adottata dal liquidatore il 17 marzo 2016, di revocare tutti i mandati conferiti dalla Trasta Komercbanka prima del 17 marzo 2016, se, in forza del diritto lettone applicabile, il liquidatore avesse il potere di revocare il mandato conferito a tale avvocato e se l’avesse efficacemente revocato.

27      Dopo aver rilevato, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, che tale mandato era stato rilasciato prima dell’apertura della procedura di liquidazione e che era pacifico che, «a tale data, si trattava di un mandato rilasciato da una persona abilitata ai sensi del regolamento di procedura», il Tribunale ha considerato che il liquidatore disponeva, in forza del diritto lettone, del potere di revocare tale mandato, respingendo, rispettivamente ai punti 35 e 36 dell’ordinanza impugnata, gli argomenti della Trasta Komercbanka vertenti su un conflitto di interessi in capo al liquidatore e sull’incapacità di quest’ultimo di presentare un ricorso in nome della prima, nonché sulla violazione del diritto dell’Unione e, in particolare, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

28      Al punto 46 di tale ordinanza, il Tribunale ha indicato che l’avvocato che aveva presentato il ricorso in nome della Trasta Komercbanka aveva prodotto una lettera di revoca del suo mandato, firmata dal liquidatore e datata 31 marzo 2016, che tale avvocato avrebbe ricevuto per messaggio di posta elettronica il 28 ottobre 2016. Alla luce di tale elemento, il Tribunale ha considerato, ai punti 47 e 48 di tale ordinanza, che detto avvocato non poteva sostenere che la revoca del suo mandato non fosse efficace a partire da quest’ultima data e, di conseguenza, egli non disponeva più di un mandato regolarmente redatto in nome della Trasta Komercbanka.

29      Al punto 49 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, in quanto condizione di ricevibilità, il rispetto dell’obbligo di rappresentanza gravante sulle persone giuridiche doveva perdurare fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, pena il non luogo a statuire. Avendo constatato che la Trasta Komercbanka non era più rappresentata dinanzi ad esso da un avvocato validamente incaricato a tal fine, il Tribunale ha considerato, al punto 50 di tale ordinanza, che non vi era luogo a statuire sul ricorso proposto da tale società.

30      In terzo luogo, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 52 a 72 dell’ordinanza impugnata, se gli azionisti della Trasta Komercbanka disponessero di un interesse ad agire contro la decisione controversa e fossero legittimati a farlo.

31      Avendo anzitutto ritenuto che tali ricorrenti, a causa del trasferimento dei poteri degli organi direttivi della Trasta Komercbanka al liquidatore, fossero privi della possibilità concreta di esercitare i loro diritti di appartenenza per difendere gli interessi di tale società, il Tribunale ha dichiarato, al punto 58 di tale ordinanza, che essi avevano adeguatamente dimostrato il loro interesse ad agire.

32      Inoltre, dopo aver constatato che gli azionisti della Trasta Komercbanka non erano i destinatari della decisione controversa, il Tribunale ha tuttavia ritenuto che questi ultimi costituissero un gruppo di persone identificate o identificabili alla data dell’adozione della decisione controversa e che tale decisione incidesse sulla loro qualità particolare di azionisti della Trasta Komercbanka, la cui autorizzazione era stata revocata. Esso ha quindi considerato, al punto 63 di detta ordinanza, che la decisione controversa interessava individualmente i ricorrenti azionisti diretti della Trasta Komercbanka.

33      Infine, il Tribunale ha altresì ritenuto, al punto 69 dell’ordinanza impugnata, che la decisione controversa riguardasse direttamente tali ricorrenti, in quanto l’intensità degli effetti di detta decisione incideva sulla consistenza e sulla portata dei loro diritti. Ai punti 66 e 67 di tale ordinanza, il Tribunale ha così sottolineato che detta decisione aveva l’effetto di impedire alla Trasta Komercbanka di perseguire il suo oggetto sociale e di avere un’attività economica e, di conseguenza, privava gli azionisti di quest’ultima dell’esercizio effettivo del loro diritto di percepire dividendi e dei loro diritti di voto e di partecipazione alla gestione di tale società.

34      Inoltre, al punto 70 di detta ordinanza, il Tribunale ha considerato che, poiché la ricevibilità del ricorso per quanto riguarda gli azionisti diretti della Trasta Komercbanka era stata accertata, non occorreva esaminare la legittimazione ad agire del sig. Fursin, azionista indiretto della Trasta Komercbanka.

35      Pertanto, il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE per quanto riguardava gli azionisti della Trasta Komercbanka.

 Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

36      Con la sua impugnazione nella causa C‑663/17 P, la BCE chiede che la Corte voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui dichiara che gli azionisti della Trasta Komercbanka, ricorrenti dinanzi al Tribunale, avevano interesse ad agire e legittimazione ad agire dinanzi ad esso;

–        statuire definitivamente sul merito e respingere il ricorso di tali azionisti in quanto irricevibile, e

–        condannare la Trasta Komercbanka e i suoi azionisti alle spese.

37      Con la sua impugnazione nella causa C‑665/17 P, la Commissione chiede che la Corte voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata per quanto riguarda il ricorso proposto dagli azionisti della Trasta Komercbanka;

–        respingere il ricorso proposto da tali azionisti in quanto irricevibile, e

–        condannare la Trasta Komercbanka e i suoi azionisti alle spese.

38      Con la loro impugnazione nella causa C‑669/17 P, la Trasta Komercbanka e i suoi azionisti chiedono che la Corte voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui pronuncia il non luogo a statuire sul ricorso di annullamento proposto dalla Trasta Komercbanka;

–        dichiarare che il ricorso di annullamento della Trasta Komercbanka non è privo di oggetto;

–        dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo statuisca sulle conclusioni dirette all’annullamento, e

–        condannare la BCE alle spese, comprese quelle relative al procedimento di impugnazione.

39      Nelle comparse di risposta nelle cause C‑663/17 P e C‑665/17 P, la Trasta Komercbanka e i suoi azionisti chiedono che la Corte voglia:

–        respingere le impugnazioni in tali cause;

–        dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento e dichiarare che esso non è divenuto privo di oggetto, e

–        condannare, rispettivamente, la BCE e la Commissione alle spese.

40      Nella sua comparsa di risposta nella causa C‑665/17 P, la BCE ribadisce le conclusioni presentate nell’impugnazione, come figurano al punto 36 della presente sentenza.

41      Nella comparsa di risposta nella causa C‑669/17 P, la BCE chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la Trasta Komercbanka e i suoi azionisti alle spese.

42      Con decisione del presidente della Corte del 13 marzo 2018, le cause C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

43      Con decisione del presidente della Corte del 25 aprile 2018, la Commissione è stata ammessa, su sua istanza, ad intervenire a sostegno delle conclusioni della BCE nelle cause C‑663/17 P e C‑669/17 P per presentare le proprie osservazioni all’udienza di discussione.

 Sulle impugnazioni

 Osservazioni preliminari

44      Occorre constatare che tanto l’impugnazione nella causa C‑669/17 P quanto gli altri atti processuali presentati in nome della Trasta Komercbanka e dei suoi azionisti nelle cause C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P sono stati firmati dall’avv. O.H. Behrends. Quest’ultimo, che ha anche rappresentato la Trasta Komercbanka e i suoi azionisti all’udienza dinanzi alla Corte, si è fondato, per comprovare la sua qualità di rappresentante della Trasta Komercbanka, sul mandato di rappresentanza rilasciatogli dal presidente del consiglio di amministrazione di tale società il 10 febbraio 2016.

45      Ai punti 46 e 47 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha considerato che tale mandato era stato revocato da una lettera del liquidatore, in data 31 marzo 2016, inviata all’avvocato interessato con messaggio di posta elettronica il 28 ottobre 2016. La Trasta Komercbanka e i suoi azionisti sostengono che tale revoca non ha prodotto effetti e che l’avv. Behrends è ancora abilitato a rappresentare la Trasta Komercbanka dinanzi al Tribunale nonché dinanzi alla Corte.

46      Ne consegue che la questione della ricevibilità dell’impugnazione nella causa C‑669/17 P, in quanto proposta dalla Trasta Komercbanka, nonché della regolarità della rappresentanza di quest’ultima nelle cause C‑663/17 P e C‑665/17 P è inscindibilmente connessa all’oggetto dell’impugnazione nella causa C‑669/17 P, che deve essere, di conseguenza, esaminata per prima.

 Sullimpugnazione nella causa C669/17 P

 Argomenti delle parti

47      La Trasta Komercbanka e i suoi azionisti contestano sia i motivi esposti ai punti da 46 a 48 dell’ordinanza impugnata, secondo i quali il mandato conferito al loro avvocato dalla direzione della Trasta Komercbanka era stato validamente revocato dal liquidatore di quest’ultima società, sia la conseguenza che il Tribunale ne ha tratto al punto 50 di tale ordinanza, secondo cui non vi era luogo a statuire sul ricorso proposto dalla Trasta Komercbanka.

48      Per quanto riguarda la regolarità della revoca del mandato, essi sostengono che il fatto di ritenere che la difesa degli interessi della Trasta Komercbanka in qualsiasi procedimento diretto a rimettere in discussione la decisione controversa spetti soltanto al liquidatore, ossia a una persona incaricata dell’attuazione della liquidazione di tale società e proposta da un’autorità che è essa stessa all’origine dell’adozione da parte della BCE della decisione controversa, sarebbe incompatibile con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Pertanto, il Tribunale avrebbe violato non solo l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ma anche il diritto lettone. Infatti, il liquidatore si troverebbe in una situazione di conflitto di interessi, dal momento che il proseguimento della liquidazione della Trasta Komercbanka osterebbe, per sua natura, al mantenimento dell’autorizzazione della stessa perseguito dal ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. Orbene, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del principio generale della nullità degli atti giuridici che implicano un conflitto di interessi manifesto.

49      La BCE, sostenuta in sostanza dalla Commissione nelle sue osservazioni presentate in udienza, afferma che il Tribunale ha correttamente dichiarato che la difesa degli interessi della Trasta Komercbanka era assicurata dal liquidatore. Secondo la BCE, il diritto lettone disciplina la determinazione delle persone competenti ad agire in nome della Trasta Komercbanka.

50      Inoltre, pur riconoscendo che il mandato conferito all’avvocato che ha proposto il ricorso in nome della Trasta Komercbanka, rilasciato dalla direzione di quest’ultima, era valido alla data in cui è stato redatto, la BCE sottolinea che, dopo la firma di tale mandato, il giudice lettone competente ha disposto la liquidazione della Trasta Komercbanka e ha nominato un liquidatore che, conformemente al diritto lettone, disponeva della competenza necessaria per revocare tale mandato.

51      La BCE sostiene che l’argomento della Trasta Komercbanka e dei suoi azionisti, vertente sulla violazione dell’articolo 47 della Carta, deve essere respinto, poiché la Trasta Komercbanka non è stata privata del diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso la decisione controversa, dato che il liquidatore disponeva del diritto di proporre un siffatto ricorso a suo nome, se lo riteneva opportuno. Neppure l’argomento secondo cui tale liquidatore sarebbe stato designato dalla CMFC può essere accolto, poiché esso sarebbe stato designato dal giudice lettone competente e non dalla suddetta commissione o dalla BCE. Secondo la BCE, il liquidatore ha sia un interesse a presentare un ricorso contro la decisione controversa, sia un obbligo in tal senso, giacché il valore degli attivi recuperabili della Trasta Komercbanka può aumentare in caso di accoglimento della sua domanda.

 Giudizio della Corte

52      In via preliminare, occorre rilevare che l’impugnazione nella causa C‑669/17 P, nei limiti in cui è stata presentata dall’azionista indiretto e dagli azionisti diretti della Trasta Komercbanka, ossia i sigg. I. Fursin e I. Buimisters, la C & R Invest, la Figon Co., la GCK Holding Netherlands e la Rikam Holding, deve essere respinta in quanto irricevibile.

53      Infatti, come rilevato al punto 35 della presente sentenza, con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato che il ricorso proposto da tali parti era ricevibile e ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE nei loro confronti. Ne consegue che dette parti non sono rimaste parzialmente o totalmente soccombenti nelle loro conclusioni, ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, prima frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, pertanto, non sono legittimate a proporre impugnazione avverso l’ordinanza impugnata.

54      Per quanto riguarda l’impugnazione stessa, come proposta dalla Trasta Komercbanka, occorre ricordare che l’Unione europea è un’Unione di diritto nella quale le sue istituzioni sono assoggettate alla verifica della conformità dei loro atti, segnatamente, al Trattato FUE e ai principi generali del diritto, atteso che detto trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento, 294/83, EU:C:1986:166, punto 23; del 29 giugno 2010, E e F, C‑550/09, EU:C:2010:382, punto 44, nonché del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 35). Pertanto, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, punto 109 e giurisprudenza citata).

55      A tal riguardo, occorre ricordare che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, cui fa riferimento anche l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Detto principio è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Esso è adesso affermato all’articolo 47 della Carta [sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 35, e del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 49].

56      La tutela giurisdizionale effettiva di una persona giuridica quale la Trasta Komercbanka, la cui autorizzazione è stata revocata con una decisione di un’istituzione dell’Unione quale la BCE, adottata sul fondamento di un atto dell’Unione quale il regolamento n. 1024/2013, è garantita dal diritto di cui tale persona dispone, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, di proporre dinanzi al giudice dell’Unione un ricorso di annullamento contro detta decisione.

57      Affinché un siffatto ricorso sia ricevibile, è necessario dimostrare che l’interessato ha effettivamente preso la decisione di presentare il ricorso e che gli avvocati che sostengono di rappresentarlo hanno effettivamente ricevuto un mandato a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, punto 113 e giurisprudenza citata). È proprio al fine di sincerarsi che ciò avvenga effettivamente che l’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale richiede agli avvocati, quando la parte che essi rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, di depositare presso la cancelleria del Tribunale un mandato rilasciato da detta parte, e la mancata produzione di un siffatto mandato può comportare, conformemente al paragrafo 4 di tale articolo, l’irricevibilità del ricorso per vizio di forma.

58      Nel caso di un ente creditizio costituito in forma di persona giuridica disciplinata dal diritto di uno Stato membro, come la Trasta Komercbanka, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia è conformemente a tale diritto che occorre determinare gli organi di tale persona giuridica abilitati ad adottare le decisioni di cui al punto precedente.

59      Tuttavia, come la Corte ha già sottolineato, l’autonomia di cui godono gli Stati membri al riguardo è limitata dall’obbligo cui essi sono tenuti, in particolare, di garantire il rispetto del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall’articolo 47 della Carta (sentenza dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C‑243/15, EU:C:2016:838, punto 65 e giurisprudenza citata).

60      Orbene, verrebbe leso il diritto di una persona giuridica, quale la Trasta Komercbanka, a un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi ai giudici dell’Unione se, in applicazione del diritto dello Stato membro interessato, un liquidatore competente ad adottare siffatte decisioni fosse designato su proposta di un’autorità nazionale che ha partecipato all’adozione dell’atto pregiudizievole per la persona giuridica interessata e che ha portato alla sua messa in liquidazione. Infatti, in considerazione del rapporto di fiducia che siffatta procedura di designazione implica tra tale autorità e il liquidatore designato nonché del fatto che un liquidatore ha il compito di procedere alla liquidazione definitiva della persona giuridica sottoposta a liquidazione, sussiste il rischio che tale liquidatore eviti in qualsiasi modo di rimettere in discussione, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, un atto che detta autorità abbia adottato in prima persona o che sia stato adottato con il suo concorso e che abbia portato alla messa in liquidazione della persona giuridica di cui trattasi.

61      Ciò vale a maggior ragione quando il liquidatore della persona giuridica di cui trattasi può essere rimosso dalle sue funzioni dalla medesima autorità o su sua proposta in caso di annullamento, a seguito di un ricorso la cui introduzione o il cui mantenimento dipende dalla propria decisione, di un atto dell’Unione adottato con il concorso di detta autorità e che ha portato alla sua messa in liquidazione.

62      Come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 75 a 77 delle sue conclusioni, situazioni quali quelle descritte ai punti 60 e 61 della presente sentenza, poiché implicano un conflitto di interessi, possono ledere il diritto della persona giuridica di cui trattasi a un ricorso effettivo (v., in tal senso, Corte EDU, 24 novembre 2005, Capital Bank AD c. Bulgaria, CE:ECHR:2005:1124JUD004942999, § 117 e 118).

63      Nel caso di specie, dal punto 32 dell’ordinanza impugnata emerge che il mandato prodotto dall’avvocato che ha proposto il ricorso dinanzi al Tribunale in nome della Trasta Komercbanka è stato rilasciato da una persona che, alla data di rilascio del mandato, era abilitata a tal fine.

64      Tuttavia, come rilevato ai punti 5 e 34 di tale ordinanza, il giudice competente lettone ha disposto la liquidazione della Trasta Komercbanka dopo il rilascio di detto mandato, il 14 marzo 2016, su richiesta della CMFC e in applicazione delle disposizioni del diritto lettone che prevedono la liquidazione di un ente creditizio la cui autorizzazione sia stata revocata. Conformemente alle stesse disposizioni, detto giudice ha nominato il liquidatore proposto dalla CMFC. Lo stesso giudice ha inoltre respinto la domanda della Trasta Komercbanka diretta al mantenimento dei poteri di rappresentanza del suo organo direttivo precedente per quanto riguardava, in particolare, la presentazione di un ricorso avverso la decisione controversa dinanzi al giudice dell’Unione.

65      Risulta, peraltro, dai punti 6 e 46 di detta ordinanza che, in seguito alla sua nomina, il liquidatore della Trasta Komercbanka ha revocato tutti i mandati emessi da tale società, ivi compreso quello dell’avvocato che aveva proposto il ricorso in nome della Trasta Komercbanka dinanzi al Tribunale, revoca di cui quest’ultimo è venuto a conoscenza al più tardi il 28 ottobre 2016, data a partire dalla quale la revoca deve essere considerata efficace.

66      Il Tribunale ha pertanto considerato, ai punti da 48 a 50 dell’ordinanza impugnata, che tale avvocato non disponeva più di un mandato regolarmente redatto da detta società, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, e che, di conseguenza, non vi era luogo a statuire sul ricorso di quest’ultima.

67      Il Tribunale ha respinto, a tal fine, al punto 35 di detta ordinanza, l’argomento della Trasta Komercbanka relativo a un conflitto di interessi del liquidatore, ritenendo che, poiché il giudice lettone competente aveva respinto la domanda della Trasta Komercbanka diretta al mantenimento dei poteri di rappresentanza del suo organo direttivo, tale argomento non poteva rimettere in discussione l’esistenza, in forza del diritto lettone, del potere del liquidatore della Trasta Komercbanka di revocare il mandato rilasciato precedentemente all’avvocato di quest’ultima.

68      Al punto 36 di detta ordinanza, il Tribunale ha aggiunto che «[i]n ogni caso (…) l’applicazione del diritto lettone non comporta[va] (…) la violazione del diritto dell’Unione e, in particolare, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva», dal momento che tale applicazione conduceva non già a privare di un ricorso le banche la cui autorizzazione era stata revocata, bensì ad affidare la responsabilità di tale ricorso a un liquidatore.

69      I motivi dedotti dal Tribunale ai punti 35 e 36 dell’ordinanza impugnata sono viziati da un errore di diritto.

70      Infatti, come risulta dal punto 60 della presente sentenza, il fatto, menzionato al punto 35 dell’ordinanza impugnata, che il liquidatore disponeva, in forza del diritto lettone, del potere di revocare il mandato rilasciato all’avvocato della Trasta Komercbanka ai fini della proposizione di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione avverso la decisione controversa non è sufficiente a giustificare il riconoscimento di una siffatta revoca da parte del giudice dell’Unione, qualora quest’ultima leda, in particolare per i motivi indicati ai punti 61 e 62 della presente sentenza, il diritto della Trasta Komercbanka, sancito all’articolo 47 della Carta, a una tutela giurisdizionale effettiva.

71      Poiché la messa in liquidazione della Trasta Komercbanka è, conformemente alle disposizioni lettoni applicabili, una conseguenza della revoca della sua autorizzazione operata dalla decisione controversa, l’annullamento di quest’ultima successivo al ricorso della Trasta Komercbanka può condurre alla revoca della decisione che ne dispone la liquidazione e, di conseguenza, a quella della decisione di nomina del liquidatore.

72      Orbene, occorre rilevare che, come risulta dall’articolo 322 del codice di commercio, il compito affidato al liquidatore di una persona giuridica quale la Trasta Komercbanka non è lo stesso affidato abitualmente all’amministratore di una siffatta persona, poiché il liquidatore ha il solo obiettivo di recuperare i crediti, di vendere gli attivi e di soddisfare i creditori al fine di realizzare la cessazione totale dell’attività di tale persona.

73      Inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza, fatta valere dinanzi ad esso dalla Trasta Komercbanka, che il liquidatore, conformemente all’articolo 377, paragrafo 2, del codice di procedura civile, era stato nominato su proposta della CMFC e che, in forza dell’articolo 387, paragrafo 2, di tale codice, la CMFC poteva chiedere la revoca di tale liquidatore se quest’ultimo non avesse più la sua fiducia.

74      Orbene, sebbene la CMFC non sia né l’autore della decisione controversa né la parte convenuta dinanzi al Tribunale, in quanto è la BCE a possedere queste due qualità, ciò non toglie che la CMFC ha partecipato all’adozione della decisione controversa, che è stata adottata su sua proposta. In considerazione del compito affidatogli in applicazione del diritto lettone, il liquidatore si trova in una situazione di conflitto di interessi per il fatto che la contestazione, dinanzi ai giudici dell’Unione, della revoca dell’autorizzazione della persona giuridica che esso rappresenta potrebbe indurlo, contrariamente a tale compito, a privare di ogni fondamento giuridico la procedura di liquidazione di tale persona.

75      Conformemente a quanto rilevato ai punti da 60 a 62 della presente sentenza, dall’esistenza di siffatti legami tra la CMFC e il liquidatore, e dal ruolo svolto dalla prima nell’adozione della decisione controversa, risulta che la responsabilità di un’eventuale revoca del mandato rilasciato all’avvocato della Trasta Komercbanka al fine di presentare un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione avverso tale decisione non può essere affidata a detto liquidatore senza ledere il diritto della Trasta Komercbanka a una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

76      Tale constatazione è inoltre corroborata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Quest’ultima ha infatti considerato, nella sua decisione del 9 settembre 2004, Capital Bank AD c. Bulgaria (CE:ECHR:2004:0909DEC004942999), vertente su un istituto bancario rappresentato da liquidatori, che si doveva riconoscere alla precedente direzione di tale istituto il diritto di proporre dinanzi ad essa un ricorso individuale ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, qualora tali liquidatori si trovino in una situazione di conflitto di interessi che rende teorico e illusorio l’esercizio di tale diritto da parte dell’istituto che essi hanno il compito di rappresentare.

77      Tale valutazione non è rimessa in discussione dalla considerazione esposta dal Tribunale al punto 36 dell’ordinanza impugnata. Se indubbiamente il trasferimento a un liquidatore, in forza del diritto lettone, della responsabilità di decidere di presentare o di mantenere un ricorso avverso una decisione di revoca di un’autorizzazione come la decisione controversa non implica, in linea di principio, una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, diverso è il discorso qualora la persona alla quale viene trasferita tale responsabilità si trovi, per quanto riguarda la decisione di presentare o di mantenere un siffatto ricorso, in una situazione di conflitto di interessi.

78      Tenuto conto di quanto precede, occorre constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, ai punti 35 e 36 dell’ordinanza impugnata, che l’applicazione del diritto lettone non comportava, contrariamente agli argomenti addotti dalla Trasta Komercbanka per giustificare il mantenimento del potere di rappresentanza dei suoi precedenti organi direttivi, una violazione del diritto di tale società a una tutela giurisdizionale effettiva, e nel desumere, ai punti 47 e 48 di tale ordinanza, che l’avvocato che aveva proposto il ricorso dinanzi ad esso in nome della Trasta Komercbanka non disponeva più di un mandato regolarmente redatto, in nome di tale società, da una persona qualificata a tal fine, poiché il mandato che gli era stato inizialmente rilasciato era stato revocato dal liquidatore della stessa società. Infatti, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 70 a 77 della presente sentenza, il Tribunale non poteva tener conto di tale revoca, poiché essa violava il diritto della Trasta Komercbanka a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 47 della Carta.

79      Pertanto, occorre dichiarare l’impugnazione della Trasta Komercbanka nella causa C‑669/17 P al contempo ricevibile e fondata e annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha pronunciato il non luogo a statuire sul ricorso proposto dalla Trasta Komercbanka.

 Sul ricorso della Trasta Komercbanka dinanzi al Tribunale

80      Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

81      Nella specie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sulla ricevibilità del ricorso della Trasta Komercbanka.

82      Per i motivi esposti ai punti da 54 a 61 e da 70 a 77 della presente sentenza, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE, nei limiti in cui essa riguarda il ricorso della Trasta Komercbanka, in quanto infondata.

83      Per contro, la Corte ritiene di non essere in grado di statuire sul merito del ricorso proposto dalla Trasta Komercbanka. Di conseguenza, occorre rinviare la presente causa al Tribunale a tal fine.

 Sulle impugnazioni nelle cause C663/17 P e C665/17 P

 Sulla ricevibilità dell’impugnazione nella causa C663/17 P

84      La Trasta Komercbanka e i suoi azionisti sostengono che le conclusioni dell’impugnazione proposta dalla BCE nella causa C‑663/17 P tendono non già all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo dell’ordinanza impugnata, come richiesto dall’articolo 169 del regolamento di procedura della Corte, bensì all’annullamento di taluni punti della motivazione di tale ordinanza. Secondo la Trasta Komercbanka e i suoi azionisti, siffatte conclusioni non possono essere ammesse, al pari di quelle con cui si chiede che la Corte statuisca definitivamente sul merito della causa, dal momento che, ad oggi, il Tribunale si è pronunciato soltanto sulla ricevibilità del ricorso proposto dinanzi ad esso.

85      Tale argomento non può essere accolto.

86      Da un lato, il primo capo delle conclusioni dell’impugnazione della BCE riguarda espressamente l’annullamento del punto 2 del dispositivo dell’ordinanza impugnata. Dall’altro lato, con il secondo capo delle conclusioni di tale impugnazione, la BCE chiede alla Corte, in sostanza e come le consente l’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’accoglimento delle conclusioni da essa presentate in primo grado, dirette a ottenere il rigetto del ricorso degli azionisti della Trasta Komercbanka in quanto irricevibile.

87      Pertanto, l’impugnazione proposta dalla BCE nella causa C‑663/17 P è ricevibile.

 Sul merito delle impugnazioni nelle cause C663/17 P e C665/17 P

88      A sostegno della sua impugnazione nella causa C‑663/17 P, la BCE deduce, in sostanza, tre motivi. Il primo motivo verte sull’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel riconoscere l’esistenza di un interesse ad agire degli azionisti della Trasta Komercbanka avverso la decisione controversa. Con il secondo motivo, la BCE sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la decisione controversa riguardasse individualmente tali azionisti, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Il terzo motivo verte sull’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel ritenere che tale decisione riguardasse direttamente detti azionisti, ai sensi di tale disposizione.

89      A sostegno della sua impugnazione nella causa C‑665/17 P, la Commissione deduce due motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 263 TFUE, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto l’esistenza di un interesse ad agire degli azionisti della Trasta Komercbanka. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e contiene due parti, relative all’errore di diritto commesso dal Tribunale nell’aver ritenuto che tale decisione riguardasse da un lato individualmente, e dall’altro direttamente, gli azionisti.

90      Occorre esaminare, anzitutto, congiuntamente, il terzo motivo di impugnazione nella causa C‑663/17 P e la seconda parte del secondo motivo di impugnazione nella causa C‑665/17 P.

–       Argomenti delle parti

91      La BCE e la Commissione affermano che la decisione controversa, la quale non lede la sostanza dei diritti degli azionisti della Trasta Komercbanka, non li riguarda direttamente. Solo la Trasta Komercbanka, la cui autorizzazione in quanto ente creditizio è stata revocata, potrebbe essere considerata direttamente interessata da tale decisione. Quest’ultima produrrebbe quindi effetti giuridici in maniera diretta soltanto nei confronti della Trasta Komercbanka. Gli azionisti di quest’ultima non sarebbero essi stessi titolari di un’autorizzazione bancaria e, pertanto, non potrebbero sostenere che la revoca di una siffatta autorizzazione abbia inciso personalmente su di loro. Dichiarando, nell’ordinanza impugnata, che detta decisione riguardava direttamente gli azionisti della Trasta Komercbanka, a causa dell’intensità degli effetti della stessa sulla loro situazione, il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la propria giurisprudenza.

92      La BCE e la Commissione sostengono che occorre distinguere tra l’interesse economico della società e l’interesse dei suoi azionisti, poiché questi ultimi non hanno diritti sugli attivi dell’impresa. La revoca dell’autorizzazione della Trasta Komercbanka avrebbe certamente un’incidenza economica sui suoi azionisti, ma non inciderebbe sulla loro situazione giuridica. Al fine di determinare se la decisione di revoca riguardi direttamente tali azionisti, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, non occorrerebbe tener conto di tale incidenza economica, indipendentemente dalla sua rilevanza. Un criterio relativo alla valutazione qualitativa degli effetti di un atto sarebbe contrario al tenore letterale e agli obiettivi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

93      Inoltre, la decisione controversa non avrebbe prodotto alcun effetto giuridico sul diritto degli azionisti della Trasta Komercbanka di percepire dividendi.

94      Sarebbe peraltro errato affermare che la revoca dell’autorizzazione bancaria della Trasta Komercbanka le impedisca di perseguire il suo oggetto sociale e di avere un’attività economica. Tale revoca non osterebbe all’esercizio di un’attività economica diversa da parte della Trasta Komercbanka, eventualmente in seguito alla modifica del suo statuto.

95      La BCE e la Commissione sostengono che la decisione controversa non ha neppure inciso sulla struttura della Trasta Komercbanka né sulla sua amministrazione interna. Su queste ultime avrebbe potuto forse incidere la decisione di ordinare la liquidazione della Trasta Komercbanka, tuttavia tale decisione è stata adottata sulla base del diritto lettone e non già del diritto dell’Unione, il quale non impone la liquidazione di un ente creditizio la cui autorizzazione è stata revocata. Orbene, il Tribunale avrebbe omesso, a tal riguardo, di operare una distinzione tra la decisione controversa e la decisione che dispone la liquidazione della Trasta Komercbanka.

96      Dal canto loro, la Trasta Komercbanka e i suoi azionisti ritengono che la situazione di tali azionisti non sia paragonabile a quella degli azionisti di minoranza di una società commerciale. Gli azionisti della Trasta Komercbanka sarebbero detentori della stragrande maggioranza delle azioni di tale società. Peraltro, il Tribunale avrebbe già ammesso che un azionista di maggioranza è legittimato a contestare una decisione di cui la società della quale egli detiene le azioni è destinataria, sul solo fondamento dell’effetto economico prodotto da tale decisione su detto azionista.

97      L’interpretazione secondo cui dovrebbero essere presi in considerazione soltanto gli effetti giuridici e non gli effetti economici di un atto, al fine di determinare se tale atto riguardi direttamente e individualmente una persona, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, non troverebbe alcun riscontro nella giurisprudenza. Al contrario, in materia di aiuti di Stato nonché in materia di concentrazioni, i giudici dell’Unione avrebbero riconosciuto la legittimazione ad agire di persone, concorrenti del destinatario di un atto, sul solo fondamento delle conseguenze economiche dell’atto stesso su tali persone.

98      Inoltre, la decisione controversa inciderebbe sugli azionisti della Trasta Komercbanka in maniera diretta e individuale, dal momento che li priverebbe della possibilità di decidere di costituire una filiale della Trasta Komercbanka in un altro Stato membro, sulla base della sua autorizzazione bancaria lettone. Essa li priverebbe altresì, conformemente al diritto lettone, della possibilità di decidere la liquidazione volontaria della loro società e di nominare essi stessi il liquidatore. Inoltre, gli azionisti della Trasta Komercbanka sarebbero nominativamente individuati nella decisione controversa e sarebbero stati accettati come interlocutori nel corso del procedimento che ha condotto a quest’ultima, allo stesso titolo delle persone abilitate a rappresentare legalmente la Trasta Komercbanka.

99      La Trasta Komercbanka e i suoi azionisti aggiungono che le conseguenze dell’applicazione del diritto nazionale devono essere prese in considerazione ai fini della valutazione della legittimazione ad agire di un ricorrente, conformemente all’articolo 263 TFUE. Essi sottolineano, a tal riguardo, che, conformemente al diritto lettone, la liquidazione della Trasta Komercbanka è una conseguenza automatica della revoca della sua autorizzazione, e che né la CMFC né il giudice lettone che ha disposto tale liquidazione disponevano di un margine di discrezionalità in materia.

100    In ogni caso, il requisito secondo cui gli azionisti di una società dovrebbero far valere un interesse distinto all’annullamento di un atto del quale è destinataria la società di cui essi detengono azioni non si applicherebbe in un caso, come quello di specie, in cui gli azionisti della società interessata, benché detentori della maggioranza delle azioni, si trovino nell’impossibilità di esercitare i loro diritti per obbligare la società a presentare un ricorso.

101    Infine, la Trasta Komercbanka e i suoi azionisti affermano che la legittimazione ad agire degli azionisti della Trasta Komercbanka è indipendente dall’esito dell’impugnazione nella causa C‑669/17 P.

–       Giudizio della Corte

102    Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione adottata nei confronti di un’altra persona soltanto se detta decisione la riguarda direttamente e individualmente.

103    Da una costante giurisprudenza della Corte, parimenti richiamata dal Tribunale al punto 64 dell’ordinanza impugnata, emerge che il requisito secondo cui una persona fisica o giuridica deve essere direttamente interessata dalla decisione oggetto del ricorso, requisito previsto all’articolo 263, quarto comma, TFUE, richiede la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v., in particolare, sentenze del 22 marzo 2007, Regione Siciliana/Commissione, C‑15/06 P, EU:C:2007:183, punto 31; del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punto 66, nonché del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 42).

104    A tal riguardo, occorre rilevare che la decisione controversa ha revocato l’autorizzazione della Trasta Komercbanka in quanto ente creditizio e, di conseguenza, ha prodotto in maniera diretta effetti sulla situazione giuridica di tale società, la quale, una volta adottata la decisione, non era più autorizzata a proseguire la propria attività di ente creditizio. Tale autorizzazione era stata rilasciata alla Trasta Komercbanka stessa e non già, a titolo personale, ai suoi azionisti.

105    Il Tribunale ha tuttavia considerato, sulla base dei motivi che figurano ai punti da 66 a 68 dell’ordinanza impugnata, che la decisione controversa riguardava parimenti, in maniera diretta, gli azionisti della Trasta Komercbanka.

106    In sostanza, come risulta dal punto 67 di tale ordinanza, il Tribunale ha fondato detta valutazione sull’«intensità» degli effetti della decisione controversa, che inciderebbe «necessariamente sulla consistenza e sulla portata» dei diritti degli azionisti della Trasta Komercbanka. Da un lato, il diritto degli azionisti di percepire dividendi da una società «che non è più autorizzata a svolgere la sua attività» diverrebbe «necessariamente illusorio». Dall’altro lato, poiché la decisione controversa avrebbe l’effetto di «vietare alla Trasta Komercbanka di perseguire il suo oggetto sociale», l’esercizio, da parte degli azionisti, dei loro diritti di voto o del diritto di partecipare alla gestione di tale società diverrebbe «essenzialmente formale».

107    Tale motivazione è viziata da errori di diritto.

108    Da un lato, privilegiando un criterio errato, relativo all’«intensità» degli effetti della decisione controversa, il Tribunale non ha proceduto, come gli incombeva, alla determinazione della natura eventualmente diretta degli effetti di tale decisione sulla situazione giuridica degli azionisti della Trasta Komercbanka.

109    Dall’altro lato, come rilevano correttamente la BCE e la Commissione, il Tribunale ha erroneamente preso in considerazione gli effetti non già giuridici, bensì economici della decisione controversa sulla situazione degli azionisti della Trasta Komercbanka (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/Growth Energy e Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, punto 81 e giurisprudenza citata).

110    Orbene, la decisione controversa non ha inciso sul diritto degli azionisti di percepire dividendi e di partecipare alla gestione della Trasta Komercbanka, in quanto società costituita secondo il diritto lettone.

111    Certamente, in seguito alla revoca della sua autorizzazione, la Trasta Komercbanka non è più in grado di continuare la sua attività di ente creditizio e, di conseguenza, la sua capacità di distribuire dividendi ai suoi azionisti è dubbia. Tuttavia, l’effetto negativo di tale revoca ha natura economica, in quanto la decisione controversa non ha assolutamente inciso sul diritto degli azionisti di percepire dividendi, né tantomeno sul loro diritto di partecipare alla gestione di tale società, eventualmente modificando il suo oggetto sociale.

112    Le considerazioni che precedono non sono rimesse in discussione dall’argomento della Trasta Komercbanka e dei suoi azionisti, riassunto al punto 97 della presente sentenza e basato sulla giurisprudenza dei giudici dell’Unione in materia di aiuti di Stato e in materia di concentrazioni. Quindi, il fatto di riconoscere che un atto dell’Unione relativo a tali settori possa incidere direttamente su taluni concorrenti dei destinatari del medesimo è giustificato non già dagli effetti puramente economici dell’atto in questione sulla loro situazione, bensì dalla circostanza che tale atto incide sulla situazione giuridica di detti concorrenti, in particolare sul loro diritto, risultante dalle disposizioni del Trattato FUE, di non subire una concorrenza falsata (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 43).

113    Per quanto riguarda la liquidazione della Trasta Komercbanka successiva all’adozione della decisione controversa, è vero che una simile circostanza ha inciso in maniera diretta sul diritto degli azionisti della Trasta Komercbanka di partecipare alla gestione di tale società, giacché detta gestione è stata affidata, con la decisione che dispone la liquidazione, a un liquidatore.

114    Tuttavia, la liquidazione della Trasta Komercbanka non costituisce l’attuazione «meramente automatic[a] e deriva[nte] dalla sola normativa dell’Unione» della decisione controversa, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 103 della presente sentenza. Infatti, la normativa dell’Unione non prevede la messa in liquidazione di un ente creditizio la cui autorizzazione sia stata revocata. La decisione che dispone la liquidazione è stata adottata da un giudice lettone, sulla base del diritto lettone, ossia «di altre norme intermedie», ai sensi della medesima giurisprudenza.

115    Ne consegue che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la decisione controversa riguardasse direttamente gli azionisti della Trasta Komercbanka, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

116    Tenuto conto di quanto precede, si deve accogliere il terzo motivo di impugnazione nella causa C‑663/17 P e la seconda parte del secondo motivo di impugnazione nella causa C‑665/17 P e, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi, occorre annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE riguardo al ricorso proposto dagli azionisti della Trasta Komercbanka.

 Sul ricorso degli azionisti della Trasta Komercbanka dinanzi al Tribunale

117    Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

118    Nel caso di specie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sulla ricevibilità del ricorso proposto dagli azionisti della Trasta Komercbanka.

119    Per i motivi esposti ai punti da 108 a 114 della presente sentenza, occorre dichiarare che la decisione controversa non riguarda direttamente gli azionisti della Trasta Komercbanka. Di conseguenza, occorre accogliere l’eccezione di irricevibilità della BCE nei limiti in cui essa riguarda il ricorso di tali azionisti e, pertanto, respingere tale ricorso in quanto irricevibile.

 Sulle spese

120    A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

121    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

122    La Trasta Komercbanka e i suoi azionisti, rimasti soccombenti nelle cause C‑663/17 P e C‑665/17 P, devono essere condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla BCE e dalla Commissione nell’ambito di tali impugnazioni, conformemente alla domanda della BCE e della Commissione. Inoltre, poiché gli azionisti della Trasta Komercbanka sono rimasti soccombenti nel ricorso dinanzi al Tribunale, occorre, conformemente alle conclusioni della BCE, condannarli a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla BCE nell’ambito del procedimento di primo grado relativo a detto ricorso, in quanto proposto da tali azionisti.

123    Inoltre, conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, le spese sostenute dalle istituzioni dell’Unione intervenute nella causa restano a loro carico.

124    La Commissione, interveniente nella causa C‑663/17 P, si farà carico delle proprie spese sostenute in tale causa.

125    Infine, occorre riservare le spese nella causa C‑669/17 P, poiché la stessa è stata rinviata al Tribunale.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione nella causa C669/17 P è respinta in quanto irricevibile, nei limiti in cui è stata proposta dai sigg. Ivan Fursin e Igors Buimisters nonché dalla C & R Invest SIA, dalla Figon Co. Ltd, dalla GCK Holding Netherlands BV e dalla Rikam Holding SA.

2)      L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 12 settembre 2017, Fursin e a./BCE (T247/16, non pubblicata, EU:T:2017:623), è annullata.

3)      L’eccezione di irricevibilità della Banca centrale europea è respinta, nei limiti in cui riguarda il ricorso proposto dalla Trasta Komercbanka AS diretto all’annullamento della decisione ECB/SSM/2016 – 529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 della Banca centrale europea, del 3 marzo 2016, recante revoca dell’autorizzazione concessa alla Trasta Komercbanka.

4)      Il ricorso proposto dai sigg. Ivan Fursin e Igors Buimisters nonché dalla C & R Invest SIA, dalla Figon Co. Ltd, dalla GCK Holding Netherlands BV e dalla Rikam Holding SA, diretto all’annullamento della decisione della Banca centrale europea, del 3 marzo 2016, è respinto.

5)      La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sul ricorso proposto dalla Trasta Komercbanka AS, diretto all’annullamento della decisione della Banca centrale europea, del 3 marzo 2016.

6)      La Trasta Komercbanka AS, i sigg. Ivan Fursin e Igors Buimisters, la C & R Invest SIA, la Figon Co. Ltd, la GCK Holding Netherlands BV nonché la Rikam Holding SA sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea e dalla Commissione europea nell’ambito, rispettivamente, delle impugnazioni nelle cause C663/17 P e C665/17 P.

7)      La Commissione europea si fa carico delle proprie spese nella causa C663/17 P.

8)      I sigg. Ivan Fursin e Igors Buimisters, la C & R Invest SIA, la Figon Co. Ltd, la GCK Holding Netherlands BV nonché la Rikam Holding SA sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea nell’ambito del procedimento di primo grado riguardante il ricorso proposto da tali azionisti.

9)      Le spese nella causa C669/17 P sono riservate.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.