Language of document : ECLI:EU:T:2013:682

ORDINANZA DEL TRIBUNALE

12 dicembre 2013 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese – Onorari di avvocato – Rappresentanza di un’istituzione a mezzo di un avvocato – Spese ripetibili»

Nella causa T‑311/09 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall, C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del Tribunale del 13 dicembre 2011, Marcuccio/Commissione (T‑311/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta),

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, H. Kanninen e D. Gratsias (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 agosto 2009, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, ha proposto, a norma dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione intesa all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 20 maggio 2009, Marcuccio/Commissione (F‑73/08, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑145 e II‑A‑1‑819), mediante la quale tale giudice ha respinto il suo ricorso inteso, da una parte, all’annullamento delle decisioni di rigetto delle sue domande del 27 e del 30 giugno 2007 in cui si chiedeva il rimborso all’aliquota normale di talune spese mediche e delle sue domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007 in cui si chiedeva il rimborso complementare, vale a dire al 100%, delle medesime spese mediche, e, dall’altra, alla condanna della Commissione europea a versargli, a titolo di rimborso al 100% di tali spese, la somma di EUR 4 747,29, ovvero quella somma che il Tribunale della funzione pubblica avesse ritenuto giusta ed equa, oltre a interessi a decorrere dal 7 novembre 2007.

2        Con ordinanza del 13 dicembre 2011, Marcuccio/Commissione (T‑311/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha respinto l’impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata in diritto e ha condannato il sig. Marcuccio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito di tale procedimento.

3        Con lettera del 24 settembre 2012, indirizzata al sig. Marcuccio e in copia al suo avvocato, la Commissione gli ha comunicato un elenco di 13 ordinanze, tra cui l’ordinanza del 13 dicembre 2011, Marcuccio/Commissione, punto 2 supra, che lo condannavano alle spese, nonché gli importi sostenuti da detta istituzione per ciascuna causa. L’importo richiesto per la presente controversia ammonta a EUR 4 500, corrispondenti alle prestazioni fornite dall’avv. Dal Ferro e versati, con ordine di pagamento del 2 marzo 2012, in virtù di un contratto di assistenza giuridica datato 26 ottobre 2009 e dietro presentazione di corrispondente fattura datata 28 febbraio 2012.

4        Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti in merito alle spese ripetibili, la Commissione ha proposto, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 aprile 2013, e a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura di quest’ultimo, la presente domanda di liquidazione delle spese, mediante la quale essa chiede che il Tribunale voglia:

–        fissare in EUR 4 500 l’importo delle spese ripetibili a suo favore nella causa decisa dall’ordinanza del 13 dicembre 2011, Marcuccio/Commissione, punto 2 supra;

–        applicare a detto importo gli interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia dell’ordinanza che decide sulla presente domanda e fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo;

–        condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese.

5        Nelle sue osservazioni, depositate nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2013, il sig. Marcuccio chiede che il Tribunale voglia:

–        in via preliminare, ordinare che la domanda di liquidazione delle spese proposta dalla Commissione gli venga notificata mediante invio al suo attuale domicilio, e impartirgli un congruo termine, a decorrere dalla ricezione del documento, perché egli possa esercitare i suoi diritti alla difesa in relazione alla domanda medesima;

–        in ogni caso, ordinare che l’allegato A.9 della domanda di liquidazione delle spese sia stralciato dal fascicolo;

–        in via principale, dichiarare irricevibile la domanda di liquidazione delle spese, ovvero, in via subordinata, fissare in EUR 1 000 l’ammontare delle spese ripetibili;

–        in via principale, condannare la Commissione a sopportare l’integralità delle spese del presente procedimento ovvero, in via subordinata, condannarla a sopportare quantomeno le proprie spese;

–        in ogni caso, condannare la Commissione a rifondere al Tribunale le spese in cui quest’ultimo è incorso in relazione a questa procedura e che avrebbero potuto essere evitate.

6        Nelle sue osservazioni, il sig. Marcuccio chiede altresì, a titolo di misure istruttorie, che il Tribunale voglia:

–        sentire, in qualità di testimone, il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica in merito alle circostanze indicate al punto 7 delle sue osservazioni;

–        ordinare la produzione di una copia conforme all’originale dell’allegato A.8 alla domanda di liquidazione delle spese presentata dalla Commissione a seguito dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione (F‑40/06, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑403 e II‑A‑1‑2243).

 In diritto

 Sulla domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere la notifica della domanda di liquidazione delle spese

7        In via preliminare, il sig. Marcuccio fa valere una violazione del principio del contraddittorio per il fatto che la presente domanda è stata notificata al suo difensore, avv. Cipressa, invece che a lui medesimo.

8        Tuttavia, occorre ricordare che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Marcuccio, questi, mediante la sua impugnazione nella causa all’origine dell’ordinanza del 13 dicembre 2011, Marcuccio/Commissione, punto 2 supra, ha eletto domicilio presso l’avv. Cipressa, ai sensi degli articoli 44, paragrafo 2, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sicché la notifica della domanda di liquidazione delle spese nella medesima causa è stata validamente effettuata all’avvocato suddetto, a norma dell’articolo 100 del citato regolamento. Poiché il sig. Marcuccio è stato così messo in condizione di presentare le proprie osservazioni a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, diritto che egli ha peraltro esercitato, il principio del contraddittorio è stato pienamente rispettato (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 7).

9        Di conseguenza, la domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere la notifica della domanda della Commissione deve essere respinta.

 Sulla ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese

10      Il sig. Marcuccio mette in discussione la ricevibilità della presente domanda in ragione del fatto che, da un lato, egli non sarebbe stato messo in condizione, preliminarmente alla presentazione della domanda stessa, di contestare le spese ripetibili, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, e che, dall’altro lato, tale domanda non sarebbe stata presentata entro un termine ragionevole.

11      Quanto al primo profilo di irricevibilità dedotto dal ricorrente, relativo alla mancanza di contestazione ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il sig. Marcuccio fa valere, in primo luogo, che egli non è stato messo in condizione di prendere conoscenza dell’importo reclamato dalla Commissione, dato che la lettera del 24 settembre 2012 (v. supra, punto 3) non gli sarebbe pervenuta.

12      Tuttavia, prima di tutto, occorre rilevare che la ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese non può dipendere dall’inerzia della parte condannata alle spese, a pena di privare di effetto utile il procedimento previsto dall’articolo 92 del regolamento di procedura, il cui scopo è l’emanazione di una pronuncia definitiva sulle spese del giudizio (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15).

13      Orbene, risulta dal fascicolo che la Commissione ha fatto pervenire la lettera del 24 settembre 2012 mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento tanto al sig. Marcuccio personalmente quanto al suo legale, avv. Cipressa. L’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata indirizzata personalmente al sig. Marcuccio, inviata a due recapiti precedentemente forniti da quest’ultimo, è ritornato indietro alla Commissione, dato che egli non ha ritirato la lettera entro il termine di giacenza, pari a 30 giorni, dei plichi raccomandati presso gli uffici postali. Per contro, dal fascicolo emerge chiaramente (allegato A.2 della domanda di liquidazione delle spese) che il suo legale, avv. Cipressa, ha accusato ricezione di tale lettera, fatto che, in ogni caso, il sig. Marcuccio non contesta in modo circostanziato. A questo proposito occorre rilevare che la Commissione poteva legittimamente inviare tale lettera all’avv. Cipressa, dal momento che il sig. Marcuccio non aveva comunicato alla Commissione che il mandato conferito all’avv. Cipressa – il quale continua a rappresentarlo oggi nella presente causa – non era valido o non era più valido per quanto riguardava le conseguenze dell’esecuzione della sentenza che l’aveva condannato alle spese o per un eventuale procedimento di liquidazione di spese, e dal momento che neppure l’avv. Cipressa aveva avvertito la Commissione in merito a tali circostanze (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 8).

14      Ciò considerato, non occorre disporre le misure istruttorie richieste dal sig. Marcuccio (v. supra, punto 6), essendo queste dirette, in sostanza, a consentirgli di dimostrare la veridicità della sua affermazione secondo cui, con lettera del 20 giugno 2012 (annessa alle sue osservazioni come allegato B.1), egli avrebbe comunicato alla Commissione un indirizzo personale diverso per l’invio della corrispondenza che lo riguardava. Infatti, una simile circostanza è irrilevante al fine di valutare se il sig. Marcuccio sia stato messo in condizione di contestare l’importo reclamato dalla Commissione, dato che quest’ultima poteva validamente inviare tale corrispondenza al suo avvocato.

15      In secondo luogo, quanto all’argomento secondo cui la lettera datata 24 settembre 2012 non contiene elementi giustificativi che consentano di valutare la fondatezza delle richieste della Commissione, è sufficiente osservare che nessuna disposizione del regolamento di procedura obbliga una parte a documentare le proprie pretese al momento della presa di contatto che precede la presentazione di una domanda di liquidazione delle spese. A tal riguardo, il principio del contraddittorio è pienamente rispettato dinanzi al Tribunale nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 92, paragrafo 1, del citato regolamento.

16      Di conseguenza, alla luce delle circostanze della fattispecie, occorre dichiarare, da un lato, che il sig. Marcuccio è stato messo in condizione di contestare l’importo richiesto dalla Commissione in esecuzione dell’ordinanza del 13 dicembre 2011, Marcuccio/Commissione, punto 2 supra, e, dall’altro, che il comportamento del sig. Marcuccio equivale ad una contestazione ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura (v. ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 8).

17      Quanto al secondo profilo di irricevibilità dedotto dal ricorrente, relativo al carattere irragionevole del termine entro il quale la Commissione ha proposto la presente domanda, occorre rilevare, in limine, che l’articolo 92 del regolamento di procedura non prevede alcun termine per la presentazione di una domanda di liquidazione delle spese dinanzi al Tribunale (v. ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012, Gualtieri/Commissione, T‑413/06 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, ordinanza del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, punto 12 supra, punto 16).

18      Tuttavia, secondo una consolidata giurisprudenza, una domanda di recupero delle spese deve essere presentata alla parte condannata al pagamento delle stesse entro un termine ragionevole (v., per analogia, sentenza della Corte del 28 febbraio 2013, Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32; e v., in tal senso, ordinanza Gualtieri/Commissione, punto 17 supra, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata).

19      Nella fattispecie, il Tribunale constata che l’ordinanza sulla cui base alla Commissione è stato riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute ai fini del suddetto procedimento è stata emessa il 13 dicembre 2011 e che il termine impartito per un’eventuale decisione di riesame è scaduto il 14 febbraio 2012. A questo proposito, sebbene la proposta di riesame e la decisione di avvio del procedimento di riesame non abbiano effetto sospensivo, a norma dell’articolo 62 ter dello Statuto della Corte, il Tribunale reputa normale che una parte avente diritto alle spese attenda la scadenza del termine di riesame prima di presentare la propria domanda di rimborso delle spese alla parte rimasta soccombente dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, ordinanza Gualtieri/Commissione, punto 17 supra, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata). Orbene, poiché la domanda di liquidazione delle spese è stata presentata il 24 aprile 2013, è trascorso un periodo di poco superiore a un anno e due mesi dopo la scadenza del termine di riesame.

20      Al fine di stabilire se questo termine abbia carattere ragionevole, la Commissione fa presente nella sua domanda che, in materia di funzione pubblica, si considera tale, in numerosi casi, un termine di cinque anni. A questo proposito occorre sottolineare che tale limite temporale scaturisce dall’analogia istituita con il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall’articolo 46 dello Statuto della Corte in materia di azione per responsabilità extracontrattuale. Orbene, un simile elemento di raffronto non sembra pertinente nel caso di specie, in quanto, da un lato, il rispetto del suddetto termine di cinque anni persegue anzitutto il duplice obiettivo di garantire, al tempo stesso, all’interessato di disporre di un periodo sufficientemente lungo, dal verificarsi dell’evento dannoso, per far valere le proprie pretese nei confronti dell’istituzione dell’Unione europea, e all’Unione europea di proteggere le proprie finanze dinanzi a richieste i cui autori abbiano mostrato un comportamento troppo poco diligente (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2004, Sanders e a./Commissione, T‑45/01, Racc. pag. II‑3315, punto 69), e, dall’altro lato, in materia di liquidazione delle spese, la volontà della parte avente diritto alle spese di recuperare i propri crediti può essere manifestata in modo relativamente rapido, dal momento che l’operazione di quantificazione delle spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento può essere effettuata, in linea di principio, al più tardi alla chiusura della fase orale del procedimento e, comunque, senza dover necessariamente attendere la pronuncia della sentenza (ordinanza Gualtieri/Commissione, punto 17 supra, punto 27).

21      In ogni caso, poiché il carattere ragionevole di un termine deve essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l’interessato, della complessità della causa e del comportamento delle parti coinvolte (ordinanza Gualtieri/Commissione, punto 17 supra, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata), occorre rilevare, anzitutto, che la prima manifestazione della Commissione nei confronti del ricorrente riguardo ad una domanda di rimborso delle spese a titolo della causa T‑311/09 P ha avuto luogo il 24 settembre 2012, data alla quale la suddetta istituzione gli ha fatto pervenire una lettera che indicava l’importo che essa intendeva reclamare da lui nonché il termine di 90 giorni per versarglielo. Il silenzio della Commissione riguardo alla propria volontà di esercitare il proprio diritto al rimborso delle spese è dunque durato soltanto per un periodo di poco più di sette mesi. Poi, occorre tenere presente, da un lato, il fatto che, mediante la suddetta lettera del 24 settembre 2012, rimasta senza risposta malgrado la sua regolare notifica (v. punto 13 supra), la Commissione ha comunicato al ricorrente un importo complessivo di EUR 71 250 reclamato a titolo delle spese sostenute in una serie di 13 cause, ivi inclusa quella che ha dato luogo alla presente domanda, e, dall’altro lato, l’eccezionale rapporto intercorrente tra il ricorrente e la Commissione, caratterizzato dal numero particolarmente elevato e dalla natura sistematica dei ricorsi proposti dal sig. Marcuccio dinanzi ai giudici dell’Unione avverso decisioni della Commissione (v., in tal senso, ordinanza del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, punto 12 supra, punto 30). Infatti, alla luce di tali elementi, il sig. Marcuccio non è legittimato a ritenere che la Commissione possa aver rinunciato al proprio diritto di recuperare le spese sostenute nella causa di cui sopra, malgrado un silenzio serbato al riguardo tra il mese di febbraio 2013 (essendo il termine di pagamento di 90 giorni scaduto alla fine del mese di gennaio 2013, tenendo presente che la notifica della lettera inviata alla fine del mese di settembre 2012 poteva considerarsi effettuata dopo i 30 giorni di giacenza del plico raccomandato presso i servizi postali) ed il mese di aprile 2013 (data di proposizione della presente domanda).

22      Pertanto, se è pur vero che la Commissione avrebbe potuto presentare la propria domanda di liquidazione delle spese in un momento anteriore, non risulta però, alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, che essa abbia lasciato trascorrere un termine irragionevole prima di compiere tale passo (v., in tal senso, ordinanza del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, punto 12 supra, punto 16).

23      Di conseguenza, devono essere respinti gli argomenti del sig. Marcuccio secondo cui la domanda della Commissione sarebbe stata proposta entro un termine irragionevole.

24      Infine, occorre rilevare che il sig. Marcuccio svolge due ulteriori considerazioni che sembrano attenere alla ricevibilità della presente domanda. Da un lato, egli fa valere che la Commissione avrebbe potuto emettere una nota di addebito soltanto a partire dal momento in cui l’importo delle spese reclamato fosse stato stabilito con certezza, ciò che potrebbe avvenire soltanto quando tale importo abbia costituito l’oggetto di un accordo tra le parti interessate oppure di una determinazione ad opera del giudice al termine di un procedimento di liquidazione delle spese. Dall’altro lato, il sig. Marcuccio afferma che, contrariamente a quanto la Commissione sosterrebbe, egli, in quanto parte condannata a rimborsare alla parte avversaria le spese di un giudizio sostenute da quest’ultima, non avrebbe legittimazione a proporre una domanda di liquidazione delle spese al fine di stabilirne l’importo.

25      Tuttavia, tali considerazioni derivano da una lettura errata del procedimento previsto dall’articolo 92 del regolamento di procedura, il quale mira a far sì che venga emessa una pronuncia definitiva sulle spese del giudizio. Infatti, la ricevibilità di una domanda di liquidazione delle spese non può dipendere dall’eventuale esistenza di un previo accordo tra le parti, a pena di privare di effetto utile tale procedimento (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, punto 12 supra, punto 15). Inoltre, ai sensi della disposizione sopra citata, risulta chiaramente che ciascuna parte della controversia può presentare una domanda siffatta in assenza di accordo, e non soltanto la parte a favore della quale il giudice si è pronunciato. Infatti, l’espressione «parte interessata» si riferisce, con tutta evidenza, sia al creditore che al debitore della somma dovuta nella misura in cui ciascuno ha interesse a conseguire certezza in ordine all’entità di tale somma (v. ordinanza del Tribunale del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 10).

26      Pertanto, in assenza di accordo tra le parti sull’importo delle spese ripetibili, occorre dichiarare ricevibile la domanda della Commissione e determinare l’importo delle spese ripetibili da parte di quest’ultima nella causa conclusasi con l’ordinanza del 13 dicembre 2011, Marcuccio/Commissione, punto 2 supra.

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

 Sul carattere ripetibile delle spese sostenute dalla Commissione

27      Nelle sue osservazioni sulla domanda di liquidazione delle spese della Commissione, il ricorrente sembra rimettere in discussione il carattere ripetibile delle spese sostenute da quest’ultima prendendo le mosse dall’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 27 settembre 2011, De Nicola/BEI (F‑55/08 DEP, non ancora pubblicata nella Raccolta), per sostenere che detta istituzione non ha minimamente motivato la fondatezza delle ragioni per le quali si è rivolta ad un avvocato non appartenente al suo servizio giuridico e, comunque, si è fondata su circostanze contingenti interne al suo funzionamento, costituenti giustificazioni proprio della specie di quelle respinte nell’ordinanza sopra citata.

28      A questo proposito occorre ricordare che, a norma dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno nonché il compenso all’agente, consulente o avvocato.

29      Discende da tale disposizione che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tali fini (ordinanze Kerstens/Commissione, punto 25 supra, punto 13, e del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 11).

30      Inoltre, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanze Kerstens/Commissione, punto 25 supra, punto 14, e del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 12).

31      Nel fissare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della sottoscrizione dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili afferenti al procedimento di liquidazione delle spese (ordinanze Kerstens/Commissione, punto 25 supra, punto 15, e del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 13). Infatti, a differenza dell’articolo 87 del regolamento di procedura, il quale stabilisce che con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa si provvede sulle spese, l’articolo 92 del citato regolamento non contiene una siffatta disposizione (v., per analogia, ordinanze del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, punto 12 supra, punto 32, e C‑513/08 P‑DEP, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 22).

32      A questo proposito, come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile dinanzi al Tribunale in virtù dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, le istituzioni dell’Unione sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (ordinanze Kerstens/Commissione, punto 25 supra, punto 20, e del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 14), senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che tale assistenza fosse oggettivamente giustificata (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 31 gennaio 2012, Commissione/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punti 10 e 11, e ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 14). Orbene, se la circostanza che la Commissione abbia fatto intervenire due agenti e un avvocato esterno è priva di conseguenze sul carattere potenzialmente ripetibile di tali spese, dato che nulla consente di escluderle per principio, essa può nondimeno avere un impatto sulla determinazione dell’importo delle spese sostenute ai fini del procedimento da recuperare in fine (ordinanze Kerstens/Commissione, punto 25 supra, punto 21, e del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 14). Dunque, non può venire in questione una violazione del principio di parità di trattamento tra ricorrenti nel caso in cui l’istituzione convenuta decida di ricorrere alle prestazioni di un avvocato in talune cause, mentre in altre essa si faccia rappresentare dai propri agenti (ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 14).

33      Qualsiasi altra valutazione che subordinasse il diritto di un’istituzione di reclamare in tutto o in parte gli onorari versati ad un avvocato alla prova di una necessità «oggettiva» di ricorrere alle sue prestazioni costituirebbe in realtà una limitazione indiretta della libertà garantita dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte e implicherebbe per il giudice dell’Unione il dovere di sostituire la propria valutazione a quella delle istituzioni e degli organi responsabili dell’organizzazione dei loro servizi. Orbene, un tale compito non è compatibile né con l’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, né con il potere di organizzazione interna di cui godono le istituzioni e gli organi dell’Unione nella gestione delle loro cause dinanzi ai giudici dell’Unione. Per contro, la presa in considerazione dell’intervento di uno o più agenti a fianco dell’avvocato in questione si concilia con il potere di valutazione conferito al giudice dell’Unione nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese a norma dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura (v. supra, punti 28 e 30) (ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 15).

34      Ne consegue che l’argomento del ricorrente secondo cui il credito reclamato dalla Commissione per il compenso all’avvocato dal quale si è fatta assistere nell’ambito del procedimento in questione non ricade nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini di tale procedimento, in quanto l’intervento di un avvocato non era oggettivamente giustificato, non può essere accolto (v., in tal senso, ordinanze Commissione/Kallianos, punto 32 supra, punto 11, e del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, punto 12 supra, punto 22).

 Sull’importo delle spese ripetibili

35      Al fine di valutare, sulla base dei criteri enumerati al precedente punto 30, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, indicazioni precise devono essere fornite dal richiedente (v., in tal senso, ordinanze della Corte del 17 febbraio 2004, DAI/ARAP e a., C‑321/99 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 23, e del 20 maggio 2010, Tetra Laval/Commissione, C‑12/03 P‑DEP e C‑13/03 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 65). La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente rigoroso le rivendicazioni dell’autore della domanda (v. ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑176/04 DEP II, non pubblicata nella Raccolta, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

36      Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la natura della controversia, la presente domanda riguarda le spese sostenute nell’ambito di un giudizio di impugnazione dinanzi al Tribunale, procedimento che, per sua stessa natura, è limitato alle questioni di diritto e non ha per oggetto la constatazione di fatti (v. ordinanza Tetra Laval/Commissione, punto 35 supra, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, occorre notare che – come osserva la Commissione – il ricorrente deduceva anche motivi fondati su argomenti attinenti allo snaturamento di elementi di fatto. Se, invero, non è escluso che simili argomenti possano condurre il giudice ad effettuare una certa analisi dei fatti di causa, nondimeno, nel presente caso, i motivi interessati sono stati respinti in quanto manifestamente infondati oppure in quanto inconferenti. Pertanto, dall’analisi dei suddetti motivi non risulta che fosse necessario, da parte della Commissione, un impegno rilevante per replicarvi (v., in tal senso, ordinanza Kerstens/Commissione, punto 25 supra, punto 31).

37      In secondo luogo, per quanto riguarda l’oggetto della controversia e le difficoltà della causa, la causa in questione verteva su una domanda di annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica mediante la quale tale giudice aveva dichiarato, in parte, manifestamente infondato in diritto e, in parte, manifestamente irricevibile il ricorso del sig. Marcuccio diretto all’annullamento delle decisioni di rigetto delle sue domande in cui si chiedeva il rimborso all’aliquota normale di diverse spese mediche e il rimborso complementare delle medesime spese nonché alla condanna della Commissione a rimborsargli le stesse. A sostegno della propria impugnazione, il sig. Marcuccio deduceva un certo numero di argomenti, che il Tribunale ha raggruppato in undici motivi, vertenti, il primo, sullo snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il secondo, sull’omessa decisione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, in ordine a un motivo dinanzi ad esso dedotto, il terzo, su errori di diritto relativi all’obbligo di motivazione incombente all’autorità che ha il potere di nomina, il quarto, sulla violazione del principio di parità tra le parti e delle regole relative all’onere della prova, il quinto, sulla considerazione di fatti estranei all’oggetto della controversia e di informazioni acquisite al di fuori dell’ambito della controversia, il sesto, sulla carenza di istruttoria del ricorso, il settimo, su errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione della nozione di atto che arreca pregiudizio, l’ottavo, sulla violazione dell’autorità della res iudicata, il nono, sulla violazione della nozione di litispendenza, il decimo, sulla violazione della nozione di atto confermativo e, l’undicesimo, sulla violazione delle disposizioni relative alle spese. Orbene, benché talune delle questioni sollevate, in particolare quelle riguardanti la qualifica come atti che arrecano pregiudizio delle distinte relative all’accollo delle spese mediche del ricorrente, richiedessero un certo impegno da parte della Commissione per replicarvi, è necessario constatare che l’impugnazione non poneva problemi giuridici complessi né questioni di diritto nuove. Deve pertanto ritenersi che la causa non presentasse un grado di difficoltà particolarmente elevato, come emerge altresì dal fatto che il Tribunale si è pronunciato sulla controversia con ordinanza motivata sulla base dell’articolo 145 del regolamento di procedura, respingendo l’impugnazione, in parte, per manifesta irricevibilità e, in parte, per manifesta infondatezza.

38      In terzo luogo, quanto all’interesse economico della controversia e alla sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, si deve rilevare che, con gli undici motivi dedotti a sostegno della sua impugnazione menzionati al punto precedente, il ricorrente invitava, in sostanza, il Tribunale a pronunciarsi sulle valutazioni espresse dal Tribunale della funzione pubblica circa il trattamento di domande di rimborso di spese mediche presentate dal ricorrente alla Commissione e, in particolare, sulla possibilità di qualificare come atti che arrecano pregiudizio le distinte relative all’accollo di tali spese mediche. Dall’analisi di tali motivi emerge che essi vertevano su questioni circoscritte al caso di specie, prive di ripercussioni rilevanti per il diritto dell’Unione nel suo insieme. Occorre pertanto concludere che la controversia rivestiva un’importanza limitata sotto il profilo del diritto dell’Unione e non possedeva per la Commissione un’importanza economica particolare.

39      In quarto e ultimo luogo, per quanto riguarda la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare alla Commissione, occorre rilevare come quest’ultima reclami, nella fattispecie, un importo di EUR 4 500 corrispondente alla somma forfettaria pattuita con il suo avvocato esterno. Il sig. Marcuccio ritiene che tale importo sia eccessivo e che la somma di EUR 1 000 sarebbe più congrua.

40      In limine, occorre ricordare che il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese (v. ordinanza della Corte del 10 settembre 2009, C.A.S./Commissione, C‑204/07 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 13 e la giurisprudenza ivi citata; ordinanze del Tribunale del 13 febbraio 2008, Verizon Business Global/Commissione, T‑310/00 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 29, e del 31 marzo 2011, Tetra Laval/Commissione, T‑5/02 DEP e T‑80/02 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata). Nel medesimo senso, il carattere forfettario del compenso non influisce sulla valutazione del Tribunale riguardo all’importo ripetibile a titolo di spese, atteso che il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali consolidati e sulle precise indicazioni che le parti gli devono fornire. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente rigoroso le rivendicazioni dell’autore della domanda, come si è indicato supra al punto 35 (ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑32/09 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 40).

41      A questo proposito, la Commissione precisa che il suo avvocato esterno valuta ex post in 17 il numero complessivo di ore di lavoro da lui prestate, fatturate in EUR 250 l’una, consacrate, in particolare, all’analisi dell’ordinanza impugnata e dell’impugnazione, alla ricerca dei precedenti giurisprudenziali e alla redazione del controricorso, nonché alla comunicazione con gli agenti della Commissione ai fini dell’integrazione del fascicolo. La Commissione fa altresì presente che il suo avvocato esterno stima in EUR 250 l’importo delle spese generali collegate alla causa in questione.

42      Ai fini della determinazione dell’importo ripetibile, occorre tener conto del fatto che, da un lato, i rappresentanti della Commissione in primo grado, e in particolare l’avvocato esterno – le spese e gli onorari del quale costituiscono, in via esclusiva, le spese richieste nell’ambito del presente procedimento –, erano gli stessi del procedimento dinanzi al Tribunale e che, dall’altro, alla luce della natura della controversia, del suo oggetto, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, delle difficoltà della causa e del suo interesse economico (v. supra, punti da 36 a 38), la causa T‑311/09 P non imponeva un carico di lavoro rilevante per la Commissione.

43      Tuttavia, si deve rilevare che, tenuto conto delle caratteristiche della causa, risulta dall’analisi dell’atto di impugnazione del sig. Marcuccio che esso ha potuto generare un carico di lavoro superiore a quello che ci si sarebbe potuti attendere.

44      Peraltro, occorre rammentare il numero particolarmente elevato e il carattere sistematico dei ricorsi proposti dal sig. Marcuccio dinanzi ai diversi giudici dell’Unione, che si sono tradotti nella necessità, per la Commissione, di farsi assistere, nella causa sfociata nell’ordinanza del 13 dicembre 2011, Marcuccio/Commissione, punto 2 supra, da un avvocato esterno. Il ricorso a tale avvocato ha necessariamente aumentato le spese indispensabili sostenute dalla Commissione ai fini del procedimento afferente alla causa suddetta (v., in tal senso, ordinanze del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, punto 12 supra, punto 30, e C‑513/08 P‑DEP, punto 31 supra, punto 20).

45      Alla luce dell’analisi dei criteri pertinenti ai fini della determinazione dell’importo delle spese ripetibili, risulta che tanto il numero di ore spese dall’avvocato esterno della Commissione quanto la sua tariffa oraria sono appropriati. Per quanto concerne le spese di avvocato, è giocoforza constatare che non è stata fornita alcuna prova documentale a sostegno della descrizione delle spese amministrative sostenute dall’avvocato. Orbene, l’incongruenza tra le indicazioni relative alle spese e l’importo stimato di queste ultime avrebbe reso particolarmente necessaria la presentazione di una prova al riguardo (v., in tal senso, ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 22). Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata supra al punto 40, appare equo fissare l’ammontare complessivo delle spese ripetibili in EUR 4 350.

 Sulla domanda di stralcio dell’allegato A.9 della domanda di liquidazione delle spese

46      Nelle sue osservazioni sulla domanda di liquidazione delle spese, il sig. Marcuccio chiede al Tribunale che sia espunto dal fascicolo l’allegato A.9 della domanda di liquidazione delle spese, per la ragione che esso conterrebbe documenti privi di rilevanza per la presente causa.

47      Poiché la conclusione del Tribunale relativa alla determinazione dell’importo delle spese ripetibili non è fondata sull’allegato A.9, non vi è luogo per un accoglimento della domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenerne lo stralcio dal fascicolo.

 Sulla domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere la condanna della Commissione a rimborsare al Tribunale i costi da esso inutilmente sostenuti

48      In limine, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura, se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, spetta ad esso decidere – senza necessità che vengano formulate conclusioni in tal senso – in merito a un’eventuale condanna al loro rimborso a carico della parte che le ha provocate.

49      In ogni caso, poiché il comportamento della Commissione nell’ambito del presente procedimento non ha causato al Tribunale spese che avrebbero potuto essere evitate, non merita alcun seguito la domanda del sig. Marcuccio diretta a far condannare la Commissione a rimborsare al Tribunale una somma qualsivoglia.

 Sulla domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere la condanna della Commissione a sopportare la totalità delle spese relative al presente procedimento

50      Nelle sue osservazioni in merito alla domanda di liquidazione delle spese, il sig. Marcuccio chiede la condanna della Commissione a sopportare la totalità delle spese relative al presente procedimento, adducendo, in sostanza, che la Commissione non l’ha mai informato riguardo alle proprie pretese ed ha reso il presente procedimento inutilmente più complesso fornendo documenti privi di rilevanza.

51      Nella misura in cui sembra che, mediante questa domanda, il ricorrente miri a far condannare la Commissione al pagamento delle spese che egli stesso avrebbe sostenuto nell’ambito del presente procedimento, occorre rilevare, da un lato, che manca la prova documentale a sostegno di tale domanda (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑266/08 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 35) e, dall’altro, che, alla luce degli elementi del fascicolo e delle conclusioni illustrate supra ai punti 16 e 47, tale domanda deve essere respinta.

 Sulla domanda della Commissione intesa ad ottenere la condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento

52      Nella sua domanda di liquidazione delle spese sostenute nell’ambito della causa T‑311/09 P, Marcuccio/Commissione, la Commissione ritiene che il sig. Marcuccio debba essere condannato alle spese del procedimento di liquidazione per il fatto che il suo rifiuto di reagire alla lettera del 24 settembre 2012 è all’origine di tale procedimento.

53      A questo proposito è sufficiente ricordare che sulle spese sostenute nell’ambito di un procedimento per la loro liquidazione si provvede nell’ordinanza che conclude quest’ultimo. Pertanto, senza che occorra neppure pronunciarsi su un’eventuale condanna del ricorrente alle spese sostenute nel presente procedimento, occorre rilevare che, anzitutto, la Commissione è rappresentata, nella fattispecie, da tre agenti dei suoi servizi. Orbene, per costante giurisprudenza, allorché le istituzioni dell’Unione si fanno rappresentare in una lite dinanzi ai giudici dell’Unione da membri del loro personale, soltanto le spese scindibili dall’attività interna di un’istituzione, quali le spese di viaggio e di soggiorno imposte dal procedimento, rientrano nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (ordinanza del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑266/08 P‑DEP, punto 51 supra, punto 21). Infatti, tali membri del personale, assoggettati a una normativa che disciplina il loro trattamento economico, hanno il compito di consigliare e di assistere l’istituzione cui appartengono e di eseguire gli incarichi ad essi affidati nel settore delle sue attività, ciò che include, con la rappresentanza dinanzi ai giudici dell’Unione, la difesa degli interessi dell’istituzione che rappresentano. L’esecuzione dell’insieme di tali incarichi trova la propria contropartita nella retribuzione loro assegnata, di modo che le spese inerenti all’attività dei membri del personale non possono essere considerate spese sostenute ai fini del procedimento e dunque spese ripetibili (ordinanza della Corte del 7 settembre 1999, Commissione/Sveriges Betodlares e Henrikson, C‑409/96 P‑DEP, Racc. pag. I‑4939, punto 12). Pertanto, la retribuzione di un funzionario abilitato a rappresentare uno Stato o un’istituzione dell’Unione dinanzi ai giudici dell’Unione non rientra nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura (ordinanza Commissione/Sveriges Betodlares e Henrikson, cit., punto 14).

54      Inoltre, nessuna precisazione o prova documentale riguardo all’esistenza di eventuali spese scindibili dall’attività interna della Commissione viene fornita a sostegno della domanda intesa alla condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento.

55      Di conseguenza, il Tribunale constata di non essere stato messo in condizione di statuire sulla domanda della Commissione e che tale domanda deve, dunque, essere respinta.

 Sulla domanda della Commissione relativa agli interessi di mora

56      La Commissione chiede che il Tribunale disponga la condanna del ricorrente al pagamento degli eventuali interessi di mora sull’importo richiesto a titolo di spese nella causa T‑311/09 P, Marcuccio/Commissione. Il sig. Marcuccio ritiene che la domanda debba essere respinta, dal momento che il pagamento di simili interessi può essere ordinato solamente a partire dal momento in cui l’importo dovuto è stato determinato, il che non si è verificato nel caso di specie, dato che il procedimento di liquidazione delle spese non si è ancora concluso.

57      A tale riguardo si deve rilevare che, secondo costante giurisprudenza, può ravvisarsi un obbligo di corrispondere interessi di mora nel solo caso in cui il credito principale sia certo quanto all’importo, o quanto meno determinabile sulla base di elementi oggettivi dimostrati (ordinanza del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, punto 35 supra, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).

58      Nella fattispecie, il diritto della Commissione al rimborso della somma fissata in EUR 4 350 a titolo delle spese nella causa T‑311/09 P, Marcuccio/Commissione, trova il proprio fondamento giuridico nella presente ordinanza.

59      Ai sensi dell’articolo 280 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le ordinanze del Tribunale hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall’articolo 299 del medesimo Trattato, che stabilisce le modalità richieste per l’avvio dell’esecuzione forzata. Di conseguenza, l’importo del credito fissato nella presente ordinanza, di cui la Commissione è titolare, è certo, liquido ed esigibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Marcuccio, la domanda della Commissione, nel caso di specie, mira proprio all’applicazione degli interessi di mora all’importo delle spese ripetibili come determinate dal giudice nella presente ordinanza.

60      Ciò considerato, occorre applicare, nella fattispecie, interessi di mora all’importo delle spese ripetibili, così come richiesto dalla Commissione. Orbene, tali interessi saranno applicati a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza al ricorrente e fino alla data di pagamento effettivo da parte di quest’ultimo (v., in tal senso, ordinanza del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, punto 35 supra, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata). Alla luce di quanto disposto dall’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1), il tasso di interesse applicabile è calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale del 3 maggio 2011, Comtec/Commissione, T‑239/08 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 40, e del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, punto 35 supra, punto 39).

61      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, appare equo fissare l’ammontare complessivo delle spese ripetibili da parte della Commissione in EUR 4 350, importo che tiene conto di tutte le circostanze della causa fino alla data di adozione della presente ordinanza, conformemente al punto 31 supra.

62      Dato che tale importo tiene conto di tutte le circostanze della causa fino alla data odierna, non occorre provvedere separatamente sulle spese sostenute dalle parti ai fini del presente procedimento di liquidazione delle spese (v., a tale riguardo, punti 53 e 54 supra) (v., in tal senso, ordinanze del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑513/08 P‑DEP, punto 31 supra, punto 22, e C‑528/08 P‑DEP, punto 12 supra, punto 32; v., altresì, ordinanza del Tribunale del 2 marzo 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T‑373/04 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’importo complessivo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio è tenuto a rimborsare alla Commissione europea è fissato in EUR 4 350.

2)      Tale somma è produttiva di interessi di mora dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del pagamento.

3)      Tutte le altre domande sono respinte.

Lussemburgo, 12 dicembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.